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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/11/2025, n. 6398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6398 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary Presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 371 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 3 novembre 2025 e vertente TRA (C.F. ), con l'avvocato Parte_1 C.F._1
NC NK PARTE APPELLANTE E (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con l'avvocato Marina Rossi PARTE APPELLATA E C.F. , e per essa la C.F. Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
), in persona del procuratore pro tempore, con l'avvocato Andrea Fioretti P.IVA_3
INTERVENUTA ex art. 111 c.p.c.
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 22440/2019 emessa dal Tribunale di Roma, sez. XVII civile, pubblicata in data 21.11.2019, in materia di contratti bancari.
FATTO E DIRITTO
§ 1. — Primo grado:
- con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. ha citato Parte_1 in giudizio la proponendo opposizione al decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 25086, emesso dal Tribunale di Roma il 4.11.2015, con il quale gli era stato intimato - in qualità di fideiussore e in solido con la Controparte_4
debitrice principale - il pagamento delle somme dovute quale saldo
[...] debitore, risultante dagli estratti conto relativi a due conti correnti stipulati nel 2013 tra la e la Controparte_4 Controparte_1
per far dichiarare la nullità del decreto nonché - in subordine - revocare il
[...] decreto opposto, rassegnando le seguenti conclusioni:
1 «Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, previo rigetto di ogni contraria deduzione, eccezione, produzione, istanza e richiesta, in virtù dei motivi sopra esposti:
1) in via preliminare: previa dichiarazione di nullità, inefficacia giuridica e/o revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare la continenza tra la causa proposta avanti la Sezione Specializzata del Tribunale di Roma e la presente causa di opposizione a decreto ingiuntivo e, conseguentemente, riconoscere la competenza funzionale della Sezione Specializzata adita a decidere sulla validità del titolo sul quale è stata fondata la richiesta di ingiunzione nei confronti del fideiussore oggi opponente ai sensi della normativa antitrust;
2) in via preliminare subordinata: nel non creduto caso di mancato accoglimento dell'eccezione preliminarmente sollevate, e previa revoca o sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, sospendere il presente giudizio fino alla definizione dell'azione pendente avanti la Sezione Specializzata del Tribunale di Roma;
3) in via principale nel merito: nel non creduto caso di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari di cui sopra e previa revoca o sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, dichiararsi nullo, annullabile e/o privo di ogni efficacia giuridica e revocarsi il decreto ingiuntivo opposto in considerazione dii tutto quanto dedotto nel presente scritto difensivo;
4) in subordine nel merito: nella denegata ipotesi in cui le ragioni del sig.
non vengano accolte, ridurre il credito vantato dalla ella misura Pt_1 CP_5 che si vorrà ritenere di giustizia operando la compensazione fra questo e gli addebiti sopportati dal sig. .»; Pt_1
- con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita la Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione e rassegnando le seguenti
[...] conclusioni: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, respingere l'opposizione e tutte le domande, sia preliminari che di merito, svolte tutte dal sig. Parte_1 con l'atto di citazione notificato il 24/12/2015 perché inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto, confermando per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 25086/2015 (R.G. 67265/2015) EMESSO IN DATA 4/11/2015. In via meramente eventuale e subordinata, coglia condannare in ogni caso l'opponente al pagamento in favore della della somma di € 293.235,88, CP_5 oltre agli interessi ai tassi richiesti nel ricorso monitorio dell'1/10/2015 fino al saldo, ovvero ancora, in via ancor più gradata, al pagamento delle somme che risultino provate e dovute alla banca in forza della garanzia prestata, o comunque erogate a qualsiasi titolo alla debitrice principale e da questa non restituite. Con condanna al pagamento del compenso professionale oltre oneri di legge»;
- il Tribunale tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali e di replica.
§ 2. — All'esito del giudizio, il Tribunale ha così deciso:
2 «RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 25086 emesso dal Tribunale di Roma il 4/11/2015 proposta da;
Parte_1
CONDANNA al pagamento in favore della controparte delle Parte_1 spese processuali, che liquida in € 13.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge».
A fondamento della decisione, il primo Giudice, per quanto interessa il presente giudizio di appello, ha in sintesi ritenuto che la nullità per violazione della disciplina antitrust è espressamente prevista per le intese illecite tra imprenditori, non per i contratti stipulati a valle, rispetto ai quali, in quanto costituiscano lo sbocco delle intese illecite e ne rappresentino l'esecuzione, l'ordinamento giuridico prevede la tutela risarcitoria a favore del contraente danneggiato.
§ 3. — Ha proposto appello, con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, , che ha così concluso: Parte_1
“1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE: ritenuta la sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 283 c.p.c. e data l'urgenza, disporre inaudita altera parte la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto, fissando udienza di discussione per la conferma ovvero la modifica del predetto provvedimento;
2) NEL MERITO: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. n. 22440/2019 del Tribunale Ordinario di Roma, emessa in data 20/11/2019, depositata in Cancelleria data 21/11/2019: Dichiararsi nullo, annullabile e/o privo di ogni efficacia giuridica e revocarsi il decreto ingiuntivo opposto in primo grado in considerazione di tutto quanto dedotto nel presente scritto difensivo, in particolare la nullità, ai sensi dell'articolo 2 della Legge n. 287/1990 e, comunque, ai sensi degli articoli 1418 c.c. e segg, della fideiussione sottoscritta dal sig. in data 20.03.2013 e, Parte_1 per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dal sig. alla Pt_1 CP_5
3) IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze oltre il rimborso forfettario per spese generali ed oneri di legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”.
