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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 01/10/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 105/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 105/2024 R.G. promossa da
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, dall' Avv. Giuseppe La Spina ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, via Baglioni n.36, in forza di procura allegata all'atto di appello;
- Appellante =
nei confronti di
nata a [...] il 13/05/1951, C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_2
e nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_2 CodiceFiscale_3
rappresentate e difese dall'Avv. Sonia Neri ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Spoleto, via Nursina 5, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
=Appellate=
OGGETTO: Usucapione
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI: Per parte appellante: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 4/06/2025;
Per parte appellata: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 4/06/2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione del 12.05.2015, ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Spoleto i propri genitori ed amministrati
(per essere stato nominato loro Amministratore di Sostegno), e Controparte_3
, affinché fosse accertata l'intervenuta usucapione in proprio favore Controparte_4
del compendio immobiliare sito in Spoleto, Loc. Morro n. 60, distinto al Catasto terreni al foglio 118, con le particelle 8,9,14,18,19,106,164,166,415,417,418,420,421,474 e 497
con sovrastante fabbricato ad uso abitativo distinto al CNEU del Comune di Spoleto al foglio 118, part. 497, sub 1), 2), 3) e 4), composto da terreni agricoli, due abitazioni,
magazzini agricoli e corte.
L'attore chiedeva inoltre di accertare e dichiarare il proprio diritto al risarcimento del danno, ovvero il diritto ad essere indennizzato ex art. 2041 c.c. nei limiti dell'arricchimento prodottosi in favore dei convenuti a seguito delle migliorie dallo stesso apportate ai beni, da determinarsi anche mediante CTU.
L'attore esponeva che i genitori erano coltivatori, inizialmente insediati sul compendio immobiliare come affittuari e che successivamente, con atti del 1981 e del 1990, lo avevano acquistato solo formalmente al fine di evitare la prelazione agraria dei confinanti, ma che in realtà il prezzo di acquisto era stato per la maggior parte corrisposto dal figlio (versando la somma di attuali Euro 43.284,25).
A sostegno della domanda sosteneva che fin dal momento Parte_1
dell'acquisto aveva sempre posseduto i beni immobili oggetto di domanda, che pagina 2 di 14 comprendevano anche attrezzature e macchine agricole, comportandosi come unico proprietario, lavorando i campi ed allevando il bestiame coadiuvato unicamente dalla propria famiglia e sostenendo tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Con comparsa del 24.09.2015 si costituivano in giudizio e Controparte_3 [...]
a mezzo dell'Avv. Sonia Neri nominato quale loro Curatore Speciale dal CP_4
Giudice Tutelare presso il Tribunale di Spoleto con provvedimento del 23.04.2014.
I convenuti chiedevano il rigetto della domanda attorea deducendo di aver posseduto il fondo dapprima come mezzadri e successivamente come proprietari e di aver sempre coltivato i terreni ed allevato gli animali godendo dei frutti di tale attività insieme ai tre figli, , e . CP_1 CP_2 Pt_1
Su richiesta del magistrato assegnatario, il Giudice Tutelare sostituiva Parte_1
come amministratore di sostegno dei genitori e successivamente il processo si interrompeva a seguito del decesso del convenuto . Controparte_5
La causa veniva riassunta dall'attore e si costituivano in giudizio e Controparte_4
le figlie e . Controparte_1 Controparte_2
Autorizzato lo scambio delle memorie ex art. 183, comma 6, n. 1, 2 e 3 c.p.c., il processo veniva di nuovo interrotto per il decesso della convenuta ed ancora Controparte_4
riassunto su ricorso di . Parte_1
La causa veniva istruita con l'escussione dei testi ammessi ed in data 8.01.2024 il
Tribunale di Spoleto, con sentenza n. 9/2024, rigettava le domande dell'attore e compensava le spese di lite.
Avverso la sentenza del Tribunale di Spoleto n. 9/2024 ha interposto appello Parte_1
deducendo che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere non provata
[...]
l'intervenuta usucapione. pagina 3 di 14 L'appellante assume di aver dato prova del possesso uti dominus sui beni sin dall'acquisto del 1981 in modo continuato, pubblico e pacifico, avendoli goduti insieme alla propria famiglia per oltre un ventennio.
La sentenza sarebbe poi errata relativamente alla valutazione della prova, sia orale sia documentale;
ad avviso della parte appellante, dai testi sentiti emergerebbe chiaramente che l'attore avrebbe svolto l'attività di agricoltore sui terreni oggetto di causa in modo esclusivo e che la permanenza dei genitori, che hanno convissuto dapprima con l'attore e la sua famiglia e poi nell'abitazione sita al piano terra fino al decesso di entrambi,
sarebbe da ricondurre nella sfera dell'accudimento familiare.
