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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/07/2025, n. 7491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7491 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
n. 7737/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona della G.O.P. Angela Ronconi ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
n e l l a c a u s a i s c r i t t a a l n . 7 7 3 7 / 2 0 2 3 d e l R u o l o G e n e r a l e d e g l i A f f a r i C i v i l i
C o n t e n z i o s i d e l T r i b u n a l e d i N a p o l i , X I s e z . C i v i l e a v e n t e a d o g g e t t o :
c o m p e n s i p r o f e s s i o n a l i
T R A
IL .f. in plrpt con l'avv. Paolo Giulio Parte_1 P.IVA_1
Iervolino c.f. pec C.F._1 Email_1 opponente
E
Ing. c.f. on gli avv.ti Angelo c.f e CP_1 C.F._2 C.F._3
Roberto Centola c.f. pec C.F._4 Email_2
opposto Email_3
c.f. e avv. SALTALAMACCHIA MARIO c.f. CP_2 C.F._5
con gli avv.ti Mario, Luca c.f. e Stefania Saltalamacchia C.F._6 C.F._7
c.f. pec C.F._8 Email_4
Interventori adesivi
Conclusioni in atto.
1 Ragioni di fatto e diritto della decisione
Il in proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 Pt_1
ingiuntivo n.839/2023 emesso dal Tribunale di Napoli in favore dell'Ing. per la CP_1
somma di €58445,00 oltre interessi e spese di procedura a titolo di corrispettivo della progettazione di opere di ristrutturazione e di riqualificazione energetica da eseguirsi presso l'edificio condominiale e, quindi, concesso a quest'ultimo in ragione dell'espletamento di una certa attività professionale, stante a dire del ricorrente, il raggiungimento l'intervenuto accordo sui compensi professionali con deliberazione assembleare del 26.10.2021.
Il d.i. veniva opposto dal Condominio che contestava sia le somme ingiunte che gli stessi requisiti per la concessione del provvedimento monitorio, sfornito nella fase sommaria di una prova soddisfacente del credito azionato. Concessa la sospensione dell'esecutorietà, venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 cpc, espletata la Ctu con l'Ing.
[...]
Cont
, la assegnava la causa in decisione con i termini dell'art. 190 cpc invitando le Per_1
parti a produrre precedenti giurisprudenziali, se pertinenti.
E' emerso che il decideva di voler eseguire un quadro di interventi edili tesi al Parte_1
recupero o restauro delle facciate esterne del fabbricato, usufruendo del cd. Bonus Facciate
e, quindi, nelle intenzioni della committenza godendo di una detrazione d'imposta pari al
90% nel 2021 e al 60% per le spese sostenute nel 2022. Si attivava, pertanto, per individuare un tecnico di fiducia al quale affidare l'incarico per la redazione di un progetto da poter essere posto a fondamento prima della richiesta del beneficio fiscale e poi come documento di gara.
Tramite la procedura di selezione del tecnico con delibera assembleare del 28.4.2021 e con successiva seduta del 28.5.21 l'assemblea approvava l'offerta economica avanzata dall'ing.
a cui seguiva lettera d'incarico del 3.6.21 e consegna di alcuni elaborati tecnici. CP_1
Ma nella seduta del 19.7.21 il rappresentava enormi perplessità rispetto alla Parte_1
sproporzionata determinazione e quantificazione economica complessiva del progetto medio tempore presentato dall' Ingegnere chiedendo la redazione di un nuovo progetto alternativo al precedente limitato questa volta alle sole opere e attività necessarie per la rigenerazione e ricostruzione delle parti comuni, progetto consegnato in data 22.7.21.
