Sentenza 27 marzo 2024
Ordinanza cautelare 12 aprile 2024
Decreto cautelare 29 maggio 2024
Ordinanza cautelare 21 giugno 2024
Ordinanza cautelare 5 luglio 2024
Ordinanza collegiale 30 settembre 2024
Ordinanza cautelare 11 ottobre 2024
Ordinanza collegiale 16 dicembre 2024
Accoglimento
Sentenza 8 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 08/01/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00110/2025REG.PROV.COLL.
N. 04277/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4277 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Salvatore Centonze, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via G. Toma n. 45,
contro
il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Foggia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, n. 321/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2024, il Cons. Antonio Massimo Marra e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS- ha impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, il provvedimento del Prefetto della Provincia di Foggia -OMISSIS-, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico dallo stesso presentato in data 29 giugno 2022 avverso il decreto del Questore prot. -OMISSIS-, di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.
2. Con sentenza n. 321 del 18 dicembre 2023 il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia ha respinto il ricorso proposto dallo straniero, sul rilievo della mancata dimostrazione della stabilità dell’alloggio.
2.1. Nello specifico, il giudice di primo grado, ha evidenziato in punto di fatto che:
i.) all’indirizzo indicato dal ricorrente, i Vigili Urbani ne avevano riscontrato l’assenza e l’irreperibilità;
ii.) -OMISSIS- del ricorrente aveva dichiarato che -OMISSIS- si sarebbe recato in -OMISSIS- per frequentare l’Università -OMISSIS-, con sede a -OMISSIS-;
iii.) l’abbandono della residenza originariamente dichiarata sarebbe stato confermato da ulteriori due circostanze e precisamente: dalla raccomandata inviata per informare dell’avvio del procedimento che non ha potuto essere recapitata per “ destinatario sconosciuto ”; inoltre, dal fatto che lo stesso ricorrente - a seguito della conclusione del procedimento culminato nel decreto gravato - ha fatto pervenire una dichiarazione di ospitalità da parte della signora -OMISSIS- in -OMISSIS-, a -OMISSIS-.
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’originario ricorrente, deducendo tre articolati motivi di gravame, e ne ha chiesto, previa sospensione dell’esecutività, la riforma, con il conseguente annullamento degli atti gravati in prime cure.
4. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e l’UTG di Foggia, senza espletare difese scritte.
5. Con l’ordinanza -OMISSIS-, emessa nella camera di consiglio del 21 giugno 2024, è stata accolta, ai fini del riesame, la domanda cautelare di sospensione della sentenza.
6. Alla pubblica udienza del giorno 19 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta per la decisione.
7. Come brevemente suesposto in fatto, oggetto della controversia è il decreto di conferma del Prefetto di Foggia, con il quale è stata rigettata l’istanza volta al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e negato il contestuale rinnovo del permesso di soggiorno ordinario, già in possesso del cittadino extracomunitario, odierno appellante.
7.1. Anzitutto il Collegio rileva che, malgrado il sollecito di riesame di cui alla vista ordinanza di accoglimento -OMISSIS-, la Questura intimata non risulta avervi dato esecuzione.
7.2. Con un primo ed assorbente motivo di appello il signor -OMISSIS- lamenta che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che dall’istruttoria svolta fosse emerso il suo definitivo allontanamento dal territorio nazionale, perdendo così lo status di soggiornante di lungo periodo UE.
7.3. Da qui il difetto d’istruttoria e di motivazione della gravata sentenza. A supporto della propria tesi l’appellante richiama la giurisprudenza recente del Consiglio di Stato, là dove ha avuto modo di chiarire che: “ ai soggiornanti di lungo periodo, di cui all’art. 9 TUI, in presenza dei presupposti fattuali trova applicazione la cd. tutela rafforzata, riconosciuta finanche a coloro che hanno maturato la condizione per il rilascio del permesso di soggiorno a siffatto titolo ”, come nel caso dell’odierno appellante, che come comprovato dai timbri d’ingresso sul passaporto non risulta avere reciso i rapporti con il territorio Italiano (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 7 luglio 2022, n. 5660).
