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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/06/2025, n. 2302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2302 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
n. 10700/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione IV Civile fallimentare – procedure concorsuali - esecuzioni nella persona del Giudice Alessandro Pernigotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado di opposizione all'esecuzione ex art. 615, c. II, c.p.c. iscritta al n. 10700/023 R.G. promossa con atto di citazione da:
Parte_1 con l'Avv. Marco Benaglio
Attrice opponente
contro
per essa quale procuratrice e mandataria CP_1 Controparte_2 con l'Avv. Pierluigi Federici,
Convenuta opposta
e con l'intervento di
e per essa quale procuratrice e mandataria Controparte_3 [...]
Controparte_4 con l'Avv. Pierluigi Federici
Terza cessionaria intervenuta
Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza cartolare del 13.2.2025, da intendersi qui integralmente richiamato.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
e per essa quale procuratrice e mandataria (a seguire, CP_1 Controparte_2 semplicemente, così introducendo la c.d. fase di merito del giudizio di CP_1 opposizione all'esecuzione già promosso con ricorso dinanzi al giudice dell'esecuzione avverso la procedura esecutiva n. 558/2022 r.g.e.i. radicata da parte della seconda ai danni della prima in forza del titolo esecutivo rappresentato dal decreto ingiuntivo n.
9259/2010 d.i. emesso dall'intestato Tribunale in data 21.12.2010 su istanza di CP_5
originaria titolare del credito poi per ceduto ad
[...] CP_1
Più in particolare nel contestare il diritto di Aporti di procedere ad esecuzione forzata nei propri confronti ha dedotto, nell'ordine: Parte_1
che l'intervenuta definitiva omologazione della proposta di concordato presentata da tale (debitrice principale in relazione alla quale Controparte_6 ha assunto l'impegno fideiussorio posto a fondamento Parte_1 dell'ingiunzione di pagamento su menzionata) avrebbe comportato la sua liberazione dall'obbligazione di garanzia assunta nei riguardi di (e dunque della Controparte_5 cessionaria in forza dell'espressa previsione contemplata alla lettera g) delle CP_1 condizioni di concordato;
la nullità del decreto ingiuntivo n. 9259/2010 d.i. per illeggibilità della sottoscrizione del giudice;
la prescrizione del diritto azionato da parte di CP_1
che non avrebbe dimostrato che il credito già nella titolarità di CP_1 Controparte_5 sia stato effettivamente incluso nella c.d. cessione in blocco stipulata con quest'ultima in data 23.7.2019;
l'omessa illustrazione dei criteri di determinazione del quantum azionato in sede esecutiva.
Con comparsa depositata in data 30.11.2023 si è costituita in giudizio eccependo CP_1 la tardività dell'introduzione del presente giudizio e contestando in ogni caso l'infondatezza nel merito dell'opposizione avversaria.
2 Avvenuto il deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c. la causa è stata istruita in via meramente documentale ed all'udienza del 13.2.2025 è stata rimessa in decisione sulle conclusioni su richiamate.
Va peraltro rilevato che con comparsa depositata in data 4.9.2024 è intervenuta in giudizio e per essa quale procuratrice e mandataria Controparte_3 [...]
(a seguire, semplicemente, , quale cessionaria di Controparte_4 CP_3 CP_1 associandosi alle sue domande e deduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta da va dichiarata improcedibile poiché Parte_1 tardivamente proposta.
Le opposizione esecutive presentano una struttura c.d. bifasica articolandosi su una prima fase c.d. sommaria, destinata a celebrarsi dinanzi al giudice dell'esecuzione, e su una seconda fase c.d. di merito, destinata invece a celebrarsi dinanzi al giudice della cognizione piena (cfr. artt. 616 e 618 c.p.c.).
Il passaggio fra l'una e l'altra fase e quindi l'introduzione del giudizio di merito deve avvenire a pena di “improcedibilità, che non ammette sanatorie” (Cass. Civ., Sez. VI, 17.1.2018,
n. 1058) entro il termine perentorio fissato da parte del giudice dell'esecuzione.
Orbene nel caso in esame è pacifico ed incontestato fra le parti, nonché documentato, che il giudice dell'esecuzione con ordinanza riservata comunicata alle parti in data
8.6.2023 oltre a rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione formulata da parte opponente ha altresì assegnato alle parti medesime termine di gg. 60 per l'introduzione del giudizio di merito.
