TRIB
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/02/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 4627/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO In persona del giudice unico dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 10 aprile 2024 da elettivamente domiciliato in Terni, via, Goldoni, 41, presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Barbara Baratta, che lo rappresenta e difende, per delega in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente contro Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...] domiciliato in Milano, C.so Porta Nuova, n. 19, presso lo studio dell'Avv. Andrea Biffi, che lo rappresenta e difende per mandato generale alle liti per Notaio di Per_1
Milano; convenuto i difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORENTE Parte_1
1) accertare e dichiarare che il Sig. risulta portatore di una Parte_1 invalidità permanente complessiva pari al 25% ( da 26% somma matematica a 25% applicando formula riduzionistica o formula scalare di Balthazard) come di seguito riportato:
• Infortunio n. 517385477 del 04.10.2020 - Lussazione gleno omerale destra con Lesione di Hill Sachs – 8%;
• Infortunio n. 515826497 del 07.09.2018 – Distorsione spalla destra con interessamento capsulo legamentoso- 5%;
• Infortunio n. 514127948 del 04-10-2016 – Rottura dem menisco esterno del ginocchio sx – Esiti di intervento di meniscectomia – 2%
1 • Infortunio n. 514124417 del 15-11-2015 – Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro- Esiti di intervento di ricostruzione LCA – 6% ;
• Infortunio n. 513254026 del 09-11-2013 – Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro- Esiti di intervento di ricostruzione LCA- 5%;
o quella maggiore o minore percentuale che risulterà di TI , e per l'effetto condannare l' a corrispondere la prestazione corrispondente dal primo giorno CP_1 del mese successivo alla maturazione del diritto, nella misura modi e termini di legge, con la rivalutazione e gli interessi come per legge. 2) con sentenza provvisoriamente esecutiva e con vittoria di spese, diritti ed onorari.
PER IL CONVENUTO INAIL: respingere il ricorso avversario siccome infondato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 10 aprile 2024, Parte_1
ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per
[...] sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di . CP_1
Rilevava il ricorrente che dal 2013 svolgeva la professione di calciatore professionista, ricoprendo il ruolo di terzino sinistro, attualmente presso la società A.C. Legnago Calcio. Al ricorrente, a causa degli infortuni subìti in carriera, era stata costituita, dal 19 maggio 2021, una rendita per menomazione dell'integrità psicofisica pari al CP_1
25% per esiti di:
• Infortunio n. 517385477 del 04.10.2020 - Lussazione gleno omerale destra con Lesione di Hill Sachs – postumi invalidanti pari all'8%;
• Infortunio n. 515826497 del 07.09.2018 – Distorsione spalla destra con interessamento capsulo legamentoso - postumi invalidanti pari al 5%;
• Infortunio n. 514123292 dell'Agosto 2018 – Distorsione spalla destra - per questo infortunio non sono stati riconosciuti postumi invalidanti;
• Infortunio n. 514127948 del 04-10-2016 – Rottura dem menisco esterno del ginocchio sx – Esiti di intervento di meniscectomia – postumi invalidanti pari a 2%;
• Infortunio n. 514124417 del 15-11-2015 – Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro- Esiti di intervento di ricostruzione LCA – postumi invalidanti pari al 6%;
• Infortunio n. 512389432 dell'Ottobre 2014 – Lussazione spalla sinistra – I postumi di questo infortunio sono stati compresi nel successivo evento del 2018;
• Infortunio n. 513254026 del 09-11-2013 – Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro- Esiti di intervento di ricostruzione LCA – postumi invalidanti pari a 5%.
