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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 10/03/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1342/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Federica Lunari,
SENTENZA nella causa iscritta agli affari contenziosi civili al numero di ruolo 1342 dell'anno 2014 e vertente
TRA
- (P.IVA ), in persona dell'Amministratore Parte_1 P.IVA_1
Unico e legale rappresentante pro tempore,
- , nato a [...] il [...] (C.F. ), residente Parte_2 C.F._1
in Arzachena (SS), Loc. Baia Sardinia
- AN TT, nata a [...] il [...] (C.F. ), residente in C.F._2
Arzachena (SS), Loc. Baia Sardinia tutti rappresentati e difesi dall'avv. PATRIZIA FAZZI ( , presso il cui Email_1
studio, sito in Arzachena (SS), alla Via Matteotti, n.7, sono elettivamente domiciliati, giusta procura a margine dell'atto di citazione;
attori
CONTRO
(P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. FERNANDO PES
e dall'Avv. FRANCESCA PES, presso il cui studio, sito in Email_2
Tempio PA (SS) alla Via Nino di Gallura, n.8, è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuta
OGGETTO: Contratti bancari
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 03.12.2024, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente fascicolo è stato assegnato a questo giudice il 19.11.2024, in forza della variazione tabellare prot. N. 3489/2024 con la quale è stata operata una redistribuzione dei fascicoli ultradecennali da definire entro il 31.12.2024.
Va premesso che all'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, co. 2, L. n. 69/2009, per effetto del quale la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c., come modificato dall'art. 45, co. 17, L. n. 69/09. Pertanto, lo “svolgimento del processo” viene richiamato solo nei limiti di quanto necessario ed opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione.
Con atto di citazione notificato in data 13.06.2014 la società Parte_1
evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Tempio PA la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“Piaccia all'On. Tribunale adito, contrariis rejectis: IN VIA PRINCIPALE: - acquisire copia dei contratti di corrispondenza e di apercredito, degli scalari e dei documenti afferenti i mutui, se inevasa la istanza avanzata ex art. 119 TUB;
NEL MERITO: Quanto ai contratti di mutuo: a) quanto al mutuo ipotecario stipulato nel 1999 e chiuso nel 2008: pronunciarsi sulla gratuità del contratto indicato in narrativa e condannare l'odierna convenuta alla restituzione di tutte le somme corrisposte a titolo di interessi, spese
e commissioni, polizze etc. come quantificate anche a mezzo di CTU contabile che ad oggi, in via approssimativa si quantificano in € 61.117,99: b) quanto al mutuo ipotecario stipulato nel 2004: previa eccezione di compensazione tra quanto illegittimamente corrisposto alla banca convenuta e la eventuale maggior somma, pronunciarsi sulla gratuità del contratto indicato in narrativa e condannare l'odierna convenuta alla restituzione di tutte le somme corrisposte a titolo di interessi, spese e commissioni, polizze etc. come quantificate anche a mezzo CTU contabile che ad oggi, in via approssimativa si quantificano in € 110.347,82 e conseguentemente epurare le rate future del mutuo dalla quota interessi, ordinando che venga versata solo la quota capitale;
c) in subordine per entrambi i mutui, ricalcolare la quota delle rate di ammortamento ricalcolando quanto versato dagli odierni attori a titolo di capitale, interessi e spese, interamente come quota capitale e rideterminare il piano di ammortamento fino al conseguimento della restituzione della sola quota capitale;
d) in ulteriore subordine, condannare al pagamento della somma risultante dall'istruttoria a titolo di usura sopravvenuta e/o OC (in conseguenza dell'applicazione del piano di ammortamento alla francese) e/o indeterminatezza delle condizioni, maggiorata degli interessi da ogni singolo pagamento, ovvero dalla domanda. Quanto ai rapporti di conto corrente: e) pronunciarsi sulla illegittimità della applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e sulla applicazione dei tassi passivi con le successive variazioni, nonché sulla prassi della unilaterale variazione
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dei tassi e delle condizioni contrattuali;
f) accertare la nullità della clausola contrattuale anatocistica relativa ai contratti di cui in narrativa e per l'effetto dichiarare non dovuta alcuna capitalizzazione ex
SU 24418/2010; in subordine dichiarare applicabile la capitalizzazione annuale per l'intero periodo contrattuale;
g) verificare se pattuita e se dovuta la c.m.s., perché non concordata e comunque nulla per mancanza di causa;
h) rideterminare il “dare e avere” tra le parti in costanza dei rapporti dedotti in narrativa, ordinando il ricalcolo sull'intero rapporto secondo legge, senza OC (in subordine su base annuale), con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale ed usurario, della commissione di massimo scoperto, della valuta, delle condizioni e come in narrativa;
i) con la emananda sentenza ed alla luce delle risultanze dell'espletanda istruttoria, statuire come di Giustizia in ordine alla condanna dell' convenuto alla restituzione delle somme indebitamente Controparte_2
percepite, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo previa compensazione tra quanto eventualmente dovuto alla banca;
l) ordinare alla banca convenuta, qualora vi avesse già provveduto spontaneamente, di effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento in Centrale dei Rischi sotto la voce “stato del rapporto” contestato, ai sensi del 13° e 14° aggiornamento della Circolare Banca
d'Italia 11.02.91 n.139 e successive modifiche ed integrazioni;
m) accertare e dichiarare la liberazione dei fideiussori costituiti per un'obbligazione futura ex art. 1956 c.c.; n) accertare e dichiarare la violazione del principio di buona fede contrattuale e, per l'effetto, condannare al Banca convenuta al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, in favore della Parte_1
nella misura che verrà accertata in corso di causa;
o) in ogni caso, condannare in via equitativa la convenuta al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi dalla Società attrice, anche in considerazione della eventuale segnalazione errata alla Centrale Rischi della Banca d'Italia; p) accogliere l'exceptio doli e nullitatis esperite dai fideiussori, attesa l'invalidità e la nullità della pretesa creditoria. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze per le quali il procuratore si dichiara antistatario”.
