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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/02/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 15361/2024
TRIBUNALE DI BOLOGNA Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE
il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente Relatore dott.ssa Maria Cristina Borgo Giudice dott.ssa Rada Vincenza Scifo Giudice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 15361/2024, promossa da:
, con l'avv. CAMILLONI RICCARDO Parte_1
RICORRENTE contro
, con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO Controparte_1
DI BOLOGNA, - Controparte_2 Controparte_3
RESISTENTE/I
All'esito della discussione all'udienza del 3 febbraio 2025, sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine nella suddetta per il deposito di brevi note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 undecies, terdecies c.p.c., 19 ter D.lvo 150/2011
1. Con ricorso tempestivamente presentato, il ricorrente, cittadino dell'Iran nato nel 1978, ha impugnato il provvedimento del Questore di Bologna con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19, D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286, chiedendo altresì la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato. Fissata udienza per la comparizione delle parti in data 15 gennaio 2025, il giudice ha invitato la parte ricorrente a produrre la documentazione necessaria al completo svolgimento dell'istruttoria. Il si è costituito con comparsa di risposta nella quale chiedeva Controparte_1 la reiezione del ricorso.
Pagina 1 All'udienza del 15 gennaio 2025 è stato sentito il ricorrente, il quale in lingua italiana ha dichiarato: «Vivo ospite di un amico, ma spesso sto anche dai miei fratelli, che abitano a Bologna;
non ho espiato la pena di due anni in quanto vi è stata la sospensione condizionale, vedo ancora la madre della bambina, perché abita vicino alla pizzeria che gestisco;
la pizzeria d'asporto è in via Zagabria, a Bologna, io ne sono titolare ed ho un dipendente, un ragazzo italiano, che lavora per me;
ADR: i miei due figli abitano con la mamma, , e io li vedo ogni giorno;
ADR capita ogni
Per_1 tanto che io vada a dormire con loro, se non è in casa e loro me lo chiedono;
Per_1 Per_ Per_ ADR: La figlia di , (in verità ha un nome ungherese, ma la chiamiamo perché è
Per_1 la traduzione italiana), non abita più con loro;
adesso ha 21 anni e vive dalla nonna (la mamma di );
Per_1 so che ha anche un ragazzo che ogni sta con loro;
ADR: quando successe il fatto che ha condotto alla mia condanna, la bambina, che allora aveva quasi 11 anni, è stata presa dai servizi sociali ed è rimasta con loro fino ai 17 anni;
ADR: non so con precisione dove sia stata, so che era fuori Bologna in una casa con altre ragazzine Per_ della sua età; io non potevo parlare con lei e anche ha ripreso i contatti solo quando ha avuto
Per_1
12-13; da quel momento ha potuto fare colloqui ma sempre accompagnata da un educatore;
da quando ha Per_ 16-17 anni si frequentano in modo più regolare;
adesso viene anche a casa, ad esempio ieri fa è venuta a prendere IS a scuola, sono venuti in pizzeria e poi sono andati a casa;
Per_ a Natale è stata ad esempio, ad organizzare una gita per me e i due figli, IS e , Per_3 Per_ siamo andata a Venezia ed è stata che, seppure non è venuta, ha organizzato tutto, ha prenotato Per_ l'albergo ecc..; il 31 dicembre siamo insieme al Luna park, io, e i due bambini;
IS fa la prima media e la terza;
passano sempre in pizzeria dopo la scuola, a volte Per_3 mangiamo insieme da me;
ADR: sono ospite dal mio amico ma non voglio dargli troppo fastidio, sicché vado ogni tanto dai miei fratelli;
ho difficoltà a trovare casa, dopo che il contratto è scaduto nel 2023, perché non ho un regolare permesso di soggiorno e anche con la ricevuta ho difficoltà». Assegnato un termine alla difesa per la produzione della documentazione richiesta, con ordinanza del 20 gennaio 2025 il giudice ha confermato il provvedimento sulla sospensiva del provvedimento impugnato e la causa è stata quindi rimessa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del 3 febbraio 2025, sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per il deposito di brevi note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni. Le parti non chiedevano che la discussione avvenisse in presenza, prestando dunque implicito consenso alla trattazione scritta, sicché veniva portata al Collegio per la decisone. 2. Al riguardo della richiesta del ricorrente di concessione della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1. seconda parte D. L.vo 25 luglio 1998 n. 386, va osservato preliminarmente come il legislatore sia intervenuto nel 2020 riformando, con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020, il comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98. Com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, intervenendo nuovamente sul testo normativo ha quindi previsto all'art. 7, secondo comma che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché, trattandosi di domanda presentata nel novembre 2020 (come si evince dallo
