Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 24/03/2025, n. 2491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2491 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02491/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04376/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4376 del 2021, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Ramona Montanaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via G. Porzio, Centro Dir. Is. G1;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Giacomo Pizza, Eleonora Carpentieri, Anna Ivana Furnari, Gabriele Romano, Carla D'Alterio con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio in Napoli, piazza Municipio, Palazzo San Giacomo;
per l'annullamento
della Disposizione Dirigenziale n. -OMISSIS-, Contenzioso Amministrativo n.-OMISSIS-, emessa dal Comune di Napoli, Area Urbanistica, Servizio Antiabusivismo e Condono Edilizio, Settore Antiabusivismo Edilizio, notificata al ricorrente in data 24.08.2021, con la quale viene disposta la acquisizione gratuita al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 31 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 06.06.2001 n. 380 ss. mm. e integrazioni) per le opere abusive eseguite in Napoli alla via -OMISSIS-, ed il pagamento della sanzione pecuniaria di € 20.000,00 (ventimila/00),e di ogni altro atto, anche endoprocedimentale, presupposto, preordinato, connesso, collegato o comunque consequenziale ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente, per Violazione e falsa applicazione dell'art. 31 D.P.R. 380/2001; Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della L. 241/90; Eccesso di potere per difetto di istruttoria, per evidente contraddittorietà ed illogicità, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti di fatto e diritto, carenza di motivazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 3 luglio 2024 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Va premessa la ricostruzione dei fatti di causa, come di seguito precisata.
Il Comune di Napoli notificava il 12.3.2020 disposizione dirigenziale n. -OMISSIS-mai impugnata), con la quale ordinava al sig. -OMISSIS- quale proprietario e soggetto responsabile, la demolizione di struttura abusiva consistente in: struttura costituita da putrelle e lamiere di mq 400 per 7,00 H, all’interno di suolo di mq 600.
Nella detta disposizione (allegata) si legge:
“Rilevato altresì che il solaio demolito era stato realizzato all’interno di struttura di mq 400 circa che, pur risultante dai verbali di sopralluogo, tuttavia non è stata mai colpita da ordine di demolizione né risulta demolita dal proprietario insieme al solaio;
Vista l’istruttoria compiuta dal settore tecnico antiabusivismo, siglata dal responsabile del settore (…);
Ritenuto, pertanto, di dover ordinare al citato proprietario la demolizione di cui all’art. 31 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia delle seguenti opere abusive realizzate in -OMISSIS-: struttura costituita da putrelle e lamiere di mq 400 per 7,00 H, all’interno di un suolo di circa 600 mq, costituito da terrazzamenti abusivi di varia entità; ORDINA al sig. -OMISSIS-…) la demolizione delle opere eseguite ed il ripristino dello stato dei luoghi [...]”
1.1. Con il ricorso in trattazione parte ricorrente, pur non avendo gravato l’ordinanza di demolizione, impugna quella di acquisizione al patrimonio, emessa a seguito di accertata inottemperanza alla prima.
2. Si costituiva in giudizio il Comune di Napoli con memoria formale del 4 novembre 2021 per poi produrre memoria difensiva il 20 maggio 2024.
3. Alla pubblica Udienza del 3 luglio 2024, sulle conclusioni delle parti come da verbale, la causa è stata ritenuta in decisione.
4. Con il primo motivo il ricorrente deduce che le opere abusive, oggetto dell’impugnato atto, sarebbero quelle, già oggetto dell’ingiunzione R.E.S.A. n. 147/10, emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e, già demolite a seguito di autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria del 31.05.2018 e che tale demolizione sarebbe stata poi oggetto di accertamento e verifica da parte dei tecnici comunali il 28.9.2018 e l’8.11.2018 e di conseguente archiviazione della detta procedura, proprio a seguito di siffatta demolizione.
Ciò ricostruito, emerge con evidenza che le opere oggetto del procedimento penale (R.E.S.A. 147/10) e oggetto di demolizione (il solaio), non coincidono con le opere (struttura di 400 mq.) oggetto dell’acquisizione in controversia.
Invero, osserva il Collegio che, come emerge dagli atti, con disposizione dirigenziale n. -OMISSIS-all. 3 produz. comunale) in data 6.05.2004, gli agenti della Polizia Municipale dell’U.O.S.A.E., redigevano verbale n. 91243/5929/ED, con il quale accertavano che il sig. -OMISSIS- aveva realizzato su suolo di mq 600 e, all’interno di struttura costituita da putrelle e lamiere di mq 400 per 7,00 H, un solaio di mq 300 sorretto da n. 20 pilastri in c.a. impostati a mt. 3,50 dal calpestio stradale.