La ha resistito al gravame ed ha così Controparte_1 concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, dichiarare improcedibile l'appello ai sensi dell'art. 348 comma 1 c.p.c.. Voglia dichiarare inammissibili le domande e le eccezioni nuove e, in ogni caso, rigettare l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 22440/2019 del Tribunale di Roma, confermandola
[...] integralmente. In via meramente eventuale e subordinata, voglia condannare in ogni caso al pagamento in favore della della somma di € Parte_1 CP_5
293.235,88, oltre agli interessi ai tassi richiesti nel ricorso monitorio dall'1/10/2015 fino al saldo, ovvero ancora, in via ancor più gradata, al pagamento delle somme che
3 risultino provate e da egli dovute alla banca in forza della garanzia prestata, o comunque erogate a qualsiasi titolo alla debitrice principale e da questa non restituite. Con condanna al pagamento delle spese di giudizio, rimborso spese generali ed oneri di legge”. È intervenuta, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. e in sostituzione della
[...]
la – titolare del credito fatto valere in sede monitoria Controparte_1 Controparte_2
e oggetto del presente giudizio, a seguito della stipula di un contratto di cessione dei crediti dapprima tra la e la e, Controparte_1 Controparte_6 successivamente, tra la e la medesima – nonché, Controparte_6 Controparte_2 per essa, la che ha così concluso: Controparte_3
“ferma restando la carenza di legittimazione passiva della medesima cessionaria rispetto ad eventuali domande e pretese risarcitorie e/o restitutorie formulate dai debitori ceduti o da terzi in relazione ai rapporti oggetto di cessione. Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, per tutti i motivi sopra esposti, disattesa ogni contraria istanza:
- In via preliminare: dichiarare improcedibile l'appello ai sensi dell'art. 348 comma 1 c.p.c.;
- Nel merito: Voglia dichiarare inammissibili le domande e le eccezioni nuove e, in ogni caso, rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 22440/2019 del Tribunale di Roma, confermandola integralmente;
In via meramente eventuale e subordinata, voglia condannare in ogni caso al pagamento in favore della cessionaria della Parte_1 Controparte_2 somma di € 293.235,88, oltre agli interessi ai tassi richiesti nel ricorso monitorio dall'1/10/2015 fino al saldo, ovvero ancora, in via ancor più gradata, al pagamento delle somme che risultino provate e da egli dovute alla banca in forza della garanzia prestata, o comunque erogate a qualsiasi titolo alla debitrice principale e da questa non restituite.
- Con condanna al pagamento delle spese di giudizio, rimborso spese generali ed oneri di legge.”. L'appello è stato posto in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 3 novembre 2025, previa concessione dei termini come da decreto di trattazione scritta del 9 settembre 2025.
§ 4. — L'appello è articolato in un unico lungo motivo di impugnazione, con il quale l'appellante – nel ripercorrere l'istruttoria condotta da CA d'IA e nel richiamare copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità – censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma la validità del contratto di fideiussione omnibus Contro sottoscritto in data 20 marzo 2013 dal in favore della sebbene conforme Pt_1 al modello diffuso dall'ABI nel marzo del 2003 e dichiarato in contrasto con la normativa a tutela della concorrenza da parte della CA d'IA. In particolare, secondo parte appellante, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che le “intese” vietate dalla normativa antitrust sono costituite non solo dall'accordo illegittimo tra imprese, ma anche dalla loro naturale concreta applicazione. Quest'ultima, nel caso di specie, sarebbe rappresentata dalla fideiussione
4 sottoscritta dall'appellante, da considerarsi quindi quale contratto c.d. “a valle”, che costituisce lo sbocco naturale dell'intesa conclusasi “a monte” ma comunque parte di essa, svolgendo un ruolo essenziale nel realizzarne gli effetti restrittivi poiché esattamente identico al modello dichiarato illegittimo dall'Autorità. In tale contesto, a parere dell'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto limitarsi ad accertare la coincidenza delle condizioni contrattuali in concreto pattuite con quelle espressive dell'intesa restrittiva vietata, traendone le relative conseguenze in termini di nullità, tenuto conto del valore di prova privilegiata assunto dal provvedimento della CA d'IA. In via residuale, l'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe comunque dovuto accertare l'invalidità dell'art. 6 del contratto oggetto di causa e, dunque, delle singole clausole che violano l'art. 2, co 2, lett. a) della legge n. 287/1990, dichiarando la nullità parziale e non integrale del medesimo contratto di fideiussione. In tal modo, non operando alcuna deroga all'art. 1957 c.c., la banca appellata sarebbe decaduta dal diritto di azionare la garanzia, a fronte dell'intervenuto decorso del termine semestrale di cui all'anzidetta disposizione. Ad ogni modo, ad avviso dell'appellante, il Tribunale avrebbe errato nel limitare la tutela del garante alla sola azione risarcitoria, dovendo piuttosto dichiarare la nullità della fideiussione. Ciò: in primo luogo, per illiceità dell'oggetto del contratto, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, co 2, c.c.; in secondo luogo, l'invalidità del negozio attuativo di un'intesa restrittiva della concorrenza deriverebbe dalla illiceità della causa, ai sensi degli artt. 1343 e 1418, co 1, c.c.; infine, trattandosi di contratti a valle rispetto all'intesa illecita a monte, vi sarebbe tra gli stessi un evidente nesso causale, con conseguente nullità derivata a fronte del collegamento negoziale.
§ 5. — Va preliminarmente disattesa l'eccezione di improcedibilità dell'appello per tardiva iscrizione a ruolo in data 20.1.2020, a fronte della notifica dell'atto di appello in data 27/12/2019 (termine per iscrivere la causa a ruolo: 7.1.2020). Invero l'appellante ha provato che il 7.1.2020 ha proceduto ad iscrivere a ruolo altro atto di appello, avverso ad altra sentenza del Tribunale di Roma, emessa tra le stesse parti (R.G. 78/2020), e, subito dopo, ha proceduto ad iscrivere a ruolo l'appello oggetto del presente giudizio, contro la sentenza n. 22440/2019 sempre del Tribunale di Roma. Erroneamente, il deposito dell'atto di appello oggetto del presente giudizio è stato rifiutato con la seguente motivazione: “Deposito di atto gia' pervenuto. Atto già depositato R.G. 78/2020. Atti rifiutati il 08 /01/2020”. E' evidente che il rifiuto è avvenuto per la confusione con la precedente iscrizione a ruolo dell'altro procedimento, di talché solo in data 20.1.2025, a seguito di un secondo deposito presso il Ruolo Generale dell'atto di appello relativo al presente procedimento, il giudizio veniva incardinato. Pertanto, essendo documentato il primo deposito in data 7 gennaio 2020, ed essendo evidente l'errore del sistema nel rifiuto dell'atto, la costituzione dell'appellante va ritenuta tempestiva. L'appello va respinto.