Con atto telematicamente depositato in data 02.12.2024, richiamato integralmente all'udienza del
03.12.2024, parte attrice, previa parziale rinuncia (alla luce del quadro giurisprudenziale profondamente mutato in corso di causa) alle domande spiegate con l'atto introduttivo, così concludeva: “Piaccia all'On.
Tribunale adito, contrariis rejectis: IN VIA PRINCIPALE: NEL MERITO Quanto al contratto di mutuo del 27.1.2004 rep n. 52571 e racc. n. 17122: d) condannare parte convenuta, per i motivi meglio esposti in narrativa, alla restituzione delle somme versate in eccedenza rispetto a quelle risultanti dall'applicazione del tasso sostitutivo, il tutto maggiorato degli interessi legali da ogni singolo pagamento, ovvero dalla domanda.
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Quanto ai rapporti di conto corrente e) pronunciarsi sulla illegittimità della applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e sulla applicazione dei tassi passivi con le successive variazioni, nonché sulla prassi della unilaterale variazione dei tassi e delle condizioni contrattuali;
f) accertare la nullità della clausola contrattuale anatocistica relativa ai contratti di cui in narrativa e per l'effetto dichiarare non dovuta alcuna capitalizzazione ex SU 24418/2010; in subordine dichiarare applicabile la capitalizzazione annuale per l'intero periodo contrattuale;
g) Verificare se pattuita e se dovuta la c.m.s., perché non concordata e comunque nulla per mancanza di causa;
h) rideterminare il "dare ed avere" tra le parti in costanza dei rapporti dedotti in narrativa, ordinando il ricalcolo sull'intero rapporto secondo legge, senza OC (in subordine su base annuale), con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale ed usurario, della commissione di massimo scoperto, della valuta, delle condizioni e come in narrativa;
i) con la emananda sentenza ed alla luce delle risultanze dell'espletanda istruttoria, statuire come di Giustizia in ordine alla condanna dell bancario convenuto alla CP_2
restituzione delle somme indebitamente percepite, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo previa compensazione tra quanto eventualmente dovuto alla banca. p) accogliere l'exceptio doli et nullitatis esperite dai fideiussori, attesa l'invalidità e la nullità della pretesa creditoria. In ogni caso con vittoria di spese e competenze per le quali il procuratore si dichiara antistatario”.
Con comparsa conclusionale del 03.02.2025, gli attori, ferme le conclusioni precisate con atto del
02.12.2024, chiedevano “la remissione a ruolo del giudizio con richiamo del ctu affinche' ricalcoli il rapporto di conto corrente n. 1871 al tasso minimo dei bot, senza capitalizzazione epurandolo da tutte le commissioni e le spese applicate, oltre interessi legali dalla chiusura partendo dal saldo banca, con epurazione delle rimesse solutorie, se esistenti, da identificarsi a seguito dei saldi trimestrali ricalcolati”.
