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Sentenza 2 gennaio 2024
Sentenza 2 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 02/01/2024, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2024 |
Testo completo
R.G. n. 3986/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA PRIMA SEZIONE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 19.12.2023; visti gli artt. 281 decies e ss. c.p.c.; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 19.11.2023; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 3986/2023 R.G.,
TRA
, , Parte_1 Parte_2
, Parte_3 Parte_4
Parte_5 Parte_6
Parte_7 Parte_8
[...] Parte_9 [...]
Parte_10
ricorrente e costituito e difeso Controparte_1 dall'avvocatura di Stato
resistente
1 e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, che ha dichiarato di intervenire in data 13.9.2023;
OGGETTO: acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti espongono di essere discendenti di Persona_1 nata ad [...] il [...] e poi emigrato in Argentina.
[...] che l'avo non era mai stato naturalizzato e dunque aveva trasmesso alla propria discendenza la cittadinanza italiana fino agli odierni ricorrenti. Costituendosi in giudizio, l'amministrazione convenuta rileva che l'attività di riconoscimento della cittadinanza italiana è in capo all'autorità consolare per i soggetti esterni e in capo al sindaco per i soggetti residenti in Italia, mentre il ha unicamente compiti Controparte_2 di ricognizione amministrativa dello stato di cittadino con emanazione di un decreto ai sensi degli artt. 7 e 8 legge 91/1992, che disciplinano l'attribuzione della cittadinanza per matrimonio. Osserva, inoltre, che in sede amministrativa non poteva che riconoscersi la cittadinanza italiana alla donna dalla dichiarazione volta al riacquisto di essa con valenza unicamente per il futuro, sicché soltanto in sede giudiziale era possibile in assenza di tale dichiarazione il riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti. In via preliminare, si rileva che il non Controparte_2 contesta la sua legittimazione passiva, pur avere competenze in ordine alle procedure di riconoscimento della cittadinanza italiana. A tale riguardo, peraltro, va rilevato che durante l'esercizio delle funzioni di stato civile e tenuta dei registri anagrafici il Sindaco (che secondo il convenuto è competente per la procedura di CP_1 richiesta de anza italiana di soggetti residenti sul territorio nazionale) agisce in qualità di ufficiale del governo, ai sensi dell'art. 54 d.lgs. n. 267 del 2000, dunque non come organo di vertice e rappresentante legale dell'amministrazione comunale ma come organo periferico dell'amministrazione centrale, in particolare del
[...]
, dalla quale dipende ed alla quale sono imputab CP_2 compiuti in tale veste oltre alla responsabilità per i danni eventualmente cagionati (Cass. S.U. n. 12193 del 2019, Cass. n. 7210 del 2009, Cass. n. 15199 del 2004, Cass. n. 1599 del 2000). Quanto ai residenti all'estero, l'autorità Consolare, al pari del prefetto, è competente solo a ricevere le istanze e a trasmetterle al Ministero dell'interno che è deputato a ricevere e trattare tutte le istanze relative al riconoscimento della cittadinanza (art. 4 commi 3 e 6 DPR n. 572 del 1993).
2 Poiché, dunque, il diritto vantato coinvolge le funzioni statali di stato civile e tenuta dei registri anagrafici, che fanno capo al
[...]
, cui vanno presentate le istanze in materia di cit CP_2 correttamente quest'ultimo è stato chiamato in giudizio. Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Va rilevato che tutti gli atti relativi alla ricostruzione dell'albero genealogico risultano debitamente tradotti e apostillati ai sensi della Convenzione dell'Aja del 5.10.1961 cui hanno aderito sia l' che l'Argentina; essi risultano rilasciati dall'autorità amministrativa sta e la loro autenticità è rilevabile dai siti ufficiali indicati peraltro nei medesimi documenti (https://www.argentina.gob.ar/relacionesexterioresyculto/legalizacion- international). Inoltre, in virtù dell'accordo intercorso tra la Repubblica Argentina e la Repubblica Italiana in data 9.12.1987 e recepito in con la legge 533/1988, gli atti di stato civile relativi a nascita, matr io e decesso emessi dalle autorità dell'altro paese sono esenti da legalizzazione a condizione che siano datati e muniti di firma e timbro dell'autorità (art. 6 legge 533/1988). Dagli atti di causa emerge che l'avo è Persona_1 nata in [...] genitori italiani (doc. 1 è mai nat zato cittadino argentino come emerge certificato rilasciato dalla Corte Nazionale Elettorale, potere giudiziario della Nazione Argentina (doc. 4 fascicolo ricorrente) in cui si attesta che nel registro nazionale degli elettori (dove sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi o per opzione maggiori di anni 16 e naturalizzati da 18 anni) non risulta il nome dell'avo. Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, invero sul punto la Suprema Corte (Cass. 25318/2022) ha avuto modo di precisare che la nostra normativa in tema di cittadinanza, legata strettamente al principio dello ius sanguinis, da un lato limita le possibilità di acquisizione della cittadinanza a chi non abbia genitori italiani, dall'altro limita, altresì, le ipotesi di perdita della cittadinanza degli italiani all'estero ai casi di estinzione per rinuncia (Cass. 4466/2009). In tale ambito, (i) ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro
– a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione. Le Sezioni Unite, dopo aver sancito il principio di diritto di cui al punto (i), enucleavano altresì ulteriori statuizioni conseguenti alla prima e per le quali:
3 (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(iii) dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
(iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del cod. civ. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della legge n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato. Nel caso che ci occupa nessuno degli elementi connotanti una fattispecie estintiva della cittadinanza italiana risultano provati dal convenuto o emergono dagli atti di causa, né con riferimento all'avo né con riferimento ai successivi discendenti.