Va premesso che questo collegio intende dare continuità al principio affermato dalla sentenza n. 41994 del 30/12/2021 delle S.U. secondo la quale: “I contratti di
5 fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”, di talché deve disattendersi, per i motivi esposti dalle S.U. che qui si intendono espressamente richiamati, la tesi del Tribunale secondo la quale la nullità per violazione della disciplina antitrust è espressamente prevista per le intese illecite tra imprenditori, non per i contratti stipulati a valle, rispetto ai quali, in quanto costituiscano lo sbocco delle intese illecite e ne rappresentino l'esecuzione, l'ordinamento giuridico prevede la tutela risarcitoria a favore del contraente danneggiato.
Nel caso in questione, la fideiussione omnibus oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è stata stipulata dal il 20/3/2013, di talché Pt_1 ritiene la Corte che non valga a provare il carattere “a valle” dell'intesa illecita sanzionata dalla CA d'IA con il provvedimento n. 55/2005 la compresenza delle tre clausole, di sopravvivenza, reviviscenza e deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c., nel testo della fideiussione sottoscritta dall'appellante, non potendo pertanto il avvalersi della “prova privilegiata” costituita dal suddetto provvedimento Pt_1 della CA d'IA al fine della dimostrazione dell'intesa restrittiva della concorrenza.
Invero, quella svolta da , nel proporre opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 25086, emesso dal Tribunale di Roma il 4.11.2015, non è un'azione follow-on, vale a dire fondata su di una violazione delle regole antitrust già accertata dall'Autorità di concorrenza (sia essa nazionale o comunitaria) con un provvedimento definitivo.
Queste azioni prendono le mosse dal provvedimento di detta Autorità e ne richiamano, in tutto o in parte, il contenuto, e soprattutto consentono di ritenere provata sulla scorta di tale provvedimento, in virtù della presunzione probatoria (cfr. Cass. civ., Sez. I, 22.5.2019, n. 13846), uno dei presupposti dell'azione, vale a dire la sussistenza della condotta violativa della normativa antitrust.
Quella in esame costituisce, piuttosto, un'azione stand-alone, vale a dire quella incardinata in giudizio dall'attore (nel caso di specie, nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.) in assenza di un precedente accertamento della violazione delle regole antitrust da parte dell'Autorità amministrativa. In questo caso, spetta al giudice nazionale adito accertare, sulla base delle allegazioni delle parti, l'asserita violazione delle regole antitrust nel periodo dedotto.
ha sottoscritto la fideiussione omnibus in favore della Parte_1 in data 20/3/2013, vale a dire a distanza di circa otto anni dal Controparte_7 provvedimento n. 55/2005 assunto dalla CA d'IA il 2.5.2005, che costituisce prova privilegiata soltanto con riguardo alla sussistenza del comportamento
6 anticoncorrenziale accertato dallo stesso o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso con riguardo al periodo esaminato da tale Autorità, vale a dire quello compreso tra il 2002 e il maggio 2005.
In particolare, il provvedimento anzidetto non costituisce prova dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo a un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'Autorità di vigilanza, qual è quello in cui hanno sottoscritto le fideiussioni per cui è causa i due originari attori.
Poiché il provvedimento n. 55/2005 della CA d'IA vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame da parte di tale Autorità di vigilanza, l'originario opponente (odierno appellante) era onerato dell'allegazione e della prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di illecito concorrenziale di cui all'art. 2 della legge n. 287/1990, dedotto nell'introdurre il giudizio di primo grado.
Di contro, parte opponente (odierna appellata) non ha allegato la sussistenza di tali presupposti e non ha dato prova alcuna in tale senso, non avendo neppure articolato mezzi di prova volti a dimostrare che nel marzo 2013 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione omnibus in modo da privare quella stessa clientela del diritto a una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Neanche è sufficiente che la singola fideiussione sottoposta all'attenzione del giudice (nel caso di specie, quella sottoscritta da in data 20.3.2013) Parte_1 risulti speculare rispetto allo schema contrattuale censurato dalla CA d'IA.
In effetti, il provvedimento n. 55/2005 ha sanzionato, nel maggio 2005, con la nullità tre clausole dello schema A.B.I. predisposto nel 2003, tra cui quella indicata dall'odierno appellante in via incidentale di deroga all'art. 1957 c.c., nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme, in quanto restrittive della concorrenza e della libertà contrattuale dei clienti delle banche. Pertanto, chi deduca la nullità di una fideiussione omnibus sotto tale profilo, ma con riguardo a un periodo di tempo distante di anni, deve dimostrare che lo stesso schema, utilizzato – almeno con riguardo alle clausole “incriminate” – per il contratto di fideiussione in questione (nella specie, quello sottoscritto da in data 20.3.2013) sia espressione di una Parte_1 perdurante o di una nuova intesa anticoncorrenziale, perché le clausole in questione risultino applicate in modo uniforme o perché l'approvazione di detto schema risulti imposto dalla CA quale condizione necessaria per l'erogazione dei finanziamenti.
In particolare, avrebbe dovuto allegare e provare che anche Parte_1 le altre banche italiane, o quantomeno quelle aderenti all'A.B.I., in detto periodo (marzo 2013) utilizzavano uniformemente lo schema di fideiussione omnibus contenente le tre clausole già sanzionate con il provvedimento della CA d'IA e che non fosse consentito alcun margine di trattativa in ordine alle suddette clausole, penalizzanti per il cliente.
7 Né tale impostazione risulta contrastare con la pronuncia n. 41994/2021 emessa dalle Sezioni Unite della Cassazione in data 30.12.2021, secondo cui “I contratti di fideiussione 'a valle' di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della i. n. 287 del 1990 e 101 del T.F.U.E., sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata -perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Nella motivazione della suddetta sentenza, le Sezioni Unite riconoscono che le clausole sanzionate dalla CA d'IA, singolarmente considerate, non sono illegittime, ma lo diventano nel momento in cui siano compresenti in uno schema contrattuale unilateralmente predisposto e uniformemente adottato da tutte le banche, in modo che non vi sia modo per il cliente di sottrarsi a uno schema contrattuale relativo alla fideiussione omnibus eccessivamente penalizzante per chi assume la veste di fideiussore. Al contempo, il caso esaminato con la suddetta pronuncia riguardava una fideiussione omnibus stipulata nel 2006, vale a dire l'anno successivo al provvedimento sanzionatorio dell'attività anticoncorrenziale adottato dalla CA d'IA il 2.5.2005. Era possibile presumere, in quel caso, che le banche non avessero ancora predisposto modelli contrattuali diversi e utilizzassero ancora quello sanzionato dalla CA d'IA con il più volte richiamato provvedimento n. 55/2005, e in questo senso si fosse in presenza di una reiterazione della condotta illecita sanzionata e il contratto poteva ritenersi nullo.
