Art. 8.
Per l'esercizio finanziario 1963-64, il numero massimo dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo navigante - da mantenere in servizio a norma dell' art. 1, comma secondo, della legge 21 maggio 1960 n. 556 , e' stabilito in 300 unita'.
Per l'esercizio finanziario 1963-64, il numero massimo dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo navigante - da mantenere in servizio a norma dell' art. 1, comma secondo, della legge 21 maggio 1960 n. 556 , e' stabilito in 300 unita'.