Pagina 2 stesso provvedimento impugnato), non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della forma di protezione complementare stabilita in forza del comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, come formulata in seguito all'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020. Il testo da applicare nella formulazione prevista nel 2020 prevede che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per «protezione speciale». Infine, differentemente da quanto disposto in seguito al d.l. 113/2018, col d.l. 130/2020 il legislatore ha previsto che il permesso per protezione speciale abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
2.1. Ciò posto, è evidente come la protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare, contemplata nella normativa nella formulazione applicabile ratione temporis, configuri in buona misura l'esito del percorso di sistemazione interpretativa avente ad oggetto la precedente protezione umanitaria, elaborato prima dell'intervento legislativo del 2018 dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, e, anzi, come per alcuni aspetti ne ampli la portata. A tale riguardo le Sezioni unite hanno chiarito la necessità di valorizzare il criterio del «diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, quale prerequisito di una "vita dignitosa"; diritto, va aggiunto, che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'articolo 3 Cost., ed al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'articolo 2 Cost.» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 24413 del 09/09/2021). Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale forma di protezione complementare è dunque necessaria la prova di un pericolo di lesione dei diritti fondamentali della persona, derivante dalla comparazione fra la situazione nel paese di origine e l'effettiva integrazione nel tessuto sociale del paese ospitante, la quale può comprendere, ma non si esaurisce, nel suo inserimento lavorativo, dovendosi valorizzare, inevitabilmente, la necessità di preservare la vita privata e familiare del richiedente protezione, assicurati e garantiti, innanzitutto, dall'art. 8 della Convenzione EDU e dagli stessi artt. 2 e 3 in combinato disposto con l'art. 10, terzo comma della Costituzione. Dunque, già nel regime precedente alla riforma
Pagina 3 del 2020 dell'art. 19 (e dell'art. 5, comma 6 D.lgs 286/98, cui sono state aggiunte le parole «fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»), quanto più la persona abbia consolidato in Italia la propria vita privata e familiare, tanto più deve assumersi che il suo subitaneo e coartato sradicamento comporterebbe una manifesta lesione dei suoi diritti fondamentali. Le Sezioni unite hanno invero efficacemente rilevato la necessità di verificare, caso per caso, «se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un IGnificativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno», sicché una volta accertata la sussistenza di una concreta rete di relazioni affettive e sociali ed «in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese
- desumibile da indici socialmente rilevanti quali (…) la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore» (sent. n. 24413/2021, cit.).
2.2. L'art. 19 nella sua formulazione applicabile ratione temporis a questo procedimento, richiede dunque l'accertamento di «fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare», a meno che il respingimento o l'espulsione sia necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica» (nonché, con espressione il cui IGnificato è tuttora oggetto di dibattito, «di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea»). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, la disposizione prescrive che si tenga conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Appare dunque evidente come la protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare si inserisca appieno nel percorso già tracciato dalla Suprema Corte e, anzi, ne concreti un ulteriore ampliamento. Come sottolineato dalle SSUU «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto,
“di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”» (Sentenza n. 24413/2021, cit.). Secondo le parole delle SSUU, dunque, ove sia accertato in concreto il pericolo di lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tale divieto di allontanamento può essere oggi superabile «esclusivamente» ove sia accertato, in concreto, che l'allontanamento sia «necessario» per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute, le quali, com'è evidente, debbono essere ancorate a specifici elementi acquisiti in ordine alla condotta del ricorrente (sent. n. 24413/2021 cit., corsivo aggiunto).