Ne consegue che la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione richiamata non è in contrasto con quanto sopra ritenuto, vale a dire che nei giudizi aventi ad oggetto la dichiarazione di nullità dei contratti o delle clausole sanzionate dalla CA d'IA con il provvedimento n. 55/2005, occorra verificare se, avuto riguardo anche al profilo temporale, la fideiussione contestata sia riconducibile a un'intesa anticoncorrenziale sanzionata con il provvedimento in questione;
ovvero se detta intesa perduri a distanza di anni dal suddetto provvedimento, in quanto riproducente uno schema uniformemente adottato dalle banche per la stipulazione dei contratti di fideiussione omnibus, senza che residui alcuno spazio di libertà contrattuale per il singolo cliente di accordarsi con la banca a condizioni contrattuali meno penalizzanti, stante appunto l'adozione generalizzata del suddetto schema da parte degli istituti di credito, alla cui approvazione incondizionata sia subordinata la concessione di un finanziamento.
In conclusione, poiché nel caso in questione, riguardante una fideiussione omnibus rilasciata nel marzo 2013, l'originaria parte opponente non ha in alcun modo provato tanto l'adozione uniforme dello schema contestato da parte della generalità delle banche, quanto il carattere cogente del suddetto schema al fine di conseguire il finanziamento, deve disattendersi il motivo di appello fondato sulla dedotta, e non
8 provata, illiceità delle clausole della fideiussione da lui sottoscritta per violazione dell'art. 2 L. 287/1990.
La soluzione qui adottata trova conforto nella più recente giurisprudenza della prima sezione civile della Corte di cassazione.
In Cass. n. 26533/2025, la S.C. ha osservato che la rilevazione della nullità parziale richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) il provvedimento della CA d'IA; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della CA d'IA è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della CA d'IA dell'intesa vietata, invero in caso di compresenza delle tre clausole, oggetto dell'accertata intesa, successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova.
La pronuncia in esame segue analoga decisione già adottata dalla stessa sezione in Cass. n. 8023/2024.
Non solo, ma nel motivo di appello proposto dal risulta pure Pt_1 inammissibile l'ulteriore censura secondo la quale all'invalidità dell'art. 6 del contratto oggetto di causa e la conseguente nullità parziale della deroga all'art. 1957 c.c., conseguirebbe la decadenza della banca appellata dal diritto di azionare la garanzia, a fronte dell'intervenuto decorso del termine semestrale di cui all'anzidetta disposizione.
Invero, nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 22.12.2015,
aveva eccepito la nullità della fideiussione da lui prestata, per Parte_2 violazione della L. n. 287/1990 in quanto conforme nelle tre clausole sanzionate dalla CA d'IA nel provvedimento n. 55/2005; in particolare, aveva lamentato che dette clausole, compresa, dunque, la deroga all'art. 1957 c.c., dovevano ritenersi vessatorie ai sensi del Codice del Consumo, generando un notevole squilibrio ai danni del consumatore, ed impedendo, quanto alla deroga all'art. 1957 c.c., il diritto di surroga e regresso spettante al fideiussore nei confronti del debitore principale.
Solo con la successiva comparsa di costituzione di nuovo difensore in data Contro 22.10.2018, l'opponente aveva eccepito che la era decaduta dal diritto di azionare la garanzia rilasciata dal , in quanto l'azione giudiziaria intrapresa dalla Pt_1 opposta risulta essere stata esercitata oltre i sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
Rileva in proposito la Corte che il mero richiamo contenuto nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo alla deroga al 1957 c.c. quale clausola vessatoria, non vale a far ritenere la CA decaduta del diritto di escutere la garanzia. Invero, la deroga all'art. 1957 c.c. non può considerarsi di per sé clausola vessatoria. Il proposito la S.C. ha formulato il seguente principio: “La decadenza sancita dall'art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore
9 principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria” Cass. n. 3989 del 17 febbraio 2025.
Dall'altro lato, va rilevata l'inammissibilità dell'eccezione ex art 345 c.p.c., atteso che, per costante giurisprudenza della S.C., l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria per decorso del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., costituisce eccezione in senso stretto ed è soggetta alle preclusioni previste dal codice di rito (Cass. n. 835 del 13/01/2025, Cass. n. 8023 del 25/03/2024). Nel caso in questione, l'opponente, a fronte della produzione del contratto di fideiussione in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto eccepire il decorso del termine ex art. 1957 c.c. nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, ed invece detta eccezione non risulta proposta, e solo con la costituzione del nuovo difensore, a distanza di tre anni dall'introduzione del giudizio, è stata eccepita la decadenza della CA per non aver rispettato il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c..
In proposito, la S.C. nella pronuncia sopra citata n. n. 26533/2025, ha ritenuto che nei giudizi aventi ad oggetto la nullità delle fideiussioni omnibus per violazione della normativa antitrust accertata dalla CA d'IA con il provvedimento n. 55/2005, va provata “la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n. 8023/2024), di modo che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa”.
In conclusione, l'appello va respinto.
§ 6. — Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico della parte appellante. Esse si liquidano avuto riguardo al valore (pari ad € 293.235,88) e alla complessità della causa, ai sensi del D.M. n. 147/2022, quanto alla parte intervenuta, esclusa la fase di trattazione non svolta, nella misura di euro 14.239 oltre a spese generali, Iva e CPA, e, quanto all'appellata, nella misura di euro 12.821 oltre a spese generali, IVA e CPA, stante l'assenza di deposito di memoria conclusiva e note sostitutive della presenza all'udienza.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti della nonché della e, Controparte_1 Controparte_2 per essa, della contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Controparte_3
Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede: 1. — rigetta l'appello;
10 2. — condanna la parte al rimborso, in favore della parte intervenuta, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate, quanto alla parte intervenuta, nella misura di euro 14.239 oltre a spese generali, Iva e CPA, e quanto alla parte appellata, nella misura di euro 12.821 oltre a spese generali, IVA e CPA.
-Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, salvo i successivi controlli da parte della Cancelleria. Così deciso in Roma il giorno 3 novembre 2025.