4 Venendo, poi, in rilievo la trasmissione della cittadinanza per linea femminile giova ricordarsi che l'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza, dando continuità a molte delle disposizioni già vigenti nel secolo precedente, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Si riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito- padre, che trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera ed espatrio. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, per quello che qui interessa, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza. È evidente che un simile impianto non poteva non contrastare con i principi di uguaglianza tra uomo e donna anche all'interno del matrimonio che vennero sanciti nel 1948 con l'entrata in vigore della Carta fondamentale. Per questo, la Corte Costituzionale con pronuncia n. 87/75 ha dichiarato illegittimo il terzo comma del citato art. 10, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna senza la volontà di questa, nel caso in cui la legge straniera attribuisse alla donna la cittadinanza del marito per effetto del matrimonio, ritenendo la norma lesiva del principio di uguaglianza tra uomo e donna sancito dall'art. 3 Cost e del principio di uguaglianza tra i coniugi e unità familiare di cui all'art. 29 Cost. Con successiva pronuncia n. 30/83 veniva, poi, dichiarata l'incostituzionalità per violazione dei medesimi parametri costituzionali sopra indicati dell'art. 1 n. 1 legge 555/1912 “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, escludendo, dunque, che una cittadina italiana potesse al pari di un cittadino italiano trasmettere ai propri figli la cittadinanza. La Corte di Cassazione, nelle prime pronunce successive alla declaratoria di incostituzionalità di cui trattasi, ha negato che essa potesse avere effetti prima del 1.1.1948, data di vigenza della Carta fondamentale (Cass. 903/1978). Accanto a questo orientamento se ne è delineato, peraltro, un altro che riteneva che la norma precostituzionale dichiarata incostituzionale cessasse di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti (Cass. 6297/1996, 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite aderirono ai principi affermati nel 1978, in quanto l'evento di perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero prima dell'entrata in vigore della Costituzione era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/75 (Cass. SSUU 12061/1998).
5 Anche dopo tale pronuncia, le sezioni semplici adottarono pronunce di segno opposto, in cui si evidenziava come il mancato esaurimento del rapporto giuridico di perdita della cittadinanza, imposta da norma illegittima, non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. 15062/2000). A causa del rinato contrasto tra sezioni semplici, nuovamente le Sezioni Unite si sono espresse in merito, ribadendo l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma precostituzionale era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS. UU. 3331/2004). Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite sono tornate a pronunciarsi nuovamente sulla materia, ripercorrendo le posizioni assunte dalle sentenze precedenti e rilevando che, invero, la perdita di cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima della entrata in vigore della Costituzione, continua a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni anche nei confronti dei discendenti della donna, che, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non può trasmetterla ai propri figli. In virtù di tale considerazione, le Sezioni Unite hanno formulato il seguente principio di diritto: "La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria " (Cass. 4466/2009). La giurisprudenza successiva (Cass. 22608/2015, 7127/2011, 21154/2011) si è del tutto conformata a tale nuovo principio di diritto, cui si ritiene di aderire per le ragioni sinora esposte e per la funzione nomofilattica della Suprema Corte, con applicabilità per quanto sopra affermato anche a ipotesi in cui la perdita della cittadinanza è avvenuta per matrimonio contratto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale. Pertanto, poiché in virtù della pronuncia di incostituzionalità cessano gli effetti dell'eventuale perdita della cittadinanza in capo all'ascendente della ricorrente per effetto del matrimonio con cittadino
6 straniero, deve ritenersi che anche gli ascendenti femminili abbiano trasmesso la cittadinanza italiana ai propri discendenti fino all'odierna ricorrente. Inoltre, l'impianto normativo vigente prevede che la donna che si unisce in matrimonio con cittadino straniero conserva la cittadinanza italiana anche qualora la legge straniera attribuisse ad essa la cittadinanza del marito per effetto dell'unione coniugale, salvo il caso di espressa volontà della donna in tal senso, e prevede, altresì, che la donna cittadina italiana trasmetta tale cittadinanza ai propri figli al pari del padre cittadino italiano. Nel merito, parte ricorrente ha provato sufficientemente con documentazione, della cui genuinità non si ha motivo di dubitare, la continuità della linea trasmissiva. Orbene, dai documenti in atti risulta che Persona_1 ha contratto matrimonio con
[...] Parte_11 nascevano in data 26.8.1934 (doc. 5 fascicolo Persona_2 ricorrente) e in data 14.10.1937 (doc. 6 fascicolo Persona_3 ricorrente), che ricevevano dalla aliana.
