Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 27/04/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale di Lecce
n. 2952 del 6.11.2020
Oggetto: differenze retributive
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce
Sezione lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice Ausiliario rel. ha emesso la presente
SENTENZA nella causa civile, in materia di lavoro, in grado d'appello, iscritta al n. 491/2022 del
Ruolo Generale A.C. Appelli, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Ciccarone, in virtù Parte_1
di procura in atti
APPELLANTE PRINCIPALE – APPELLATO INCIDENTALE contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore
APPELLATA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Massari, come Controparte_2
da procura in atti,
APPELLATA PRINCIPALE – APPELLANTE INCIDENTALE
All'udienza del 5.3.2025, la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1
presso il Tribunale di Lecce di voler accertare e dichiarare che esso ricorrente aveva lavorato alle dipendenze della , nonché della Controparte_1
sig.ra dal 31/08/2012 fino al 15/06/2016, in qualità di esperto in Controparte_2
preparazione fisica – secondo livello”, svolgendo mansioni di “istruttore, personal trainer e responsabile sala attrezzi”; accertare e dichiarare che nell'esecuzione di detto rapporto di lavoro sia stata corrisposta una retribuzione inadeguata e non proporzionale, e siano stati violati gli obblighi contributivi imposti dall'ordinamento previdenziale, per la somma pari ad euro 34.418,96, come dimostrata da perizia allegata;
condannare al pagamento in favore del ricorrente della detta somma di €
34.418,96 (trentaquattromilaquattrocentodiciotto/96), a titolo di differenze retributive, tredicesima, quattordicesima, ferie, festività, straordinari, malattie, permessi, assegni familiari, trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazioni monetarie dalla maturazione del singolo diritto al soddisfo;
ordinare la regolarizzazione contributiva per il predetto periodo;
in subordine condannarsi al risarcimento del danno ex art. 2116
c.c. nella misura ritenuta equa e di giustizia;
condannarsi altresì al risarcimento del danno morale pari ad euro 5.000,00, con vittoria di spese e onorari.
Con separate memorie depositate il 23.2.2018, si costituivano la e Controparte_1
contestando la domanda e chiedendone il rigetto. Controparte_2
La causa, istruita con prova testimoniale, veniva decisa con sentenza n. 2952 del
6.11.2020, con cui il Giudice del Lavoro adito rigettava la domanda, compensando fra le parti le spese di giudizio.
Averso la predetta sentenza, con ricorso depositato il 5.6.2021, ha proposto appello
. Parte_1
Con il primo motivo di gravame, intitolato “Negata difesa alla parte ricorrente: non concessione del richiesto termine per Note Difensive volte a controdedurre alle eccezioni nuove formulate dai resistenti nelle memorie di costituzione e non concessione del termine per Note conclusive”, l'appellante lamenta la violazione del diritto di difesa, per non avere il giudice di primo grado concesso termine ex art. 420 cpc, alla prima udienza per il deposito in cancelleria di note difensive.
2 Sostiene l'appellante che la necessità di ottenere il termine derivava dalle “nuove eccezioni proposte dalle parti avverse nelle memorie di costituzione, al fine di poter replicare le deduzioni di entrambi i resistenti anche attraverso l'integrazione di prove documentali nonché di integrazioni e modificazioni di prove per testi, con indicazione di nuovi testi e di nuovi capitoli di prova”.
lamenta 'erroneità della motivazione dell'ordinanza con cui venne Parte_1
negata la concessione del termine (poi sostanzialmente replicata nella sentenza)
“laddove, da un lato, fa un debole riferimento alla struttura del processo del lavoro nonostante, come innanzi specificato, sia previsto un ampio potere discrezionale del
Giudice che gli permetterebbe di concedere il termine invocato ex art. 420, co. 6, cpc,
e dall'altro lato, sostiene in via del tutto presuntiva, considerato che non avendo concesso il termine non poteva prevedere quale sarebbe stato il contenuto delle Note
Difensive, che lo stesso contenuto risultava irricevibile perché “in assenza di fondamento” vista la “espressa relazione affermata dall'istante tra i nuovi/ulteriori testi indicati in udienza e le originarie prospettazioni in ricorso”.