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dr.ssa Maria Teresa Cefalì.
Il Presidente estensore
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NC NK PARTE APPELLANTE E (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con l'avvocato Marina Rossi PARTE APPELLATA E C.F. , e per essa la C.F. Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
), in persona del procuratore pro tempore, con l'avvocato Andrea Fioretti P.IVA_3
INTERVENUTA ex art. 111 c.p.c.
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 22440/2019 emessa dal Tribunale di Roma, sez. XVII civile, pubblicata in data 21.11.2019, in materia di contratti bancari.
FATTO E DIRITTO
§ 1. — Primo grado:
- con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. ha citato Parte_1 in giudizio la proponendo opposizione al decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 25086, emesso dal Tribunale di Roma il 4.11.2015, con il quale gli era stato intimato - in qualità di fideiussore e in solido con la Controparte_4
debitrice principale - il pagamento delle somme dovute quale saldo
[...] debitore, risultante dagli estratti conto relativi a due conti correnti stipulati nel 2013 tra la e la Controparte_4 Controparte_1
per far dichiarare la nullità del decreto nonché - in subordine - revocare il
[...] decreto opposto, rassegnando le seguenti conclusioni:
1 «Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, previo rigetto di ogni contraria deduzione, eccezione, produzione, istanza e richiesta, in virtù dei motivi sopra esposti:
1) in via preliminare: previa dichiarazione di nullità, inefficacia giuridica e/o revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare la continenza tra la causa proposta avanti la Sezione Specializzata del Tribunale di Roma e la presente causa di opposizione a decreto ingiuntivo e, conseguentemente, riconoscere la competenza funzionale della Sezione Specializzata adita a decidere sulla validità del titolo sul quale è stata fondata la richiesta di ingiunzione nei confronti del fideiussore oggi opponente ai sensi della normativa antitrust;
2) in via preliminare subordinata: nel non creduto caso di mancato accoglimento dell'eccezione preliminarmente sollevate, e previa revoca o sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, sospendere il presente giudizio fino alla definizione dell'azione pendente avanti la Sezione Specializzata del Tribunale di Roma;
3) in via principale nel merito: nel non creduto caso di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari di cui sopra e previa revoca o sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, dichiararsi nullo, annullabile e/o privo di ogni efficacia giuridica e revocarsi il decreto ingiuntivo opposto in considerazione dii tutto quanto dedotto nel presente scritto difensivo;
4) in subordine nel merito: nella denegata ipotesi in cui le ragioni del sig.
non vengano accolte, ridurre il credito vantato dalla ella misura Pt_1 CP_5 che si vorrà ritenere di giustizia operando la compensazione fra questo e gli addebiti sopportati dal sig. .»; Pt_1
- con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita la Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione e rassegnando le seguenti
[...] conclusioni: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, respingere l'opposizione e tutte le domande, sia preliminari che di merito, svolte tutte dal sig. Parte_1 con l'atto di citazione notificato il 24/12/2015 perché inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto, confermando per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 25086/2015 (R.G. 67265/2015) EMESSO IN DATA 4/11/2015. In via meramente eventuale e subordinata, coglia condannare in ogni caso l'opponente al pagamento in favore della della somma di € 293.235,88, CP_5 oltre agli interessi ai tassi richiesti nel ricorso monitorio dell'1/10/2015 fino al saldo, ovvero ancora, in via ancor più gradata, al pagamento delle somme che risultino provate e dovute alla banca in forza della garanzia prestata, o comunque erogate a qualsiasi titolo alla debitrice principale e da questa non restituite. Con condanna al pagamento del compenso professionale oltre oneri di legge»;
- il Tribunale tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali e di replica.
§ 2. — All'esito del giudizio, il Tribunale ha così deciso:
2 «RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 25086 emesso dal Tribunale di Roma il 4/11/2015 proposta da;
Parte_1
CONDANNA al pagamento in favore della controparte delle Parte_1 spese processuali, che liquida in € 13.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge».
A fondamento della decisione, il primo Giudice, per quanto interessa il presente giudizio di appello, ha in sintesi ritenuto che la nullità per violazione della disciplina antitrust è espressamente prevista per le intese illecite tra imprenditori, non per i contratti stipulati a valle, rispetto ai quali, in quanto costituiscano lo sbocco delle intese illecite e ne rappresentino l'esecuzione, l'ordinamento giuridico prevede la tutela risarcitoria a favore del contraente danneggiato.
§ 3. — Ha proposto appello, con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, , che ha così concluso: Parte_1
“1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE: ritenuta la sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 283 c.p.c. e data l'urgenza, disporre inaudita altera parte la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto, fissando udienza di discussione per la conferma ovvero la modifica del predetto provvedimento;
2) NEL MERITO: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. n. 22440/2019 del Tribunale Ordinario di Roma, emessa in data 20/11/2019, depositata in Cancelleria data 21/11/2019: Dichiararsi nullo, annullabile e/o privo di ogni efficacia giuridica e revocarsi il decreto ingiuntivo opposto in primo grado in considerazione di tutto quanto dedotto nel presente scritto difensivo, in particolare la nullità, ai sensi dell'articolo 2 della Legge n. 287/1990 e, comunque, ai sensi degli articoli 1418 c.c. e segg, della fideiussione sottoscritta dal sig. in data 20.03.2013 e, Parte_1 per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dal sig. alla Pt_1 CP_5
3) IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze oltre il rimborso forfettario per spese generali ed oneri di legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”.