A sostegno delle conclusioni così precisate deduceva: 1) la nullità del tasso di interesse applicato al contratto di mutuo ipotecario del 27.01.2004 Rep. n. 52571 e Racc. n. 17122, in quanto parametrato al tasso EURIBOR (art. 3 Mutuo), con consequenziale indeterminatezza del contratto e conseguente diritto della società attrice alla restituzione, da parte dell'istituto di credito mutuante e previa eventuale compensazione di quanto dovuto, delle somme versate a titolo di interessi;
2) che la Parte_1
- incorporata per fusione nella on atto notarile del
[...] Parte_1
15.12.2009, Notaio Rep. n. 43555 Racc. n. 7903 – era titolare del rapporto di conto Persona_1
corrente n. 1871 acceso presso la BNL S.p.a. Filiale di Arzachena a far data dagli anni '80, utilizzato per un fido da € 100.000,00 e chiuso con la totale restituzione dello stesso nell'anno 2010; 3) che al rapporto di cui al punto che precede l'istituto di credito convenuto avesse illegittimamente ed unilateralmente applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in violazione del D.Lgs. 342/1999; 3) di aver stipulato con la BNL s.p.a. - Filiale di Arzachena, nel marzo 2003, un ulteriore contratto di apertura conto corrente (n. 66) affidato per € 150.000,00 ed ancora in essere;
4) che in assenza di pattuizione scritta
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e, dunque, unilateralmente ed in violazione del D.Lgs. 342/1999, la banca convenuta avesse applicato anche al rapporto di cui al punto che precede la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
5) con riguardo ad entrambi i conti correnti per cui è causa (n. 1871 e n. 66), di non aver mai espressamente approvato le variazioni peggiorative dei tassi applicati in costanza di rapporto, con consequenziale violazione dell'art. 1284 c.c. e del TUB ad opera della banca convenuta;
6) con riguardo ad entrambi i conti correnti per cui è causa (n. 1871 e n. 66), la sussistenza di interessi anatocistici, in violazione dell'art. 1283 c.c., a mente del quale la pattuizione degli interessi sugli interessi è vietata, fatta eccezione per i casi espressamente previsti dalla norma medesima e salvi usi contrari, che devono però potersi qualificare come usi normativi e non come semplici usi negoziali e/o interpretativi;
7) che, con riguardo ad entrambi i conti correnti per cui è causa (n. 1871 e n. 66), l'istituto di credito convenuto ha utilizzato un TAEG superiore di oltre una volta e mezza il tasso di soglia, così incorrendo nell'usura prevista e disciplinata dall'art. 644, c.3, c.p. (usura oggettiva); 8) che, con riguardo ad entrambi i conti correnti per cui è causa
(n. 1871 e n. 66) e con riferimento a specifici trimestri analizzati nelle perizie di parte allegate in atti,
l'istituto di credito è incorso nell'usura soggettiva, per aver utilizzato un TAEG sproporzionato (superiore al tasso di soglia, seppur in misura non superiore al 150%), a fronte della condizione di difficoltà economica e finanziari della società odierna attrice;
9) l'incerta pattuizione tra BNL S.p.a. e la società correntista della Commissione di Massimo Scoperto, che è stata in ogni caso calcolata dalla banca convenuta sulla somma massima utilizzata da nel periodo di riferimento e per tutti Parte_1
i giorni, con derivante nullità dell'addebito delle commissioni di massimo scoperto e consequenziale non debenza di una cospicua parte delle somme a tale titolo richieste all'odierna attrice;
10) la legittimazione attiva dei SIg.ri e AN TT, in qualità di fideiussori omnibus Parte_2
della a sollevare eccezioni in ordine alla nullità ed invalidità delle stipulazioni Parte_1 sottoscritte con la Banca dalla debitrice principale, con particolare riferimento all'exceptio doli e nullitatis, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale che avrebbe esteso i predetti rimedi anche alla garanzie autonome ed alle fideiussioni omnibus.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.01.2015, si costituiva in giudizio
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, così Controparte_1 concludendo: “Nel merito concludono perché all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione reietta piaccia dichiarare, in via preliminare:
1. la carenza di legittimazione attiva di
[...]
