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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 02/04/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5834/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to FADALTI LUIGI e dell'avv.to DEL MONACO ELISABETTA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio dei difensori;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to FADALTI LUIGI e dell'avv.to DEL MONACO ELISABETTA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio dei difensori;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Cordenons (PN) il
31/05/2003, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni;
con i seguenti figli: , nato a [...] il Persona_1
26/09/2005, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e
, nata a [...] il [...]; Persona_2
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
1 OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “Sull'affidamento e mantenimento
dei figli
1. La figlia minore, sarà affidata congiuntamente a entrambi i Persona_2
genitori con collocamento equivalente presso l'abitazione paterna o materna,
come concordato dalle parti nell'allegato piano genitoriale (doc. 19 – piano
genitoriale).
2. La residenza della figlia minore, sarà presso l'abitazione Persona_2
familiare in via Maestra n. 102/B presso il padre.
3. La residenza del figlio maggiorenne, sarà presso Persona_1
l'abitazione familiare in via Maestra n. 102/B presso il padre, ma sarà libero di spostarla presso la madre.
4. L'indirizzo di residenza della figlia minore, potrà essere Persona_2
cambiato su comune decisione delle parti in modo che la modifica della residenza non pregiudichi in alcun modo la bigenitorialità.
5. La sig.ra e il sig. garantiranno alla figlia Controparte_1 Parte_1
l'educazione e l'istruzione assumendo le decisioni che la riguardano nell'interesse esclusivo della minore e nel rispetto delle sue capacità,
inclinazione naturali e aspirazioni.
6. Le decisioni di maggiore interesse, in ogni caso, saranno assunte di comune accordo tra le parti, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore.
7. La figlia minore, sarà collocata a settimane alterne presso la Persona_2
madre e presso il padre: la domenica sera ad ore 21.00, il genitore collocatario per quella settimana provvederà ad accompagnare la figlia presso l'abitazione dell'altro genitore e viceversa di settimana in settimana.
8. Durante i periodi festivi trascorrerò pari tempo con la madre Persona_2
e con il padre. Durante le vacanze di Natale sarà collocata a settimane alterne presso la madre e presso il padre: la domenica sera ad ore 21.00, il genitore
2 collocatario per quella settimana provvederà ad accompagnare la figlia presso l'abitazione dell'altro genitore e viceversa la settimana successiva,
trascorrendo il giorno di Natale e di Capodanno, ad anni alterni, con il padre o con la madre.
La figlia minore trascorrerà il giorno di Pasqua e Pasquetta, ad anni alterni,
con il padre o con la madre.
Del pari, le altre festività saranno trascorse di anno in anno, in via alternata, con un genitore o con l'altro. La figlia potrà decidere con quale dei genitori trascorrere il giorno del compleanno.
La figlia potrà decidere con quale dei genitori trascorrere il girono del compleanno.
È fatta salva per le parti la possibilità di concordare modalità diverse di visita,
anche direttamente, con la figlia pure in considerazione dell'età e dei Per_2
suoi impegni scolastici e non scolastici.
9. Durante il periodo estivo la figlia continuerà ad essere collocata presso l'uno o l'altro genitore, così come concordato per il periodo scolastico.
La stessa potrà trascorrere con l'uno o l'altro genitore due (o più) settimane
(anche non continuative) di vacanza.
È fatta salva per le parti la possibilità di concordare modalità diverse di visita,
per il periodo festivo e delle ferie, anche direttamente con i figli.
10. sarà libero di frequentare l'uno e l'altro genitore Persona_1
liberamente, accordandosi direttamente con loro.
Sul mantenimento dei figli
11. Nessun assegno di mantenimento sarà dovuto dall'uno o dall'altro genitore in favore dei figli, atteso che questi trascorreranno pari tempo presso la madre e presso il padre. I genitori, pertanto, provvederanno al mantenimento dei figli fino al raggiungimento della loro maggiore età e/o comunque della loro indipendenza economica.
