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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/03/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
R.G. 1746/2021
Verbale di udienza del 04/03/2025
All'udienza del 04.03.2025 per parte ricorrente è presente l'Avv. Gianmarco Simone, anche in sostituzione dell'Avv. Maddalena Lombardi, il quale eccepisce e si oppone a tutto quanto ex avverso prodotto, dedotto ed eccepito dalla controparte. L'Avv.
Gianmarco Simone si riporta ai propri scritti difensivi, ivi compresi i precedenti verbali di udienza, chiedendone l'integrale accoglimento e chiede trattenersi la causa in decisione.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio e all'esito, provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Avellino, 04/03/2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 4.3.2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 1746/2021 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: retribuzione;
TRA
(c.f. indicato: ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. SANTANIELLO ORLANDO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. indicato: ), rappresentato e difeso, in Controparte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. MADDALENA LOMBARDI e GIANMARCO SIMONE, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo in data 13.5.2021, n. 130/2021 D.I., il Giudice del
Lavoro di Avellino ingiungeva alla società di pagare in favore Parte_1 di la somma lorda di € 1.885,96 (di cui euro 196,96 a titolo di TFR) Controparte_1 comprensiva degli importi costituenti ritenute fiscali e previdenziali a titolo di retribuzioni per i mesi di luglio e agosto del 2020 e a titolo di trattamento di fine rapporto, con rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e interessi legali sulle
2 somme via via rivalutate dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, oltre le spese del procedimento monitorio.
2. Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica del decreto ingiuntivo alla controparte in data 1.6.2021, la parte ingiunta proponeva opposizione al D.I., con ricorso depositato in data 5.7.2021, e chiedeva all'adito Tribunale di voler accogliere le seguenti conclusioni: 1) Revocare il decreto ingiuntivo opposto n.
130/2021, 2) Condannare l'opposto al pagamento delle spese di lite.
Effettuata la rituale notifica dell'atto di opposizione, si costituiva in giudizio l'opposto, il quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte in sostituzione di udienza: indi, il Giudice del Lavoro, ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
3. In via preliminare, in rito, vale osservare che il difetto di procura del difensore di parte opponente risulta sanato mercè il deposito della stessa in data 13.5.2022 essendo quella allegata al ricorso in opposizione solo illeggibile, per un mero errore di scannerizzazione. Non assume peraltro rilievo, la successiva revoca del mandato al difensore di parte opponente, priva di effetti nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore.
3. Nel merito, l'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata.
Il lavoratore ha agito in sede monitoria per ottenere ingiunzione di pagamento della retribuzione dei mesi di luglio 2020, agosto 2020, settembre 2020 e del TFR, allegando quale prova scritta del credito azionato il contratto di assunzione, le buste paga dei mesi di luglio 2020 e di agosto 2020 e un prospetto del TFR.
Ha chiesto ed ottenuto ingiunzione di pagamento degli importi richiesti per i mesi di luglio 2020, agosto 2020, al lordo delle ritenute di legge (fiscali e previdenziali) e del
TFR.
L'opponente ha contestato la sussistenza delle condizioni per l'emissione del provvedimento monitorio, eccependo in particolare, l'avvenuto pagamento della retribuzione spettante al lavoratore per il mese di luglio 2020.
Ha contestato inoltre la domanda monitoria perché “volendo analizzare aritmeticamente la cifra richiesta con apposita domanda dal ricorrente, paventando una differenza tra la cifra certa ovvero 1855,96 derivante dalle busta paga dei mesi
3 di luglio ed agosto 2020 con quella richiesta complessivamente all'esito dal ricorrente ovvero 2968,46, viene fuori un importo pari a 1.112,50 euro privo dei connotati di certezza e di esigibilità perché non fondato su prova certa”.
Orbene, è noto che, ai sensi dell'art. 2697 Cod.Civ., chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e quindi tutti gli elementi o requisiti necessari per legge alla nascita del diritto stesso che costituiscono le condizioni positive della pretesa, mentre non ha l'onere di provare l'inesistenza delle condizioni negative, cioè dei fatti idonei a impedire la nascita o il perdurare del vantato diritto. Tale prova è a carico del convenuto sostanziale, interessato a dimostrare che il rapporto dedotto in giudizio in realtà non è sorto, ovvero, pur essendosi validamente costituito, si è poi estinto.
In tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 Cod. Civ., nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (art. 1218 Cod. Civ.).
Nel contratto di lavoro, ai fini del riconoscimento del diritto alla retribuzione, pertanto, il lavoratore è tenuto a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, gravando invece sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione.
È altresì noto che nel procedimento di ingiunzione, in cui il contraddittorio è solo eventuale e posticipato, instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso che s'instaura con l'opposizione; ciascuna delle parti assume, cioè, la propria effettiva e naturale posizione, nel senso che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto, con conseguenti effetti nell'ambito dei criteri di distribuzione dell'onere della prova (Cass. civ., sez. III, 3 marzo 1994, n. 2124).
Fatte tali premesse di ordine generale, nessuna contestazione risulta sollevata in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, alla sua durata, all'inquadramento retributivo ed alla contrattazione collettiva applicabile;
nel dettaglio, è pacifica oltre che documentata la sussistenza inter partes di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 17.7.2020 al 30.7.2020; pacifici oltre che
4 documentati sono altresì la qualifica (custode) nonché l'inquadramento contrattuale
(livello 1) quale evincibile dalle allegate buste paga.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve pertanto ritenersi che il lavoratore ha fornito esauriente prova dei fatti costitutivi del credito affermato, mentre la società opponente non ha fornito idonea dimostrazione del fatto estintivo del credito ingiunto.
Sufficientemente dimostrato risulta infatti il credito del lavoratore, alla luce della documentazione allegata (cfr. copia cedolini paga mesi luglio 2020 e agosto 2020).
Trattasi di documentazione predisposta unilateralmente dal datore di lavoro e, come tale, non può che essere interpretata in senso favorevole al non predisponente (v. art. 1370 Cod.Civ.).
Priva di supporto probatorio è la eccezione di avvenuto pagamento della retribuzione del mese di luglio 2020, che parte opponente ha sostenuto di avere corrisposto a mezzo bonifici, che sarebbero stati eseguiti nelle date del 26.8.2020 e del 2.9.2020 rispettivamente di € 27,00 e di € 491,00 per un importo complessivo di € 518,00, la cui prova deriverebbe dalla “copia busta paga sottoscritta e consegnata al lavoratore”, nonché dalla “copia della fattura di pagamento della somma di euro pari
a 518,00”,
Invero, la documentazione innanzi menzionata è stata soltanto asseritamente prodotta in atti, ma non risulta essere stata allegata al ricorso in opposizione: conseguentemente, la difesa di parte opponente circa l'avvenuto pregresso pagamento della retribuzione del mese di luglio 2020 si basa su circostanze di cui non è stata fornita idonea prova in giudizio.
Priva di pregio è altresì la doglianza concernente la pretesa discrasia tra l'importo indicato nelle buste paga prodotte dal lavoratore e quello azionato con il ricorso monitorio, giacchè la domanda monitoria, comprensiva della retribuzione del mese di settembre 2020, è stata accolta in misura ridotta e, segnatamente, per gli importi risultanti dalle buste paga dei mesi di luglio 2020 e di agosto 2020, dall'esame delle quali risulta la piena corrispondenza degli importi ivi indicati con quelli ingiunti con l'opposto decreto (€518,00 + €1141,00).
Quanto alla doglianza relativa al TFR, che, secondo parte opponente sarebbe “frutto di conteggi meramente arbitrari promossi da parte ricorrente che vanno a pregiudicare
l'intero quantum di cui al credito così come complessivamente richiesto dal sig.
in ricorso”, è appena il caso di osservare che la regola del riparto dell'onere CP_1 della prova del pagamento del TFR incombe su datore di lavoro. Il lavoratore deve solo
5 limitarsi a dimostrare la sussistenza del rapporto di lavoro e la cessazione dello stesso.
Il rapporto di lavoro non è contestato pertanto il datore di lavoro, opponente deve fornire prova di aver corrisposto il TFR. Parte opponente non ha provato né offerto di provare l'avvenuta corresponsione del TFR.
