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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/12/2025, n. 17533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17533 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10318/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
nella persona del Giudice dott.ssa Damiana Colla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES CPC
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 10318/2025 promossa da
nato in [...] il 1° gennaio 1979, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
OR LE ed elettivamente domiciliato in Roma, via Oslavia n. 30, presso lo studio del difensore
- ricorrente -
Contro
Controparte_1
e in persona del Ministro pro Controparte_2 tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege
- resistente -
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 4.3.2025 con contestuale istanza cautelare, il ricorrente, cittadino eritreo titolare di status di rifugiato in , ha lamentato l'illegittimità del CP_2 silenzio serbato dall'Amministrazione competente sulla propria domanda di rilascio di visto d'ingresso per ricongiungimento familiare e ha conseguentemente chiesto il rilascio del detto visto in favore di sua moglie (alias Persona_1 Persona_2 come da nulla osta), nata in [...] il 1° gennaio 1989, e dei suoi quattro figli minori Pt_1
(alias ) nato in [...] il [...], (alias ) Per_3 Persona_4 Pt_1 Per_3 Per_5
nato in [...] il [...], (alias ) nata in [...] il
[...] Pt_1 Per_3 Persona_6
25 febbraio 2016, e (alias ) nato in [...] il [...]. Pt_1 Per_3 Persona_7
Sotto il profilo del fumus boni iuris, il ricorrente ha sostenuto il proprio diritto al rilascio dei visti per ricongiungimento familiare – sulla base dei nulla osta emessi dalla Prefettura di Pescara in data 7.9.2022 e dell'istanza formalizzata presso la competente ad in Controparte_2 CP_2 data 7.6.2024, su ordine del Tribunale di Roma reso all'esito di precedente ricorso cautelare – a tutela del proprio diritto all'unità familiare, nonché del superiore interesse dei minori coinvolti. Ha sostenuto in proposito di aver compiutamente dimostrato il legame familiare con i propri figli, essendosi sottoposto al test del DNA richiesto dall'Ambasciata. Ha pertanto insistito per l'illegittimità della condotta dell'amministrazione resistente, la quale ha mancato di fornire qualsiasi riscontro alla propria richiesta, in grave violazione dei termini previsti dalla legge per la conclusione del procedimento. Sotto il profilo del periculum in mora, il ricorrente ha rappresentato la situazione di particolare vulnerabilità dei propri familiari, a causa delle precarie condizioni di salute della moglie e della minore età dei figli, tutti attualmente rifugiati in , dopo esser stati CP_2 costretti ad abbandonare prima l' e poi il Sudan per sottrarsi alla grave insicurezza che Per_8 interessa tali Paesi, e continuamente esposti non solo al rischio di rimpatrio, ma altresì alle privazioni e alle violenze sussistenti nei confronti dei rifugiati eritrei in . CP_2
L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio relativamente all'istanza cautelare il 21.3.2025, rilevando il difetto di nulla osta in corso di validità nonché la mancata titolarità, da parte dei familiari richiedenti il visto, di un idoneo titolo di viaggio quale richiesto dall'art. 4 del d.lgs. 286/1998. Ha sostenuto la mancanza nel caso di specie dei presupposti per il ricorso alla tutela d'urgenza ex art. 700 c.p.c., sia con riguardo al fumus boni iuris, non ritenuto adeguatamente motivato, sia con riguardo al periculum in mora, ritenendo che l'odierno ricorrente non abbia dimostrato un'urgenza peculiare legata alla propria specifica condizione in grado di differenziare il proprio nucleo familiare dalla generalità dei richiedenti il ricongiungimento. Ritenendo infine che la domanda di specie miri ad ottenere in realtà un visto d'ingresso per motivi umanitari, l'Amministrazione ha concluso per il rigetto dell'avverso ricorso in quanto inammissibile e comunque infondato. Il Giudice ha fissato udienza per il giorno 30.4.2025 per la trattazione della sola istanza cautelare in contraddittorio, all'esito della quale con ordinanza del 6.5.2025 ha ordinato all'amministrazione resistente di rilasciare con urgenza il rilascio del visto in favore dei familiari e fissato per la trattazione del merito l'udienza cartolare del 10.12.2025, per la quale risulta costituzione dell'amministrazione resistente in data 11.11.2025, nonché note di trattazione scritta del ricorrente del 9.12.2025.
***
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante l'avvenuto rilascio dei visti in favore dei familiari del ricorrente ed il loro ormai avvenuto ingresso in Italia, per come risulta dalle note di trattazione scritta del ricorrente. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, considerata l'ammissione del ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio, senza necessità di regolamentazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale e nonostante debbano essere integralmente richiamate tutte le considerazioni già svolte in sede cautelare, relativamente alle quali l'amministrazione resistente non ha apportato nuovi argomenti difensivi nella memoria di costituzione nel merito dell'11.11.2025.
P.Q.M.