primo figlio di Persona_2 Persona_1 contraeva matrimonio con e dall'unione nascevano in CP_3 data 19.6.1958 oc. 9 fascicolo ricorrente), Parte_1 odierna ricorre (doc. 10 Persona_4 fascicolo ricorrente), che ricevevano dal pa liana. contraeva matrimonio con Parte_1 [...]
e nasceva in data 26.8.1991 Persona_5 Parte_4 ascicolo ricorrente), odierna ricorrente, c
[...]
e la cittadinanza italiana. Dall'unione tra e Parte_1 Persona_6 nasceva in
[...] Persona_7 orrente), odierna ricorre adre la cittadinanza italiana. dava alla luce in data 24.3.1997 ad Persona_4 Parte_6 lo ricorrente), odierna ricorrente, che
[...] adre la cittadinanza italiana.
, secondo figlio di Persona_3 Persona_1
contraeva matrimonio con e
[...] Persona_8
e nascevano in data 23.4.1963 11 Persona_9 fascicolo ricorrente), in data 13.1.1966 (doc. 12 Persona_10 fascicolo ricorrente), e in data 4.11.1967 (doc. 13 Parte_2 fascicolo ricorrente), quest'ultima odierna ricorrente, che riceveva dal padre la cittadinanza italiana. contraeva matrimonio con Persona_9 [...] eva in data 11.1.1988 Per_11 Parte_3
7 (doc. 25 fascicolo ricorrente), odierno ricorrente, che riceveva dal padre la cittadinanza italiana. contraeva matrimonio con Persona_10 Persona_12
e dall'unione nascevano in data 7.12.1990
[...] Parte_7
(doc. 26 fascicolo ricorrente) e in data 11.2.199
[...] Parte_8
(doc. 27 fascicolo ricorrente), odierni ricorrenti c
[...]
e la cittadinanza italiana. contraeva matrimonio con Parte_2 Persona_13 scevano in data 13.11.1993
[...] Parte_9
(doc. 28 fascicolo ricorrente) e in data 15.2.1
[...] Parte_10
(doc. 29 fascicolo ricorrente), odierni ricorrenti, c
[...] dalla madre la cittadinanza italiana. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada accolto con riferimento a tutti gli odierni ricorrenti. La mancanza di un'effettiva opposizione nel merito del CP_1 costituito alla pretesa attorea fa ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani di:
- , nata a [...], Argentina il 19.6.1958; Parte_1
- , nato a [...], Argentina il 4.11.1967; Parte_2
- , nato a [...], Argentina il 11.1.1988; Controparte_4
- nata a [...] il [...]; Parte_4
- nata a [...] il [...]; Parte_5
- , nata a [...] il [...]; Parte_6
- , nata a [...] il [...]; Parte_7
- nato a [...] il [...]; Parte_8
- nato a [...] il [...]; Parte_9
- , nato a [...] il [...]; Parte_10
2) e per esso all'ufficiale dello Controparte_2 stato civile dere alle relative iscrizioni e trascrizioni nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni all'Autorità consolare competente;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
4) dispone che il presente provvedimento sia notificato al Pubblico Ministero in sede. Così deciso, in Ancona, il 29.12.2023 all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 19.12.2023.