4. In conclusione, alla luce delle su esposte motivazioni, complessivamente considerate, l'opposizione va rigettata e confermato il decreto ingiuntivo opposto.
5. Per quanto attiene l'ulteriore domanda di condanna di parte opposta per lite temeraria ex art.96 c.p.c. va osservato che non appaiono ricorrere i necessari presupposti sia dell'elemento soggettivo consistente nel dolo o colpa grave sia di quello oggettivo, ovvero il pregiudizio subìto a causa della condotta temeraria della parte soccombente, non avendo la parte istante fornito, a tal riguardo, sufficienti elementi di riscontro per provare l'esistenza del danno.
In punto di diritto, giova rammentare che la responsabilità processuale aggravata per lite temeraria ha natura di responsabilità extracontrattuale, pertanto, la domanda di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c. richiede la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa.
Orbene, all'esito dell'istruttoria documentale, non si ritiene siano emersi elementi tali da potersi dire che l'opponente abbia promosso il presente giudizio in presenza dell'elemento psicologico della malafede o della colpa grave, caratterizzanti il contegno illecito;
non è infatti emersa quella consapevolezza del proprio torto e di agire slealmente o di abusare del diritto di azione.
In altri termini, affinché si giunga ad una condanna per lite temeraria, l'azione della parte, oltre che patentemente infondata, deve essere altresì tale da dimostrare la consapevolezza della sua infondatezza e, ad un tempo, un'ignoranza gravemente colpevole della infondatezza medesima (cfr. Cass. civ. n. 15629 del 2010; cfr. altresì
Cass. civ. n. 19976 del 2005); ciò che non può dirsi - né emerge - ex actis.
6. Spese secondo soccombenza come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria difesa o eccezione disattesa, reietta e/o assorbita, così provvede: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 130/2021 cui conferisce definitiva esecutività; condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite in misura di euro 1.030,00,
6 (euromilletrenta/00) oltre spese generali, Iva e CPA se dovute come per legge con distrazione.
Avellino, 04/03/2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
7
Settore lavoro e previdenza
R.G. 1746/2021
Verbale di udienza del 04/03/2025
All'udienza del 04.03.2025 per parte ricorrente è presente l'Avv. Gianmarco Simone, anche in sostituzione dell'Avv. Maddalena Lombardi, il quale eccepisce e si oppone a tutto quanto ex avverso prodotto, dedotto ed eccepito dalla controparte. L'Avv.
Gianmarco Simone si riporta ai propri scritti difensivi, ivi compresi i precedenti verbali di udienza, chiedendone l'integrale accoglimento e chiede trattenersi la causa in decisione.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio e all'esito, provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Avellino, 04/03/2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 4.3.2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 1746/2021 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: retribuzione;
TRA
(c.f. indicato: ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. SANTANIELLO ORLANDO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. indicato: ), rappresentato e difeso, in Controparte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. MADDALENA LOMBARDI e GIANMARCO SIMONE, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo in data 13.5.2021, n. 130/2021 D.I., il Giudice del
Lavoro di Avellino ingiungeva alla società di pagare in favore Parte_1 di la somma lorda di € 1.885,96 (di cui euro 196,96 a titolo di TFR) Controparte_1 comprensiva degli importi costituenti ritenute fiscali e previdenziali a titolo di retribuzioni per i mesi di luglio e agosto del 2020 e a titolo di trattamento di fine rapporto, con rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e interessi legali sulle
2 somme via via rivalutate dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, oltre le spese del procedimento monitorio.
2. Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica del decreto ingiuntivo alla controparte in data 1.6.2021, la parte ingiunta proponeva opposizione al D.I., con ricorso depositato in data 5.7.2021, e chiedeva all'adito Tribunale di voler accogliere le seguenti conclusioni: 1) Revocare il decreto ingiuntivo opposto n.
130/2021, 2) Condannare l'opposto al pagamento delle spese di lite.