Con il secondo motivo di appello, si contesta la decisione del giudice di prime cure di non ammettere la CTU richiesta dal ricorrente.
Più in dettaglio, l'appellante afferma che “una volta assodato che il Pt_1
frequentava assiduamente la palestra e rilevato, per mezzo delle testimonianze, che la sua figura all'interno della stessa poteva talvolta fungere da “dipendente con vincolo di subordinazione” e talvolta da “personal trainer in regime di autonomia”…almeno in parte la tesi della subordinazione avanzata da codesta difesa, abbia raggiunto la sua dimostrazione. Pertanto, la CTU si sarebbe potuta – anzi dovuta – esperire quantomeno per quella parte di verità processuale certamente dimostrata nelle prove testimoniali”.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante deduce testualmente “motivazione contraddittoria ed errata valutazione delle risultanze istruttorie delle prove testimoniali – omessa motivazione in ordine alla richiesta di danno morale – contraddittoria e/o insufficiente motivazione sul percorso logico giuridico che conduce al rigetto del ricorso”
3 Secondo l'appellante, il Tribunale di Lecce non avrebbe fatto buon governo degli esiti delle prove orali e sarebbe caduto in contraddizione non accogliendo neppure in parte la domanda benché avesse affermato “in più parti della sentenza che esiste una subordinazione tra il e la palestra, così come appare esistente altresì un Pt_1 rapporto di collaborazione autonoma che vede l'Istruttore impegnato direttamente con taluni frequentatori della stessa”.
Aggiunge il che “È palese che nel caso di specie, la scelta di respingere in Pt_1
toto il ricorso introduttivo, nonostante la raggiunta parziale verità processuale, risultava la scelta più “sicura”. Ma, è altrettanto chiaro che l'approfondimento istruttorio negato sia in merito alle prove testimoniali, sia alla CTU e sia alla possibilità di illustrare per mezzo di Note Difensive e/o Note Conclusive la rappresentazione dei fatti alla luce degli avvenimenti processuali, avrebbe consentito di raggiungere una maggiore certezza circa la fondatezza della domanda giudiziale del ricorrente (ovvero delle eccezioni dei resistenti)”.
Secondo l'appellante il Giudice di primo grado avrebbe errato “nella parte in cui ricostruendo le dichiarazioni testimoniali, abbia accertato una sorta di contraddittorietà tale da non escludere la subordinazione ma nemmeno l'esistenza di una collaborazione autonoma, senza tuttavia approfondire, come richiesto nel ricorso introduttivo, quel diritto di credito commisurato a quel lavoro svolto in funzione di dipendente”.
Nell'esporre il motivo di gravame, l'appellante si sofferma sulle singole deposizioni dei testi, evidenziando le parti da cui emergerebbe la dimostrazione della subordinazione nei confronti della preponderante rispetto all'attività Controparte_1
quale personale trainer svolta quale autonomo.
Nell'ultima parte del motivo, infine, lamenta che il Giudice di primo Parte_1
grado avrebbe errato “nella parte in cui non ha statuito e quindi ha omesso completamente qualunque valutazione in corso di causa e motivazione in sentenza sulla richiesta del danno morale”.
In conclusione, l'appellante ha chiesto: “
1. Accogliere l'appello e per l'effetto dichiarare nulla e/o riformare la sentenza n. 2952/2020 per tutte le motivazioni su
4 esposte;
2. Per l'effetto, Accertare e dichiarare che il ricorrente abbia lavorato alle dipendenze della in persona del Controparte_1
rappresentante legale nonché amministratore unico p.t., nonché della sig.ra
[...]