2 L' aveva provveduto a convocare per una visita di CP_1 Parte_1 revisione, eseguita in data 8 marzo 2023. In questa sede era stata riscontrata una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 25% - 4% di applicazione di formula scalare = 21% assegnando le seguenti valutazioni:
• Infortunio n. 517385477 di ottobre 2020 - Lussazione gleno omerale destra con Lesione di Hill Sachs - per questo infortunio sono stati confermati postumi invalidanti nella misura di 08%;
• Infortunio n. 515826497 di settembre 2018 - Distorsione spalla destra con interessamento capsulo legamentoso - per questo infortunio sono stati confermati postumi invalidanti nella misura di 05%;
• Infortunio n. 514127948 di ottobre 2016,– Rottura dem menisco esterno del ginocchio sx – Esiti di intervento di meniscectomia – per questo infortunio sono stati confermati postumi invalidanti nella misura di 02%;
• Infortunio n. 514124417 di novembre 2015 – Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro- Esiti di intervento di ricostruzione LCA – per questo infortunio i postumi sono stati ridotti da 06% a 05%;
• Infortunio n. 513254026 di novembre 2013, – Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro- Esiti di intervento di ricostruzione LCA – per questo infortunio sono stati confermati postumi invalidanti nella misura di 05%. Il 18 luglio 2023 era stata richiesta visita medico legale in sede di opposizione alla revisione;
l'Ente a seguito di collegiale medica, aveva confermato il grado di menomazione dell'integrità psicofisica nella misura di 21%. Alla luce della documentazione medica prodotta, del quadro obiettivo e sintomatologico e come risultava dalla relazione medica del dott. Persona_2 riteneva che il danno comportasse una inabilità permanente Parte_1 complessiva del 26%. L' , costituitasi, chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
All'udienza del 25 febbraio 2025, ammessa ed espletata la CTU medico- legale, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L' costituisce a favore di una rendita con CP_1 Parte_1 decorrenza 19 maggio 2021 pari al 25%, (doc. 1 fasc. ric.) conglobando i postumi di plurimi infortuni occorsi al lavoratore, calciatore professionista. A seguito di revisione, l' , con provvedimento del 24 marzo 2023, rivaluta la CP_1 rendita quantificandola al 21% con decorrenza dal 1° giugno 2022 (doc. 8 fasc. ric.). L'opposizione amministrativa di sortisce la conferma della Parte_1 valutazione al 21% (doc. 4 fasc. ). CP_1
3 2. La causa è stata istruita con CTU medico-legale, affidata al dott.
[...]
, il quale ha concluso che il danno patito dal Sig. sia Per_3 Pt_1 attualmente stimabile nella misura finale del 23%. Fra le parti tecniche vi è stato un contraddittorio (riportato in calce all'elaborato peritale) in ordine all'applicazione corretta della metodologia e della conseguente valutazione in percentuale delle lesioni infortunistiche a carico del ginocchio sinistro e della spalla destra di Parte_1
3. Il CTU, con una analisi guidata da regole e modelli di inferenza logica di credibile fisionomia e dotata di una specificità analitica tale da assicurare piena validità logica ai risultati (che infatti non sono stati contestati nel corso dell'udienza di discussione), ha affermato che “Laddove, come nel caso di specie, un assicurato incorra in più eventi infortunistici lavorativi che interessino lo stesso distretto anatomo funzionale, la valutazione andrà parametrata adeguando il danno anatomo-funzionale apprezzabile al momento della valutazione con le menomazioni preesistente e, in questo caso, eventualmente concorrenti. Con ciò a significare che l'attualizzazione del danno di un determinato distretto anatomo- funzionale non costituisce errore metodologico ma, al contrario, un rispettoso e dovuto approccio metodologico-valutativo. Ecco quindi che, venendo al caso che qui interessa, i distretti anatomo-funzionali interessati da infortuni, in diverse tempistiche e di diversa natura, risultano essere stati quelli a carico del ginocchio sinistro e della spalla destra;
e, nello specifico:
- nel Novembre 2015 – lesione LCA ginocchio sinistro con successivo intervento chirurgico correttivo di ricostruzione;
- Ottobre 2016 – lesione menisco mediale sinistro con successivo intervento di meniscectomia;
- Settembre 2018 – distorsione spalla destra;
- Ottobre 2020 – lussazione gleno omerale destra complicata da lesione di Hill Sachs. Orbene, la valutazione che quindi il medico valutatore si troverà ad effettuare in conseguenza dell'infortunio dell'ottobre 2016, con specifico riferimento al danno biologico conseguente alle menomazioni a carico del ginocchio sinistro, menomazioni derivanti dalla concorrenza di un esito di intervento chirurgico di ricostruzione del LCA ed un intervento di meniscectomia mediale, sarà data da una attualizzazione del danno precedente e da una ponderata valutazione di quello attuale pur garantendo il carattere di “concorrenza” delle lesioni. E cioè ancora a dire che nel momento in cui il medico valutatore andrà ad accertare l'ultimo danno, ovvero quello dell'anno 2016, dovrà necessariamente “attualizzare” anche la menomazione conseguente al danno preesistente e cioè quella derivante dall'evento del 2015. Così facendo quindi, e cioè attualizzando i danni al momento dell'accertamento condotto dallo scrivente CTU, pur nel rispetto della
“concorrenza” dei danni insistenti sullo stesso distretto anatomo-funzionale, si è
4 ritenuto che il danno a carico del ginocchio sinistro non potesse superare il sette per cento. Analogo discorso ed analogo approccio valutativo sono stati applicati anche per le lesioni a carico della spalla destra la cui conseguente menomazione percentuale indicata in misura pari al 7% è qui da intendersi confermata.”