2.3. In una decisione con cui la Corte di cassazione ha annullato un provvedimento di questo Tribunale (emesso contestualmente all'entrata in vigore della riforma del dicembre 2020), a fronte dell'unico motivo di ricorso per cui «tanto minore è l'interesse dello Stato all'allontanamento dal territorio (perché, ad esempio, non vi sono problemi di pericolosità e perché si
Pagina 4 contribuisce all'economia del paese con il proprio lavoro), tanto minore deve essere il rigore con cui viene valutata la “vita privata”», la Corte di cassazione ha sottolineato come ai fini dell'accertamento dei presupposti della nuova protezione complementare non sia corretto richiedere «ai fini dello stabile insediamento e della tutela del diritto alla vita privata anche un lungo periodo trascorso sul territorio nazionale e l'acquisizione di una vera e propria identità sociale e di un legame IGnificativo con lo Stato ospitante» (Corte di cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022). La Corte ha osservato al riguardo che «i parametri di aggancio al territorio italiano, o, se si preferisce, di
“radicamento” sono tre. Il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli di tal genere esistenti in Italia, che debbono essere effettivi (termine, non a caso, utilizzato due volte nell'ambito dello stesso periodo) ed esprimersi quindi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di sangue, anche se la legge non ha preteso un rapporto di convivenza. Il secondo è sociale e si traduce nella necessità di un inserimento, ancora una volta richiesto nella sua dimensione di effettività. Il terzo parametro considerato dalla legge è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un concorrente elemento di valenza presuntiva (dello sradicamento dal contesto di provenienza e del radicamento in Italia), che sembra difficile potersi apprezzare in via autonoma». Come rammentato dalla Corte EDU nella nota sentenza c. Italia 14 febbraio 2019 «si deve accettare che tutti i rapporti sociali Per_4 tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di “vita privata” ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una “vita familiare”, l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata». Ne consegue che a fronte di un soggiorno in Italia di circa tre anni, con un'attività lavorativa appena intrapresa, la Corte di cassazione ha ritenuto la necessità di verificare i diversi indici relativi al radicamento della vita privata del ricorrente e in siffatta prospettiva, la Corte di cassazione ha ritenuto che il Tribunale non avesse «valutato i molteplici elementi addotti dal ricorrente, sia in ordine alla durata del soggiorno in Italia (che risaliva all'aprile 2017), sia in ordine alla partecipazione a molteplici attività culturali, integrative e volontaristiche, sia alla partecipazione a corsi di lingua, sia soprattutto alle attività lavorative svolte a partire dal maggio 2019 e all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 1.12.2020 e al reddito conseguentemente ricavato». 3. Venendo al caso di specie, si deve osservare come nei circa ventuno anni trascorsi sul territorio italiano il ricorrente abbia radicato qui la propria vita privata, sia per l'attività lavorativa svolta che per le relazioni – affettive, amicali, nei rapporti di lavoro e sociali – inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali. L'inserimento nel contesto italiano è confermato anche da una ottima conoscenza della lingua (cfr. il verbale di udienza). Il medesimo, inoltre, ha radicato in Italia i propri legami familiari, avendo avuto con la precedente compagna, cittadina ungherese regolarmente soggiornante in Italia, due bambini nati il 30 settembre 2011 e il 16 giugno 2013 (cfr. documentazione in atti, in particolare documenti di identità della IG.ra , Persona_5 certificati di nascita dei bambini e rispettivi passaporti). I bambini a causa delle particolari circostanze che hanno interessato il nucleo familiare sono stati affidati al Servizio Sociale Tutela Minori con collocamento presso la madre e attualmente risiedono presso un alloggio Acer sito in Bologna, peraltro in prossimità dei locali commerciali dove il ricorrente svolge la propria attività lavorativa. A riguardo si deve osservare come il ricorrente, il quale comunque conserva la potestà genitoriale sui bambini, contribuisca attivamente al loro mantenimento e sviluppo e trascorra ogni settimana del tempo con gli stessi, i quali dimostrano d'avere un profondo legame affettivo con il padre (cfr. documentazione in atti,
Pagina 5 in particolare dichiarazione IG.ra , relazione del Servizio Sociale Tutela Persona_5