, dal 31/08/2012 e fino al 15/06/2016, in qualità di esperto in _2
preparazione fisica – secondo livello”, svolgendo mansioni di “istruttore, personal trainer e responsabile sala attrezzi”, 3. accertare e dichiarare che nell'esecuzione di detto rapporto di lavoro sia stata corrisposta una retribuzione inadeguata e non proporzionale, e siano stati violati gli obblighi contributivi imposti dall'ordinamento, statuendo la , in persona del r.p.t. e amm. Controparte_3
Unico, con sede in Lecce alla Via D'Annunzio n. 65 nonché la sig.ra _2
, residente in [...], debitori solidali, nei confronti del
[...]
ricorrente, della somma pari ad euro 34.418,96 ovvero della maggiore o minor somma accertata in corso di causa;
4. Condannare al pagamento in favore del ricorrente la complessiva somma di € 34.418,96 Parte_1
(trentaquattromilaquattrocentodiciotto/96), ovvero della maggiore o minor somma accertata in corso di causa a titolo di differenze retributive, tredicesima, quattordicesima, ferie, festività, straordinari, malattie, permessi, assegni familiari, trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazioni monetarie dalla maturazione del singolo diritto al soddisfo, per le causali innanzi esposte anche ai sensi dell'art. 36 Cost., ovvero quella diversa somma maggiore o minore ritenuta equa
e di giustizia o che verrà determinata all'esito di CTU che sin da ora si invoca. 5.
Ordinare la regolarizzazione contributiva per il predetto periodo;
in subordine chiedere di condannarsi al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c. nella misura ritenuta equa e di giustizia.
6. Condannare, la resistente al pagamento della somma pari ad euro 5.000,00 a titolo di risarcimento per il danno non patrimoniale patito dal prestatore di lavoro per tutte le ragioni suesposte ovvero la minore o maggior somma ritenuta equa e di giustizia;
7. Munire la emittenda sentenza di clausola di provvisoria esecuzione.
8. con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Con memoria del 20.1.2023, si costituiva che contestava l'appello Controparte_2
e ne chiedeva il rigetto.
5 Proponeva altresì appello incidentale, chiedendo accertare e dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva, con conseguente rigetto di tutte le domande svolte nei suoi confronti.
In corso di causa, emergeva che la era stata Controparte_1
estinta e cancellata dal Registro delle Imprese sin dal 2.4.2019, per cui la Corte ordinava l'integrazione del contraddittorio con i soci della medesima.
L'appello veniva quindi notificato a , unico socio della , Parte_2 Controparte_1
res. in Svizzera.
All'udienza del 5.3.2025, dopo la discussione orale, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale non appare fondato e va, pertanto, rigettato.
Con il primo motivo di appello, lamenta la mancata concessione da parte del Pt_1
primo giudice del termine ex art. 420 c.p.c. comma sesto per il deposito di note integrative, analogamente il Tribunale di Lecce non avrebbe concesso termine per il deposito di note difensive prima di decidere la causa.
Orbene, va subito detto che la concessione del termine ex art. 420, comma sesto, c.p.c.
è finalizzato a consentire alle parti, ove ricorrano giusti motivi, di chiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova che “le parti non abbiano potuto proporre prima” e ove ciò non sia stato possibile già nella prima udienza.
Va osservato che in realtà, neppure in grado di appello, ha esplicitato Parte_1 quali fossero i “giusti motivi” che giustificassero l'integrazione istruttoria richiesta, in presenza dei quali il Giudice avrebbe dovuto concedere il termine.
Né a tal fine appare sufficiente il generico riferimento al contenuto delle difese avverse, perché se così fosse la concessione del termine de quo sarebbe generalizzata e non subordinata alla sussistenza di giusti motivi.
Parimenti, non è condivisibile la tesi secondo cui tale attività (la confutazione delle avverse eccezioni e la formulazione di nuove richieste istruttorie) non potesse essere formulata a verbale nel corso della prima udienza.
6 Viceversa, è senz'altro condivisibile l'affermazione del primo Giudice secondo cui la concessione del termine in questione riveste carattere di eccezionalità (onde la necessità della ricorrenza dei giusti motivi) proprio in relazione alla struttura del processo del lavoro, caratterizzata da celerità e concentrazione dell'attività processuale.