4. Sussistono le ragioni di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. così come corretto dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 (soccombenza reciproca) per compensare parzialmente fra le parti le spese del giudizio. Tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, le spese vengono riconosciute al Difensore di , Avv. Barbara Pt_1
Baratta, nei termini di € 1.500,00, oltre oneri di legge. Il costo della CTU medico legale, già liquidato e posto a carico del ricorrente (e da lui corrisposto al CTU) con decreto del 3 febbraio 2025, può essere riconosciuto al 50%, con conseguente diritto del ricorrente di ripetere il 50% della somma da lui corrisposta dall' . CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) accerta e dichiara che il Sig. risulta portatore di una Parte_1 invalidità permanente complessiva pari al 23% pertanto condanna l' a CP_1 corrispondere la prestazione corrispondente dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del diritto, con la rivalutazione e gli interessi come per legge;
2) condanna al pagamento del 50% delle spese di giudizio, liquidate in CP_1 finali € 1500,00, oltre accessori fiscali e previdenziali a favore dell'Avv. Barbara Baratta;
accerta il diritto del ricorrente di ripetere dall' il 50% della somma CP_1 da lui corrisposta al CTU dott. . Per_3
Così deciso il 25 febbraio 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO In persona del giudice unico dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 10 aprile 2024 da elettivamente domiciliato in Terni, via, Goldoni, 41, presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Barbara Baratta, che lo rappresenta e difende, per delega in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente contro Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...] domiciliato in Milano, C.so Porta Nuova, n. 19, presso lo studio dell'Avv. Andrea Biffi, che lo rappresenta e difende per mandato generale alle liti per Notaio di Per_1
Milano; convenuto i difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORENTE Parte_1
1) accertare e dichiarare che il Sig. risulta portatore di una Parte_1 invalidità permanente complessiva pari al 25% ( da 26% somma matematica a 25% applicando formula riduzionistica o formula scalare di Balthazard) come di seguito riportato:
• Infortunio n. 517385477 del 04.10.2020 - Lussazione gleno omerale destra con Lesione di Hill Sachs – 8%;
• Infortunio n. 515826497 del 07.09.2018 – Distorsione spalla destra con interessamento capsulo legamentoso- 5%;
• Infortunio n. 514127948 del 04-10-2016 – Rottura dem menisco esterno del ginocchio sx – Esiti di intervento di meniscectomia – 2%
1 • Infortunio n. 514124417 del 15-11-2015 – Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro- Esiti di intervento di ricostruzione LCA – 6% ;
• Infortunio n. 513254026 del 09-11-2013 – Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro- Esiti di intervento di ricostruzione LCA- 5%;
o quella maggiore o minore percentuale che risulterà di TI , e per l'effetto condannare l' a corrispondere la prestazione corrispondente dal primo giorno CP_1 del mese successivo alla maturazione del diritto, nella misura modi e termini di legge, con la rivalutazione e gli interessi come per legge. 2) con sentenza provvisoriamente esecutiva e con vittoria di spese, diritti ed onorari.