Minori e verbale d'udienza). In aggiunta, dalla relazione fornita in data 13 gennaio 2025 dagli assistenti sociali del Servizio Sociale Tutela Minori emerge che «sul nucleo è attivo un intervento di educativa domiciliare pomeridiano, inoltre i due minori frequentano un gruppo educativo semi residenziale tre giorni a settimana e gli educatori hanno contatti con entrambi i genitori», confermando l'impegno del ricorrente a favorire insieme all'ex compagna un effettivo ricongiungimento del nucleo familiare. Dalla documentazione in atti si rileva, inoltre, l'attività lavorativa svolta in qualità di lavoratore autonomo, atteso l'avvio nel 2016 di una propria attività commerciale di tipo ristorativo (cfr. la documentazione in atti, in particolare la visura commerciale, il contratto di locazione commerciale, l'ulteriore documentazione sui rapporti di lavoro e la relazione del Servizio Sociale Tutela Minori in atti). La circostanza per cui il ricorrente abbia da tempo avviato un'autonoma attività di ristorazione, nello specifico una pizzeria, appare dunque IGnificativa del suo radicamento nel contesto italiano. Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli scarni rapporti, per lo più telefonici, con i familiari ivi rimasti. Nonostante un, gravissimo, precedente penale, in relazione al controlimite rappresentato dalla circostanza che l'espulsione si renda necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica», si deve osservare quanto segue. Il ricorrente è stato condannato con sentenza del Tribunale di Bologna del 10 marzo 2016, passata in giudicato, alla pena di anni 2 di reclusione per il reato di atti sessuali con minorenne ex art. 609 quater c.p., commesso nel 2012 ai danni della figlia dell'ex compagna, minore di dieci anni all'epoca dei fatti, con sospensione condizionale della pena. Sul punto va osservato come la presenza di detto, gravissimo, procedimento penale, pur evidenziando una condotta che appare di particolare gravità e allarme sociale, non consenta di formulare oggi un giudizio prognostico sfavorevole, posto che si tratta di una condotta risalente ormai ad oltre dieci anni fa e che successivamente a tali episodi non si evidenziano ulteriori pendenze(cfr. certificato carichi pendenti), né i provvedimenti della Questura e della Commissione territoriale segnalano ulteriori condotte successive o precedenti. Pur rilevata l'estrema gravità del delitto commesso nei confronti di una bambina di età inferiore ai dieci anni, si deve pure considerare come la vittima del reato, figlia come detto dell'ex compagna del ricorrente, è ormai divenuta una giovane ragazza indipendente di 21 anni, ed in seguito ad un lungo periodo di allontanamento dall'uomo e dalla madre risulta aver riallacciato in qualche modo negli ultimi anni i rapporti con la famiglia. Inoltre, il ricorrente, come detto, è in Italia da ormai moltissimi anni, sta svolgendo dal 2016 un'autonoma attività lavorativa, è padre di un bambino e di una bambina nati in Italia dall'unione con la precedente compagna con i quali trascorre molto tempo, mantenendo, pertanto, un rapporto costante con i propri figli. Inoltre, grazie al supporto fornito dal Servizio Sociale Tutela Minori il ricorrente, partecipando settimanalmente alle attività del programma di educazione domiciliare gestito dagli assistenti sociali sta dimostrando di essere in grado di dare un positivo contributo al nucleo familiare (cfr. relazione del Servizio Sociale Tutela Minori in atti).
Pagina 6 Ne consegue, in buona sostanza, la impossibilità di formulare nell'attualità un giudizio prognostico sfavorevole in ordine alla sua futura condotta. La ravvisata presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dal ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni, inducono ad affermare dunque con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione di suoi diritti fondamentali e inviolabili. Sussistono, in conclusione, le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. 4. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato per un verso come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, e come per altro verso il già ricordato art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 5. Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Ogni ulteriore domanda respinta, RICONOSCE al ricorrente il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma D.Lvo 25/08 e 19, comma 1 e 1.1. D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286 e DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Bologna nella camera di conIGlio della sezione in data 7 febbraio 2025.