Durante poi lo svolgimento dell'assemblea del 18.10.2021 il contestava Parte_1
espressamente le voci del quadro economico predisposto sulla scorta degli elaborati contabili/metrici, in occasione della seduta in prosecuzione del 26.10.2021 veniva verbalizzato con estrema chiarezza il dibattito in corso e il contestava i criteri da Parte_1
2 applicare per la determinazione dei compensi per l'attività di progettazione. Con pec del
31.10.21 veniva ribadita e confermata l'espressa accettazione della proposta contenuta nella delibera del 26.10.21 ( con la quale si approvava il compenso per l'attività di progettazione svolta nella somma di € 38386,00 aumentata del 20% e dunque di €46063,00 oltre oneri di legge per un totale complessivo di € 58445,00) pertanto sussisteva l'accordo scritto tra le parti in ordine al compenso dovuto al comparente, sia pure in forma ridotta. L'offerta professionale presentata a sua volta dal tecnico prevedeva che i compensi professionali andavano corrisposti per metà all'Ing. e per l'altra metà al proprio collaboratore Geom. CP_4
a presentazione delle relative fatture con accreditamento delle Parte_2
somme sui propri conti correnti dedicati tramite bonifici bancari. Nonostante la modalità sia stata trascritta anche nella lettera di conferimento dell'incarico le stesse fatture non risultano essere mai state emesse e previamente comunicate al Condominio committente, né esibite e comunicate durante l'espletamento della Ctu. L'omissione di tale incombente impediva al di corrispondere al tecnico qualsiasi compenso. Il Condominio con delibera del Parte_1
27.6.22 revocava il compenso precedentemente deliberato al tecnico.
L'ing. il 15.6.22 costituiva in mora il al pagamento dei compensi in CP_1 Parte_1
misura di 58445,00, in precedenza con pec del 31-10-21 il tecnico aveva accettato il pagamento per compensi in misura inferiore pari a € 38.386,00 oltre il 20% Dunque sussisteva
l'accordo tra le parti in ordine al compenso dovuto al tecnico sebbene in forma ridotta. Era scritto che qualora i lavori non dovessero essere più eseguiti la parcella per le attività di progettazione dovrà essere rideterminata secondo tutti i criteri di legge e corrisposta all'ing. senza CP_1
riduzione. Peraltro gli interventi edili progettati ad oggi non sono più materialmente eseguibili, dando luogo a obbligazioni di pagamento nascenti da contratti a prestazioni corrispettive senza alcuna utilità.
Il Condominio contestava le conclusioni del Ctu in quanto il tecnico Ing. richiedente CP_1
aveva diritto al limite al pagamento di quanto pattuito, riconosciuto e concordato dal nella misura del 50% , infatti il Geom. depositava nel frattempo la Parte_1 Parte_2
rinuncia agli atti. Pertanto chiedeva revocare il D.I. opposto, in via gradata, revocare parzialmente il D.I. opposto in quanto il 50% delle somme spettavano ad altro professionista, nel merito rigettare ogni avversa domanda, in quanto infondata ed inammissibile sia in fatto che in diritto, e, nella denegata ipotesi di accoglimento, ridurre la domanda al minor importo come pattuito tra le parti, con vittoria di spese, compensi ed onorari di giudizio.
3 L'ing. esponeva che il Ctu Ing. aveva confermato integralmente e CP_1 Persona_2
determinato tutta l'attività svolta dal comparente medesimo in relazione ai fatti di causa e che gli spetta pertanto il diritto al compenso come determinato dal Ctu, in via subordinata quanto meno l'importo di cui al D.I. opposto. Vinte le spese di lite con attribuzione. Irrilevante
è la clausola di fatturazione ai fini del pagamento in quanto per legge la fattura va emessa dopo il pagamento e non prima.
