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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/03/2025, n. 1459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1459 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 27/03/2025, alle ore 9.52, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario chiamata la causa n° R.G.L. 1779/2024, CP_1 pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_2
Resistente
Sono presenti l'Avv. Vincenzo ORLANDO per il ricorrente e l'Avv. Adriana Giovanna
RIZZO per l' CP_2
L'Avv. Orlando chiede che la causa venga posta in decisione, con compensazione delle spese di lite, avendo il consulente tecnico comunque riconosciuta una percentuale invalidante superiore a quella accertata in sede amministrativa.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 10.40 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron.
___________________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO F.A. _________________ TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
1779 R.G. L. 2024, promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Parte_1 Addì ______________ Rilasciata spedizione in ORLANDO, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata forma esecutiva all'Avv. ______________________ presso lo studio di questi, in Palermo, Via Nicolò Gallo 1; ______________________ per ___________________
- Ricorrente - ______________________ ______________________
CONTRO Il Cancelliere
Controparte_3
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...]
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 27/03/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta la domanda proposta da . Parte_1
Dichiara interamente compensate, tra le parti, le spese processuali.
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_2 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 6/04/2023, , in contraddittorio con Parte_1
l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la CP_2
verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa (11/03/2022).
L' nonostante la regolare notifica del ricorso non si costituiva nella prima CP_2
fase del giudizio.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari, ritenendo la ricorrente invalida nella misura del 55%.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
8/02/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal CP_2
c.t.u., deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-
economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 27/03/2025, la causa è
stata posta in decisione.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che è Parte_1
affetta da “esiti di asportazione di recidiva di adenoma pleomorfo parotide destra con lieve paresi
periferica del VII nervo cranico di destra, sindrome di Frey e disfunzione delle ATM, obesità di III
classe con iperinsulinismo, insufficienza mitralica lieve, antica diagnosi di epatopatia cronica HCV-
correlata (2005) in assenza di prosieguo clinico e strumentale e di segni di disfunzione epatica” e ha osservato che “il quadro clinico-disfunzionale di cui in diagnosi integra un'invalidità
complessiva del 64%, con decorrenza da ancorare al referto di visita otorinolaringoiatrica UOC
Otorinolaringoiatria O.R. Villa Sofia-Cervello del 27/1/2023 a firma del dott. Persona_1
in cui vengono attestati gli esiti di asportazione di recidiva di adenoma pleomorfo parotide
[...]
destra con la paresi del VII nervo cranico e la sindrome di Frey”.
Il c.t.u. ha, pertanto, escluso che parte ricorrente possegga i requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, che stabilisce una percentuale di invalidità non inferiore al 74%.
Le suddette conclusioni, del tutto conformi a quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice, in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Alla luce di quanto esposto, la domanda proposta da va rigettata. Parte_1
Considerato che, dal punto di vista della ricorrente, la gravità del quadro patologico che l'affligge, ha potuto ingenerare nella stessa l'erroneo convincimento della sussistenza dei requisiti per l'assegno mensile di assistenza come corroborato nella consulenza di parte e, specialmente, dal primo verbale redatto dalla Commissione Medico Legale dell' che CP_2
l'aveva dichiarata, sebbene in via provvisoria, invalida nella misura dell'85%, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite, mentre vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, già liquidate CP_2
e poste provvisoriamente carico dell' . CP_3
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 27/03/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 27/03/2025, alle ore 9.52, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario chiamata la causa n° R.G.L. 1779/2024, CP_1 pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_2
Resistente
Sono presenti l'Avv. Vincenzo ORLANDO per il ricorrente e l'Avv. Adriana Giovanna
RIZZO per l' CP_2
L'Avv. Orlando chiede che la causa venga posta in decisione, con compensazione delle spese di lite, avendo il consulente tecnico comunque riconosciuta una percentuale invalidante superiore a quella accertata in sede amministrativa.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 10.40 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron.
___________________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO F.A. _________________ TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
1779 R.G. L. 2024, promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Parte_1 Addì ______________ Rilasciata spedizione in ORLANDO, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata forma esecutiva all'Avv. ______________________ presso lo studio di questi, in Palermo, Via Nicolò Gallo 1; ______________________ per ___________________
- Ricorrente - ______________________ ______________________
CONTRO Il Cancelliere
Controparte_3
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...]
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 27/03/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta la domanda proposta da . Parte_1
Dichiara interamente compensate, tra le parti, le spese processuali.
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_2 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 6/04/2023, , in contraddittorio con Parte_1
l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la CP_2
verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa (11/03/2022).
L' nonostante la regolare notifica del ricorso non si costituiva nella prima CP_2
fase del giudizio.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari, ritenendo la ricorrente invalida nella misura del 55%.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
8/02/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal CP_2
c.t.u., deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-
economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 27/03/2025, la causa è
stata posta in decisione.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che è Parte_1
affetta da “esiti di asportazione di recidiva di adenoma pleomorfo parotide destra con lieve paresi
periferica del VII nervo cranico di destra, sindrome di Frey e disfunzione delle ATM, obesità di III
classe con iperinsulinismo, insufficienza mitralica lieve, antica diagnosi di epatopatia cronica HCV-
correlata (2005) in assenza di prosieguo clinico e strumentale e di segni di disfunzione epatica” e ha osservato che “il quadro clinico-disfunzionale di cui in diagnosi integra un'invalidità
complessiva del 64%, con decorrenza da ancorare al referto di visita otorinolaringoiatrica UOC
Otorinolaringoiatria O.R. Villa Sofia-Cervello del 27/1/2023 a firma del dott. Persona_1
in cui vengono attestati gli esiti di asportazione di recidiva di adenoma pleomorfo parotide
[...]
destra con la paresi del VII nervo cranico e la sindrome di Frey”.
Il c.t.u. ha, pertanto, escluso che parte ricorrente possegga i requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, che stabilisce una percentuale di invalidità non inferiore al 74%.
Le suddette conclusioni, del tutto conformi a quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice, in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Alla luce di quanto esposto, la domanda proposta da va rigettata. Parte_1
Considerato che, dal punto di vista della ricorrente, la gravità del quadro patologico che l'affligge, ha potuto ingenerare nella stessa l'erroneo convincimento della sussistenza dei requisiti per l'assegno mensile di assistenza come corroborato nella consulenza di parte e, specialmente, dal primo verbale redatto dalla Commissione Medico Legale dell' che CP_2
l'aveva dichiarata, sebbene in via provvisoria, invalida nella misura dell'85%, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite, mentre vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, già liquidate CP_2
e poste provvisoriamente carico dell' . CP_3
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 27/03/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)