Inoltre ritiene l'appellante che la pronuncia del Tribunale di Spoleto sia erronea nella parte in cui ha completamente omesso di valutare la documentazione prodotta dall'attore, che attestava i lavori realizzati e le spese dal medesimo affrontate.
lamenta infine il mancato accoglimento delle domande subordinate, il Parte_1
cui fondamento sarebbe in re ipsa riscontrabile nell'opposizione alla domanda di usucapione sostenuta dapprima dai genitori convenuti e, successivamente, dalle sorelle dell'attore.
In conformità ai motivi di appello proposti, ha così concluso: “ Voglia Parte_1
la Corte di Appello di Perugia, contrariis rejectis, accogliere il presente appello e
riformare la sentenza del Tribunale di Spoleto n. 9/2024 di cui in epigrafe e, per
l'effetto, accogliere la riproposta domanda attrice e così statuire: = in via principale,
accertare e dichiarare che l'istante, per effetto del possesso continuo, pubblico, pacifico
e non interrotto da oltre 20 anni, è divenuto proprietario del compendio (descritto al
punto 1 dell'atto di citazione) a titolo originario costituito da terreni e fabbricati siti in
Spoleto, Loc. Morro, n. 60 di complessivi ha. 11.42.68, distinto al Catasto Terreni del
Comune di Spoleto al fg. 118, con le part.lle 8, 9, 14, 18, 19, 106, 164,166, 415, 417, pagina 4 di 14 418, 420, 421, 474 e 497, con sovrastante fabbricato ad uso abitativo distinto al NCEU
di detto Comune al Fg. 118, part. 497, sub. 1), 2), 3) e 4), composto da due abitazioni
(fabbricati rurali, magazzini agricoli e corte); = in subordine, nella denegata ipotesi,
salvo gravame, che la domanda in via principale non dovesse essere accolta, accertare e
dichiarare il diritto dell'attore, ora appellante, al risarcimento del danno nella somma
di £. 206.784.000, pari ad €. 106.792,02 o dell'altra, maggiore o minore, che risulterà
di giustizia, da parametrare ai criteri di cui alle premesse dell'atto di citazione e
maggiorata dell'aumento di valore acquisito dal compendio in conseguenza delle opere
anche di miglioria effettuate dall'istante, da determinare mediante CTU, oltre accessori
sia per svalutazione che per interessi dal dovuto al saldo;
= in ulteriore subordine
accertare e dichiarare che l'attore, ora appellante, ha diritto, ex art. 2041 c.c., ad essere
indennizzato nei limiti dell'arricchimento prodottosi a favore di parte appellata e della
correlativa diminuzione patrimoniale da lui subita, nella somma che si indica in £.
206.784.000, pari ad €. 106.792,02 o in quella, maggiore o minore, che riterrà di
giustizia il Tribunale ad istruttoria esperita e maggiorata dell'aumento di valore
acquisito dal compendio in conseguenza delle opere anche di miglioria effettuate da
determinare mediante CTU, oltre accessori sia per svalutazione che per interessi dal
dovuto al saldo. Con ogni altro provvedimento di rito e di legge e con vittoria di spese,
competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, previa riforma anche sul punto
della sentenza impugnata”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 1.07.2024 si sono costituite in giudizio e che hanno contestato integralmente l'appello e Controparte_1 Controparte_2
ne hanno richiesto il rigetto.
In assenza di attività istruttoria, all'udienza del 4.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la decisione è stata riservata al Collegio. pagina 5 di 14 ***
Ritiene questa Corte che i motivi d'appello proposti, che in ragione dell'intima connessione debbono essere esaminati unitariamente, non possano essere accolti.
Riassumendo la questione nei suoi termini essenziali occorre rilevare che l'appellante si duole dell'errore in cui sarebbe incorso il Giudice prime cure nel rigettare la domanda di usucapione laddove, da un lato avrebbe mal ricostruito la vicenda, mentre dall'altro avrebbe erroneamente applicato i principi giurisprudenziali che governano la materia,
valutando erroneamente le deposizione dei testi escussi ed omettendo di considerare la documentazione attestante i lavori dallo stesso realizzati e le spese sostenute;
in conformità di quanto sostenuto l'appellante ha chiesto in via principale che venisse riformata la gravata sentenza dichiarando l'intervenuta usucapione sul compendio immobiliare ad oggi di proprietà comune delle parti in causa per effetto di successione ereditaria.
Preliminarmente, preme rilevare che per configurare il possesso ad usucapionem sia necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena e, quindi, una signoria sulla cosa che permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l'animus che il corpus; è necessario, altresì, che tale rapporto non sia dovuto a mera tolleranza, la quale è da ravvisarsi tutte le volte che il godimento della cosa, lungi dal rivelare l'intenzione del soggetto di svolgere un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, tragga origine da spirito di condiscendenza.