Effettuata la rituale notifica dell'atto di opposizione, si costituiva in giudizio l'opposto, il quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte in sostituzione di udienza: indi, il Giudice del Lavoro, ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
3. In via preliminare, in rito, vale osservare che il difetto di procura del difensore di parte opponente risulta sanato mercè il deposito della stessa in data 13.5.2022 essendo quella allegata al ricorso in opposizione solo illeggibile, per un mero errore di scannerizzazione. Non assume peraltro rilievo, la successiva revoca del mandato al difensore di parte opponente, priva di effetti nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore.
3. Nel merito, l'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata.
Il lavoratore ha agito in sede monitoria per ottenere ingiunzione di pagamento della retribuzione dei mesi di luglio 2020, agosto 2020, settembre 2020 e del TFR, allegando quale prova scritta del credito azionato il contratto di assunzione, le buste paga dei mesi di luglio 2020 e di agosto 2020 e un prospetto del TFR.
Ha chiesto ed ottenuto ingiunzione di pagamento degli importi richiesti per i mesi di luglio 2020, agosto 2020, al lordo delle ritenute di legge (fiscali e previdenziali) e del
TFR.
L'opponente ha contestato la sussistenza delle condizioni per l'emissione del provvedimento monitorio, eccependo in particolare, l'avvenuto pagamento della retribuzione spettante al lavoratore per il mese di luglio 2020.
Ha contestato inoltre la domanda monitoria perché “volendo analizzare aritmeticamente la cifra richiesta con apposita domanda dal ricorrente, paventando una differenza tra la cifra certa ovvero 1855,96 derivante dalle busta paga dei mesi
3 di luglio ed agosto 2020 con quella richiesta complessivamente all'esito dal ricorrente ovvero 2968,46, viene fuori un importo pari a 1.112,50 euro privo dei connotati di certezza e di esigibilità perché non fondato su prova certa”.
Orbene, è noto che, ai sensi dell'art. 2697 Cod.Civ., chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e quindi tutti gli elementi o requisiti necessari per legge alla nascita del diritto stesso che costituiscono le condizioni positive della pretesa, mentre non ha l'onere di provare l'inesistenza delle condizioni negative, cioè dei fatti idonei a impedire la nascita o il perdurare del vantato diritto. Tale prova è a carico del convenuto sostanziale, interessato a dimostrare che il rapporto dedotto in giudizio in realtà non è sorto, ovvero, pur essendosi validamente costituito, si è poi estinto.
In tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 Cod. Civ., nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (art. 1218 Cod. Civ.).
Nel contratto di lavoro, ai fini del riconoscimento del diritto alla retribuzione, pertanto, il lavoratore è tenuto a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, gravando invece sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione.
È altresì noto che nel procedimento di ingiunzione, in cui il contraddittorio è solo eventuale e posticipato, instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso che s'instaura con l'opposizione; ciascuna delle parti assume, cioè, la propria effettiva e naturale posizione, nel senso che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto, con conseguenti effetti nell'ambito dei criteri di distribuzione dell'onere della prova (Cass. civ., sez. III, 3 marzo 1994, n. 2124).
Fatte tali premesse di ordine generale, nessuna contestazione risulta sollevata in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, alla sua durata, all'inquadramento retributivo ed alla contrattazione collettiva applicabile;
nel dettaglio, è pacifica oltre che documentata la sussistenza inter partes di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 17.7.2020 al 30.7.2020; pacifici oltre che
4 documentati sono altresì la qualifica (custode) nonché l'inquadramento contrattuale
(livello 1) quale evincibile dalle allegate buste paga.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve pertanto ritenersi che il lavoratore ha fornito esauriente prova dei fatti costitutivi del credito affermato, mentre la società opponente non ha fornito idonea dimostrazione del fatto estintivo del credito ingiunto.
Sufficientemente dimostrato risulta infatti il credito del lavoratore, alla luce della documentazione allegata (cfr. copia cedolini paga mesi luglio 2020 e agosto 2020).
Trattasi di documentazione predisposta unilateralmente dal datore di lavoro e, come tale, non può che essere interpretata in senso favorevole al non predisponente (v. art. 1370 Cod.Civ.).