Con atto di intervento del 24.3.23 i condomini aderivano Controparte_5
all'opposizione del e aggiungevano che l'importo ingiunto comprendeva l'Iva e Parte_1
la per €12382,00 che andavano corrisposti quali rimborso una volta fornita la prova Pt_3
della loro erogazione rispettivamente all'Erario e all'Ordine Professionale, prova costituita solo dalle fatture che, nel caso di specie mancavano. Chiedevano revocare l'opposto d.i., accertare che l'incarico conferito era condizionato al finanziamento del bonus facciate, conseguentemente dichiarare satisfativo l'importo di €10.000,00 forfettario proposto dall'Assemblea a tacitazione, dichiarare che il pagamento del compenso era subordinato all'emissione di regolare fattura, rigettare la domanda dell'attore per il mancato verificarsi delle condizioni cui era subordinata, condannare l'ing. al pagamento delle spese CP_1
processuali. L'ing. contestava l'intervento dei condomini in quanto inammissibile CP_1
perché superfluo, essendo già tutelati dall'amministratore di condominio.
Gli interventori, invece, ritengono ammissibile l'intervento in opposizione avverso il decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti del per rafforzare le difese di quest'ultimo Parte_1
(Cass. 40857/21; Trib. Potenza 1149/23). Il proprio intervento è concorrente con quello dell'amministratore (Cass. 35576/21), Trib. Bologna 142/22. L'eccezione, pertanto, è infondata. Osservavano che i tecnici avevano inteso di prestare la loro opera professionale secondo le disposizioni speciali del bonus facciate quindi il compenso andava corrisposto al conseguimento del bonus. L'importo di € 38386,00 aumentato del 20% per le spese generali e, quindi di €46063,00 fu deliberato non come corrispettivo da versare ai tecnici bensì quale importo da inserire nel quadro economico da presentare per beneficiare del bonus. Essendo la fattura condizione per il sorgere del diritto al pagamento, la mancata emanazione dovuta a scelta dell'Ing. comporta la non esigibilità del relativo diritto. Chiedevano revocarsi CP_1
il D.I. opposto, rigettare ogni altra pretesa dell'attore , con il favore delle spese processuali ivi comprese quelle di Ctu .
4 La Ctu incaricata Ing. quantificava in €75480,22 le prestazioni eseguite dall'Ing. Persona_2
“Progetto versione integrale” e “Progetto versione ridotta” commissionate dal CP_1
oltre accessori per il totale di €106.427,10, spettanze da ridurre nella misura del Parte_1
50% per la presenza dell'ulteriore professionista, ovvero €37740,11 oltre accessori. Cont La osserva che per le sue attività di progettazione cfr. Trib. Monza sent.3106/24. L'art.2237 del Codice Civile, infatti, prevede che in un contratto di prestazione professionale "il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta".
Il peraltro solo con delibera del 27.6.22 revocava il deliberato precedente relativo Parte_1
al compenso del professionista a seguito di conferimento di incarico professionale di progettista.
L'Ing. con pec del 31.10.21 accettava il compenso proposto ma comunicava “che qualora CP_1
i lavori non dovessero essere più eseguiti la parcella per le attività di progettazione dovrà essere rideterminata secondo tutti i criteri di legge e corrispostagli senza riduzione”.
L'opposizione va dunque disattesa con conseguente conferma, anche se in modifica, del decreto opposto per il corrispettivo del compenso, e per le spese processuali della fase monitoria.
Le spese della fase di opposizione si compensano stante le dinamiche processuali, eccetto le spese di Ctu già liquidate che si pongono definitivamente a carico del . Parte_1
Il Tribunale monocratico, nella persona della sottoscritta G.O.P., definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e modifica il D.I. 839/23 rg 27390/22 dichiarandolo esecutivo nella parte in cui Condanna il Condominio Corso Umberto I n. 7
5 Napoli in p. Amm. pt di pagare a la somma di €37740,11 e accessori per la CP_1
causale di cui in parte motiva, oltre interessi legali come già liquidati con decorrenza dal
15.6.22 e le spese di procedura che si liquidano in €406,50 per spese ed € 1370,00 per compenso oltre accessori, se dovuti per legge, condanna definitivamente il n p. Amm. pt a pagare Parte_1
le spese di Ctu già liquidate, dichiara legittimo l'intervento adesivo concorrente dei condomini, spese di lite compensate.
