Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 21/03/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1514/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Licitra Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi Giudice Relatore dott.ssa Francesca Riccardi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1514/2024 promossa da:
) con l'avv. GAIA SPELZINI Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) con l'avv. NIVES BONETTI Parte_2 C.F._2
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede – in persona del Procuratore della Repubblica
Oggetto del processo: regolamentazione rapporto more uxorio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“l'Ecc.mo Tribunale adito, Voglia pronunciare sentenza ex art. 473 bis 51 c.p.c., omologando la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del loro figlio , Per_1 nato fuori dal matrimonio, alle seguenti
CONDIZIONI:
1. AFFIDO FIGLIO MINORE: Il figlio , minorenne, rimarrà affidato con responsabilità Per_1 genitoriale ad entrambi i genitori con la formula dell'affido condiviso. Le parti dichiarano di avere ben compreso la valenza e le modalità sottese all'affido condiviso, ove le prioritarie esigenze del figlio devono essere sempre tenute in considerazione da entrambi i genitori, sia per l'eventuale variazione pagina 1 di 5
2. COLLOCAZIONE E RESIDENZA ANAGRAFICA FIGLIO MINORE: avrà la propria Per_1 residenza e collocazione prioritaria presso l'abitazione della madre, attualmente in Rogolo (SO) alla
Via Calchera n. 4.
3. FREQUENTAZIONE E DIRITTO DI VISITA FIGLIO MINORE: Il bambino avrà facoltà di frequentare e vedere entrambi i genitori in maniera del tutto paritaria, come previsto dalla legge. I periodi di frequentazione vengono concordati tra i genitori in via indicativa, con facoltà di modifica in relazione alla crescita di : Per_1
Periodo Scolastico: Solo per il periodo di asilo e poi scolare i genitori concordano che il padre potrà frequentare il ragazzo in base ai turni lavorativa del padre, che purtroppo variano da settimana a settimana. Per tale ragione le parti concordano che:
- qualora il padre abbia i turni notturni (4,00-12,00 o 20,00-4,00): il padre preleverà il bambino all'asilo alle ore 13,00 e lo terrà con sé il martedì fino alle 18,30 e il venerdì fino alle 20,00, riaccompagnandolo a casa della madre dopo cena (giornate che potranno variare in accordo tra i genitori);
- Quando i turni del padre non consentano di prendere direttamente all'asilo, lo stesso andrà a Per_1 prenderlo a casa della madre o dei nonni materni alle ore 16,00 e lo terrà con sé il martedì fino alle ore 18,30 e il venerdì fino alle ore 20,00 dopo cena.
- qualora il padre abbia i turni giornalieri (12,00-20,00): il padre preleverà il bambino a casa della madre e lo accompagnerà all'asilo o a scuola entro l'orario di ingresso.
- Nel mese di luglio 2025 il padre potrà tenere un week end al mese da concordare dalle ore Per_1
10,00 del sabato alle ore 15,00 della domenica (o ad altri orari concordati in base a diverse esigenze del bambino o dei genitori);
- Nel mese di agosto 2025 il padre potrà tenere un week end da concordare dalle ore 10,00 alle Per_1 ore 20,00 della domenica;
- Dal mese di settembre 2025 sino a dicembre 2025 il padre potrà tenere a week end alternati Per_1 dal sabato alle ore 10,00 sino alle 20,00 della domenica;
pagina 2 di 5 - Da gennaio 2026 il padre potrà tenere a week end alternati dal venerdì all'uscita dall'asilo Per_1 sino alla domenica alle ore 20,00, salvo il caso di turni del padre sul venerdì impediscano di andare a prenderlo all'asilo e verrà concordato l'orario del prelievo del venerdì sulla scorta dei turni lavorativi paterni;
- In caso di malattia del bambino, laddove lo spostamento del piccolo sia di pregiudizio alla salute del minore, la madre si impegna a far recuperare le giornate di frequentazione perse oppure a consentire le visite al domicilio della stessa, con reciproca elasticità, nel rispetto del principio di paritaria frequentazione di entrambi i genitori, nell'interesse superiore del bambino.
Quando comincerà la Scuola, entrambi i genitori si impegnano a far eseguire con diligenza a i Per_1 compiti scolastici nel periodo di spettanza di ciascuno.
Periodo estivo, vacanze e Festività: nelle vacanze 2025, in base alle ferie del padre, la madre si impegna a far trascorrere a almeno 5 gg di vacanza con il padre, senza pernottamenti e senza Per_1 allontanarlo dalla Valtellina, salvo diversi accordi, nel qual caso lo preleverà alla mattina alle 9,00 fino alla sera alle 20,00, con l'impegno a riportarlo a casa dalla madre, laddove mostri di non voler stare troppo a lungo lontano dalla stessa
I genitori concordano che dall'estate 2026 potrà trascorrere una vacanza estiva in modo Per_1 esclusivo con uno e con l'altro genitore, di almeno una settimana consecutiva;
e gradualmente dall'estate 2027 trascorrerà almeno due settimane consecutive o non consecutive, in base alle Per_1 esigenze mostrate dal bambino e alla tipologia di vacanza prescelta, con ciascun genitore;
i periodi di vacanza che verranno comunicati reciprocamente entro il 30 aprile di ogni anno. avrà facoltà, Per_1 per il resto del periodo estivo, di pernottamento anche più lungo presso entrambi i genitori, previo accordo tra le parti. Così come saranno concordate tra le parti, in relazione agli impegni scolastici di le vacanze invernali, nonché le varie Festività di Natale e Pasqua, nonché ogni altra festività, Per_1 durante le quali i genitori si impegnano a rispettare il principio dell'alternanza, così da consentire il mantenimento con il figlio di un rapporto affettivo equilibrato, costante, significativo e duraturo sia per entrambi i genitori, sia per gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale. Ad es.: Il 24 e
25 dicembre trascorrerà, alternativamente, il pranzo e la cena con uno e con l'altro genitore, Per_1 così come anche il 1° gennaio (compleanno di ); Pasqua e Pasquetta ad anni alterni, salvo Per_1 migliori accordi tra le parti.
