TRIB
Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/04/2025, n. 1425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1425 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione Civile - nella persona del G.o.p.,
dott.ssa Maddalena Natale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 10890 del R.G. dell'anno 2017, avente ad oggetto: “Comunione e
Condominio, impugnazione di delibera assembleare – spese condominiali”, riservata in decisione all'udienza del 29.01.2025, con concessione alle parti dei termini di legge e vertente
TRA
(c.f.: ), rapp.to e difeso, in virtù di mandato in calce Parte_1 C.F._1
all'atto di citazione, dall'avv. Umberto Santoro ed elettivamente domiciliato in Caserta, alla via
Genovesi, n. 1
(attore)
E
(c.f.: , sito in Caserta alla via Don Bosco n. 19, in Controparte_1 P.IVA_1
persona dell'amministratore p.t., rapp.to e difeso, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 17.02.2022, dall'avv. Eugenio Russo ed elettivamente domiciliato in Caserta, al Corso Trieste, n. 146
(convenuto)
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e memorie conclusionali depositati in procedura.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18.6.2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Ai fini della decisione, pertanto, è sufficiente ricordare che, con atto di citazione regolarmente notificato, - assumendo di essere comproprietario del locale n. 6 e possessore da Parte_1
oltre vent'anni del posto auto n. 10, entrambe le unità ubicate all'interno del Controparte_1
sito in Caserta, alla via Don Bosco n. 19 - ha convenuto quest'ultimo in giudizio, al fine di
[...]
sentir accertare e dichiarare la nullità/annullabilità della delibera condominiale del 21.06.2017,
eccependo la violazione del quorum deliberativo nonché numerosi altri vizi di legittimità e di merito.
Si è costituito in giudizio il il quale, impugnando e contestando le Controparte_1
avverse deduzioni, ha eccepito, in via preliminare, la tardività dell'impugnativa ai sensi dell'art. 1137 c.c., nonché l'incompetenza per valore del giudice adito, per essere competente il Giudice di
Pace; nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda attorea, per infondatezza della stessa in fatto e in diritto e la condanna dell'attore, ex artt. 88 e 96 c.p.c., per lite temeraria.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata ritenuta matura per la decisione,
senza necessità di ammissione dei mezzi istruttori articolati dalle parti.
Indi, dopo una serie di rinvii, la presente controversia è stata smistata sul ruolo della scrivente che,
all'udienza del 29.01.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, l'ha riservata in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito di scritti conclusioni e memorie di replica.
Ciò posto in punto di fatto, in diritto: l'impugnativa della delibera assembleare del 21.06.2017
proposta dall'attore, ai sensi dell'art. 1137 c.c., è tardiva e, pertanto, va dichiarata inammissibile.
Occorre, preliminarmente, rilevare come, in materia di condominio negli edifici, la Suprema Corte – con la nota pronuncia resa a Sezioni Unite nel 2021 – abbia definitivamente chiarito che sono da qualificarsi nulle le deliberazioni prive degli elementi essenziali, quelle con oggetto impossibile o illecito, o con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea ed ancora quelle che incidono sui diritti individuali, sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, nonché le deliberazioni comunque invalide in relazione all'oggetto.
Vanno, di contro, qualificate annullabili, ai sensi dell'articolo 1137 c.c., le deliberazioni affette da vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con una maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento contratto condominiale, quelle affette da vizi formali, o in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione ed, infine, quelle che violano norme richiedenti maggioranze qualificate in relazione all'oggetto (cfr., SS.UU. n. 9839/2021)
Come noto, dalla qualificazione del vizio in termini di nullità, ovvero, di annullabilità consegue un differente regime in ordine al termine per impugnare il deliberato assembleare: invero, laddove nelle ipotesi di nullità, l'azione di impugnazione non è soggetta a termini di decadenza, nel caso di delibera annullabile, l'impugnativa va proposta, ex art. 1137 c.c., nel termine di 30 giorni,
decorrenti per i dissenzienti dalla data di assunzione della delibera e per gli assenti dalla data della comunicazione.
Nel caso che ci occupa, tenuto conto che i motivi di impugnazione eccepiti dal condomino Parte_1
rientrano nell'ambito delle ipotesi di annullabilità, l'impugnativa andava proposta nel suddetto termine decadenziale di 30 giorni.