La ha resistito al gravame ed ha così Controparte_1 concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, dichiarare improcedibile l'appello ai sensi dell'art. 348 comma 1 c.p.c.. Voglia dichiarare inammissibili le domande e le eccezioni nuove e, in ogni caso, rigettare l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 22440/2019 del Tribunale di Roma, confermandola
[...] integralmente. In via meramente eventuale e subordinata, voglia condannare in ogni caso al pagamento in favore della della somma di € Parte_1 CP_5
293.235,88, oltre agli interessi ai tassi richiesti nel ricorso monitorio dall'1/10/2015 fino al saldo, ovvero ancora, in via ancor più gradata, al pagamento delle somme che
3 risultino provate e da egli dovute alla banca in forza della garanzia prestata, o comunque erogate a qualsiasi titolo alla debitrice principale e da questa non restituite. Con condanna al pagamento delle spese di giudizio, rimborso spese generali ed oneri di legge”. È intervenuta, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. e in sostituzione della
[...]
la – titolare del credito fatto valere in sede monitoria Controparte_1 Controparte_2
e oggetto del presente giudizio, a seguito della stipula di un contratto di cessione dei crediti dapprima tra la e la e, Controparte_1 Controparte_6 successivamente, tra la e la medesima – nonché, Controparte_6 Controparte_2 per essa, la che ha così concluso: Controparte_3
“ferma restando la carenza di legittimazione passiva della medesima cessionaria rispetto ad eventuali domande e pretese risarcitorie e/o restitutorie formulate dai debitori ceduti o da terzi in relazione ai rapporti oggetto di cessione. Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, per tutti i motivi sopra esposti, disattesa ogni contraria istanza:
- In via preliminare: dichiarare improcedibile l'appello ai sensi dell'art. 348 comma 1 c.p.c.;
- Nel merito: Voglia dichiarare inammissibili le domande e le eccezioni nuove e, in ogni caso, rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 22440/2019 del Tribunale di Roma, confermandola integralmente;
In via meramente eventuale e subordinata, voglia condannare in ogni caso al pagamento in favore della cessionaria della Parte_1 Controparte_2 somma di € 293.235,88, oltre agli interessi ai tassi richiesti nel ricorso monitorio dall'1/10/2015 fino al saldo, ovvero ancora, in via ancor più gradata, al pagamento delle somme che risultino provate e da egli dovute alla banca in forza della garanzia prestata, o comunque erogate a qualsiasi titolo alla debitrice principale e da questa non restituite.
- Con condanna al pagamento delle spese di giudizio, rimborso spese generali ed oneri di legge.”. L'appello è stato posto in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 3 novembre 2025, previa concessione dei termini come da decreto di trattazione scritta del 9 settembre 2025.
§ 4. — L'appello è articolato in un unico lungo motivo di impugnazione, con il quale l'appellante – nel ripercorrere l'istruttoria condotta da CA d'IA e nel richiamare copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità – censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma la validità del contratto di fideiussione omnibus Contro sottoscritto in data 20 marzo 2013 dal in favore della sebbene conforme Pt_1 al modello diffuso dall'ABI nel marzo del 2003 e dichiarato in contrasto con la normativa a tutela della concorrenza da parte della CA d'IA. In particolare, secondo parte appellante, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che le “intese” vietate dalla normativa antitrust sono costituite non solo dall'accordo illegittimo tra imprese, ma anche dalla loro naturale concreta applicazione. Quest'ultima, nel caso di specie, sarebbe rappresentata dalla fideiussione
4 sottoscritta dall'appellante, da considerarsi quindi quale contratto c.d. “a valle”, che costituisce lo sbocco naturale dell'intesa conclusasi “a monte” ma comunque parte di essa, svolgendo un ruolo essenziale nel realizzarne gli effetti restrittivi poiché esattamente identico al modello dichiarato illegittimo dall'Autorità. In tale contesto, a parere dell'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto limitarsi ad accertare la coincidenza delle condizioni contrattuali in concreto pattuite con quelle espressive dell'intesa restrittiva vietata, traendone le relative conseguenze in termini di nullità, tenuto conto del valore di prova privilegiata assunto dal provvedimento della CA d'IA. In via residuale, l'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe comunque dovuto accertare l'invalidità dell'art. 6 del contratto oggetto di causa e, dunque, delle singole clausole che violano l'art. 2, co 2, lett. a) della legge n. 287/1990, dichiarando la nullità parziale e non integrale del medesimo contratto di fideiussione. In tal modo, non operando alcuna deroga all'art. 1957 c.c., la banca appellata sarebbe decaduta dal diritto di azionare la garanzia, a fronte dell'intervenuto decorso del termine semestrale di cui all'anzidetta disposizione. Ad ogni modo, ad avviso dell'appellante, il Tribunale avrebbe errato nel limitare la tutela del garante alla sola azione risarcitoria, dovendo piuttosto dichiarare la nullità della fideiussione. Ciò: in primo luogo, per illiceità dell'oggetto del contratto, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, co 2, c.c.; in secondo luogo, l'invalidità del negozio attuativo di un'intesa restrittiva della concorrenza deriverebbe dalla illiceità della causa, ai sensi degli artt. 1343 e 1418, co 1, c.c.; infine, trattandosi di contratti a valle rispetto all'intesa illecita a monte, vi sarebbe tra gli stessi un evidente nesso causale, con conseguente nullità derivata a fronte del collegamento negoziale.
§ 5. — Va preliminarmente disattesa l'eccezione di improcedibilità dell'appello per tardiva iscrizione a ruolo in data 20.1.2020, a fronte della notifica dell'atto di appello in data 27/12/2019 (termine per iscrivere la causa a ruolo: 7.1.2020). Invero l'appellante ha provato che il 7.1.2020 ha proceduto ad iscrivere a ruolo altro atto di appello, avverso ad altra sentenza del Tribunale di Roma, emessa tra le stesse parti (R.G. 78/2020), e, subito dopo, ha proceduto ad iscrivere a ruolo l'appello oggetto del presente giudizio, contro la sentenza n. 22440/2019 sempre del Tribunale di Roma. Erroneamente, il deposito dell'atto di appello oggetto del presente giudizio è stato rifiutato con la seguente motivazione: “Deposito di atto gia' pervenuto. Atto già depositato R.G. 78/2020. Atti rifiutati il 08 /01/2020”. E' evidente che il rifiuto è avvenuto per la confusione con la precedente iscrizione a ruolo dell'altro procedimento, di talché solo in data 20.1.2025, a seguito di un secondo deposito presso il Ruolo Generale dell'atto di appello relativo al presente procedimento, il giudizio veniva incardinato. Pertanto, essendo documentato il primo deposito in data 7 gennaio 2020, ed essendo evidente l'errore del sistema nel rifiuto dell'atto, la costituzione dell'appellante va ritenuta tempestiva. L'appello va respinto.
