Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 28/05/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 00487/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00750/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di IN (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 750 del 2022, proposto dal mar. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Vetere e Nicola Marcuccetti, con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi p.e.c. francescovetere@pec.it e avv.marcuccetti@pec.it;
contro
Ministero dell’economia e delle finanze, Comando generale della Guardia di finanza e Comando scuola nautica di Gaeta, in persona dei legali rappresentanti p.t. , rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12;
per l’accertamento
del diritto del ricorrente alla percezione dell’indennità di trasferimento, di cui all’art. 1, l. 29 marzo 2001 n. 86, a seguito dell’avvenuto trasferimento d’autorità dal Centro navale della Guardia di finanza di Formia alla Stazione navale di addestramento di Gaeta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’economia e delle finanze, Comando generale della Guardia di finanza e Comando scuola nautica di Gaeta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – -OMISSIS- è un sottufficiale del contingente di mare della Guardia di finanza che ha frequentato il 20° corso allievi marescialli “MAVM fin. Gaetano Grandetto II”, avviato in esito al concorso interno per titoli ed esami indetto con determinazione dirigenziale n. 131960 del 7 maggio 2019, limitatamente ai posti del contingente di mare riservato agli appartenenti al corpo già in esso inquadrati. Ha, quindi, conseguito il grado di maresciallo e la specializzazione di nocchiere abilitato al comando e con nota prot. n. 214580 del 30 luglio 2021 è stato trasferito dal Centro navale di Formia alla Scuola nautica di Gaeta a decorrere dal 2 agosto 2021.
Essendogli stata liquidata l’indennità di prima sistemazione prevista dall’art. 21, l. 18 dicembre 1973 n. 836, il militare ricorrente con istanze del 1° ottobre 2021 e del 12 settembre 2022 ha domandato il riconoscimento anche dell’indennità di trasferimento ex art. 1, l. 29 marzo 2001 n. 86. La Scuola nautica di Gaeta con nota prot. n. 4614 del 25 ottobre 2021, confermata con nota prot. n. 5066 del 5 ottobre 2022, ha negato il beneficio sulla base del fatto che tra le case comunali di Gaeta e Formia v’è una distanza di soli sette chilometri, a fronte dei dieci richiesti dalla legge.
Avuto riguardo a ciò, con il ricorso all’esame, notificato il 2 dicembre 2022 e depositato il successivo giorno 22, il mar. V.F. ha chiesto l’accertamento del proprio diritto a godere dell’indennità di trasferimento prevista dall’art. 1, l. n. 86 del 2001, rivendicando che la distanza rilevante ai fini del riconoscimento del beneficio va misurata non dalle case comunali ma dalle sedi effettive di servizio, che distano senz’altro più di dieci chilometri.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, che ha eccepito la non spettanza del diritto patrimoniale de quo sulla base del fatto che non si tratterebbe di trasferimento d’autorità ma di assegnazione della prima sede di servizio al termine di un corso di formazione e addestramento.
In vista della discussione del merito del ricorso, il mar. V.F. ha ulteriormente dedotto circa la spettanza del beneficio, atteso che il corso da lui frequentato non era funzionale all’immissione in servizio dall’esterno di un militare di prima nomina né conseguiva comunque al superamento di un concorso pubblico, essendo riservato a soggetti già appartenenti al contingente di mare della Guardia di finanza.
Alla pubblica udienza del 21 maggio 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. – Il ricorso è infondato alla luce delle indicazioni rivenienti dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato sedimentatasi su vicende analoghe (Cons. Stato, sez. I, parere 23 giugno 2021 n. 1087; sez. I, pareri 15 ottobre 2020 nn. 1592-1593 e 1595-1597).
2.1 Si premette che a termini dell’art. 1, commi 1 e 1- bis , l. n. 86 cit., “ 1. Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui al Codice dell’ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d’autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi. 1- bis . L’indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d’autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni ”.