12. La sig.ra e il sig. contribuiranno nella Controparte_1 Parte_1
3 misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie sostenute per i figli intendendosi per tali quelle scolastiche (iscrizioni, rette mensili, viaggi studio,
dotazioni di cancelleria, libri, corsi di ripetizioni), quelle mediche e medicinali connessi non mutuabili, attività sportive e ricreative, secondo la suddivisione elaborata con il Protocollo del C.N.F. (doc. 20 – Protocollo CNF spese
straordinarie).
Le spese dovranno essere debitamente documentate e preventivamente concordate. Il genitore che dovesse eventualmente sostenere dette spese senza il previo consenso dell'altro si assumerà l'onere del loro totale costo.
Il pagamento ovvero il rimborso di tali spese (all'altro genitore) dovrà
avvenire entro e non oltre 15 giorni dall'effettivo esborso da parte del genitore che vi provvederà.
13. La sig.ra e il sig. potranno portare in Controparte_1 Parte_1
detrazione le spese per i figli nella misura del 50% ciascuno, salvo che la spesa sia stata sostenuta per intero da uno solo dei genitori.
Sulle condizioni patrimoniali dei coniugi
14. Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che,
pertanto, non sarà previsto alcun contributo a titolo di mantenimento a favore dell'una o dell'altra parte.
15. La casa coniugale, in Cordenons (PN), rimarrà assegnata al sig. Pt_1
[...]
16. La sig.ra trasferirà la sua residenza altrove e libererà la Controparte_1
casa coniugale dei suoi effetti personali e dei beni di sua spettanza che le parti dichiarano di aver già provveduto a dividere.
17. La sig.ra (C.F. ), nata a Controparte_1 CodiceFiscale_3
Pordenone il 9/08/1979, residente in [...]
trasferisce al sig. (C.F. ), nato a Parte_1 CodiceFiscale_4
Gorizia il 29/10/1971, residente in [...], che accetta, la sua quota di proprietà - pari a 1/2 - della casa coniugale, immobile
4 sito nel Comune di Cordenons (PN), via Maestra n. 102/B, così precisamente descritto: […].
Altre disposizioni
33. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto a far data dal deposito del presente atto.
34. Dal momento della separazione i coniugi saranno liberi di stabilire la residenza ove ritengano più opportuno, previa comunicazione reciproca e senza che ciò possa pregiudicare la bigenitorialità.
35. Le parti prestano il loro consenso al rilascio/rinnovo dei documenti validi anche per l'espatrio dei propri figli.
36. Le parti dichiarano di aver proceduto alla divisione dei beni cointestati e di non altro avere reciprocamente a pretendere al di fuori dei rapporti sopra trattati, indicati e definiti nei particolari, di non aver altri motivi di debito/credito tra di loro, né di avere altre ragioni e, se eventualmente esistessero, vengono qui rinunciate anche in via transattiva con la sottoscrizione del presente atto.
37. Le parti danno atto che gli accordi raggiunti sono conformi alle esigenze morali e materiali della figlia minore, esonerando il Giudice Persona_2
dall'ascolto della stessa”;
come da verbale d'udienza del 10/03/2025 e cioè “Preliminarmente i difensori,
a correzione di quanto dichiarato a pag. 6del ricorso, dichiarano che le parti intendono chiedere esclusivamente la separazione consensuale e che le promozioni congiunte oggi proposte disciplinano esclusivamente l separazione” e come da foglio allegato al verbale di udienza, contenente accordo tra i coniugi circa il riconoscimento, ad uno o a entrambi i coniugi,
della proprietà esclusiva di beni o la titolarità di altri diritti reali al fine di assicurane il mantenimento.
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente
5 sottoscritto e depositato in data 18/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
All'udienza di comparizione del 10/03/2025, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate, avendo già provveduto, altresì, al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Il Tribunale dà atto della presenza di clausole dell'accordo che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni o la titolarità di altri diritti reali al fine di assicurarne il mantenimento (cfr. Sez. U., Sentenza n.
21761 del 29/07/2021).
6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio in Cordenons (PN), Controparte_1
in data 31/05/2003.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CORDENONS (PN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003, atto n. 18, parte II, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge.
Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, in data 02/04/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5834/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to FADALTI LUIGI e dell'avv.to DEL MONACO ELISABETTA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio dei difensori;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to FADALTI LUIGI e dell'avv.to DEL MONACO ELISABETTA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio dei difensori;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Cordenons (PN) il
31/05/2003, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni;
con i seguenti figli: , nato a [...] il Persona_1
26/09/2005, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e
, nata a [...] il [...]; Persona_2
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
1 OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “Sull'affidamento e mantenimento
dei figli
1. La figlia minore, sarà affidata congiuntamente a entrambi i Persona_2
genitori con collocamento equivalente presso l'abitazione paterna o materna,
come concordato dalle parti nell'allegato piano genitoriale (doc. 19 – piano
genitoriale).
2. La residenza della figlia minore, sarà presso l'abitazione Persona_2
familiare in via Maestra n. 102/B presso il padre.
3. La residenza del figlio maggiorenne, sarà presso Persona_1
l'abitazione familiare in via Maestra n. 102/B presso il padre, ma sarà libero di spostarla presso la madre.
4. L'indirizzo di residenza della figlia minore, potrà essere Persona_2
cambiato su comune decisione delle parti in modo che la modifica della residenza non pregiudichi in alcun modo la bigenitorialità.
5. La sig.ra e il sig. garantiranno alla figlia Controparte_1 Parte_1
l'educazione e l'istruzione assumendo le decisioni che la riguardano nell'interesse esclusivo della minore e nel rispetto delle sue capacità,
inclinazione naturali e aspirazioni.
6. Le decisioni di maggiore interesse, in ogni caso, saranno assunte di comune accordo tra le parti, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore.
7. La figlia minore, sarà collocata a settimane alterne presso la Persona_2
madre e presso il padre: la domenica sera ad ore 21.00, il genitore collocatario per quella settimana provvederà ad accompagnare la figlia presso l'abitazione dell'altro genitore e viceversa di settimana in settimana.
8. Durante i periodi festivi trascorrerò pari tempo con la madre Persona_2
e con il padre. Durante le vacanze di Natale sarà collocata a settimane alterne presso la madre e presso il padre: la domenica sera ad ore 21.00, il genitore
2 collocatario per quella settimana provvederà ad accompagnare la figlia presso l'abitazione dell'altro genitore e viceversa la settimana successiva,
trascorrendo il giorno di Natale e di Capodanno, ad anni alterni, con il padre o con la madre.
La figlia minore trascorrerà il giorno di Pasqua e Pasquetta, ad anni alterni,
con il padre o con la madre.
Del pari, le altre festività saranno trascorse di anno in anno, in via alternata, con un genitore o con l'altro. La figlia potrà decidere con quale dei genitori trascorrere il giorno del compleanno.
La figlia potrà decidere con quale dei genitori trascorrere il girono del compleanno.
È fatta salva per le parti la possibilità di concordare modalità diverse di visita,
anche direttamente, con la figlia pure in considerazione dell'età e dei Per_2
suoi impegni scolastici e non scolastici.
9. Durante il periodo estivo la figlia continuerà ad essere collocata presso l'uno o l'altro genitore, così come concordato per il periodo scolastico.
La stessa potrà trascorrere con l'uno o l'altro genitore due (o più) settimane
(anche non continuative) di vacanza.
È fatta salva per le parti la possibilità di concordare modalità diverse di visita,
per il periodo festivo e delle ferie, anche direttamente con i figli.
10. sarà libero di frequentare l'uno e l'altro genitore Persona_1
liberamente, accordandosi direttamente con loro.
Sul mantenimento dei figli
11. Nessun assegno di mantenimento sarà dovuto dall'uno o dall'altro genitore in favore dei figli, atteso che questi trascorreranno pari tempo presso la madre e presso il padre. I genitori, pertanto, provvederanno al mantenimento dei figli fino al raggiungimento della loro maggiore età e/o comunque della loro indipendenza economica.
