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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 23/12/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1185/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi e contestuale domanda di divorzio (scioglimento matrimonio), depositato il 03.07.2025, da:
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
OR (RG) in Via Ortigia n. 6 ,
e da
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
OR (RG) in via Ortigia n. 6 , entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.
Alfonso Russo, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
29.10.2025.
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento matrimonio).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile a ZZ (CL) in data 20.05.2017, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 2017, parte I, numero 5, serio ufficio 1, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni;
che dall'unione coniugale non sono nati figli;
che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, le parti con ricorso ex art. 473-bis.51, depositato in data 3.07.2025, hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale e cumulativamente quella di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare la separazione fra e ed autorizzare i coniugi a vivere Parte_1 Parte_2 separatamente e nel reciproco rispetto.
2. Dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento.
che le parti hanno dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare;
che l'udienza camerale del 29.10.2025 è stata quindi sostituita dal deposito di note scritte che le parti, nei termini concessi, hanno ritualmente depositato, insistendo nella separazione, nel divorzio e nella conferma delle condizioni di cui al ricorso;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.;
che le condizioni di separazione concordate e inerenti ai rapporti economici tra le parti, appaiono rispondenti alle disposizioni di legge e, possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale;
che su nessun'altro accordo il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi avendo le parti dichiarato di essere coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
che con separata ordinanza va disposta la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio, cumulativamente promossa con quella di separazione consensuale, ritenuta ammissibile dalla Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 28727/2023;
che le spese vanno rimesse al definitivo;
che sono stati trasmessi gli atti al Pubblico Ministero.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, non definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio civile a ZZ (CL) in data 20.05.2017, e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ZZ (CL) , anno 2017, numero 5 parte 1, - serie ufficio 1;
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di ZZ (CL) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio;
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 18.12.2025.
Il Presidente
Dott. Massimo Pulvirenti