Il Presidente est. Marco Gattuso
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TRIBUNALE DI BOLOGNA Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE
il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente Relatore dott.ssa Maria Cristina Borgo Giudice dott.ssa Rada Vincenza Scifo Giudice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 15361/2024, promossa da:
, con l'avv. CAMILLONI RICCARDO Parte_1
RICORRENTE contro
, con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO Controparte_1
DI BOLOGNA, - Controparte_2 Controparte_3
RESISTENTE/I
All'esito della discussione all'udienza del 3 febbraio 2025, sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine nella suddetta per il deposito di brevi note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 undecies, terdecies c.p.c., 19 ter D.lvo 150/2011
1. Con ricorso tempestivamente presentato, il ricorrente, cittadino dell'Iran nato nel 1978, ha impugnato il provvedimento del Questore di Bologna con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19, D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286, chiedendo altresì la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato. Fissata udienza per la comparizione delle parti in data 15 gennaio 2025, il giudice ha invitato la parte ricorrente a produrre la documentazione necessaria al completo svolgimento dell'istruttoria. Il si è costituito con comparsa di risposta nella quale chiedeva Controparte_1 la reiezione del ricorso.
Pagina 1 All'udienza del 15 gennaio 2025 è stato sentito il ricorrente, il quale in lingua italiana ha dichiarato: «Vivo ospite di un amico, ma spesso sto anche dai miei fratelli, che abitano a Bologna;
non ho espiato la pena di due anni in quanto vi è stata la sospensione condizionale, vedo ancora la madre della bambina, perché abita vicino alla pizzeria che gestisco;
la pizzeria d'asporto è in via Zagabria, a Bologna, io ne sono titolare ed ho un dipendente, un ragazzo italiano, che lavora per me;
ADR: i miei due figli abitano con la mamma, , e io li vedo ogni giorno;
ADR capita ogni
Per_1 tanto che io vada a dormire con loro, se non è in casa e loro me lo chiedono;
Per_1 Per_ Per_ ADR: La figlia di , (in verità ha un nome ungherese, ma la chiamiamo perché è
Per_1 la traduzione italiana), non abita più con loro;
adesso ha 21 anni e vive dalla nonna (la mamma di );
Per_1 so che ha anche un ragazzo che ogni sta con loro;
ADR: quando successe il fatto che ha condotto alla mia condanna, la bambina, che allora aveva quasi 11 anni, è stata presa dai servizi sociali ed è rimasta con loro fino ai 17 anni;
ADR: non so con precisione dove sia stata, so che era fuori Bologna in una casa con altre ragazzine Per_ della sua età; io non potevo parlare con lei e anche ha ripreso i contatti solo quando ha avuto
Per_1
12-13; da quel momento ha potuto fare colloqui ma sempre accompagnata da un educatore;
da quando ha Per_ 16-17 anni si frequentano in modo più regolare;
adesso viene anche a casa, ad esempio ieri fa è venuta a prendere IS a scuola, sono venuti in pizzeria e poi sono andati a casa;
Per_ a Natale è stata ad esempio, ad organizzare una gita per me e i due figli, IS e , Per_3 Per_ siamo andata a Venezia ed è stata che, seppure non è venuta, ha organizzato tutto, ha prenotato Per_ l'albergo ecc..; il 31 dicembre siamo insieme al Luna park, io, e i due bambini;
IS fa la prima media e la terza;
passano sempre in pizzeria dopo la scuola, a volte Per_3 mangiamo insieme da me;
ADR: sono ospite dal mio amico ma non voglio dargli troppo fastidio, sicché vado ogni tanto dai miei fratelli;
ho difficoltà a trovare casa, dopo che il contratto è scaduto nel 2023, perché non ho un regolare permesso di soggiorno e anche con la ricevuta ho difficoltà». Assegnato un termine alla difesa per la produzione della documentazione richiesta, con ordinanza del 20 gennaio 2025 il giudice ha confermato il provvedimento sulla sospensiva del provvedimento impugnato e la causa è stata quindi rimessa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del 3 febbraio 2025, sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per il deposito di brevi note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni. Le parti non chiedevano che la discussione avvenisse in presenza, prestando dunque implicito consenso alla trattazione scritta, sicché veniva portata al Collegio per la decisone. 2. Al riguardo della richiesta del ricorrente di concessione della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1. seconda parte D. L.vo 25 luglio 1998 n. 386, va osservato preliminarmente come il legislatore sia intervenuto nel 2020 riformando, con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020, il comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98. Com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, intervenendo nuovamente sul testo normativo ha quindi previsto all'art. 7, secondo comma che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché, trattandosi di domanda presentata nel novembre 2020 (come si evince dallo
