Articolo 55 della Legge 3 febbraio 1963, n. 530
Articolo 54Articolo 56
Versione
11 maggio 1963
Art. 55. Le entrate ordinarie e straordinarie del-
l'Azienda dei patrimoni riuniti ex economa-
li, accertate nell'esercizio finanziario
1953-54, per la competenza propria dell'e-
sercizio stesso, sono stabilite, quali ri-
sultano dal conto consuntivo dell'Ammini-
strazione medesima, allegato al conto con-
suntivo della spesa del Ministero dell'in-
terno, in.................................. L. 109.612.561 delle quali furono riscosse................ " 107.155.559
----------------- e rimasero da riscuotere................... L. 2.456.962
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Entrata in vigore il 11 maggio 1963