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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. V, sentenza 17/02/2026, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1016/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
REALI ROBERTO, Presidente
DE MASELLIS LA, AT
LUCIANO DONATO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1602/2022 depositato il 23/03/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di RB elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - RB
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 298/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale VITERBO sez. 2 e pubblicata il 22/07/2021
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520190008020366000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520190008020770000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520190008021174000
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Conclusioni parti appellanti: in via principale, accogliere il presente atto di Appello e conseguentemente riformare la sentenza n. 298/02/2021, - accertare e dichiarare l'intervenuta cessata materia del contendere per le Cartelle di Pagamento N. 125 2019 00080203 66 000, 125 2019 0008020770 000, 125 2019
0008021174 000 per l'avvenuta compensazione dei crediti IVA. - in subordine: accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, l'erroneità e, comunque, l'inefficacia delle Cartelle di Pagamento N. 125 2019 00080203
66 000, 125 2019 0008020770 000, 125 2019 0008021174 000 - accertare, dichiarare ed ordinare il rimborso di tutte le sanzioni irrogate ed eventualmente pagate;
in ogni caso: - con vittoria di spese procedurali relative a questo ed al precedente grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Conclusioni parte appellata: 1) il rigetto dell'appello principale;
2) la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, stante l'avvenuto pagamento delle cartelle impugnate;
3) l'accoglimento dell'appello incidentale, con conseguente condanna dei sig.ri Ricorrente_3 alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_3, Ricorrente_2 e Ricorrente_1 , in proprio e quali titolari dell'omonima Ditta – Azienda Agricola, hanno proposto appello avverso la sentenza della CTP di RB n.
298/02/2021, depositata in data 22/07/2021, di rigetto dei ricorsi riuniti (con compensazione delle spese) contro le cartelle di pagamento N. 12520190008020366000 dell'importo di €. 2.568,01; N.
12520190008020770000 dell'importo di €. 3.737,79 e N. 12520190008021174000 dell'importo di €. 5.059,63, tutte emesse a seguito di controllo automatico ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 per l'anno di imposta 2015, ritenendo ritualmente notificate a mezzo PEC e adeguatamente motivate le cartelle, emesse sulla base di indicazioni fornite dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.
Le parti appellanti deducono: A) illegittimità dell'impugnata sentenza sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di norme di diritto, per nullità del procedimento;
errores in procedendo - violazione della legge n. 145/2018 – della l. 27/2020 e art. 31 d.lgs 11 n 546/1992 - art. 6 cedu, nonché dell'art. 111 cost. in tema di c.d. giusto processo, in relazione alla discussione in pubblica udienza chiesta dalla difesa, che avrebbe permesso di evidenziare la richiesta di compensazione in itinere di un corposo credito IVA, poi accolta da DE (Vedi Allegati 1, 1 bis, 1 ter, 2, 2 bis, 2 ter, 3, 3 bis, 3 ter e 4, 4 bis, 4 ter) con conseguente cessazione della materia del contendere;
B). preliminarmente e pregiudizialmente cessazione della materia del contendere come documentata per tabulas. C). Carenza di motivazioni enunciate nella decisione della CTP di RB quanto alla mancata corrispondenza fra i quesiti posti dalla parte al giudice e le risposte da quest'ultimo offerte, con violazione della regola espressa nell'art. 112 c.p.c..; D) Eccezione di nullità della sentenza impugnata per l'error in procedendo ed error in judicando commesso dai giudici di prime cure, in quanto sentenza fondata su motivazione omessa o “apparente”.
L'appellata Agenzia delle Entrate si è costituita ed ha depositato controdeduzioni in cui rappresenta che le cartelle impugnate risultano essere stata pagate dalla parte in data 10.11.2021. Pertanto, nulla risulta essere dovuto circa le imposte, gli interessi e le sanzioni richieste con le cartelle impugnate. L'Ufficio ha proposto appello incidentale esclusivamente in relazione alla parte relativa alla compensazione delle spese di lite.
In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio va dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
Gli appellanti hanno documentato il deposito, in data 23.04.2021, della richiesta del rimborso di crediti IVA dagli stessi vantati e il successivo riconoscimento dello stesso da parte dell'Ufficio, il 26/10/2021, previa indicazione dell'elenco delle cartelle su cui operare la compensazione. In detto elenco figurano le tre cartelle di pagamento impugnate. Ciò trova riscontro in quanto rappresentato dall'appellato Ufficio nelle controdeduzioni. Risulta, pertanto, intervenuta la cessazione della materia del contendere in relazione alle
Cartelle di Pagamento N. 125 2019 00080203 66 000, 125 2019 0008020770 000, 125 2019 0008021174 000.
Non sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'appello incidentale dell'Ufficio attesa la cessata materia del contendere .