e NI VA, quali fideiussori di 2. In relazione al Parte_3 Parte_1
mutuo ipotecario del 22.1.1999, nnrr. 33676/9143, la prescrizione di dal diritto di ripetere Parte_1
le somme pagate ed eventualmente accertate siccome non dovute ex art. 2946 c.c., di conseguire i relativi interessi dal ogni singolo pagamento ex art. 2948 nr. 4 c.c. [cfr. lett. d) conclusioni avversarie], di domandare il risarcimento del danno ai sensi per gli effetti di cui all'art. 2947 c.c.; 3. In relazione al
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mutuo ipotecario del 27.1.2004, nnrr. , si eccepisce la prescrizione di dal diritto P.IVA_3 Parte_1
di conseguire gli interessi da ogni singolo pagamento ex art. 2948 nr. 4 c.c. [cfr. lett. d) conclusioni avversarie], nonché di domandare il risarcimento del danno ai sensi per gli effetti di cui all'art. 2947
c.c., per danni eventualmente verificatisi nel periodo antecedente il 13.6.2009. 4. Con riferimento al rapporto di conto corrente nr. 1871 la prescrizione ordinaria ex art. 2946 c.c. del diritto della società di ripetere, ex art. Parte_1
2033 c.c., tutte le somme relative alle operazioni annotate (per interessi, c.m.s., valute, spese tenuta conto
e spese per singole operazioni) data per data, negli estratti conto prodotti, decorrente da ogni singolo giorno per il periodo antecedente il decennio dalla notificazione dell'atto di citazione;
4.1. in via preliminare subordinata, salvo il gravame, la prescrizione ordinaria ex art. 2946 c.c. del diritto della società di ripetere, ex art. 2033 c.c., tutte le somme relative alle operazioni annotate Parte_1
(per interessi, c.m.s., valute, spese tenuta conto e spese per singole operazioni) negli estratti conto prodotti, nel singolo periodo di riferimento, mensile e/o trimestrale, in cui è stata frazionata l'opera della mandataria decorrente da ciascun estratto conto;
4.2. in via Controparte_1
preliminare ancor più gradata, salvo il gravame, la prescrizione ordinaria ex art. 2946 c.c. del diritto della società di contestare le singole annotazioni, di cui agli estratti conto prodotti, di Parte_1
qualsiasi genere e/o natura, decorrente da ogni singolo giorno, per il periodo antecedente il decennio dalla notificazione dell'atto di citazione;
4.3. in via preliminare ulteriormente gradata, salvo il gravame, la prescrizione ordinaria ex art. 2946 c.c. del diritto della società di ripetere le somme Parte_1
versate a qualsiasi titolo, di cui alle annotazioni negli estratti conto prodotti, qualificabili come pagamenti, aventi quindi natura solutoria, volti ad eliminare la scopertura di conto corrente o lo sconfinamento;
4.4. si eccepisce altresì la prescrizione dal diritto di domandare il risarcimento del danno ai sensi per gli effetti di cui all'art. 2947 c.c. per danni eventualmente verificatisi nel periodo antecedente il 13.6.2009. In relazione al c/c nr. 66 aperto nel 2005 ed ancora in essere.
5. la inammissibilità dell'avversa domanda di ripetizione d'indebito; in via principale e salvo gravame, per tutte le avverse domande: 6. il rigetto dell'avversa domanda perché infondata in fatto e diritto;
in ogni caso: 7. con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Con atto depositato il 29.11.2024, l'Istituto di credito convenuto precisava le seguenti conclusioni: “ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, piaccia all'Ill.mo Tribunale adito dichiarare in via istruttoria 1. in relazione alle innumerevoli ipotesi contenute nella relazione tecnica versata agli atti del giudizio, nonché degli arresti giurisprudenziali della Corte di Cassazione, disporsi il richiamo del CTU per: a) il rinnovo delle operazioni alla luce del Cass. SS.UU. n. 24675/2017 sulla c.d. usura sopravvenuta in relazione ai contratti di mutuo senza totale eliminazione degli interessi, come fatto dal CTU;
b) effettui
i calcoli relativamente al conto corrente n. 1871 avendo come riferimento il saldo iniziale della serie di
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estratti conto prodotti, anche se a debito della correntista (ex multis, Cass. 37800/2022; 10140/2022;
30822/2018); il CTU ha azzerato il saldo negativo a debito della correntista;
c) avendo eccepito la CP_1
la prescrizione dei versamenti solutori effettuati sui conti correnti, è necessario anche questo accertamento, essedo sufficiente per la aver espresso la volontà di avvalersi del decorso del tempo;
CP_1
nel merito 2. il rigetto delle avverse domande perché infondate in fatto e diritto;
in via subordinata salvo il gravame 3. in relazione al mutuo ipotecario del 22.1.1999, nn. 33676/9143, la prescrizione di del diritto di ripetere le somme pagate ed eventualmente accertate Parte_1
siccome non dovute ex art. 2946 c.c., di conseguire i relativi interessi dalla data di ogni singolo pagamento ex art. 2948 n. 4 c.c. [cfr. lett. d) conclusioni avversarie], nonché di domandare il risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2947 c.c.; 4. in relazione al mutuo ipotecario del
27.1.2004, nn. 52571/17122, la prescrizione di del diritto di conseguire Parte_1
gli interessi da ogni singolo pagamento ex art. 2948 n. 4 c.c. [cfr. lett. d) conclusioni avversarie], nonché di domandare il risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2947 c.c., per danni eventualmente verificatisi nel periodo antecedente il 13.6.2009; 5. con riferimento al conto corrente n.
1871 la prescrizione ordinaria ex art. 2946 c.c. del diritto di di ripetere Parte_1
le somme versate a qualsiasi titolo sul predetto conto corrente, di cui alle annotazioni negli estratti conto prodotti, qualificabili come pagamenti, aventi quindi natura solutoria, volti ad eliminare la scopertura del conto o lo sconfinamento;
6. la prescrizione del diritto di domandare il risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2947 c.c. per danni eventualmente verificatisi nel periodo antecedente il 13.6.2009;
7. in relazione al conto corrente n. 66, ancora in essere, la inammissibilità dell'avversa domanda di ripetizione di indebito;
8. con vittoria di spese e compensi di lite”.