Peraltro, quand'anche fosse intervenuta – il che si nega espressamente – una violazione dell'art. 420 c.p.c. in parte qua, l'appellante avrebbe potuto riproporre le richieste istruttorie (oltre che le tesi difensive, la formulazione di queste ultime neppure soggetta ad alcuna preclusione), in sede di appello e questa Corte avrebbe potuto verificarne l'indispensabilità ai fini della decisione ed eventualmente ammetterle.
Una simile richiesta, invece, non risulta formulata da . Parte_1
Ed appare senz'altro convincente l'osservazione del primo Giudice che rileva come i
“nuovi” testi indicati dall'appellante all'udienza del 20.4.2018 avrebbero dovuto rispondere sulle stesse posizioni di cui al ricorso introduttivo, sicchè non vi era ragione perché gli stessi non fossero stati indicati appunto nel ricorso medesimo.
S'intende dire che la prova non recava un contenuto di novità tale da giustificare l'indicazione di testi ulteriori rispetto a quelli già elencati nel ricorso introduttivo del giudizio. Nulla peraltro impediva la formulazione di nuovi capitoli di prova – ove diretta conseguenza delle avverse difese – nel corso della prima udienza.
Altrettanto infondata appare la censura in relazione alla mancata concessione del termine ex art. 429 c.p.c. per il deposito di note difensive conclusive, giacchè la norma lascia alla discrezionalità del giudice l'opportunità o meno di consentire il deposito delle medesime, per l'appunto “se ritenuto necessario”.
Il secondo e il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente, vertendo entrambi sulla prova dell'esistenza di un rapporto di subordinazione fra l'appellante e la
[...]
e/o di e quindi intimamente connessi. CP_1 Controparte_2
Invero, la mancata ammissione della CTU richiesta dal lavoratore trova la sua giustificazione nel mancato raggiungimento di una piena prova della subordinazione.
Orbene, la Corte ritiene che la valutazione del primo Giudice sull'esito delle prove raccolte in primo grado appaia condivisibile e meritevole di conferma.
7 Dall'esame delle deposizioni testimoniali è infatti emerso un quadro tutt'altro che chiaro in ordine ai rapporti fra le parti in causa, ma quello che con certezza emerge è che la prova della subordinazione, incombente ex art. 2697 c.c. sul , non sia Pt_1
stata raggiunta.
E se è vero che anche le difese della non hanno contribuito a chiarire Controparte_1
meglio i contorni del rapporto inter partes, è innegabile che, a fronte dell'onere della prova su di esso incombente, era necessario che il dimostrasse la natura Pt_1
subordinata del rapporto, vieppiù in considerazione della certezza dello svolgimento da parte del medesimo di attività di allenatore e/o di personale trainer, caratterizzata dalla presenza di elementi tipici del lavoro autonomo.
È infatti emerso e sostanzialmente non contestato dallo stesso appellante che egli era titolare di propria partita IVA, che avesse una “propria” clientela che pagava a lui direttamente e senza intermediazione della palestra le prestazioni di personal trainer, ritirando dallo stesso le relative ricevute di pagamento. Pt_1
Viceversa, nessuno dei testi ascoltati in primo grado riferisce in modo chiaro circa la sussistenza dei requisiti tipici della subordinazione quali delineati dalla giurisprudenza e che possono sintetizzarsi come segue: 1) la retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa;
2) l'orario di lavoro fisso e continuativo;
3) la continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali;
3) il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo, disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia;
4) l'inserimento nella organizzazione aziendale (cfr., Cass. civ., 8 aprile 2015, n. 7024).
Partendo dall'orario di lavoro, essendo i testi dei frequentatori della palestra, nessuno di essi ha saputo/potuto affermare con precisione quali fossero i giorni e gli orari di lavoro del , riferendo soltanto di incontrarlo nelle occasioni in cui essi a loro Pt_1
volta erano presenti in palestra, il tutto con estrema genericità (tre-quattro volte a settimana…nella fascia oraria dalle 18.00 alle 21.00 e molto più di rado di mattina”: teste “la mattina, tranne il martedì e il giovedì…frequentavo la mattina ma Tes_1 più spesso il pomeriggio”: teste 3/4 volte a settimana, la mattina o il Tes_2
8 pomeriggio: teste ). Quanto precede evidentemente ha riflessi sulla possibilità Tes_3
di disporre una CTU, essendo totalmente incerto il numero di ore in cui effettivamente il svolgeva attività lavorativa in palestra. Pt_1
Nessun teste riferisce della sottoposizione del alle direttive della legale Pt_1
rappresentante della né tanto direttamente della appellata Controparte_1 _2
in proprio.