Termine, quest'ultimo, evidentemente decorrente dalla comunicazione alle parti dell'ordinanza e pacificamente non soggetto alla c.d. sospensione feriale dei termini in forza delle previsioni di cui agli artt. 3 della L. n. 742/1969 e 92 del R.D. n. 12/1941 (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. III, 27.4.2023, n. 11143; Id., 3.3.2023, n. 6456; Id., 5.9.2022, n.
26108; Id., 9.5.2022, n. 14544; Id., 17.3.2022, n. 8802).
Tanto precisato, la notificazione dell'atto di citazione introduttiva del presente giudizio appare tardiva posto che:
3 - il provvedimento di assegnazione del termine di nn. 60 giorni è stato comunicato alle parti in data 8.6.2023;
- il termine di nn. 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito è quindi spirato in data 7.8.2023;
- l'atto di citazione predisposto da è stato inoltrato telematicamente Parte_1 per la notifica soltanto all'inizio del mese di settembre 2023.
Rimane assorbita ogni ulteriore questione.
--=o0o=--
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del
D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni, con riguardo al valore della causa ed all'attività svolta nonché alla luce della natura della controversia, del numero, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate.
Più in particolare, considerate da un lato l'entità del credito per cui ha promosso CP_1
l'esecuzione forzata ai danni di (€ 786.224,72=: cfr. art. 17, c. I, c.p.c.) e Parte_1 dall'altro la semplicità dell'unica questione posta a fondamento della decisione e il carattere meramente documentale dell'istruttoria esperita, appare equo far riferimento ai compensi previsti per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso fra
€ 520.000,00= ed € 1.000.000,00=, con applicazione dei parametri minimi, senza riconoscimento rispettivamente delle fasi decisionale per Aporti e istruttoria/trattazione per Bolina, in quanto effettivamente non curate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
dichiara improcedibile l'opposizione proposta da Parte_1
condanna a rimborsare a le spese del presente giudizio che liquida: Parte_1
per e per essa quale procuratrice e mandataria in € CP_1 Controparte_2
10.591,00=;
per e per essa quale procuratrice e mandataria Controparte_3 [...] in € 7.831,00=; Controparte_4
4 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al
15 % del compenso così liquidato, ad I.V.A. se dovuta e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Brescia il 1 giugno 2025
Il Giudice
Alessandro Pernigotto
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione IV Civile fallimentare – procedure concorsuali - esecuzioni nella persona del Giudice Alessandro Pernigotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado di opposizione all'esecuzione ex art. 615, c. II, c.p.c. iscritta al n. 10700/023 R.G. promossa con atto di citazione da:
Parte_1 con l'Avv. Marco Benaglio
Attrice opponente
contro
per essa quale procuratrice e mandataria CP_1 Controparte_2 con l'Avv. Pierluigi Federici,
Convenuta opposta
e con l'intervento di
e per essa quale procuratrice e mandataria Controparte_3 [...]
Controparte_4 con l'Avv. Pierluigi Federici
Terza cessionaria intervenuta
Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza cartolare del 13.2.2025, da intendersi qui integralmente richiamato.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
e per essa quale procuratrice e mandataria (a seguire, CP_1 Controparte_2 semplicemente, così introducendo la c.d. fase di merito del giudizio di CP_1 opposizione all'esecuzione già promosso con ricorso dinanzi al giudice dell'esecuzione avverso la procedura esecutiva n. 558/2022 r.g.e.i. radicata da parte della seconda ai danni della prima in forza del titolo esecutivo rappresentato dal decreto ingiuntivo n.
9259/2010 d.i. emesso dall'intestato Tribunale in data 21.12.2010 su istanza di CP_5
originaria titolare del credito poi per ceduto ad
[...] CP_1
Più in particolare nel contestare il diritto di Aporti di procedere ad esecuzione forzata nei propri confronti ha dedotto, nell'ordine: Parte_1
che l'intervenuta definitiva omologazione della proposta di concordato presentata da tale (debitrice principale in relazione alla quale Controparte_6 ha assunto l'impegno fideiussorio posto a fondamento Parte_1 dell'ingiunzione di pagamento su menzionata) avrebbe comportato la sua liberazione dall'obbligazione di garanzia assunta nei riguardi di (e dunque della Controparte_5 cessionaria in forza dell'espressa previsione contemplata alla lettera g) delle CP_1 condizioni di concordato;
la nullità del decreto ingiuntivo n. 9259/2010 d.i. per illeggibilità della sottoscrizione del giudice;
la prescrizione del diritto azionato da parte di CP_1
che non avrebbe dimostrato che il credito già nella titolarità di CP_1 Controparte_5 sia stato effettivamente incluso nella c.d. cessione in blocco stipulata con quest'ultima in data 23.7.2019;
l'omessa illustrazione dei criteri di determinazione del quantum azionato in sede esecutiva.