Va premesso che questo collegio intende dare continuità al principio affermato dalla sentenza n. 41994 del 30/12/2021 delle S.U. secondo la quale: “I contratti di
5 fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”, di talché deve disattendersi, per i motivi esposti dalle S.U. che qui si intendono espressamente richiamati, la tesi del Tribunale secondo la quale la nullità per violazione della disciplina antitrust è espressamente prevista per le intese illecite tra imprenditori, non per i contratti stipulati a valle, rispetto ai quali, in quanto costituiscano lo sbocco delle intese illecite e ne rappresentino l'esecuzione, l'ordinamento giuridico prevede la tutela risarcitoria a favore del contraente danneggiato.
Nel caso in questione, la fideiussione omnibus oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è stata stipulata dal il 20/3/2013, di talché Pt_1 ritiene la Corte che non valga a provare il carattere “a valle” dell'intesa illecita sanzionata dalla CA d'IA con il provvedimento n. 55/2005 la compresenza delle tre clausole, di sopravvivenza, reviviscenza e deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c., nel testo della fideiussione sottoscritta dall'appellante, non potendo pertanto il avvalersi della “prova privilegiata” costituita dal suddetto provvedimento Pt_1 della CA d'IA al fine della dimostrazione dell'intesa restrittiva della concorrenza.
Invero, quella svolta da , nel proporre opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 25086, emesso dal Tribunale di Roma il 4.11.2015, non è un'azione follow-on, vale a dire fondata su di una violazione delle regole antitrust già accertata dall'Autorità di concorrenza (sia essa nazionale o comunitaria) con un provvedimento definitivo.
Queste azioni prendono le mosse dal provvedimento di detta Autorità e ne richiamano, in tutto o in parte, il contenuto, e soprattutto consentono di ritenere provata sulla scorta di tale provvedimento, in virtù della presunzione probatoria (cfr. Cass. civ., Sez. I, 22.5.2019, n. 13846), uno dei presupposti dell'azione, vale a dire la sussistenza della condotta violativa della normativa antitrust.
Quella in esame costituisce, piuttosto, un'azione stand-alone, vale a dire quella incardinata in giudizio dall'attore (nel caso di specie, nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.) in assenza di un precedente accertamento della violazione delle regole antitrust da parte dell'Autorità amministrativa. In questo caso, spetta al giudice nazionale adito accertare, sulla base delle allegazioni delle parti, l'asserita violazione delle regole antitrust nel periodo dedotto.
ha sottoscritto la fideiussione omnibus in favore della Parte_1 in data 20/3/2013, vale a dire a distanza di circa otto anni dal Controparte_7 provvedimento n. 55/2005 assunto dalla CA d'IA il 2.5.2005, che costituisce prova privilegiata soltanto con riguardo alla sussistenza del comportamento
6 anticoncorrenziale accertato dallo stesso o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso con riguardo al periodo esaminato da tale Autorità, vale a dire quello compreso tra il 2002 e il maggio 2005.
In particolare, il provvedimento anzidetto non costituisce prova dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo a un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'Autorità di vigilanza, qual è quello in cui hanno sottoscritto le fideiussioni per cui è causa i due originari attori.
Poiché il provvedimento n. 55/2005 della CA d'IA vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame da parte di tale Autorità di vigilanza, l'originario opponente (odierno appellante) era onerato dell'allegazione e della prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di illecito concorrenziale di cui all'art. 2 della legge n. 287/1990, dedotto nell'introdurre il giudizio di primo grado.
Di contro, parte opponente (odierna appellata) non ha allegato la sussistenza di tali presupposti e non ha dato prova alcuna in tale senso, non avendo neppure articolato mezzi di prova volti a dimostrare che nel marzo 2013 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione omnibus in modo da privare quella stessa clientela del diritto a una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Neanche è sufficiente che la singola fideiussione sottoposta all'attenzione del giudice (nel caso di specie, quella sottoscritta da in data 20.3.2013) Parte_1 risulti speculare rispetto allo schema contrattuale censurato dalla CA d'IA.
In effetti, il provvedimento n. 55/2005 ha sanzionato, nel maggio 2005, con la nullità tre clausole dello schema A.B.I. predisposto nel 2003, tra cui quella indicata dall'odierno appellante in via incidentale di deroga all'art. 1957 c.c., nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme, in quanto restrittive della concorrenza e della libertà contrattuale dei clienti delle banche. Pertanto, chi deduca la nullità di una fideiussione omnibus sotto tale profilo, ma con riguardo a un periodo di tempo distante di anni, deve dimostrare che lo stesso schema, utilizzato – almeno con riguardo alle clausole “incriminate” – per il contratto di fideiussione in questione (nella specie, quello sottoscritto da in data 20.3.2013) sia espressione di una Parte_1 perdurante o di una nuova intesa anticoncorrenziale, perché le clausole in questione risultino applicate in modo uniforme o perché l'approvazione di detto schema risulti imposto dalla CA quale condizione necessaria per l'erogazione dei finanziamenti.
In particolare, avrebbe dovuto allegare e provare che anche Parte_1 le altre banche italiane, o quantomeno quelle aderenti all'A.B.I., in detto periodo (marzo 2013) utilizzavano uniformemente lo schema di fideiussione omnibus contenente le tre clausole già sanzionate con il provvedimento della CA d'IA e che non fosse consentito alcun margine di trattativa in ordine alle suddette clausole, penalizzanti per il cliente.
7 Né tale impostazione risulta contrastare con la pronuncia n. 41994/2021 emessa dalle Sezioni Unite della Cassazione in data 30.12.2021, secondo cui “I contratti di fideiussione 'a valle' di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della i. n. 287 del 1990 e 101 del T.F.U.E., sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata -perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Nella motivazione della suddetta sentenza, le Sezioni Unite riconoscono che le clausole sanzionate dalla CA d'IA, singolarmente considerate, non sono illegittime, ma lo diventano nel momento in cui siano compresenti in uno schema contrattuale unilateralmente predisposto e uniformemente adottato da tutte le banche, in modo che non vi sia modo per il cliente di sottrarsi a uno schema contrattuale relativo alla fideiussione omnibus eccessivamente penalizzante per chi assume la veste di fideiussore. Al contempo, il caso esaminato con la suddetta pronuncia riguardava una fideiussione omnibus stipulata nel 2006, vale a dire l'anno successivo al provvedimento sanzionatorio dell'attività anticoncorrenziale adottato dalla CA d'IA il 2.5.2005. Era possibile presumere, in quel caso, che le banche non avessero ancora predisposto modelli contrattuali diversi e utilizzassero ancora quello sanzionato dalla CA d'IA con il più volte richiamato provvedimento n. 55/2005, e in questo senso si fosse in presenza di una reiterazione della condotta illecita sanzionata e il contratto poteva ritenersi nullo.