Occorre ulteriormente rammentare che la materia condominiale rientra tra le controversie soggette alla disciplina della mediazione obbligatoria, che, all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 28/2010
espressamente prevede che “dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di
mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale” e che “dalla stessa
data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di
decadenza, decorrente dal deposito dei verbali di cui all'articolo II presso la segreteria
dell'organismo”,
Ai fini della tempestività (al fine di impedire, dunque, la decadenza per inosservanza del termine di cui all'art. 1137, II comma, c.c.) della domanda di mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. 28/2010,
dunque, quel che conta è la comunicazione a controparte della avvenuta presentazione della domanda e non già il mero deposito della domanda di mediazione presso l'organismo prescelto.
L'art. 8 d. lgs. 28/2010, poi, prevede che la domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.
Non sembra possa validamente porsi in dubbio, peraltro, che l'onere della comunicazione (al fine anzidetto) della presentazione della domanda di mediazione incomba sulla parte che l'ha presentata,
e non già sull'adito organismo di mediazione, come si evince in modo univoco dalla stessa formulazione della norma, che collega l'effetto interruttivo della prescrizione od impeditivo della decadenza al “momento della comunicazione alle altre parti”
della domanda di mediazione (cfr., Corte d'Appello di Milano n. 253/2020).
Mutuando tali principi al caso di specie, deve evidenziarsi che la delibera oggetto di odierna impugnazione è stata assunta in data 21.06.2017 e comunicata all'istante in data 7.07.2017 (come da pec, versata in atti), il condomino ha presentato l'istanza di mediazione presso Parte_1
l'Organismo Concilianet in data 7.08.2017.
Ebbene, l'impugnativa è tardiva in quanto la domanda di mediazione, secondo quanto dichiarato dal convenuto, è stata ad esso comunicata solamente in data 31.08.2017, dunque, ben oltre CP_1
il termine decadenziale di cui all'art. 1137, II comma, c.c.
A ben vedere, tale circostanza deve considerarsi pacifica, tenuto conto che non solo parte attrice non ha provveduto a depositare – come sarebbe stato suo onere fare – alcun documento attestante la data della comunicazione della mediazione, ma non si è neppure premurata di contestare la dichiarazione fatta sul punto dal (da cui consegue l'applicazione del principio di non CP_1
contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.).
Alla luce dei principi sopra espressi e delle circostanze di fatto rilevate, l'impugnativa va dichiarata inammissibile per decorrenza del termine perentorio prescritto dall'art. 1137 c.c.
La decisione fondata sulla suddetta eccezione ha carattere assorbente e, pertanto, la scrivente omette la disamina degli ulteriori motivi di impugnazione, in applicazione del noto principio della “ragione più liquida” del decisum, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.
Da ultimo, quanto alla domanda di condanna per lite temeraria spiegata dal convenuto, CP_1
premesso che tale condanna richiede l'accertamento della mala fede o della colpa grave della parte soccombente, non essendo di per sé rimproverabile l'aver agito in giudizio per far valere una pretesa che si è poi rivelata infondata, essa va disattesa in quanto, nel corso del giudizio, non sono emersi sufficienti elementi per ritener integrata la mala fede ovvero la colpa grave in capo al
Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022 sotto la cui vigenza si è
esaurita l'attività processuale e difensiva, tenuto conto dello scaglione di riferimento della controversia, concretamente rapportati alla natura ed alla semplicità delle questioni trattate, nonché
alla scarna attività processuale e difensiva espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV Sezione Civile, nella persona del G.o.p., dott.ssa
Maddalena Natale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nei Parte_1
confronti del con sede in Caserta alla via Don Bosco n. 19, in persona Controparte_1
dell'amministratore p.t., disattesa ed assorbita ogni diversa istanza e conclusione, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'impugnazione della delibera condominiale del 21.06.2017, proposta da nei confronti del per intervenuta decadenza ai sensi Parte_1 Controparte_1
dell'art. 1137 c.c.; 2) Condanna al pagamento, in favore del in persona Parte_1 Controparte_1
dell'amministratore p.t., delle spese processuali che si liquidano in € 2.552,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge.
Così deciso in S. Maria C.V., lì 29.04.2025
Il OP
(dott.ssa Maddalena Natale)