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- dichiara irripetibili le spese di lite. Così deciso in Roma, 13 dicembre 2025. Il Giudice
dott.ssa Damiana Colla
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
nella persona del Giudice dott.ssa Damiana Colla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES CPC
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 10318/2025 promossa da
nato in [...] il 1° gennaio 1979, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
OR LE ed elettivamente domiciliato in Roma, via Oslavia n. 30, presso lo studio del difensore
- ricorrente -
Contro
Controparte_1
e in persona del Ministro pro Controparte_2 tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege
- resistente -
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 4.3.2025 con contestuale istanza cautelare, il ricorrente, cittadino eritreo titolare di status di rifugiato in , ha lamentato l'illegittimità del CP_2 silenzio serbato dall'Amministrazione competente sulla propria domanda di rilascio di visto d'ingresso per ricongiungimento familiare e ha conseguentemente chiesto il rilascio del detto visto in favore di sua moglie (alias Persona_1 Persona_2 come da nulla osta), nata in [...] il 1° gennaio 1989, e dei suoi quattro figli minori Pt_1
(alias ) nato in [...] il [...], (alias ) Per_3 Persona_4 Pt_1 Per_3 Per_5
nato in [...] il [...], (alias ) nata in [...] il
[...] Pt_1 Per_3 Persona_6
25 febbraio 2016, e (alias ) nato in [...] il [...]. Pt_1 Per_3 Persona_7
Sotto il profilo del fumus boni iuris, il ricorrente ha sostenuto il proprio diritto al rilascio dei visti per ricongiungimento familiare – sulla base dei nulla osta emessi dalla Prefettura di Pescara in data 7.9.2022 e dell'istanza formalizzata presso la competente ad in Controparte_2 CP_2 data 7.6.2024, su ordine del Tribunale di Roma reso all'esito di precedente ricorso cautelare – a tutela del proprio diritto all'unità familiare, nonché del superiore interesse dei minori coinvolti. Ha sostenuto in proposito di aver compiutamente dimostrato il legame familiare con i propri figli, essendosi sottoposto al test del DNA richiesto dall'Ambasciata. Ha pertanto insistito per l'illegittimità della condotta dell'amministrazione resistente, la quale ha mancato di fornire qualsiasi riscontro alla propria richiesta, in grave violazione dei termini previsti dalla legge per la conclusione del procedimento. Sotto il profilo del periculum in mora, il ricorrente ha rappresentato la situazione di particolare vulnerabilità dei propri familiari, a causa delle precarie condizioni di salute della moglie e della minore età dei figli, tutti attualmente rifugiati in , dopo esser stati CP_2 costretti ad abbandonare prima l' e poi il Sudan per sottrarsi alla grave insicurezza che Per_8 interessa tali Paesi, e continuamente esposti non solo al rischio di rimpatrio, ma altresì alle privazioni e alle violenze sussistenti nei confronti dei rifugiati eritrei in . CP_2
L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio relativamente all'istanza cautelare il 21.3.2025, rilevando il difetto di nulla osta in corso di validità nonché la mancata titolarità, da parte dei familiari richiedenti il visto, di un idoneo titolo di viaggio quale richiesto dall'art. 4 del d.lgs. 286/1998. Ha sostenuto la mancanza nel caso di specie dei presupposti per il ricorso alla tutela d'urgenza ex art. 700 c.p.c., sia con riguardo al fumus boni iuris, non ritenuto adeguatamente motivato, sia con riguardo al periculum in mora, ritenendo che l'odierno ricorrente non abbia dimostrato un'urgenza peculiare legata alla propria specifica condizione in grado di differenziare il proprio nucleo familiare dalla generalità dei richiedenti il ricongiungimento. Ritenendo infine che la domanda di specie miri ad ottenere in realtà un visto d'ingresso per motivi umanitari, l'Amministrazione ha concluso per il rigetto dell'avverso ricorso in quanto inammissibile e comunque infondato. Il Giudice ha fissato udienza per il giorno 30.4.2025 per la trattazione della sola istanza cautelare in contraddittorio, all'esito della quale con ordinanza del 6.5.2025 ha ordinato all'amministrazione resistente di rilasciare con urgenza il rilascio del visto in favore dei familiari e fissato per la trattazione del merito l'udienza cartolare del 10.12.2025, per la quale risulta costituzione dell'amministrazione resistente in data 11.11.2025, nonché note di trattazione scritta del ricorrente del 9.12.2025.
***
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante l'avvenuto rilascio dei visti in favore dei familiari del ricorrente ed il loro ormai avvenuto ingresso in Italia, per come risulta dalle note di trattazione scritta del ricorrente. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, considerata l'ammissione del ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio, senza necessità di regolamentazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale e nonostante debbano essere integralmente richiamate tutte le considerazioni già svolte in sede cautelare, relativamente alle quali l'amministrazione resistente non ha apportato nuovi argomenti difensivi nella memoria di costituzione nel merito dell'11.11.2025.
P.Q.M.
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- dichiara irripetibili le spese di lite. Così deciso in Roma, 13 dicembre 2025. Il Giudice
dott.ssa Damiana Colla