L'intervenuta definizione della pendenza tributaria giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
a) Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
b) spese compensate.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
REALI ROBERTO, Presidente
DE MASELLIS LA, AT
LUCIANO DONATO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1602/2022 depositato il 23/03/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di RB elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - RB
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 298/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale VITERBO sez. 2 e pubblicata il 22/07/2021
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520190008020366000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520190008020770000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520190008021174000
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Conclusioni parti appellanti: in via principale, accogliere il presente atto di Appello e conseguentemente riformare la sentenza n. 298/02/2021, - accertare e dichiarare l'intervenuta cessata materia del contendere per le Cartelle di Pagamento N. 125 2019 00080203 66 000, 125 2019 0008020770 000, 125 2019
0008021174 000 per l'avvenuta compensazione dei crediti IVA. - in subordine: accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, l'erroneità e, comunque, l'inefficacia delle Cartelle di Pagamento N. 125 2019 00080203
66 000, 125 2019 0008020770 000, 125 2019 0008021174 000 - accertare, dichiarare ed ordinare il rimborso di tutte le sanzioni irrogate ed eventualmente pagate;
in ogni caso: - con vittoria di spese procedurali relative a questo ed al precedente grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Conclusioni parte appellata: 1) il rigetto dell'appello principale;
2) la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, stante l'avvenuto pagamento delle cartelle impugnate;
3) l'accoglimento dell'appello incidentale, con conseguente condanna dei sig.ri Ricorrente_3 alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_3, Ricorrente_2 e Ricorrente_1 , in proprio e quali titolari dell'omonima Ditta – Azienda Agricola, hanno proposto appello avverso la sentenza della CTP di RB n.
298/02/2021, depositata in data 22/07/2021, di rigetto dei ricorsi riuniti (con compensazione delle spese) contro le cartelle di pagamento N. 12520190008020366000 dell'importo di €. 2.568,01; N.
12520190008020770000 dell'importo di €. 3.737,79 e N. 12520190008021174000 dell'importo di €. 5.059,63, tutte emesse a seguito di controllo automatico ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 per l'anno di imposta 2015, ritenendo ritualmente notificate a mezzo PEC e adeguatamente motivate le cartelle, emesse sulla base di indicazioni fornite dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.
Le parti appellanti deducono: A) illegittimità dell'impugnata sentenza sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di norme di diritto, per nullità del procedimento;
errores in procedendo - violazione della legge n. 145/2018 – della l. 27/2020 e art. 31 d.lgs 11 n 546/1992 - art. 6 cedu, nonché dell'art. 111 cost. in tema di c.d. giusto processo, in relazione alla discussione in pubblica udienza chiesta dalla difesa, che avrebbe permesso di evidenziare la richiesta di compensazione in itinere di un corposo credito IVA, poi accolta da DE (Vedi Allegati 1, 1 bis, 1 ter, 2, 2 bis, 2 ter, 3, 3 bis, 3 ter e 4, 4 bis, 4 ter) con conseguente cessazione della materia del contendere;
B). preliminarmente e pregiudizialmente cessazione della materia del contendere come documentata per tabulas. C). Carenza di motivazioni enunciate nella decisione della CTP di RB quanto alla mancata corrispondenza fra i quesiti posti dalla parte al giudice e le risposte da quest'ultimo offerte, con violazione della regola espressa nell'art. 112 c.p.c..; D) Eccezione di nullità della sentenza impugnata per l'error in procedendo ed error in judicando commesso dai giudici di prime cure, in quanto sentenza fondata su motivazione omessa o “apparente”.
L'appellata Agenzia delle Entrate si è costituita ed ha depositato controdeduzioni in cui rappresenta che le cartelle impugnate risultano essere stata pagate dalla parte in data 10.11.2021. Pertanto, nulla risulta essere dovuto circa le imposte, gli interessi e le sanzioni richieste con le cartelle impugnate. L'Ufficio ha proposto appello incidentale esclusivamente in relazione alla parte relativa alla compensazione delle spese di lite.
In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio va dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
Gli appellanti hanno documentato il deposito, in data 23.04.2021, della richiesta del rimborso di crediti IVA dagli stessi vantati e il successivo riconoscimento dello stesso da parte dell'Ufficio, il 26/10/2021, previa indicazione dell'elenco delle cartelle su cui operare la compensazione. In detto elenco figurano le tre cartelle di pagamento impugnate. Ciò trova riscontro in quanto rappresentato dall'appellato Ufficio nelle controdeduzioni. Risulta, pertanto, intervenuta la cessazione della materia del contendere in relazione alle
Cartelle di Pagamento N. 125 2019 00080203 66 000, 125 2019 0008020770 000, 125 2019 0008021174 000.
Non sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'appello incidentale dell'Ufficio attesa la cessata materia del contendere .
L'intervenuta definizione della pendenza tributaria giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
a) Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
b) spese compensate.