Il Giudice
Dott.ssa Tania De Antoniis
(atto sottoscritto digitalmente)
8
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA PRIMA SEZIONE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 19.12.2023; visti gli artt. 281 decies e ss. c.p.c.; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 19.11.2023; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 3986/2023 R.G.,
TRA
, , Parte_1 Parte_2
, Parte_3 Parte_4
Parte_5 Parte_6
Parte_7 Parte_8
[...] Parte_9 [...]
Parte_10
ricorrente e costituito e difeso Controparte_1 dall'avvocatura di Stato
resistente
1 e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, che ha dichiarato di intervenire in data 13.9.2023;
OGGETTO: acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti espongono di essere discendenti di Persona_1 nata ad [...] il [...] e poi emigrato in Argentina.
[...] che l'avo non era mai stato naturalizzato e dunque aveva trasmesso alla propria discendenza la cittadinanza italiana fino agli odierni ricorrenti. Costituendosi in giudizio, l'amministrazione convenuta rileva che l'attività di riconoscimento della cittadinanza italiana è in capo all'autorità consolare per i soggetti esterni e in capo al sindaco per i soggetti residenti in Italia, mentre il ha unicamente compiti Controparte_2 di ricognizione amministrativa dello stato di cittadino con emanazione di un decreto ai sensi degli artt. 7 e 8 legge 91/1992, che disciplinano l'attribuzione della cittadinanza per matrimonio. Osserva, inoltre, che in sede amministrativa non poteva che riconoscersi la cittadinanza italiana alla donna dalla dichiarazione volta al riacquisto di essa con valenza unicamente per il futuro, sicché soltanto in sede giudiziale era possibile in assenza di tale dichiarazione il riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti. In via preliminare, si rileva che il non Controparte_2 contesta la sua legittimazione passiva, pur avere competenze in ordine alle procedure di riconoscimento della cittadinanza italiana. A tale riguardo, peraltro, va rilevato che durante l'esercizio delle funzioni di stato civile e tenuta dei registri anagrafici il Sindaco (che secondo il convenuto è competente per la procedura di CP_1 richiesta de anza italiana di soggetti residenti sul territorio nazionale) agisce in qualità di ufficiale del governo, ai sensi dell'art. 54 d.lgs. n. 267 del 2000, dunque non come organo di vertice e rappresentante legale dell'amministrazione comunale ma come organo periferico dell'amministrazione centrale, in particolare del
[...]
, dalla quale dipende ed alla quale sono imputab CP_2 compiuti in tale veste oltre alla responsabilità per i danni eventualmente cagionati (Cass. S.U. n. 12193 del 2019, Cass. n. 7210 del 2009, Cass. n. 15199 del 2004, Cass. n. 1599 del 2000). Quanto ai residenti all'estero, l'autorità Consolare, al pari del prefetto, è competente solo a ricevere le istanze e a trasmetterle al Ministero dell'interno che è deputato a ricevere e trattare tutte le istanze relative al riconoscimento della cittadinanza (art. 4 commi 3 e 6 DPR n. 572 del 1993).
2 Poiché, dunque, il diritto vantato coinvolge le funzioni statali di stato civile e tenuta dei registri anagrafici, che fanno capo al
[...]
, cui vanno presentate le istanze in materia di cit CP_2 correttamente quest'ultimo è stato chiamato in giudizio. Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Va rilevato che tutti gli atti relativi alla ricostruzione dell'albero genealogico risultano debitamente tradotti e apostillati ai sensi della Convenzione dell'Aja del 5.10.1961 cui hanno aderito sia l' che l'Argentina; essi risultano rilasciati dall'autorità amministrativa sta e la loro autenticità è rilevabile dai siti ufficiali indicati peraltro nei medesimi documenti (https://www.argentina.gob.ar/relacionesexterioresyculto/legalizacion- international). Inoltre, in virtù dell'accordo intercorso tra la Repubblica Argentina e la Repubblica Italiana in data 9.12.1987 e recepito in con la legge 533/1988, gli atti di stato civile relativi a nascita, matr io e decesso emessi dalle autorità dell'altro paese sono esenti da legalizzazione a condizione che siano datati e muniti di firma e timbro dell'autorità (art. 6 legge 533/1988). Dagli atti di causa emerge che l'avo è Persona_1 nata in [...] genitori italiani (doc. 1 è mai nat zato cittadino argentino come emerge certificato rilasciato dalla Corte Nazionale Elettorale, potere giudiziario della Nazione Argentina (doc. 4 fascicolo ricorrente) in cui si attesta che nel registro nazionale degli elettori (dove sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi o per opzione maggiori di anni 16 e naturalizzati da 18 anni) non risulta il nome dell'avo. Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, invero sul punto la Suprema Corte (Cass. 25318/2022) ha avuto modo di precisare che la nostra normativa in tema di cittadinanza, legata strettamente al principio dello ius sanguinis, da un lato limita le possibilità di acquisizione della cittadinanza a chi non abbia genitori italiani, dall'altro limita, altresì, le ipotesi di perdita della cittadinanza degli italiani all'estero ai casi di estinzione per rinuncia (Cass. 4466/2009). In tale ambito, (i) ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro
– a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione. Le Sezioni Unite, dopo aver sancito il principio di diritto di cui al punto (i), enucleavano altresì ulteriori statuizioni conseguenti alla prima e per le quali:
3 (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(iii) dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
(iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del cod. civ. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della legge n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato. Nel caso che ci occupa nessuno degli elementi connotanti una fattispecie estintiva della cittadinanza italiana risultano provati dal convenuto o emergono dagli atti di causa, né con riferimento all'avo né con riferimento ai successivi discendenti.