4. MANTENIMENTO FIGLIO MINORE e RAPPORTI ECONOMICI: Il padre verserà alla madre per il mantenimento di , sino alla indipendenza economica del figlio, la somma di € 300 mensili Per_1 entro il 10 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT annuale. Entrambi i genitori parteciperanno alle spese straordinarie nella misura del 50%, secondo le modalità previste dal Protocollo del Tribunale di
Sondrio. Le spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate per iscritto (anche via
WA) e rimborsate alla madre entro la fine del mese in cui è stata sostenuta la spesa, le spese non concordate non saranno rimborsate all'altro genitore. La mancata comunicazione negativa dopo 5 gg pagina 3 di 5 dalla richiesta di nuove spese straordinaria equivarrà ad accettazione, onde evitare strumentali dilazioni negli accordi.
Le parti dichiarano di avere già definito ogni rapporto patrimoniale tra di loro e di non avere nulla da pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
L'assegno Unico universale verrà percepito unicamente dalla sig.ra mentre le detrazioni fiscali Pt_1 non rientranti nell'A.U.U. saranno ripartite nella misura del 50% tra i due genitori.
5. ASSENSO ALL'ESPATRIO: Con riguardo alla possibilità di espatrio del minore, i coniugi concordano che stante il regime di affido condiviso entrambi potranno portare con sé all'estero, Per_1 previo necessario consenso dell'altro genitore, e si impegnano a prestare la loro collaborazione per il rilascio dei documenti di espatrio, obbligandosi a compiere gli atti necessari a tal fine richiesti dalla legge.
6. RECIPROCO RISPETTO ed EVENTUALI NUOVI PATNERS: Entrambi i genitori si impegnano per sé e per i propri rami parentali al reciproco rispetto, evitando atteggiamenti svalutativi o denigratori dell'altro genitore di fronte al bambino e a non coinvolgerlo in eventuali conflitti o discussioni tra di loro. Entrambi i genitori si impegnano a non introdurre nuove figure maschili o femminili che possano creare confusione rispetto ai ruoli genitoriali nel piccolo e a comunicare all'altro genitore la Per_1 volontà di presentare al bambino il nuovo/a partner, e di farlo solo laddove la frequentazione duri da almeno 1 anno e procedendo in ogni caso con gradualità.
7. SOCIAL E IMMAGINE DEL BAMBINO: le parti si impegnano a mantenere la visibilità all'altro rispetto ai propri social e si impegnano a non pubblicare foto del bambino su nessuno dei propri canali social o web-media, né su quelli dei propri parenti ed amici;
ferma l'eventuale autorizzazione dell'altro genitore che dovrà essere acquisita di volta in volta per ogni immagine, o in via preventiva in occasione di qualche evento o celebrazione particolare con un'unica autorizzazione per l'evento.
8. SPESE DEL PROCEDIMENTO: le parti sosterranno in parti uguali le spese del presente procedimento. Rimanendo per il resto ogni altra spesa legale per i propri difensori integralmente compensata tra le parti, senza alcuna solidarietà”
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato il 6/8/2024 e Parte_1 Parte_2 proponevano domanda di regolamentazione dei rapporti relativi al figlio nato da una relazione Per_1 more uxorio in data 1/1/2023 a Gravedona ed Unito (CO) e riconosciuto da entrambi i genitori, premettendo che il rapporto sentimentale era venuto meno e che il padre aveva già lasciato la casa familiare. Seguiva la costituzione delle parti con i nuovi difensori con cui veniva modificato il contenuto dell'accordo raggiunto.
pagina 4 di 5 Con note d'udienza depositate nel nuovo termine assegnato del 25/2/2025 le parti chiedevano congiuntamente che la causa fosse mandata in decisione alle condizioni sopra trascritte, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche.
Sussistono tutti i presupposti per addivenire a detta pronuncia:
- rilevato che il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero in data 7/8/2024;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, segnatamente quelle relative al figlio minore nato Per_1 in data 1/1/2023, laddove regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici in modo conforme ai preminenti interessi dello stesso;
- l'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo, nonché in ragione dell'età.
La domanda congiunta dei genitori può pertanto esser recepita in presenza dei presupposti di legge.
Spese di lite compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. omologa le condizioni di cui al ricorso congiunto sopra trascritte inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle ulteriori condizioni da intendersi qui trascritte;
2. compensa tra le parti le spese di procedura.
Sondrio, così deciso nella Camera di Consiglio del 5/3/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi dott.ssa Barbara Licitra
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