PER IL CONVENUTO INAIL: respingere il ricorso avversario siccome infondato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 10 aprile 2024, Parte_1
ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per
[...] sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di . CP_1
Rilevava il ricorrente che dal 2013 svolgeva la professione di calciatore professionista, ricoprendo il ruolo di terzino sinistro, attualmente presso la società A.C. Legnago Calcio. Al ricorrente, a causa degli infortuni subìti in carriera, era stata costituita, dal 19 maggio 2021, una rendita per menomazione dell'integrità psicofisica pari al CP_1
25% per esiti di:
• Infortunio n. 517385477 del 04.10.2020 - Lussazione gleno omerale destra con Lesione di Hill Sachs – postumi invalidanti pari all'8%;
• Infortunio n. 515826497 del 07.09.2018 – Distorsione spalla destra con interessamento capsulo legamentoso - postumi invalidanti pari al 5%;
• Infortunio n. 514123292 dell'Agosto 2018 – Distorsione spalla destra - per questo infortunio non sono stati riconosciuti postumi invalidanti;
• Infortunio n. 514127948 del 04-10-2016 – Rottura dem menisco esterno del ginocchio sx – Esiti di intervento di meniscectomia – postumi invalidanti pari a 2%;
• Infortunio n. 514124417 del 15-11-2015 – Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro- Esiti di intervento di ricostruzione LCA – postumi invalidanti pari al 6%;
• Infortunio n. 512389432 dell'Ottobre 2014 – Lussazione spalla sinistra – I postumi di questo infortunio sono stati compresi nel successivo evento del 2018;
• Infortunio n. 513254026 del 09-11-2013 – Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro- Esiti di intervento di ricostruzione LCA – postumi invalidanti pari a 5%.
2 L' aveva provveduto a convocare per una visita di CP_1 Parte_1 revisione, eseguita in data 8 marzo 2023. In questa sede era stata riscontrata una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 25% - 4% di applicazione di formula scalare = 21% assegnando le seguenti valutazioni:
• Infortunio n. 517385477 di ottobre 2020 - Lussazione gleno omerale destra con Lesione di Hill Sachs - per questo infortunio sono stati confermati postumi invalidanti nella misura di 08%;
• Infortunio n. 515826497 di settembre 2018 - Distorsione spalla destra con interessamento capsulo legamentoso - per questo infortunio sono stati confermati postumi invalidanti nella misura di 05%;
• Infortunio n. 514127948 di ottobre 2016,– Rottura dem menisco esterno del ginocchio sx – Esiti di intervento di meniscectomia – per questo infortunio sono stati confermati postumi invalidanti nella misura di 02%;
• Infortunio n. 514124417 di novembre 2015 – Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro- Esiti di intervento di ricostruzione LCA – per questo infortunio i postumi sono stati ridotti da 06% a 05%;
• Infortunio n. 513254026 di novembre 2013, – Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro- Esiti di intervento di ricostruzione LCA – per questo infortunio sono stati confermati postumi invalidanti nella misura di 05%. Il 18 luglio 2023 era stata richiesta visita medico legale in sede di opposizione alla revisione;
l'Ente a seguito di collegiale medica, aveva confermato il grado di menomazione dell'integrità psicofisica nella misura di 21%. Alla luce della documentazione medica prodotta, del quadro obiettivo e sintomatologico e come risultava dalla relazione medica del dott. Persona_2 riteneva che il danno comportasse una inabilità permanente Parte_1 complessiva del 26%. L' , costituitasi, chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
All'udienza del 25 febbraio 2025, ammessa ed espletata la CTU medico- legale, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L' costituisce a favore di una rendita con CP_1 Parte_1 decorrenza 19 maggio 2021 pari al 25%, (doc. 1 fasc. ric.) conglobando i postumi di plurimi infortuni occorsi al lavoratore, calciatore professionista. A seguito di revisione, l' , con provvedimento del 24 marzo 2023, rivaluta la CP_1 rendita quantificandola al 21% con decorrenza dal 1° giugno 2022 (doc. 8 fasc. ric.). L'opposizione amministrativa di sortisce la conferma della Parte_1 valutazione al 21% (doc. 4 fasc. ). CP_1
3 2. La causa è stata istruita con CTU medico-legale, affidata al dott.
[...]