[...]
Circa gli incassi, alcuni testi riferiscono che gli stessi venissero eseguiti dal Pt_1
per conto della (teste altri che fossero per sé stesso con rilascio di CP_1 Tes_3
documenti fiscale (teste ), tesi, quest'ultima, compatibile con il possesso Tes_4 da parte dell'appellante di propria partita IVA.
In conclusione, la valutazione del primo Giudice circa il mancato raggiungimento della prova della subordinazione, deve essere confermata.
Nell'ultima parte del terzo motivo di appello, lamenta la mancata motivazione Pt_1
da parte del primo Giudice del rigetto della domanda di risarcimento del danno morale.
Invero, tale domanda, per come formulata nel ricorso introduttivo, appare del tutto generica e priva di ogni utile riferimento per comprenderne l'oggetto. Il ricorrente, invero, chiede testualmente “il pagamento della somma pari ad euro 5.000,00 a titolo di risarcimento per il danno non patrimoniale patito da prestatore di lavoro per tutte le ragioni suesposte”.
Non è chiaro se il ricorrente intenda fare riferimento alle vicende del rapporto lavorativo, ovvero a quelle relative all'uso del nome suo e della sua immagine senza consenso per finalità pubblicitarie.
Orbene, prescindendo dalla scarsa intellegibilità della domanda, la stessa è infondata, in quanto la riconoscibilità di un danno non patrimoniale presume il riconoscimento di un comportamento illegittimo della controparte che il primo Giudice ha negato sia in relazione al presunto rapporto di lavoro subordinato, sia in relazione alla dedotta responsabilità extracontrattuale, con decisione che questa Corte intende confermare.
L'appello incidentale di resta assorbito del rigetto dell'appello Controparte_2
principale, in quanto la stessa fa valere una questione di merito, il difetto della legittimazione passiva da intendersi quale “legitimatio ad processum” (attinente cioè
9 alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio) e non quella ad causam che implica l'esistenza del diritto ad agire o a contraddire e costituisce una condizione dell'azione.
Va da sé che, ritenuta infondata la domanda del lavoratore (anche con riferimento all presunto rapporto di lavoro con la , l'appello incidentale deve ritenersi _2
assorbito.
Le spese di questo grado, in applicazione del principio di soccombenza, vanno dunque poste a carico dell'appellante, nella misura indicata in dispositivo, liquidata sulla scorta dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e tenuto contro del valore della controversia.
La Corte, infine, dà atto che non sussistono i presupposti processuali affinché
l'appellante venga dichiarato tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 ter, del DPR n. 115/2002.
PQM
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro;
-Visto l'art. 437 c.p.c.,
-definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 6.5.2021 da
, nei confronti di , in persona Parte_1 Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, e di nonché sull'appello Controparte_2 incidentale da quest'ultima proposto con comparsa di costituzione depositata il
20.1.2023, avverso la sentenza n. 2952 del 6.11.2020 del Tribunale di Lecce, così provvede:
-rigetta l'appello principale;
-dichiara assorbito l'appello incidentale.
-condanna l'appellante principale al pagamento in favore di delle spese _2 di questo grado liquidate ex DM n. 55/2014, in € 1.984,00, oltre rimborso forfetario
(15%) e accessori di legge, con distrazione a favore dell'Avv. Claudio Massari.
-dà atto, ai sensi dell'art. 13, co 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore
10 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Riserva il deposito della motivazione entro gg. 60.
Così deciso in Lecce, il 5.3.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente vv. Domenico Monterisi dott.ssa Caterina Mainolfi
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