Relativamente alla detta opera, si apriva un procedimento penale che si concludeva con sentenza n. 7737/08 del Tribunale di Napoli che condannava il -OMISSIS-alla demolizione dell’accertato solaio abusivo; al che il dirigente del servizio antiabusivismo, emanava Disposizione n.-OMISSIS- con la quale ordinava al responsabile, -OMISSIS-, la demolizione del detto solaio.
L’opera de qua, ossia il solaio abusivo, diveniva oggetto di procedimento di esecuzione, R.E.S.A. n. 147/10, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. Successivamente il Comune di Napoli, con disposizione dirigenziale n. -OMISSIS-emetteva diniego alla sanatoria richiesta dal sig. -OMISSIS-per l’abuso del detto solaio e, con la stessa, rinnovava l’invito alla demolizione delle opere abusive, la quale veniva poi effettivamente demolita e i tecnici comunali con accertamento in loco, verbale dell’8.11.2018 (all.4 produz. comunale) verificavano la demolizione dell’opera abusiva (il solaio).
5. Ne consegue che il citato procedimento di R.E.S.A. 147/10, poi archiviato per demolizione opere, atteneva alla costruzione dell’opera abusiva consistente in un solaio di mq 300, manufatto diverso rispetto a quello oggetto dell’impugnata ordinanza di acquisizione, che attiene a ben diversa opera, consistente in una struttura abusiva di mq 400 per 7,00 H.
5.1. Da quanto delineato emerge dunque che oggetto degli atti amministrativi, successivi al procedimento penale di cui alla suindicata procedura R.E.S.A., cui il ricorrente ha ottemperato con la demolizione, non è il solaio edificato all’interno della detta struttura ma la struttura stessa, verificata come edificata in assenza dei permessi di costruire e fatta oggetto di ordinanza di demolizione n.-OMISSIS- non impugnata.
Ne è seguita la gravata disposizione n. -OMISSIS- con la quale, dando atto degli esiti del sopralluogo dei tecnici e, dell’attestata mancata demolizione delle opere abusive nei termini di legge, disponeva l’acquisizione della struttura e dell’area di sedime individuate con p.lle 717 fg 127 del N.C.T, al patrimonio comunale ex art. 31 T.U. edilizia, oltre alla condanna del responsabile al pagamento della sanzione di euro 20.000.
Il primo motivo di ricorso si rivela, pertanto, infondato e va conseguentemente disatteso.
6. Con l’ultimo motivo, parte ricorrente impugna la citata disposizione per carenza di istruttoria e difetto di motivazione.
7. La censura si prospetta infondata, atteso che dalla ricostruita sequela procedimentale emergono, le ragioni di fatto e di diritto (inottemperanza all’ordine di demolizione e normativa applicabile) nonché l’iter logico giuridico per adottare il provvedimento sanzionatorio di natura vincolata previsto dal legislatore all’art. 31 TU edilizia.
Ricorda, poi, il Collegio che per giurisprudenza costante l’ordinanza di acquisizione consegue all’accertamento dell’inottemperanza alla presupposta ordinanza di demolizione e non necessita pertanto di alcuna particolare motivazione, costituendo atto vincolato, per la cui adozione non necessita alcuna motivazione sull’interesse pubblico né la sua ponderazione con quello del privato, non avendo attitudine inficiante “l'assenza di motivazione specifica sulle ragioni di interesse pubblico perseguite con l'acquisizione” (Consiglio di Stato, sez. V, 28/04/2014, n. 2196).
Si è condivisibilmente sancito in proposito che “Il provvedimento con il quale viene disposta l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive di cui è stata ordinata la demolizione è un atto dovuto che risulta adeguatamente motivato attraverso il richiamo del verbale da cui risulti l'accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione”. (T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 03/11/2010, n. 22291). Il Tribunale ha ribadito che “L’ordinanza di demolizione di un immobile abusivo e l'ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale, essendo atti dovuti e rigorosamente vincolati, non necessitano di particolare motivazione, essendo sufficiente la compiuta descrizione delle opere abusive, la constatazione della loro esecuzione in assenza di titolo edilizio e l'individuazione della norma applicata” (T.A.R. Campania - Napoli, sez. II,11/11/2019, n.5323).
Anche il Giudice d’appello ha più di recente confermato tale esegesi, affermando che “L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere edilizie abusivamente realizzate costituisce una misura di carattere sanzionatorio che consegue automaticamente all'inottemperanza all'ordine di demolizione, e che non deve essere sorretta da una motivazione specifica sulle ragioni di interesse pubblico perseguite, essendo in re ipsa l'interesse alla sua adozione trattandosi di provvedimento avente natura interamente vincolata” (Cons. di Stato Sez. VI,13-06-2023, n. 5763).
In definitiva, sulla scorta delle argomentazioni fin qui svolte il ricorso si profila infondato e va pertanto respinto.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente a pagare al Comune di Napoli le spese di lite, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone interessate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 3 luglio 2024 dai magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alfonso Graziano | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.