Per quanto di rilevanza ai fini della decisione, e dunque con riguardo alle sole domande confermate da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni, l'istituto bancario convenuto: 1) contestava la tardività ed inammissibilità dell'eccezione di nullità del tasso applicato al contratto di mutuo ipotecario stipulato nel 2004 (Rep. n. 52571 e Racc. n. 17122), perché sollevata per la prima volta da parte attrice nella comparsa conclusionale e, dunque, una volta spirati tutti i termini previsti dalla legge per modificare o precisare la domanda. Specificava che, in ogni caso, poiché la manipolazione dell'Euribor era da circoscriversi al periodo di tempo compreso tra il 29.9.2005 ed il 30.5.2008, la nullità eccepita dalla società mutuataria si sarebbe potuta qualificare al più come nullità parziale limitatamente al suddetto periodo;
2) deduceva che la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi rappresenta un uso normativo, idoneo in quanto tale ad integrare la deroga prevista dall'art. 1283 c.c.. Gli usi normativi, infatti, “costituiscono fonte sussidiaria del diritto nella materia in cui manca del tutto la disciplina, mentre in quelle regolate da leggi o regolamenti hanno efficacia solo se espressamente richiamati (art. 8
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Preleggi; Cass. Civ. 1958/3267; 1963/1572; 1968/3342; Trib. Firenze 3.3.1961). In quanto tali (ed in entrambe le ipotesi) operano come diritto oggettivo”. In ogni caso, in ragione dell'affidamento dei privati nella loro attività negoziale, la giurisprudenza invocata sul punto dalla società attrice – sopravvenuta nel
1999 e confermata nel 2004 - non potrebbe trovare applicazione per i contratti di conto corrente per cui è causa, giacchè conclusi anteriormente;
3) deduceva il regolare esercizio dello ius variandi nel rispetto dell'art. 16 delle Norme uniformi - puntualmente redatte sul retro del contratto e quindi ben conosciute dalla correntista attrice – a mente delle quali la si era riservata il diritto di modificare, in qualsiasi CP_1
momento, le condizioni regolanti il rapporto comunicandole al correntista con lettera semplice (al domicilio in contratto) ovvero mediante avviso esposto nei locali. Precisava, sul punto, che la predetta clausola contrattuale, proprio per la sua pericolosità intrinseca, era stata oggetto di approvazione specifica mediante duplice sottoscrizione;
4) contestava di aver applicato interessi usurari ai rapporti di conto corrente oggetto di causa e, per l'effetto, negava di essere incorsa in usura oggettiva (neanche sopravvenuta) e/o soggettiva. Quanto alla prima ipotesi (usura oggettiva), precisava: con riguardo al c/c n. 1871, che dall'introduzione della L. 108/1996 i tassi sono stati costantemente ricondotti entro i limiti dalla stessa stabiliti;
con riguardo al c/c n. 66, che i tassi pattuiti ed applicati al rapporto, certamente al momento della stipula del contratto, erano inferiori ai limiti di legge. Quanto alla seconda ipotesi (usura soggettiva), contestava, da un lato, di essere mai stata a conoscenza della asserita condizione di difficoltà economico-finanziaria oggi invocata dall'attrice, e, dall'altro, la sussistenza di una effettiva sproporzione tra il tasso applicato ed il beneficio accordato. Concludeva sul punto che anche qualora il costo complessivo del credito avesse superato il tasso soglia, l'unica conseguenza possibile sarebbe stata la riconduzione in quei limiti ai sensi degli artt. 1419/2 e 1339 c.c.; 5) eccepiva la formulazione esplorativa, dubitativa e contraddittoria delle doglianze formulate da parte attrice con riguardo alla pattuizione della commissione di massimo scoperto, deducendo sul punto che l'apertura di credito, che si esplicita attraverso l'affidamento in conto corrente, non può essere in alcun modo a titolo gratuito, dovendosi rinvenire nella commissione di massimo scoperto la sua remunerazione, a prescindere dall'effettivo utilizzo della somma messa a disposizione del correntista da parte dell'istituto di credito;
6) eccepiva la totale carenza di legittimazione attiva dei SI.ri e TT in relazione alle obbligazioni Pt_2
derivanti dai contratti di mutuo, nonché dai conti correnti impugnati. Quanto alle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo 22.1.1999 nnrr. 33676/9143, i fideiussori non sono stati chiamati ad adempiere alcuna obbligazione inadempiuta, atteso che il mutuo si è chiuso in regolare ammortamento, con la conseguenza che con l'estinzione del debito principale vi è stata la contestuale estinzione della garanzia fideiussoria (art. 1941 c.c.). Quanto alle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo stipulato il
27.1.2004 nnrr. 52571/1712, lo stesso non prevedeva alcuna garanzia personale.