, il quale ha concluso che il danno patito dal Sig. sia Per_3 Pt_1 attualmente stimabile nella misura finale del 23%. Fra le parti tecniche vi è stato un contraddittorio (riportato in calce all'elaborato peritale) in ordine all'applicazione corretta della metodologia e della conseguente valutazione in percentuale delle lesioni infortunistiche a carico del ginocchio sinistro e della spalla destra di Parte_1
3. Il CTU, con una analisi guidata da regole e modelli di inferenza logica di credibile fisionomia e dotata di una specificità analitica tale da assicurare piena validità logica ai risultati (che infatti non sono stati contestati nel corso dell'udienza di discussione), ha affermato che “Laddove, come nel caso di specie, un assicurato incorra in più eventi infortunistici lavorativi che interessino lo stesso distretto anatomo funzionale, la valutazione andrà parametrata adeguando il danno anatomo-funzionale apprezzabile al momento della valutazione con le menomazioni preesistente e, in questo caso, eventualmente concorrenti. Con ciò a significare che l'attualizzazione del danno di un determinato distretto anatomo- funzionale non costituisce errore metodologico ma, al contrario, un rispettoso e dovuto approccio metodologico-valutativo. Ecco quindi che, venendo al caso che qui interessa, i distretti anatomo-funzionali interessati da infortuni, in diverse tempistiche e di diversa natura, risultano essere stati quelli a carico del ginocchio sinistro e della spalla destra;
e, nello specifico:
- nel Novembre 2015 – lesione LCA ginocchio sinistro con successivo intervento chirurgico correttivo di ricostruzione;
- Ottobre 2016 – lesione menisco mediale sinistro con successivo intervento di meniscectomia;
- Settembre 2018 – distorsione spalla destra;
- Ottobre 2020 – lussazione gleno omerale destra complicata da lesione di Hill Sachs. Orbene, la valutazione che quindi il medico valutatore si troverà ad effettuare in conseguenza dell'infortunio dell'ottobre 2016, con specifico riferimento al danno biologico conseguente alle menomazioni a carico del ginocchio sinistro, menomazioni derivanti dalla concorrenza di un esito di intervento chirurgico di ricostruzione del LCA ed un intervento di meniscectomia mediale, sarà data da una attualizzazione del danno precedente e da una ponderata valutazione di quello attuale pur garantendo il carattere di “concorrenza” delle lesioni. E cioè ancora a dire che nel momento in cui il medico valutatore andrà ad accertare l'ultimo danno, ovvero quello dell'anno 2016, dovrà necessariamente “attualizzare” anche la menomazione conseguente al danno preesistente e cioè quella derivante dall'evento del 2015. Così facendo quindi, e cioè attualizzando i danni al momento dell'accertamento condotto dallo scrivente CTU, pur nel rispetto della
“concorrenza” dei danni insistenti sullo stesso distretto anatomo-funzionale, si è
4 ritenuto che il danno a carico del ginocchio sinistro non potesse superare il sette per cento. Analogo discorso ed analogo approccio valutativo sono stati applicati anche per le lesioni a carico della spalla destra la cui conseguente menomazione percentuale indicata in misura pari al 7% è qui da intendersi confermata.”
4. Sussistono le ragioni di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. così come corretto dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 (soccombenza reciproca) per compensare parzialmente fra le parti le spese del giudizio. Tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, le spese vengono riconosciute al Difensore di , Avv. Barbara Pt_1
Baratta, nei termini di € 1.500,00, oltre oneri di legge. Il costo della CTU medico legale, già liquidato e posto a carico del ricorrente (e da lui corrisposto al CTU) con decreto del 3 febbraio 2025, può essere riconosciuto al 50%, con conseguente diritto del ricorrente di ripetere il 50% della somma da lui corrisposta dall' . CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) accerta e dichiara che il Sig. risulta portatore di una Parte_1 invalidità permanente complessiva pari al 23% pertanto condanna l' a CP_1 corrispondere la prestazione corrispondente dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del diritto, con la rivalutazione e gli interessi come per legge;
2) condanna al pagamento del 50% delle spese di giudizio, liquidate in CP_1 finali € 1500,00, oltre accessori fiscali e previdenziali a favore dell'Avv. Barbara Baratta;
accerta il diritto del ricorrente di ripetere dall' il 50% della somma CP_1 da lui corrisposta al CTU dott. . Per_3
Così deciso il 25 febbraio 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
5