Pagina 2 stesso provvedimento impugnato), non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della forma di protezione complementare stabilita in forza del comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, come formulata in seguito all'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020. Il testo da applicare nella formulazione prevista nel 2020 prevede che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per «protezione speciale». Infine, differentemente da quanto disposto in seguito al d.l. 113/2018, col d.l. 130/2020 il legislatore ha previsto che il permesso per protezione speciale abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
2.1. Ciò posto, è evidente come la protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare, contemplata nella normativa nella formulazione applicabile ratione temporis, configuri in buona misura l'esito del percorso di sistemazione interpretativa avente ad oggetto la precedente protezione umanitaria, elaborato prima dell'intervento legislativo del 2018 dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, e, anzi, come per alcuni aspetti ne ampli la portata. A tale riguardo le Sezioni unite hanno chiarito la necessità di valorizzare il criterio del «diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, quale prerequisito di una "vita dignitosa"; diritto, va aggiunto, che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'articolo 3 Cost., ed al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'articolo 2 Cost.» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 24413 del 09/09/2021). Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale forma di protezione complementare è dunque necessaria la prova di un pericolo di lesione dei diritti fondamentali della persona, derivante dalla comparazione fra la situazione nel paese di origine e l'effettiva integrazione nel tessuto sociale del paese ospitante, la quale può comprendere, ma non si esaurisce, nel suo inserimento lavorativo, dovendosi valorizzare, inevitabilmente, la necessità di preservare la vita privata e familiare del richiedente protezione, assicurati e garantiti, innanzitutto, dall'art. 8 della Convenzione EDU e dagli stessi artt. 2 e 3 in combinato disposto con l'art. 10, terzo comma della Costituzione. Dunque, già nel regime precedente alla riforma
Pagina 3 del 2020 dell'art. 19 (e dell'art. 5, comma 6 D.lgs 286/98, cui sono state aggiunte le parole «fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»), quanto più la persona abbia consolidato in Italia la propria vita privata e familiare, tanto più deve assumersi che il suo subitaneo e coartato sradicamento comporterebbe una manifesta lesione dei suoi diritti fondamentali. Le Sezioni unite hanno invero efficacemente rilevato la necessità di verificare, caso per caso, «se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un IGnificativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno», sicché una volta accertata la sussistenza di una concreta rete di relazioni affettive e sociali ed «in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese
- desumibile da indici socialmente rilevanti quali (…) la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore» (sent. n. 24413/2021, cit.).
2.2. L'art. 19 nella sua formulazione applicabile ratione temporis a questo procedimento, richiede dunque l'accertamento di «fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare», a meno che il respingimento o l'espulsione sia necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica» (nonché, con espressione il cui IGnificato è tuttora oggetto di dibattito, «di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea»). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, la disposizione prescrive che si tenga conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Appare dunque evidente come la protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare si inserisca appieno nel percorso già tracciato dalla Suprema Corte e, anzi, ne concreti un ulteriore ampliamento. Come sottolineato dalle SSUU «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto,
“di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”» (Sentenza n. 24413/2021, cit.). Secondo le parole delle SSUU, dunque, ove sia accertato in concreto il pericolo di lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tale divieto di allontanamento può essere oggi superabile «esclusivamente» ove sia accertato, in concreto, che l'allontanamento sia «necessario» per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute, le quali, com'è evidente, debbono essere ancorate a specifici elementi acquisiti in ordine alla condotta del ricorrente (sent. n. 24413/2021 cit., corsivo aggiunto).