Con decisione del Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 14 dicembre 2011 n. 23 è stata individuata in dieci chilometri, analogamente all’indennità di missione prevista dall’art. 3, l. n. 836 del 1973, la distanza minima tra sede di provenienza e sede di assegnazione cui avere riguardo ai fini del riconoscimento anche dell’indennità di trasferimento di cui all’art. 1, l. n. 86 cit. In tal senso, il concetto di trasferimento ad altra sede di servizio implica il riferimento, per il calcolo della distanza oltre la quale spetta l’indennità de qua , alla lontananza tra le sedi dei reparti o degli uffici di provenienza e di nuova assegnazione, da misurarsi sulla base dell’ordinaria percorrenza stradale e non in linea d’aria, atteso che il criterio della distanza tra le sedi comunali è inconferente rispetto alla funzione di ristoro di un disagio assolta dall’indennità in questione (Cons. Stato, sez. II, 12 giugno 2023 n. 5741; sez. II, 11 ottobre 2021 n. 6789; sez. II, 30 giugno 2021 n. 4985). Del resto, nessun accenno viene fatto al “ criterio della distanza tra le case comunali: infatti, la disposizione in parola si riferisce alle sedi di servizio, senza nessuna ulteriore specificazione, che sarebbe stata invece necessaria ” ove la legge avesse inteso riferirsi alla distanza tra le case comunali (Cons. Stato, sez. II, 12 giugno 2023 n. 5741; sez. II, 11 ottobre 2021 n. 6789; sez. II, 30 giugno 2021 n. 4985; sez. II, 4 maggio 2020, n. 2832).
Nella specie, come non contestato dall’amministrazione resistente, la distanza tra il reparto di provenienza e quello di destinazione del mar. V.F. è superiore a dieci chilometri, potendosi in tal senso valorizzare i numerosi concordanti elementi di prova da lui versati nel fascicolo processuale; sotto tale profilo, quindi, il requisito chilometrico necessario per fruire dell’emolumento in parola è da ritenere sussistente.
2.2 Al contrario, in relazione alla natura d’autorità del trasferimento in discorso, si rileva che il movimento di sede è stato disposto dall’amministrazione militare all’esito della positiva frequenza ad un corso interno per l’avanzamento di grado avviato in esito all’espletamento di un concorso interno per titoli ed esami. Sebbene tale circostanza non sia stata inizialmente evocata ai fini del diniego delle istanze presentate dal ricorrente, di cui alle citate note del 25 ottobre 2021 e del 5 ottobre 2022, vertendosi in materia di diritti soggettivi essa è comunque rilevante in quanto oggetto del ricorso non è la legittimità del diniego, che rappresenta al più l’occasione per radicare il giudizio di cognizione, ma la spettanza o meno dell’utilità patrimoniale richiesta dal ricorrente.
Sul punto, ritiene il collegio che “ la causa prossima, immediata e diretta, del trasferimento di sede del ricorrente è costituita dalla domanda volontaria per la partecipazione alla procedura di avanzamento indetta dall’amministrazione e non è dubbio che, partecipando al concorso interno per titoli ed esami, […] abbia messo nel conto la possibilità del trasferimento, sia pure nella continuità del servizio nel Corpo di appartenenza ” (Cons. Stato, sez. I, parere 23 giugno 2021 n. 1087; sez. I, parere 15 ottobre 2020 n. 1597). Pertanto, “ la circostanza che il trasferimento soddisfi in qualche modo anche l’interesse dell’amministrazione non può incidere sulla natura del trasferimento stesso, posto che pressoché tutti i casi di trasferimento volontario a domanda devono comunque passare per il filtro della valutazione discrezionale dell’amministrazione circa la coerenza e la convenienza di tale movimento con il proprio assetto organizzativo e con la funzionalità del servizio ” (Cons. Stato, sez. I, parere 23 giugno 2021 n. 1087; sez. I, pareri 15 ottobre 2020 nn. 1592-1593, 1595-1597).
In definitiva, ritiene il collegio di dover riaffermare anche nel caso in esame il principio per cui l’indennità di trasferimento non spetta nell’ipotesi di movimento conseguente alla partecipazione del militare a una procedura di avanzamento, non vertendosi in ipotesi di trasferimento d’autorità, giacché senza la presentazione della domanda di partecipazione “ nessun trasferimento sarebbe avvenuto, mentre la procedura di avanzamento, indetta dall’amministrazione, ha costituito nella vicenda in esame solo l’occasione o il mezzo attraverso il quale il trasferimento si è concretizzato, ma non ne costituisce certamente la causa efficiente ” (Cons. Stato, sez. I, pareri 15 ottobre 2020 nn. 1592-1593, 1595-1597).
3. – Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendone giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di IN (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in IN nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
Valerio Torano, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Torano | Donatella Scala |
IL SEGRETARIO