Versione
10 febbraio 1982
10 febbraio 1982
Art. 3.
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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Giurisprudenza • 2
- 1. Trib. Pisa, sentenza 29/11/2024, n. 725Provvedimento: TRIBUNALE ORDINARIO di PISA SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA (TRATTAZIONE SCRITTA) Nella causa di lavoro e previdenza n. r.g. 399 /2023 , promossa da: Parte_1 con l'Avv. PALLA MICHELE, con l'Avv. GIULIA ARISTEI e con l'Avv. , ELISA BARONI RICORRENTE contro Controparte_1 con l'avv. FUNARI ALESSANDRO e con l'Avv. KATYA LEA NAPOLETANO RESISTENTE Concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata (art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.; art. 118 co. 1 disp. att. c.p.c.) Con ricorso ritualmente notificato con pedissequo decreto all'CP_1 in data 30/05/2023, a mezzo PEC inviata alla Direzione Provinciale di …Leggi di più...
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