Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Entrata in vigore il 10 febbraio 1982
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Giurisprudenza • 2
1. Trib. Pisa, sentenza 29/11/2024, n. 725
Provvedimento: TRIBUNALE ORDINARIO di PISA SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA (TRATTAZIONE SCRITTA) Nella causa di lavoro e previdenza n. r.g. 399 /2023 , promossa da: con l'Avv. PALLA MICHELE, con l'Avv. GIULIA ARISTEI e con l'Avv. , ELISA Parte_1 BARONI RICORRENTE contro con l'avv. FUNARI ALESSANDRO e con Controparte_1 l'Avv. KATYA LEA NAPOLETANO RESISTENTE Concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata (art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.; art. 118 co. 1 disp. att. c.p.c.) Con ricorso ritualmente notificato con pedissequo decreto all' in data 30/05/2023, a mezzo CP_1 PEC inviata alla Direzione Provinciale di …
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