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Alla prima udienza di comparizione parti tenutasi in data 17.02.2015, le parti, previo integrale richiamo ai rispettivi scritti difensivi, chiedevano ed ottenevano la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c., con rinvio della causa all'udienza del 22.10.2015.
All'udienza così calendarizzata, la società attrice insisteva per l'ammissione della CTU contabile dedotta, istando affinché il Giudice volesse affidare al consulente i quesiti formulati nella propria memoria ex art. 183, c.2, c.p.c. Il G.I., in accoglimento dell'istanza, rinviava all'udienza del 15.12.2015 per il conferimento dell'incarico al Consulente.
All'udienza del 15.12.2015, il CTU nominato, Dott. prestava giuramento e la causa veniva Persona_2 rinviata all'udienza del 14.12.2016 per esame della CTU.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante l'espletamento di CTU contabile.
All'udienza del 14.09.2018 (fissata a seguito di diversi rinvii d'ufficio), il Giudice, sentite le parti e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
15.11.2019.
All'udienza del 03.12.2024, le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con ricorso cautelare in corso di causa ex art. 700 c.p.c., iscritto a ruolo in data 01.10.2014 (R.G. 1342-
1/2014), la società attrice – sul presupposto della erronea e pregiudizievole segnalazione effettuata da
BNL S.P.A. alla Centrale Rischi con riguardo ai rapporti bancari oggetto di causa - concludeva “(…)
Affinché l'Ill.mo Giudice adito, inaudita altera parte, ovvero previa c.p. ordini con ogni pronuncia accessoria e consequenziale di legge alla l'immediata Controparte_1 modifica dello stato del rapporto della segnalazione da “credito non contestato” a “credito contestato””.
Con memoria difensiva del 18.11.2014, l'Istituto di credito resistente, contestata la fondatezza della domanda cautelare promossa dalla così concludeva: “(…) Parte_1 concludono perché all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta piaccia dichiarare, 1. l'inammissibilità dell'avverso ricorso ex art. 700 cpc;
in via subordinata, salvo il reclamo 2. La cessazione della materia del contendere;
in via di ulteriore subordine, salvo il reclamo 3. il rigetto dell'avverso ricorso siccome infondato in fatto e diritto;
4. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi”.
Con provvedimento reso all'esito dell'udienza del 18.03.2015, il Giudice assegnatario dichiarava cessata la materia del contendere, demandando al giudizio di merito la liquidazione delle spese di lite della fase cautelare.
Le domande attoree sono infondate e non meritano accoglimento.
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Va anzitutto disattesa la domanda di cui alla lettera d) delle conclusioni rassegnate, basata sulla dedotta usurarietà dei tassi di interesse del mutuo.
Le domande di nullità e di ripetizione dell'indebito si basano sull'erroneo assunto in base al quale l'usurarietà del tasso degli interessi pattuiti determinerebbe la gratuità del mutuo ai sensi dell'art. 1815
c.c.
Viene, cioè, richiesta, in ragione della lamentata usurarietà dei tassi di interesse (segnatamente del tasso di mora, come si evince a pag. 5 della citazione), la restituzione degli interessi versati in esecuzione del piano di ammortamento.
Va premesso che la valutazione del carattere usurario o meno va effettuata con riferimento al momento della pattuizione degli interessi e con applicazione del c.d. “principio di simmetria” (v. ex multis Cass.
26946/2019).
Deve, tuttavia, rilevarsi che l'attrice ha lamentato il superamento del tasso soglia solo in alcuni trimestri
(v. la perizia di parte allegata all'atto di citazione) successivi a quello in cui si è instaurato il rapporto contrattuale, con ciò deducendo la sussistenza di una mera usura sopravvenuta, come tale in sé irrilevante
(v. sul punto Cass., SS.UU., 24675/2017, nonché, da ultimo, nella giurisprudenza di merito, App. Perugia
25 luglio 2022).
L'applicazione dei suindicati principii al caso in esame conduce al rigetto della domanda attorea con riferimento alla doglianza relativa all'addebito illegittimo di somme relative a clausole e/o condizioni illegittime e all'usurarietà del tasso.