12. La sig.ra e il sig. contribuiranno nella Controparte_1 Parte_1
3 misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie sostenute per i figli intendendosi per tali quelle scolastiche (iscrizioni, rette mensili, viaggi studio,
dotazioni di cancelleria, libri, corsi di ripetizioni), quelle mediche e medicinali connessi non mutuabili, attività sportive e ricreative, secondo la suddivisione elaborata con il Protocollo del C.N.F. (doc. 20 – Protocollo CNF spese
straordinarie).
Le spese dovranno essere debitamente documentate e preventivamente concordate. Il genitore che dovesse eventualmente sostenere dette spese senza il previo consenso dell'altro si assumerà l'onere del loro totale costo.
Il pagamento ovvero il rimborso di tali spese (all'altro genitore) dovrà
avvenire entro e non oltre 15 giorni dall'effettivo esborso da parte del genitore che vi provvederà.
13. La sig.ra e il sig. potranno portare in Controparte_1 Parte_1
detrazione le spese per i figli nella misura del 50% ciascuno, salvo che la spesa sia stata sostenuta per intero da uno solo dei genitori.
Sulle condizioni patrimoniali dei coniugi
14. Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che,
pertanto, non sarà previsto alcun contributo a titolo di mantenimento a favore dell'una o dell'altra parte.
15. La casa coniugale, in Cordenons (PN), rimarrà assegnata al sig. Pt_1
[...]
16. La sig.ra trasferirà la sua residenza altrove e libererà la Controparte_1
casa coniugale dei suoi effetti personali e dei beni di sua spettanza che le parti dichiarano di aver già provveduto a dividere.
17. La sig.ra (C.F. ), nata a Controparte_1 CodiceFiscale_3
Pordenone il 9/08/1979, residente in [...]
trasferisce al sig. (C.F. ), nato a Parte_1 CodiceFiscale_4
Gorizia il 29/10/1971, residente in [...], che accetta, la sua quota di proprietà - pari a 1/2 - della casa coniugale, immobile
4 sito nel Comune di Cordenons (PN), via Maestra n. 102/B, così precisamente descritto: […].
Altre disposizioni
33. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto a far data dal deposito del presente atto.
34. Dal momento della separazione i coniugi saranno liberi di stabilire la residenza ove ritengano più opportuno, previa comunicazione reciproca e senza che ciò possa pregiudicare la bigenitorialità.
35. Le parti prestano il loro consenso al rilascio/rinnovo dei documenti validi anche per l'espatrio dei propri figli.
36. Le parti dichiarano di aver proceduto alla divisione dei beni cointestati e di non altro avere reciprocamente a pretendere al di fuori dei rapporti sopra trattati, indicati e definiti nei particolari, di non aver altri motivi di debito/credito tra di loro, né di avere altre ragioni e, se eventualmente esistessero, vengono qui rinunciate anche in via transattiva con la sottoscrizione del presente atto.
37. Le parti danno atto che gli accordi raggiunti sono conformi alle esigenze morali e materiali della figlia minore, esonerando il Giudice Persona_2
dall'ascolto della stessa”;
come da verbale d'udienza del 10/03/2025 e cioè “Preliminarmente i difensori,
a correzione di quanto dichiarato a pag. 6del ricorso, dichiarano che le parti intendono chiedere esclusivamente la separazione consensuale e che le promozioni congiunte oggi proposte disciplinano esclusivamente l separazione” e come da foglio allegato al verbale di udienza, contenente accordo tra i coniugi circa il riconoscimento, ad uno o a entrambi i coniugi,
della proprietà esclusiva di beni o la titolarità di altri diritti reali al fine di assicurane il mantenimento.
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente
5 sottoscritto e depositato in data 18/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
All'udienza di comparizione del 10/03/2025, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate, avendo già provveduto, altresì, al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Il Tribunale dà atto della presenza di clausole dell'accordo che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni o la titolarità di altri diritti reali al fine di assicurarne il mantenimento (cfr. Sez. U., Sentenza n.
21761 del 29/07/2021).
6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio in Cordenons (PN), Controparte_1
in data 31/05/2003.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CORDENONS (PN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003, atto n. 18, parte II, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge.
Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, in data 02/04/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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