Napoli, 25.7.2025
La Gop
Angela Ronconi
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona della G.O.P. Angela Ronconi ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
n e l l a c a u s a i s c r i t t a a l n . 7 7 3 7 / 2 0 2 3 d e l R u o l o G e n e r a l e d e g l i A f f a r i C i v i l i
C o n t e n z i o s i d e l T r i b u n a l e d i N a p o l i , X I s e z . C i v i l e a v e n t e a d o g g e t t o :
c o m p e n s i p r o f e s s i o n a l i
T R A
IL .f. in plrpt con l'avv. Paolo Giulio Parte_1 P.IVA_1
Iervolino c.f. pec C.F._1 Email_1 opponente
E
Ing. c.f. on gli avv.ti Angelo c.f e CP_1 C.F._2 C.F._3
Roberto Centola c.f. pec C.F._4 Email_2
opposto Email_3
c.f. e avv. SALTALAMACCHIA MARIO c.f. CP_2 C.F._5
con gli avv.ti Mario, Luca c.f. e Stefania Saltalamacchia C.F._6 C.F._7
c.f. pec C.F._8 Email_4
Interventori adesivi
Conclusioni in atto.
1 Ragioni di fatto e diritto della decisione
Il in proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 Pt_1
ingiuntivo n.839/2023 emesso dal Tribunale di Napoli in favore dell'Ing. per la CP_1
somma di €58445,00 oltre interessi e spese di procedura a titolo di corrispettivo della progettazione di opere di ristrutturazione e di riqualificazione energetica da eseguirsi presso l'edificio condominiale e, quindi, concesso a quest'ultimo in ragione dell'espletamento di una certa attività professionale, stante a dire del ricorrente, il raggiungimento l'intervenuto accordo sui compensi professionali con deliberazione assembleare del 26.10.2021.
Il d.i. veniva opposto dal Condominio che contestava sia le somme ingiunte che gli stessi requisiti per la concessione del provvedimento monitorio, sfornito nella fase sommaria di una prova soddisfacente del credito azionato. Concessa la sospensione dell'esecutorietà, venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 cpc, espletata la Ctu con l'Ing.
[...]
Cont
, la assegnava la causa in decisione con i termini dell'art. 190 cpc invitando le Per_1
parti a produrre precedenti giurisprudenziali, se pertinenti.
E' emerso che il decideva di voler eseguire un quadro di interventi edili tesi al Parte_1
recupero o restauro delle facciate esterne del fabbricato, usufruendo del cd. Bonus Facciate
e, quindi, nelle intenzioni della committenza godendo di una detrazione d'imposta pari al
90% nel 2021 e al 60% per le spese sostenute nel 2022. Si attivava, pertanto, per individuare un tecnico di fiducia al quale affidare l'incarico per la redazione di un progetto da poter essere posto a fondamento prima della richiesta del beneficio fiscale e poi come documento di gara.
Tramite la procedura di selezione del tecnico con delibera assembleare del 28.4.2021 e con successiva seduta del 28.5.21 l'assemblea approvava l'offerta economica avanzata dall'ing.
a cui seguiva lettera d'incarico del 3.6.21 e consegna di alcuni elaborati tecnici. CP_1
Ma nella seduta del 19.7.21 il rappresentava enormi perplessità rispetto alla Parte_1
sproporzionata determinazione e quantificazione economica complessiva del progetto medio tempore presentato dall' Ingegnere chiedendo la redazione di un nuovo progetto alternativo al precedente limitato questa volta alle sole opere e attività necessarie per la rigenerazione e ricostruzione delle parti comuni, progetto consegnato in data 22.7.21.