Quanto all'usura c.d. originaria, deve osservarsi come la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che la nullità della clausola sugli interessi moratori non porta con sé anche quella degli interessi corrispettivi, determinando unicamente la debenza degli interessi moratori nella minor misura degli interessi corrispettivi lecitamente convenuti, ai sensi dell'art. 1224, co. 1, c.c. (v. Cass., SS.UU.,
19597/2020). In altri termini, la sanzione dell'art. 1815, co. 2, c.c. (che, per gli interessi moratori, determina la conseguenza di cui sopra) non può che colpire la singola pattuizione che programmi la corresponsione di interessi usurari, non investendo le ulteriori disposizioni che, anche eventualmente all'interno della medesima clausola, prevedano l'applicazione di interessi che usurari non siano, sicché, ove le parti abbiano convenuto un saggio di interessi corrispettivi inferiore al tasso soglia, la relativa disposizione resta valida ed efficace anche laddove sia stato pattuito un saggio di interessi moratori usurari (v. Cass. 22890/2019 e Cass. 27442/2018, nonché, da ultimo, Cass. 24992/2020, in cui si ribadisce che la non debenza degli interessi corrispettivi può prospettarsi solo se la clausola nulla li riguarda, e che, invece, la nullità della clausola concernente la misura usuraria degli interessi moratori non “contagia” la diversa clausola che disciplini lecitamente la misura degli interessi corrispettivi).
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Dunque, poiché gli attori, peraltro, pretendono la restituzione delle somme versate (esclusivamente) a titolo di interessi corrispettivi in forza dell'allegazione dell'usurarietà del (solo) saggio degli interessi moratori contrattualmente pattuito, la domanda deve essere rigettata senza che sia necessario verificare la fondatezza della doglianza relativa alla dedotta usurarietà del predetto saggio.
Dalla disamina della ctu è peraltro emerso che “Alla data di stipula del contratto (27/01/2004) il tasso soglia è pari a 6,360%. Alla stipula del contratto, il tasso applicato dalla banca risulta entro i limiti di legge. Confrontando il tasso applicato ai tassi soglia rilevati trimestre per trimestre, nel periodo di ammortamento del mutuo (30/06/2004-30/06/2014), non sono stati rilevati superamenti del tasso soglia”.
Ne consegue il rigetto anche della correlata domanda risarcitoria, peraltro del tutto indeterminata con riferimento all'individuazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti dagli attori.
Quanto alle domande relative ai contratti di conto corrente, come illustrato nella parte in fatto, con riferimento a tali rapporti l'attrice lamenta l'illegittima capitalizzazione trimestrale, l'applicazione di interessi anatocistici, di interessi usurari, nonché l'applicazione di applicazione di commissioni di massimo scoperto non previamente concordate), in forza delle quali ha richiesto il ricalcolo dei rapporti di dare/avere tra le parti e la condanna della convenuta controparte contrattuale alla restituzione di somme eventualmente indebitamente percepite.
I fideiussori e VA NI hanno spiegato domande basate anch'esse sulla dedotta Parte_2 nullità delle clausole dei contratti di conto corrente (si vedano pag. 21, 22 e 23 dell'atto di citazione).
La domanda attorea è infondata e deve essere respinta in quanto non adeguatamente supportata a livello probatorio.
Va preliminarmente detto che parte attrice ha richiesto l'esibizione dei contratti di conto corrente ex art. 210 c.p.c. e successivamente ha invece eccepito la tardività della produzione degli stessi da parte della controparte, in quanto depositati solo con la memoria 183, n. 3 c.p.c. (si veda, tra l'altro, la comparsa conclusionale di parte attrice).
Il presente giudizio verte sull'accertamento della pretesa nullità di alcune clausole contrattuali di due contratti di conto corrente;
in punto di onere della prova, incombeva all'attrice allegare e fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi del diritto da essa vantato.
Costituisce un principio giurisprudenziale pacifico quello secondo il quale chi agisce per la ripetizione di somme, che assume indebitamente corrisposte, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta, essendo tale inesistenza un elemento costitutivo della domanda di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. (cfr. Cass. 2012/n. 7501; Cass. 2011/n.
1734; Cass. 2008/n. 15162; Cass. 2006/n. 5896).
Con particolare riferimento ai contratti bancari, del resto, costituisce principio consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione
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dell'indebito è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi, essendo altresì onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione” (Cass. 2017/n. 24948; Cass. 2016/n. 20693).
La diversa tesi, secondo cui si tratterebbe di una mera azione di accertamento negativo del credito, con onere della prova incombente alla banca convenuta, non sarebbe condivisibile perché viziata, sotto il profilo logico, nella parte in cui trascura completamente che l'accertamento dell'insussistenza della causa giustificativa del pagamento rappresenta un mero antecedente logico della domanda di restituzione della somma corrisposta e non già l'oggetto di un'autonoma domanda di accertamento negativo (in tal senso, tra le altre, Cass. 2298/2007).
