Art. 1.
Per la presentazione dei ricorsi previsti dall'articolo della legge 23 febbraio 1952, n. 93 , e' concesso un nuovo termine con scadenza al centottantesimo giorno successivo alla entrata in vigore della presente legge.
I ricorsi saranno esaminati da una Commissione centrale unica per le tre Forze armate, nominata dal Ministro per la difesa;
Per la presentazione dei ricorsi previsti dall'articolo della legge 23 febbraio 1952, n. 93 , e' concesso un nuovo termine con scadenza al centottantesimo giorno successivo alla entrata in vigore della presente legge.
I ricorsi saranno esaminati da una Commissione centrale unica per le tre Forze armate, nominata dal Ministro per la difesa;