Durante poi lo svolgimento dell'assemblea del 18.10.2021 il contestava Parte_1
espressamente le voci del quadro economico predisposto sulla scorta degli elaborati contabili/metrici, in occasione della seduta in prosecuzione del 26.10.2021 veniva verbalizzato con estrema chiarezza il dibattito in corso e il contestava i criteri da Parte_1
2 applicare per la determinazione dei compensi per l'attività di progettazione. Con pec del
31.10.21 veniva ribadita e confermata l'espressa accettazione della proposta contenuta nella delibera del 26.10.21 ( con la quale si approvava il compenso per l'attività di progettazione svolta nella somma di € 38386,00 aumentata del 20% e dunque di €46063,00 oltre oneri di legge per un totale complessivo di € 58445,00) pertanto sussisteva l'accordo scritto tra le parti in ordine al compenso dovuto al comparente, sia pure in forma ridotta. L'offerta professionale presentata a sua volta dal tecnico prevedeva che i compensi professionali andavano corrisposti per metà all'Ing. e per l'altra metà al proprio collaboratore Geom. CP_4
a presentazione delle relative fatture con accreditamento delle Parte_2
somme sui propri conti correnti dedicati tramite bonifici bancari. Nonostante la modalità sia stata trascritta anche nella lettera di conferimento dell'incarico le stesse fatture non risultano essere mai state emesse e previamente comunicate al Condominio committente, né esibite e comunicate durante l'espletamento della Ctu. L'omissione di tale incombente impediva al di corrispondere al tecnico qualsiasi compenso. Il Condominio con delibera del Parte_1
27.6.22 revocava il compenso precedentemente deliberato al tecnico.
L'ing. il 15.6.22 costituiva in mora il al pagamento dei compensi in CP_1 Parte_1
misura di 58445,00, in precedenza con pec del 31-10-21 il tecnico aveva accettato il pagamento per compensi in misura inferiore pari a € 38.386,00 oltre il 20% Dunque sussisteva
l'accordo tra le parti in ordine al compenso dovuto al tecnico sebbene in forma ridotta. Era scritto che qualora i lavori non dovessero essere più eseguiti la parcella per le attività di progettazione dovrà essere rideterminata secondo tutti i criteri di legge e corrisposta all'ing. senza CP_1
riduzione. Peraltro gli interventi edili progettati ad oggi non sono più materialmente eseguibili, dando luogo a obbligazioni di pagamento nascenti da contratti a prestazioni corrispettive senza alcuna utilità.
Il Condominio contestava le conclusioni del Ctu in quanto il tecnico Ing. richiedente CP_1
aveva diritto al limite al pagamento di quanto pattuito, riconosciuto e concordato dal nella misura del 50% , infatti il Geom. depositava nel frattempo la Parte_1 Parte_2
rinuncia agli atti. Pertanto chiedeva revocare il D.I. opposto, in via gradata, revocare parzialmente il D.I. opposto in quanto il 50% delle somme spettavano ad altro professionista, nel merito rigettare ogni avversa domanda, in quanto infondata ed inammissibile sia in fatto che in diritto, e, nella denegata ipotesi di accoglimento, ridurre la domanda al minor importo come pattuito tra le parti, con vittoria di spese, compensi ed onorari di giudizio.
3 L'ing. esponeva che il Ctu Ing. aveva confermato integralmente e CP_1 Persona_2
determinato tutta l'attività svolta dal comparente medesimo in relazione ai fatti di causa e che gli spetta pertanto il diritto al compenso come determinato dal Ctu, in via subordinata quanto meno l'importo di cui al D.I. opposto. Vinte le spese di lite con attribuzione. Irrilevante
è la clausola di fatturazione ai fini del pagamento in quanto per legge la fattura va emessa dopo il pagamento e non prima.