4 Venendo, poi, in rilievo la trasmissione della cittadinanza per linea femminile giova ricordarsi che l'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza, dando continuità a molte delle disposizioni già vigenti nel secolo precedente, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Si riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito- padre, che trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera ed espatrio. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, per quello che qui interessa, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza. È evidente che un simile impianto non poteva non contrastare con i principi di uguaglianza tra uomo e donna anche all'interno del matrimonio che vennero sanciti nel 1948 con l'entrata in vigore della Carta fondamentale. Per questo, la Corte Costituzionale con pronuncia n. 87/75 ha dichiarato illegittimo il terzo comma del citato art. 10, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna senza la volontà di questa, nel caso in cui la legge straniera attribuisse alla donna la cittadinanza del marito per effetto del matrimonio, ritenendo la norma lesiva del principio di uguaglianza tra uomo e donna sancito dall'art. 3 Cost e del principio di uguaglianza tra i coniugi e unità familiare di cui all'art. 29 Cost. Con successiva pronuncia n. 30/83 veniva, poi, dichiarata l'incostituzionalità per violazione dei medesimi parametri costituzionali sopra indicati dell'art. 1 n. 1 legge 555/1912 “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, escludendo, dunque, che una cittadina italiana potesse al pari di un cittadino italiano trasmettere ai propri figli la cittadinanza. La Corte di Cassazione, nelle prime pronunce successive alla declaratoria di incostituzionalità di cui trattasi, ha negato che essa potesse avere effetti prima del 1.1.1948, data di vigenza della Carta fondamentale (Cass. 903/1978). Accanto a questo orientamento se ne è delineato, peraltro, un altro che riteneva che la norma precostituzionale dichiarata incostituzionale cessasse di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti (Cass. 6297/1996, 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite aderirono ai principi affermati nel 1978, in quanto l'evento di perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero prima dell'entrata in vigore della Costituzione era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/75 (Cass. SSUU 12061/1998).
5 Anche dopo tale pronuncia, le sezioni semplici adottarono pronunce di segno opposto, in cui si evidenziava come il mancato esaurimento del rapporto giuridico di perdita della cittadinanza, imposta da norma illegittima, non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. 15062/2000). A causa del rinato contrasto tra sezioni semplici, nuovamente le Sezioni Unite si sono espresse in merito, ribadendo l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma precostituzionale era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS. UU. 3331/2004). Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite sono tornate a pronunciarsi nuovamente sulla materia, ripercorrendo le posizioni assunte dalle sentenze precedenti e rilevando che, invero, la perdita di cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima della entrata in vigore della Costituzione, continua a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni anche nei confronti dei discendenti della donna, che, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non può trasmetterla ai propri figli. In virtù di tale considerazione, le Sezioni Unite hanno formulato il seguente principio di diritto: "La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria " (Cass. 4466/2009). La giurisprudenza successiva (Cass. 22608/2015, 7127/2011, 21154/2011) si è del tutto conformata a tale nuovo principio di diritto, cui si ritiene di aderire per le ragioni sinora esposte e per la funzione nomofilattica della Suprema Corte, con applicabilità per quanto sopra affermato anche a ipotesi in cui la perdita della cittadinanza è avvenuta per matrimonio contratto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale. Pertanto, poiché in virtù della pronuncia di incostituzionalità cessano gli effetti dell'eventuale perdita della cittadinanza in capo all'ascendente della ricorrente per effetto del matrimonio con cittadino
6 straniero, deve ritenersi che anche gli ascendenti femminili abbiano trasmesso la cittadinanza italiana ai propri discendenti fino all'odierna ricorrente. Inoltre, l'impianto normativo vigente prevede che la donna che si unisce in matrimonio con cittadino straniero conserva la cittadinanza italiana anche qualora la legge straniera attribuisse ad essa la cittadinanza del marito per effetto dell'unione coniugale, salvo il caso di espressa volontà della donna in tal senso, e prevede, altresì, che la donna cittadina italiana trasmetta tale cittadinanza ai propri figli al pari del padre cittadino italiano. Nel merito, parte ricorrente ha provato sufficientemente con documentazione, della cui genuinità non si ha motivo di dubitare, la continuità della linea trasmissiva. Orbene, dai documenti in atti risulta che Persona_1 ha contratto matrimonio con
[...] Parte_11 nascevano in data 26.8.1934 (doc. 5 fascicolo Persona_2 ricorrente) e in data 14.10.1937 (doc. 6 fascicolo Persona_3 ricorrente), che ricevevano dalla aliana.