Con comparsa depositata in data 30.11.2023 si è costituita in giudizio eccependo CP_1 la tardività dell'introduzione del presente giudizio e contestando in ogni caso l'infondatezza nel merito dell'opposizione avversaria.
2 Avvenuto il deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c. la causa è stata istruita in via meramente documentale ed all'udienza del 13.2.2025 è stata rimessa in decisione sulle conclusioni su richiamate.
Va peraltro rilevato che con comparsa depositata in data 4.9.2024 è intervenuta in giudizio e per essa quale procuratrice e mandataria Controparte_3 [...]
(a seguire, semplicemente, , quale cessionaria di Controparte_4 CP_3 CP_1 associandosi alle sue domande e deduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta da va dichiarata improcedibile poiché Parte_1 tardivamente proposta.
Le opposizione esecutive presentano una struttura c.d. bifasica articolandosi su una prima fase c.d. sommaria, destinata a celebrarsi dinanzi al giudice dell'esecuzione, e su una seconda fase c.d. di merito, destinata invece a celebrarsi dinanzi al giudice della cognizione piena (cfr. artt. 616 e 618 c.p.c.).
Il passaggio fra l'una e l'altra fase e quindi l'introduzione del giudizio di merito deve avvenire a pena di “improcedibilità, che non ammette sanatorie” (Cass. Civ., Sez. VI, 17.1.2018,
n. 1058) entro il termine perentorio fissato da parte del giudice dell'esecuzione.
Orbene nel caso in esame è pacifico ed incontestato fra le parti, nonché documentato, che il giudice dell'esecuzione con ordinanza riservata comunicata alle parti in data
8.6.2023 oltre a rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione formulata da parte opponente ha altresì assegnato alle parti medesime termine di gg. 60 per l'introduzione del giudizio di merito.
Termine, quest'ultimo, evidentemente decorrente dalla comunicazione alle parti dell'ordinanza e pacificamente non soggetto alla c.d. sospensione feriale dei termini in forza delle previsioni di cui agli artt. 3 della L. n. 742/1969 e 92 del R.D. n. 12/1941 (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. III, 27.4.2023, n. 11143; Id., 3.3.2023, n. 6456; Id., 5.9.2022, n.
26108; Id., 9.5.2022, n. 14544; Id., 17.3.2022, n. 8802).
Tanto precisato, la notificazione dell'atto di citazione introduttiva del presente giudizio appare tardiva posto che:
3 - il provvedimento di assegnazione del termine di nn. 60 giorni è stato comunicato alle parti in data 8.6.2023;
- il termine di nn. 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito è quindi spirato in data 7.8.2023;
- l'atto di citazione predisposto da è stato inoltrato telematicamente Parte_1 per la notifica soltanto all'inizio del mese di settembre 2023.
Rimane assorbita ogni ulteriore questione.
--=o0o=--
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del
D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni, con riguardo al valore della causa ed all'attività svolta nonché alla luce della natura della controversia, del numero, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate.
Più in particolare, considerate da un lato l'entità del credito per cui ha promosso CP_1
l'esecuzione forzata ai danni di (€ 786.224,72=: cfr. art. 17, c. I, c.p.c.) e Parte_1 dall'altro la semplicità dell'unica questione posta a fondamento della decisione e il carattere meramente documentale dell'istruttoria esperita, appare equo far riferimento ai compensi previsti per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso fra
€ 520.000,00= ed € 1.000.000,00=, con applicazione dei parametri minimi, senza riconoscimento rispettivamente delle fasi decisionale per Aporti e istruttoria/trattazione per Bolina, in quanto effettivamente non curate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
dichiara improcedibile l'opposizione proposta da Parte_1
condanna a rimborsare a le spese del presente giudizio che liquida: Parte_1
per e per essa quale procuratrice e mandataria in € CP_1 Controparte_2
10.591,00=;
per e per essa quale procuratrice e mandataria Controparte_3 [...] in € 7.831,00=; Controparte_4
4 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al
15 % del compenso così liquidato, ad I.V.A. se dovuta e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Brescia il 1 giugno 2025
Il Giudice
Alessandro Pernigotto
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