L'onere di provare i fatti costitutivi della domanda ex art. 2697 c.c. presuppone naturalmente, come antecedente logico necessario, l'adeguata e tempestiva allegazione delle circostanze fattuali, che la parte
è onerata di dimostrare (cfr., tra le altre, Cass. 2013/n. 7290; Cass. 2012/n. 5056; Cass. 2011/n. 16182).
Tale onere di specifica e tempestiva allegazione dei fatti costitutivi della domanda assume una valenza imprescindibile all'interno del sistema processuale vigente, caratterizzato da rigide preclusioni assertive e probatorie e dal principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.
Ciò premesso, nel caso di specie non risultano soddisfatti entrambi gli oneri di allegazione e prova dei fatti posti a fondamento delle domande.
L'atto di citazione si sostanzia in un'ampia ricostruzione degli istituti giuridici e di orientamenti giurisprudenziali in tema di OC, usura e commissione di massimo scoperto, da un lato, e dall'altro in una esposizione di contestazioni del tutto generiche e stereotipate, prive di qualsiasi concreto riferimento al rapporto intercorrente tra le parti, omettendo di entrare nel contenuto delle clausole contestate di contratti di conto corrente.
La totale assenza di riferimenti al contenuto delle clausole contrattuali contestate impedisce non soltanto al giudice di valutare il contenuto della pretesa attorea, ma altresì alla controparte di assolvere all'onere di difesa e specifica contestazione dei fatti. A ulteriore riprova della genericità di tali domande sovviene la circostanza che il valore della causa sia stato indicato come “indeterminato”.
Va peraltro aggiunto che l'onere di puntuale e precisa allegazione non può ritenersi sodisfatto attraverso il richiamo per relationem ad una perizia stragiudiziale di parte attrice (tanto si legge a pag. 19 dell'atto di citazione).
Nelle controversie bancarie è infatti necessario che l'attore fornisca in modo circostanziato la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, allegando e provando - in modo specifico - le contestazioni sollevate.
Egli non può invece limitarsi ad allegazioni generiche, atteso che ciò finirebbe con il rendere l'azione proposta meramente esplorativa, limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità.
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Da qui, il richiamo o rinvio per relationem ad un documento esterno alla citazione, quale è una perizia di parte, non soddisfa i requisiti di validità della citazione, giacché l'atto giudiziale non può contenere un rinvio per relationem a documenti esterni, la cui funzione suppletiva sarebbe quella di esplicitare il contenuto della citazione stessa.
Si tratta di una tecnica espositiva, peraltro, che si pone in violazione dell'art. 163 comma 3, n. 3 e 4 c.p.c., giacché l'atto giudiziale deve essere autosufficiente e contenere nella sua interezza gli elementi strutturali richiesti dalla norma su richiamata, tra i quali, per quanto qui interessa, la determinazione dell'oggetto della domanda e soprattutto l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda spiegata rispetto al caso sottoposto al vaglio del giudice.
Va inoltre aggiunto che la stessa consulenza tecnica di parte prodotta quale allegato alla citazione è assolutamente generica e priva di riferimenti specifici alle censure svolte, tanto si evince dalla lettura della perizia (pag. 10,11, 12, 13 e 15).
Nel caso in esame, l'attrice ha dunque affidato l'esito della causa ad una richiesta di c.t.u. contabile che, in relazione al mancato puntuale assolvimento dell'onere di allegazione e prova, risulta meramente esplorativa ed ostativa a qualsiasi tipo di accertamento. Ne consegue che i risultati della c.t.u. espletata non possono essere tenuti in considerazione ai fini della decisione in quanto le censure si basano su domanda scarsamente specificata.
Le restanti domande devono ritenersi interamente assorbite.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022), tenuto conto del valore della controversia/decisum ai sensi dell'art. 5, valore indeterminabile, complessità media, in base ai parametri medi per tutte le fasi processuali.
Le spese del ricorso ex art. 700 c.p.c., definito per cessata materia del contendere, devono essere compensate integralmente tra le parti, stante la reciproca soccombenza virtuale delle parti per non avere l'attrice adeguatamente allegato e provato il fumus boni iris e il periculum dei danni lamentati e per avere la banca tempestivamente modificato la segnalazione alla centrale dei rischi.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta le domande.
- Condanna e VA NI, in solido, alla Parte_1 Parte_2 rifusione in favore della delle spese processuali, che liquida in € Controparte_1
10.860,00 (di cui € 2.127,00 per la fase di studio, € 1.416,00 per la fase introduttiva, € 3.738,00 per
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la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 2.905,03.579,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie
(15%), CPA e IVA se dovuta.
- Pone l'onorario del c.t.u., nella misura già liquidata con decreto emesso in corso di causa, integralmente a carico di e VA NI, in Parte_1 Parte_2
solido.
- Compensa integralmente le spese relative al ricorso ex art. 700 c.p.c.
-
Tempio PA, 10 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Federica Lunari
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