Ne consegue che la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione richiamata non è in contrasto con quanto sopra ritenuto, vale a dire che nei giudizi aventi ad oggetto la dichiarazione di nullità dei contratti o delle clausole sanzionate dalla CA d'IA con il provvedimento n. 55/2005, occorra verificare se, avuto riguardo anche al profilo temporale, la fideiussione contestata sia riconducibile a un'intesa anticoncorrenziale sanzionata con il provvedimento in questione;
ovvero se detta intesa perduri a distanza di anni dal suddetto provvedimento, in quanto riproducente uno schema uniformemente adottato dalle banche per la stipulazione dei contratti di fideiussione omnibus, senza che residui alcuno spazio di libertà contrattuale per il singolo cliente di accordarsi con la banca a condizioni contrattuali meno penalizzanti, stante appunto l'adozione generalizzata del suddetto schema da parte degli istituti di credito, alla cui approvazione incondizionata sia subordinata la concessione di un finanziamento.
In conclusione, poiché nel caso in questione, riguardante una fideiussione omnibus rilasciata nel marzo 2013, l'originaria parte opponente non ha in alcun modo provato tanto l'adozione uniforme dello schema contestato da parte della generalità delle banche, quanto il carattere cogente del suddetto schema al fine di conseguire il finanziamento, deve disattendersi il motivo di appello fondato sulla dedotta, e non
8 provata, illiceità delle clausole della fideiussione da lui sottoscritta per violazione dell'art. 2 L. 287/1990.
La soluzione qui adottata trova conforto nella più recente giurisprudenza della prima sezione civile della Corte di cassazione.
In Cass. n. 26533/2025, la S.C. ha osservato che la rilevazione della nullità parziale richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) il provvedimento della CA d'IA; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della CA d'IA è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della CA d'IA dell'intesa vietata, invero in caso di compresenza delle tre clausole, oggetto dell'accertata intesa, successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova.
La pronuncia in esame segue analoga decisione già adottata dalla stessa sezione in Cass. n. 8023/2024.
Non solo, ma nel motivo di appello proposto dal risulta pure Pt_1 inammissibile l'ulteriore censura secondo la quale all'invalidità dell'art. 6 del contratto oggetto di causa e la conseguente nullità parziale della deroga all'art. 1957 c.c., conseguirebbe la decadenza della banca appellata dal diritto di azionare la garanzia, a fronte dell'intervenuto decorso del termine semestrale di cui all'anzidetta disposizione.
Invero, nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 22.12.2015,
aveva eccepito la nullità della fideiussione da lui prestata, per Parte_2 violazione della L. n. 287/1990 in quanto conforme nelle tre clausole sanzionate dalla CA d'IA nel provvedimento n. 55/2005; in particolare, aveva lamentato che dette clausole, compresa, dunque, la deroga all'art. 1957 c.c., dovevano ritenersi vessatorie ai sensi del Codice del Consumo, generando un notevole squilibrio ai danni del consumatore, ed impedendo, quanto alla deroga all'art. 1957 c.c., il diritto di surroga e regresso spettante al fideiussore nei confronti del debitore principale.
Solo con la successiva comparsa di costituzione di nuovo difensore in data Contro 22.10.2018, l'opponente aveva eccepito che la era decaduta dal diritto di azionare la garanzia rilasciata dal , in quanto l'azione giudiziaria intrapresa dalla Pt_1 opposta risulta essere stata esercitata oltre i sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
Rileva in proposito la Corte che il mero richiamo contenuto nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo alla deroga al 1957 c.c. quale clausola vessatoria, non vale a far ritenere la CA decaduta del diritto di escutere la garanzia. Invero, la deroga all'art. 1957 c.c. non può considerarsi di per sé clausola vessatoria. Il proposito la S.C. ha formulato il seguente principio: “La decadenza sancita dall'art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore
9 principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria” Cass. n. 3989 del 17 febbraio 2025.
Dall'altro lato, va rilevata l'inammissibilità dell'eccezione ex art 345 c.p.c., atteso che, per costante giurisprudenza della S.C., l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria per decorso del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., costituisce eccezione in senso stretto ed è soggetta alle preclusioni previste dal codice di rito (Cass. n. 835 del 13/01/2025, Cass. n. 8023 del 25/03/2024). Nel caso in questione, l'opponente, a fronte della produzione del contratto di fideiussione in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto eccepire il decorso del termine ex art. 1957 c.c. nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, ed invece detta eccezione non risulta proposta, e solo con la costituzione del nuovo difensore, a distanza di tre anni dall'introduzione del giudizio, è stata eccepita la decadenza della CA per non aver rispettato il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c..
In proposito, la S.C. nella pronuncia sopra citata n. n. 26533/2025, ha ritenuto che nei giudizi aventi ad oggetto la nullità delle fideiussioni omnibus per violazione della normativa antitrust accertata dalla CA d'IA con il provvedimento n. 55/2005, va provata “la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n. 8023/2024), di modo che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa”.
In conclusione, l'appello va respinto.
§ 6. — Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico della parte appellante. Esse si liquidano avuto riguardo al valore (pari ad € 293.235,88) e alla complessità della causa, ai sensi del D.M. n. 147/2022, quanto alla parte intervenuta, esclusa la fase di trattazione non svolta, nella misura di euro 14.239 oltre a spese generali, Iva e CPA, e, quanto all'appellata, nella misura di euro 12.821 oltre a spese generali, IVA e CPA, stante l'assenza di deposito di memoria conclusiva e note sostitutive della presenza all'udienza.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti della nonché della e, Controparte_1 Controparte_2 per essa, della contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Controparte_3
Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede: 1. — rigetta l'appello;
10 2. — condanna la parte al rimborso, in favore della parte intervenuta, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate, quanto alla parte intervenuta, nella misura di euro 14.239 oltre a spese generali, Iva e CPA, e quanto alla parte appellata, nella misura di euro 12.821 oltre a spese generali, IVA e CPA.
-Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, salvo i successivi controlli da parte della Cancelleria. Così deciso in Roma il giorno 3 novembre 2025.
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dr.ssa Maria Teresa Cefalì.
Il Presidente estensore
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