TRIB
Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/02/2025, n. 1848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1848 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26312/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26312/2024 promossa da:
(C.F. ) con CP_1 Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv.to LA ROSA SIMONA, con elezione di domicilio in indirizzo telematico presso il difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._2 dell'avv.to PALOMBO VALERIA, con elezione di domicilio in indirizzo telematico, presso il difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza a trattazione scritta del 29.01.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 24.06.2024 Parte_2 ha chiesto al Tribunale la pronuncia della separazione dal coniuge
, con il quale aveva contratto matrimonio in Roma il Controparte_2
27.07.1991 precisando che dalla detta unione erano nati i figli, entrambi maggiorenni, (n. il 06.03.1995) economicamente indipendente e Persona_1
, (n. il 23.04.1999) non autonomo economicamente. CP_3
In particolare, la ricorrente chiedeva: che i coniugi fossero autorizzati a vivere separati pronunciando la separazione personale delle parti per fatto addebitabile in via esclusiva a per grave violazione dell'obbligo di assistenza Controparte_2
1 materiale al coniuge e alla famiglia;
che il fosse dichiarato tenuto a CP_2 corrispondere, a titolo di mantenimento alla moglie, la somma mensile di € 300,00; che fosse posto a carico del un assegno di mantenimento in favore del figlio CP_2
pari ad € 500,00 mensili, con adeguamento Istat, oltre al 50% delle spese CP_3 straordinarie documentate.
Si costituiva tempestivamente il quale spiegando Controparte_2 domanda riconvenzionale chiedeva: che fosse pronunciata la separazione personale delle parti;
che la casa coniugale in regime di locazione restasse nella disponibilità della ricorrente con tutti gli oneri e le spese incidenti;
che, considerata la sperequazione tra i redditi delle parti, fosse stabilito che la ricorrente continuasse a pagare la rata di mutuo mensile a sé intestato e incidente sulla casa sita in Roma Via dei Volsci n. 34 di proprietà esclusiva del statuirsi che ciascun coniuge CP_2 provvedesse al proprio mantenimento personale, articolando ulteriori domande in subordine.
Con istanze del 23.12.2024 e del 24.01.2025 le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo e, in relazione a ciò, hanno chiesto l'accoglimento delle condizioni concordate.
Il Giudice, conseguentemente, all'udienza a trattazione scritta del 29.01.2025 riservava la decisione al Collegio.
§§§
La domanda di separazione personale proposta da Parte_2
deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una
[...] riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Quanto alle condizioni deve darsi atto che le parti hanno inteso regolamentare nel presente giudizio i propri rapporti onde dare definitivo assetto ai rapporti economici tra i coniugi e ad ogni questione relativa alla corresponsione del contributo al mantenimento del figlio, come segue:
a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
b) i coniugi sono reciprocamente autonomi ed autosufficienti dal punto di vista economico e finanziario;
c) la casa coniugale resta assegnata alla sig.ra che ne curerà il pagamento Pt_2 del relativo canone con contratto di locazione a sé intestato;
d) entrambi i figli sono autonomi ed autosufficienti godendo di redditi da lavoro professionale;
e) ciascun coniuge resta proprietario dei beni immobili a sé intestati, percependone i relativi frutti, salvo i frutti dell'immobile intestato al sig. e sito Controparte_2 in Roma Via dei Volsci n. 34 che verranno esclusivamente utilizzati dalla sig.ra
mensilmente, per il pagamento del mutuo ipotecario ad essa cointestato e di Pt_2 cui la propria madre è altresì garante, con riserva di rinegoziazione di detto mutuo a cui il aderisce (surroga); CP_2
2 f) le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti e i rispettivi difensori sottoscrivono il verbale anche per rinuncia alla solidarietà professionale.
Le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento, atteso che in esse si da atto dell'autonomia economica delle parti e del raggiungimento dell'indipendenza economica anche del figlio , dovendosi intendere quanto CP_3 alla casa familiare che essa resta in godimento alla , essendo il regime di Pt_2 assegnazione legato, invece, alla minore età e/o alla non raggiunta indipendenza economica dei figli.
Deve darsi atto del fatto che le parti hanno inteso regolamentare nel presente giudizio anche ulteriori aspetti di natura economico-patrimoniale, onde dare definitivo assetto ai reciproci rapporti come dinnanzi riportato.
La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra Parte_2
, e , i quali hanno contratto matrimonio
[...] Controparte_2 in Roma il 27.07.1991;
2. dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019, atto n. 00712, parte II , serie A06);
3. ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
4. prende atto degli ulteriori accordi economico patrimoniali raggiunti dalle parti compreso quello per il quale la casa familiare resterà nella disponibilità di
[...]
; Parte_2
5. compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 03.02.2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Paola Larosa dott.ssa Marta Ienzi
3