2.3. In una decisione con cui la Corte di cassazione ha annullato un provvedimento di questo Tribunale (emesso contestualmente all'entrata in vigore della riforma del dicembre 2020), a fronte dell'unico motivo di ricorso per cui «tanto minore è l'interesse dello Stato all'allontanamento dal territorio (perché, ad esempio, non vi sono problemi di pericolosità e perché si
Pagina 4 contribuisce all'economia del paese con il proprio lavoro), tanto minore deve essere il rigore con cui viene valutata la “vita privata”», la Corte di cassazione ha sottolineato come ai fini dell'accertamento dei presupposti della nuova protezione complementare non sia corretto richiedere «ai fini dello stabile insediamento e della tutela del diritto alla vita privata anche un lungo periodo trascorso sul territorio nazionale e l'acquisizione di una vera e propria identità sociale e di un legame IGnificativo con lo Stato ospitante» (Corte di cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022). La Corte ha osservato al riguardo che «i parametri di aggancio al territorio italiano, o, se si preferisce, di
“radicamento” sono tre. Il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli di tal genere esistenti in Italia, che debbono essere effettivi (termine, non a caso, utilizzato due volte nell'ambito dello stesso periodo) ed esprimersi quindi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di sangue, anche se la legge non ha preteso un rapporto di convivenza. Il secondo è sociale e si traduce nella necessità di un inserimento, ancora una volta richiesto nella sua dimensione di effettività. Il terzo parametro considerato dalla legge è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un concorrente elemento di valenza presuntiva (dello sradicamento dal contesto di provenienza e del radicamento in Italia), che sembra difficile potersi apprezzare in via autonoma». Come rammentato dalla Corte EDU nella nota sentenza c. Italia 14 febbraio 2019 «si deve accettare che tutti i rapporti sociali Per_4 tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di “vita privata” ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una “vita familiare”, l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata». Ne consegue che a fronte di un soggiorno in Italia di circa tre anni, con un'attività lavorativa appena intrapresa, la Corte di cassazione ha ritenuto la necessità di verificare i diversi indici relativi al radicamento della vita privata del ricorrente e in siffatta prospettiva, la Corte di cassazione ha ritenuto che il Tribunale non avesse «valutato i molteplici elementi addotti dal ricorrente, sia in ordine alla durata del soggiorno in Italia (che risaliva all'aprile 2017), sia in ordine alla partecipazione a molteplici attività culturali, integrative e volontaristiche, sia alla partecipazione a corsi di lingua, sia soprattutto alle attività lavorative svolte a partire dal maggio 2019 e all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 1.12.2020 e al reddito conseguentemente ricavato». 3. Venendo al caso di specie, si deve osservare come nei circa ventuno anni trascorsi sul territorio italiano il ricorrente abbia radicato qui la propria vita privata, sia per l'attività lavorativa svolta che per le relazioni – affettive, amicali, nei rapporti di lavoro e sociali – inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali. L'inserimento nel contesto italiano è confermato anche da una ottima conoscenza della lingua (cfr. il verbale di udienza). Il medesimo, inoltre, ha radicato in Italia i propri legami familiari, avendo avuto con la precedente compagna, cittadina ungherese regolarmente soggiornante in Italia, due bambini nati il 30 settembre 2011 e il 16 giugno 2013 (cfr. documentazione in atti, in particolare documenti di identità della IG.ra , Persona_5 certificati di nascita dei bambini e rispettivi passaporti). I bambini a causa delle particolari circostanze che hanno interessato il nucleo familiare sono stati affidati al Servizio Sociale Tutela Minori con collocamento presso la madre e attualmente risiedono presso un alloggio Acer sito in Bologna, peraltro in prossimità dei locali commerciali dove il ricorrente svolge la propria attività lavorativa. A riguardo si deve osservare come il ricorrente, il quale comunque conserva la potestà genitoriale sui bambini, contribuisca attivamente al loro mantenimento e sviluppo e trascorra ogni settimana del tempo con gli stessi, i quali dimostrano d'avere un profondo legame affettivo con il padre (cfr. documentazione in atti,
Pagina 5 in particolare dichiarazione IG.ra , relazione del Servizio Sociale Tutela Persona_5