8. Ritiene il Collegio che il gravame sia fondato, nei limiti appresso precisati.
8.1. Riguardo ai fatti addotti dallo straniero va evidenziato che l’appellante ha fornito più che un principio di prova circa la non veridicità dell’assunto, su cui si regge il provvedimento impugnato in prime cure, di un suo definitivo allontanamento dal territorio nazionale (passaporto recante plurimi timbri di ingresso in Italia nel corso dell’anno, a sostegno dell’assunto per cui egli si reca in -OMISSIS- per motivi di studio e non ha reciso i propri legami con l’Italia).
Del resto non è superfluo ricordare che, ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo – del quale l’istante è titolare e di cui aveva chiesto il rinnovo – non è richiesta la presenza continuativa sul territorio nazionale, altri essendo i requisiti, e pertanto i plurimi spostamenti nel territorio di origine del signor -OMISSIS- non sono in sé significativi di alcunché.
8.2. A fronte di tali circostanze, non risultano peraltro perspicui gli accertamenti sulla base dei quali l’Amministrazione ha concluso nel senso di un definitivo allontanamento dall’Italia non solo dell’appellante, ma anche del suo nucleo familiare: accertamenti che si sono di fatto esauriti in un contatto telefonico con -OMISSIS- dell’istante, il quale potrebbe avere anche dato informazioni – peraltro non verbalizzate ma riferite solo de relato – non particolarmente precise e perspicue.
8.3. Nella specifica materia dell’immigrazione, il giudizio amministrativo, come giudizio sulla situazione giuridica soggettiva e non solo sull’atto impugnato impone, dunque, la valutazione degli elementi che si sono effettivamente concretizzati nelle more tra l’istanza presentata, il suo esame da parte dell’amministrazione e il giudizio dinanzi al giudice, specie quando ci sono gli elementi per il riconoscimento di altro titolo di soggiorno perché, se è vero che questi non potevano incidere sull’atto, incidono sulla situazione giuridica dell’appellante e la loro mancata valutazione può comprometterla irrimediabilmente, arrecando un pregiudizio a diritti fondamentali della persona umana.
9. Alla luce di tali coordinate normative, il Collegio ritiene che, nel caso specifico, vi siano sufficienti elementi di prova correlati ai ripetuti spostamenti dello straniero nel suo Paese di origine per motivi di studio tali da far ragionevolmente disconoscere, come già ricordato, che lo stesso abbia reciso i suoi rapporti con l’Italia.
9.1. Nella fattispecie all’esame, gli elementi prodotti dinanzi al giudice amministrativo e non conosciuti dall’Amministrazione al tempo del provvedimento, sono circostanze meritevoli di considerazione, potendo incidere proprio sulla valutazione che l’Amministrazione dovrà nuovamente compiere, sul punto del domicilio attuale indicato dal ricorrente e della reperibilità ivi anche della sua famiglia, che egli non ha potuto fornire in sede procedimentale a causa del suo mancato reperimento.
10. Tutto quanto premesso, l’Amministrazione, pertanto, nell’esercizio del suo potere, deve tenere in debito conto le circostanze sopravvenute che, anche se non conoscibili perché non esistenti al momento dell’adozione dell’atto – che quindi deve ritenersi pienamente legittimo – comunque hanno modificato la situazione giuridica dell’appellante e potrebbero, nel rispetto della normativa vigente e in concorrenza degli ulteriori indefettibili presupposti, condurre ad una nuova valutazione ed un differente esito procedimentale.
11. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese e degli onorari dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado, nei sensi e con gli effetti di cui in motivazione.
Compensa le spese e gli onorari dei due gradi di giudizio.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del signor -OMISSIS-
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio Massimo Marra | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.