Con atto di intervento del 24.3.23 i condomini aderivano Controparte_5
all'opposizione del e aggiungevano che l'importo ingiunto comprendeva l'Iva e Parte_1
la per €12382,00 che andavano corrisposti quali rimborso una volta fornita la prova Pt_3
della loro erogazione rispettivamente all'Erario e all'Ordine Professionale, prova costituita solo dalle fatture che, nel caso di specie mancavano. Chiedevano revocare l'opposto d.i., accertare che l'incarico conferito era condizionato al finanziamento del bonus facciate, conseguentemente dichiarare satisfativo l'importo di €10.000,00 forfettario proposto dall'Assemblea a tacitazione, dichiarare che il pagamento del compenso era subordinato all'emissione di regolare fattura, rigettare la domanda dell'attore per il mancato verificarsi delle condizioni cui era subordinata, condannare l'ing. al pagamento delle spese CP_1
processuali. L'ing. contestava l'intervento dei condomini in quanto inammissibile CP_1
perché superfluo, essendo già tutelati dall'amministratore di condominio.
Gli interventori, invece, ritengono ammissibile l'intervento in opposizione avverso il decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti del per rafforzare le difese di quest'ultimo Parte_1
(Cass. 40857/21; Trib. Potenza 1149/23). Il proprio intervento è concorrente con quello dell'amministratore (Cass. 35576/21), Trib. Bologna 142/22. L'eccezione, pertanto, è infondata. Osservavano che i tecnici avevano inteso di prestare la loro opera professionale secondo le disposizioni speciali del bonus facciate quindi il compenso andava corrisposto al conseguimento del bonus. L'importo di € 38386,00 aumentato del 20% per le spese generali e, quindi di €46063,00 fu deliberato non come corrispettivo da versare ai tecnici bensì quale importo da inserire nel quadro economico da presentare per beneficiare del bonus. Essendo la fattura condizione per il sorgere del diritto al pagamento, la mancata emanazione dovuta a scelta dell'Ing. comporta la non esigibilità del relativo diritto. Chiedevano revocarsi CP_1
il D.I. opposto, rigettare ogni altra pretesa dell'attore , con il favore delle spese processuali ivi comprese quelle di Ctu .
4 La Ctu incaricata Ing. quantificava in €75480,22 le prestazioni eseguite dall'Ing. Persona_2
“Progetto versione integrale” e “Progetto versione ridotta” commissionate dal CP_1
oltre accessori per il totale di €106.427,10, spettanze da ridurre nella misura del Parte_1
50% per la presenza dell'ulteriore professionista, ovvero €37740,11 oltre accessori. Cont La osserva che per le sue attività di progettazione cfr. Trib. Monza sent.3106/24. L'art.2237 del Codice Civile, infatti, prevede che in un contratto di prestazione professionale "il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta".
Il peraltro solo con delibera del 27.6.22 revocava il deliberato precedente relativo Parte_1
al compenso del professionista a seguito di conferimento di incarico professionale di progettista.
L'Ing. con pec del 31.10.21 accettava il compenso proposto ma comunicava “che qualora CP_1
i lavori non dovessero essere più eseguiti la parcella per le attività di progettazione dovrà essere rideterminata secondo tutti i criteri di legge e corrispostagli senza riduzione”.
L'opposizione va dunque disattesa con conseguente conferma, anche se in modifica, del decreto opposto per il corrispettivo del compenso, e per le spese processuali della fase monitoria.
Le spese della fase di opposizione si compensano stante le dinamiche processuali, eccetto le spese di Ctu già liquidate che si pongono definitivamente a carico del . Parte_1
Il Tribunale monocratico, nella persona della sottoscritta G.O.P., definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e modifica il D.I. 839/23 rg 27390/22 dichiarandolo esecutivo nella parte in cui Condanna il Condominio Corso Umberto I n. 7
5 Napoli in p. Amm. pt di pagare a la somma di €37740,11 e accessori per la CP_1
causale di cui in parte motiva, oltre interessi legali come già liquidati con decorrenza dal
15.6.22 e le spese di procedura che si liquidano in €406,50 per spese ed € 1370,00 per compenso oltre accessori, se dovuti per legge, condanna definitivamente il n p. Amm. pt a pagare Parte_1
le spese di Ctu già liquidate, dichiara legittimo l'intervento adesivo concorrente dei condomini, spese di lite compensate.
Napoli, 25.7.2025
La Gop
Angela Ronconi
6