primo figlio di Persona_2 Persona_1 contraeva matrimonio con e dall'unione nascevano in CP_3 data 19.6.1958 oc. 9 fascicolo ricorrente), Parte_1 odierna ricorre (doc. 10 Persona_4 fascicolo ricorrente), che ricevevano dal pa liana. contraeva matrimonio con Parte_1 [...]
e nasceva in data 26.8.1991 Persona_5 Parte_4 ascicolo ricorrente), odierna ricorrente, c
[...]
e la cittadinanza italiana. Dall'unione tra e Parte_1 Persona_6 nasceva in
[...] Persona_7 orrente), odierna ricorre adre la cittadinanza italiana. dava alla luce in data 24.3.1997 ad Persona_4 Parte_6 lo ricorrente), odierna ricorrente, che
[...] adre la cittadinanza italiana.
, secondo figlio di Persona_3 Persona_1
contraeva matrimonio con e
[...] Persona_8
e nascevano in data 23.4.1963 11 Persona_9 fascicolo ricorrente), in data 13.1.1966 (doc. 12 Persona_10 fascicolo ricorrente), e in data 4.11.1967 (doc. 13 Parte_2 fascicolo ricorrente), quest'ultima odierna ricorrente, che riceveva dal padre la cittadinanza italiana. contraeva matrimonio con Persona_9 [...] eva in data 11.1.1988 Per_11 Parte_3
7 (doc. 25 fascicolo ricorrente), odierno ricorrente, che riceveva dal padre la cittadinanza italiana. contraeva matrimonio con Persona_10 Persona_12
e dall'unione nascevano in data 7.12.1990
[...] Parte_7
(doc. 26 fascicolo ricorrente) e in data 11.2.199
[...] Parte_8
(doc. 27 fascicolo ricorrente), odierni ricorrenti c
[...]
e la cittadinanza italiana. contraeva matrimonio con Parte_2 Persona_13 scevano in data 13.11.1993
[...] Parte_9
(doc. 28 fascicolo ricorrente) e in data 15.2.1
[...] Parte_10
(doc. 29 fascicolo ricorrente), odierni ricorrenti, c
[...] dalla madre la cittadinanza italiana. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada accolto con riferimento a tutti gli odierni ricorrenti. La mancanza di un'effettiva opposizione nel merito del CP_1 costituito alla pretesa attorea fa ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani di:
- , nata a [...], Argentina il 19.6.1958; Parte_1
- , nato a [...], Argentina il 4.11.1967; Parte_2
- , nato a [...], Argentina il 11.1.1988; Controparte_4
- nata a [...] il [...]; Parte_4
- nata a [...] il [...]; Parte_5
- , nata a [...] il [...]; Parte_6
- , nata a [...] il [...]; Parte_7
- nato a [...] il [...]; Parte_8
- nato a [...] il [...]; Parte_9
- , nato a [...] il [...]; Parte_10
2) e per esso all'ufficiale dello Controparte_2 stato civile dere alle relative iscrizioni e trascrizioni nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni all'Autorità consolare competente;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
4) dispone che il presente provvedimento sia notificato al Pubblico Ministero in sede. Così deciso, in Ancona, il 29.12.2023 all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 19.12.2023.
Il Giudice
Dott.ssa Tania De Antoniis
(atto sottoscritto digitalmente)
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