Minori e verbale d'udienza). In aggiunta, dalla relazione fornita in data 13 gennaio 2025 dagli assistenti sociali del Servizio Sociale Tutela Minori emerge che «sul nucleo è attivo un intervento di educativa domiciliare pomeridiano, inoltre i due minori frequentano un gruppo educativo semi residenziale tre giorni a settimana e gli educatori hanno contatti con entrambi i genitori», confermando l'impegno del ricorrente a favorire insieme all'ex compagna un effettivo ricongiungimento del nucleo familiare. Dalla documentazione in atti si rileva, inoltre, l'attività lavorativa svolta in qualità di lavoratore autonomo, atteso l'avvio nel 2016 di una propria attività commerciale di tipo ristorativo (cfr. la documentazione in atti, in particolare la visura commerciale, il contratto di locazione commerciale, l'ulteriore documentazione sui rapporti di lavoro e la relazione del Servizio Sociale Tutela Minori in atti). La circostanza per cui il ricorrente abbia da tempo avviato un'autonoma attività di ristorazione, nello specifico una pizzeria, appare dunque IGnificativa del suo radicamento nel contesto italiano. Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli scarni rapporti, per lo più telefonici, con i familiari ivi rimasti. Nonostante un, gravissimo, precedente penale, in relazione al controlimite rappresentato dalla circostanza che l'espulsione si renda necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica», si deve osservare quanto segue. Il ricorrente è stato condannato con sentenza del Tribunale di Bologna del 10 marzo 2016, passata in giudicato, alla pena di anni 2 di reclusione per il reato di atti sessuali con minorenne ex art. 609 quater c.p., commesso nel 2012 ai danni della figlia dell'ex compagna, minore di dieci anni all'epoca dei fatti, con sospensione condizionale della pena. Sul punto va osservato come la presenza di detto, gravissimo, procedimento penale, pur evidenziando una condotta che appare di particolare gravità e allarme sociale, non consenta di formulare oggi un giudizio prognostico sfavorevole, posto che si tratta di una condotta risalente ormai ad oltre dieci anni fa e che successivamente a tali episodi non si evidenziano ulteriori pendenze(cfr. certificato carichi pendenti), né i provvedimenti della Questura e della Commissione territoriale segnalano ulteriori condotte successive o precedenti. Pur rilevata l'estrema gravità del delitto commesso nei confronti di una bambina di età inferiore ai dieci anni, si deve pure considerare come la vittima del reato, figlia come detto dell'ex compagna del ricorrente, è ormai divenuta una giovane ragazza indipendente di 21 anni, ed in seguito ad un lungo periodo di allontanamento dall'uomo e dalla madre risulta aver riallacciato in qualche modo negli ultimi anni i rapporti con la famiglia. Inoltre, il ricorrente, come detto, è in Italia da ormai moltissimi anni, sta svolgendo dal 2016 un'autonoma attività lavorativa, è padre di un bambino e di una bambina nati in Italia dall'unione con la precedente compagna con i quali trascorre molto tempo, mantenendo, pertanto, un rapporto costante con i propri figli. Inoltre, grazie al supporto fornito dal Servizio Sociale Tutela Minori il ricorrente, partecipando settimanalmente alle attività del programma di educazione domiciliare gestito dagli assistenti sociali sta dimostrando di essere in grado di dare un positivo contributo al nucleo familiare (cfr. relazione del Servizio Sociale Tutela Minori in atti).
Pagina 6 Ne consegue, in buona sostanza, la impossibilità di formulare nell'attualità un giudizio prognostico sfavorevole in ordine alla sua futura condotta. La ravvisata presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dal ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni, inducono ad affermare dunque con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione di suoi diritti fondamentali e inviolabili. Sussistono, in conclusione, le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. 4. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato per un verso come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, e come per altro verso il già ricordato art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 5. Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Ogni ulteriore domanda respinta, RICONOSCE al ricorrente il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma D.Lvo 25/08 e 19, comma 1 e 1.1. D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286 e DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Bologna nella camera di conIGlio della sezione in data 7 febbraio 2025.
Il Presidente est. Marco Gattuso
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