Priva di supporto probatorio è la eccezione di avvenuto pagamento della retribuzione del mese di luglio 2020, che parte opponente ha sostenuto di avere corrisposto a mezzo bonifici, che sarebbero stati eseguiti nelle date del 26.8.2020 e del 2.9.2020 rispettivamente di € 27,00 e di € 491,00 per un importo complessivo di € 518,00, la cui prova deriverebbe dalla “copia busta paga sottoscritta e consegnata al lavoratore”, nonché dalla “copia della fattura di pagamento della somma di euro pari
a 518,00”,
Invero, la documentazione innanzi menzionata è stata soltanto asseritamente prodotta in atti, ma non risulta essere stata allegata al ricorso in opposizione: conseguentemente, la difesa di parte opponente circa l'avvenuto pregresso pagamento della retribuzione del mese di luglio 2020 si basa su circostanze di cui non è stata fornita idonea prova in giudizio.
Priva di pregio è altresì la doglianza concernente la pretesa discrasia tra l'importo indicato nelle buste paga prodotte dal lavoratore e quello azionato con il ricorso monitorio, giacchè la domanda monitoria, comprensiva della retribuzione del mese di settembre 2020, è stata accolta in misura ridotta e, segnatamente, per gli importi risultanti dalle buste paga dei mesi di luglio 2020 e di agosto 2020, dall'esame delle quali risulta la piena corrispondenza degli importi ivi indicati con quelli ingiunti con l'opposto decreto (€518,00 + €1141,00).
Quanto alla doglianza relativa al TFR, che, secondo parte opponente sarebbe “frutto di conteggi meramente arbitrari promossi da parte ricorrente che vanno a pregiudicare
l'intero quantum di cui al credito così come complessivamente richiesto dal sig.
in ricorso”, è appena il caso di osservare che la regola del riparto dell'onere CP_1 della prova del pagamento del TFR incombe su datore di lavoro. Il lavoratore deve solo
5 limitarsi a dimostrare la sussistenza del rapporto di lavoro e la cessazione dello stesso.
Il rapporto di lavoro non è contestato pertanto il datore di lavoro, opponente deve fornire prova di aver corrisposto il TFR. Parte opponente non ha provato né offerto di provare l'avvenuta corresponsione del TFR.
4. In conclusione, alla luce delle su esposte motivazioni, complessivamente considerate, l'opposizione va rigettata e confermato il decreto ingiuntivo opposto.
5. Per quanto attiene l'ulteriore domanda di condanna di parte opposta per lite temeraria ex art.96 c.p.c. va osservato che non appaiono ricorrere i necessari presupposti sia dell'elemento soggettivo consistente nel dolo o colpa grave sia di quello oggettivo, ovvero il pregiudizio subìto a causa della condotta temeraria della parte soccombente, non avendo la parte istante fornito, a tal riguardo, sufficienti elementi di riscontro per provare l'esistenza del danno.
In punto di diritto, giova rammentare che la responsabilità processuale aggravata per lite temeraria ha natura di responsabilità extracontrattuale, pertanto, la domanda di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c. richiede la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa.
Orbene, all'esito dell'istruttoria documentale, non si ritiene siano emersi elementi tali da potersi dire che l'opponente abbia promosso il presente giudizio in presenza dell'elemento psicologico della malafede o della colpa grave, caratterizzanti il contegno illecito;
non è infatti emersa quella consapevolezza del proprio torto e di agire slealmente o di abusare del diritto di azione.
In altri termini, affinché si giunga ad una condanna per lite temeraria, l'azione della parte, oltre che patentemente infondata, deve essere altresì tale da dimostrare la consapevolezza della sua infondatezza e, ad un tempo, un'ignoranza gravemente colpevole della infondatezza medesima (cfr. Cass. civ. n. 15629 del 2010; cfr. altresì
Cass. civ. n. 19976 del 2005); ciò che non può dirsi - né emerge - ex actis.
6. Spese secondo soccombenza come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria difesa o eccezione disattesa, reietta e/o assorbita, così provvede: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 130/2021 cui conferisce definitiva esecutività; condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite in misura di euro 1.030,00,
6 (euromilletrenta/00) oltre spese generali, Iva e CPA se dovute come per legge con distrazione.
Avellino, 04/03/2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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