Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 27/02/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Dott. Paolo LEPIDI Giudice
Dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 10/2025 V.G. promosso da:
(C.F. , nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Vicovaro (Rm)
Via Licinese 1/C, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Moreschini (CF.
) che lo rappresenta e difende come da mandato rilasciato su C.F._2
foglio separato;
e
(C.F. ), nata il [...] a [...] C.F._3
Avezzano (AQ) ed ivi residente Via V. Masciarelli 9, rappresentata e difesa dall'avv.
Virginia Buonavolontà (C.F. ed elettivamente domiciliata C.F._4
presso il suo studio in Avezzano Via Veneto;
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: divorzio-cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1
CONDIZIONI
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato ad
Avezzano (Aq) il 14.02.2010, tra il SI e la SI.ra , Parte_1 Parte_2 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Avezzano, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
2) il figlio resterà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 prevalente presso la madre, con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé per tre giorni di ogni settimana, da concordare tra i genitori, dalle ore 14,00 alle ore 21,00. Il predetto orario potrà essere derogato di comune accordo per esigenze lavorative dei genitori o per impegni scolastici e personali del minore. Inoltre, il padre potrà tenere il minore per due fine settimana al mese in modo alternato con la madre. Si precisa che durante il week-end il padre potrà tenere con sé il figlio anche nelle ore notturne e provvederà a prenderlo in consegna il sabato alle ore
10,00 e a riaccompagnarlo il lunedì a scuola ove la madre provvederà a riprenderlo. In ogni caso con possibilità da parte dei genitori, previo accordo, di decidere, di volta in volta, sul suo pernottamento anche nel rispetto delle esigenze del minore e lavorative di entrambi i genitori.
In occasione delle festività natalizie il minore trascorrerà il 24 dicembre con uno dei due genitori e il 25 con l'altro. Anche nel fine anno il minore trascorrerà 31 dicembre con uno e il primo gennaio con l'altro. Durante le festività pasquali, il minore trascorrerà tre giorni consecutivi con uno dei genitori ad anni alterni. E' fatta salva una deroga al predetto regolamento per le festività mediante accordo dei genitori. Durante le ferie estive il minore, sempre compatibilmente con le sue esigenze, rimarrà con il padre per giorni quindici, anche non consecutivi, in periodi da concordarsi tra i genitori;
3)il sig. si obbliga a versare, alla sig.ra , un assegno di € 250,00 (euro Parte_1 Parte_2 duecentocinquanta/00) entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di mantenimento del figlio Per_1
Detta somma sarà rivalutata annualmente a decorrere dalla data del presente ricorso, secondo gli indici ISTAT come per legge;
2 4)I sig.ri e , rinunciano reciprocamente al mantenimento Parte_1 Parte_2 per loro, essendo economicamente indipendenti;
5)il sig. verserà, inoltre, una percentuale pari al 50 % delle spese straordinarie Parte_1
(mediche, ludiche ed extrascolastiche) necessarie al mantenimento e alla cura del figlio;
tutte le spese superiori ad € 150,00 dovranno essere preventivamente concordate ed autorizzate dall'altro genitore e, in caso di mancato accordo, le spese rimarranno a carico del genitore che le ha anticipate senza ottenere il consenso;
6) i ricorrenti si concedono sin d'ora nulla osta al rilascio/ rinnovo dei rispettivi passaporti per l'estero e alla iscrizione sul figlio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Avezzano (Aq) il 14.02.2010.
Con ricorso depositato in data 10.01.2025, e Parte_1 Parte_2
ricorrevano in giudizio per la pronuncia di cessazione degli effetti
[...] civili del matrimonio contratto in Avezzano (Aq) il 14.02.2010 dal quale è nato in [...]
18.06.2010 , ad oggi minorenne. Per_1
Il Tribunale di Avezzano ha dichiarato la separazione personale dei coniugi con decreto di omologa emesso in data 07.03.2018.
All'udienza del 19 febbraio 2025, celebrata ai sensi dell'art 127ter c.p.c., le parti hanno insistito per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno chiesto la conferma delle condizioni di cui al libello introduttivo. In tal sede, inoltre, le parti hanno specificato che l'Assegno Unico viene percepito al 50% tra i genitori e che ammonta ad euro 116,75 mensili.
Il Giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù del decreto di omologa di separazione personale, emesso da questo
Tribunale in data 07.03.2018, di talchè deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
3 Del pari, risulta pacifica tra le parti l'effettiva cessazione dei rapporti tra i coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione delle parti dinanzi al Tribunale nel procedimento di separazione, per il tempo necessario ai sensi dell'art. 3 della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi nel ricorso sottoscritto, peraltro, non sono contrarie a norme imperative e non sono ostative al superiore interesse del figlio minore, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
e in Avezzano (Aq) il 14.02.2010, Pt_1 Parte_2 trascritto presso il comune di Avezzano (AQ), Atto n.3 p.2 s. A, anno 2010;
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-all'affidamento e al collocamento del minore:
“2) il figlio resterà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 prevalente presso la madre”;
-al diritto di visita paterno:
“facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé per tre giorni di ogni settimana, da concordare tra i genitori, dalle ore 14,00 alle ore 21,00. Il predetto orario potrà essere derogato di comune accordo per esigenze lavorative dei genitori o per impegni scolastici e personali del minore.
Inoltre, il padre potrà tenere il minore per due fine settimana al mese in modo alternato con la madre. Si precisa che durante il week-end il padre potrà tenere con sé il figlio anche nelle ore notturne e provvederà a prenderlo in consegna il sabato alle ore 10,00 e a riaccompagnarlo il lunedì a scuola ove la madre provvederà a riprenderlo. In ogni caso con possibilità da parte dei
4 genitori, previo accordo, di decidere, di volta in volta, sul suo pernottamento anche nel rispetto delle esigenze del minore e lavorative di entrambi i genitori. In occasione delle festività natalizie il minore trascorrerà il 24 dicembre con uno dei due genitori e il 25 con l'altro. Anche nel fine anno il minore trascorrerà 31 dicembre con uno e il primo gennaio con l'altro. Durante le festività pasquali, il minore trascorrerà tre giorni consecutivi con uno dei genitori ad anni alterni. È fatta salva una deroga al predetto regolamento per le festività mediante accordo dei genitori. Durante le ferie estive il minore, sempre compatibilmente con le sue esigenze, rimarrà con il padre per giorni quindici, anche non consecutivi, in periodi da concordarsi tra i genitori”;
-al mantenimento in favore del minore:
“3) il sig. si obbliga a versare, alla sig.ra , un assegno di € 250,00 (euro Parte_1 Parte_2 duecentocinquanta/00) entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di mantenimento del figlio Per_1
Detta somma sarà rivalutata annualmente a decorrere dalla data del presente ricorso, secondo gli indici ISTAT come per legge”.
5)il sig. verserà, inoltre, una percentuale pari al 50 % delle spese straordinarie Parte_1
(mediche, ludiche ed extrascolastiche) necessarie al mantenimento e alla cura del figlio;
tutte le spese superiori ad € 150,00 dovranno essere preventivamente concordate ed autorizzate dall'altro genitore e, in caso di mancato accordo, le spese rimarranno a carico del genitore che le ha anticipate senza ottenere il consenso;
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui sopra, integralmente richiamate in questa sede.
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Avezzano (AQ) proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge negli atti dello stato civile del comune italiano ove risulta registrato,
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano il 21 febbraio 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Greco Dott. Leopoldo Sciarrillo
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