A tal riguardo la Suprema Corte ha precisato che al fine di stabilire se la relazione di pagina 6 di 14 fatto con il bene costituisca una situazione di possesso ovvero di semplice detenzione -
dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi, come tale inidonea, ai sensi dell'art. 1144 c.c., a fondare la domanda di usucapione - assume rilievo la circostanza che l'attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità, circostanza che assume efficacia di valore presuntivo circa l'esclusione dell'esistenza di una mera tolleranza e che non ricorre nel caso in cui la suddetta relazione di fatto si fondi su rapporti caratterizzati da vincoli particolari tra le parti, quali quelli scaturenti da un rapporto societario (Cass. Sez. II, Sentenza n. 21135 del
29/07/2024; Cass. Sez. II, Ordinanza n. 17880 del 03/07/2019) o di parentela (Cass., sez.
II, 29.5.2015, n. 11277).
Nel caso di specie ha vissuto nel compendio immobiliare fin dalla Parte_1
nascita insieme alle sorelle e ai genitori e che lo Controparte_3 Controparte_4
detenevano in qualità di mezzadri.
Quando il precedente proprietario ha deciso di vendere il compendio immobiliare l'attore, che era dipendente della aveva le disponibilità economiche Parte_2
per l'acquisto ed avrebbe aiutato i genitori corrispondendo la maggior parte della somma necessaria e facendo sì che non venisse loro opposta la prelazione agraria da parte dei confinanti. Da quel momento, l'appellante assume di aver sempre posseduto i beni,
coltivando il fondo e curando sia i terreni sia le abitazioni e sostenendo tutte le spese di ristrutturazione nonché le numerose migliorie apportate nel tempo.
A fondamento di quanto dedotto l'attore ha prodotto documentalmente un elenco analitico di tutte le spese sostenute ma, nonostante la copiosa produzione documentale,
non vi è prova di tali pagamenti, poiché vengono prodotte le sole matrici di assegni ed una lista di spese predisposta unilateralmente. Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito pagina 7 di 14 che “Per provare un pagamento non è sufficiente la produzione della matrice
dell'assegno ma bisogna fornire anche la prova dell'avvenuto incasso del titolo da parte
del creditore. […] Nell'ipotesi di assenza del titolo e della prova dell'avvenuto incasso,
la matrice di un assegno costituisce una semplice annotazione da parte del debitore e
non è rilevante ai fini della prova del pagamento” (Cassazione civile, Ordinanza 4
giugno 2021 n. 15709). Aggiungasi, per quanto occorrer possa, che non vi è riscontro neppure negli atti notarili dei pagamenti che avrebbe effettuato l'appellante.
Occorre poi ribadire il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza, secondo cui non è sufficiente la mera coltivazione del fondo, ai fini della prova del possesso utile ad
usucapionem, perché essa "...non esprime in modo inequivocabile l'intento del
coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente
all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali
consentano di presumere che essa è svolta uti dominus;
costituisce, pertanto,
accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero
complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi
si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con
il comportamento concretamente esercitato del proprietario" (Cass. Sez. VI - 2,
Ordinanza n. 6123 del 05 marzo 2020; cfr. anche Cass. Sez. II, Sentenza n. 18215 del 29
luglio 2013).
Sotto questo profilo, poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà
di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. ius excludendi
alios), il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per l'appunto, precluso ai terzi la fruizione. Pertanto, colui che si trovi nella detenzione di un fondo agricolo, del quale intenda usucapire la piena proprietà è onerato pagina 8 di 14 di dimostrare di aver compiuto tutti gli atti idonei ad esprimere, in concreto, il suo diritto di proprietà su detto cespite, e dunque di aver escluso i terzi dal relativo godimento
(Cass. Sez. II, ord. 20 gennaio 2022 n. 1796).
Nel caso di specie, emerge chiaramente come l'attore abbia sempre coltivato il fondo e curato l'allevamento del bestiame, ma è stato provato altresì che tale attività è stata portata avanti insieme ai genitori fin quando gli stessi sono stati in grado di svolgerla, e comunque fino al 2010, anno in cui risulta dalla documentazione medica in atti un decadimento fisico dell' (Cfr. certificazione medico legale, doc. 12 Controparte_3
fascicolo di parte convenuta - primo grado).
Dalle dichiarazioni rese dai testimoni di parte attrice Testimone_1 Tes_2
e si ricava che la mattina andava a lavorare
[...] Testimone_3 Parte_1
presso la ed il pomeriggio si dedicava all'azienda agricola, ma Parte_2
riguardo ai pagamenti ed all'acquisto i testimoni si sono limitati a riferire circostanze raccontate dallo stesso appellante, in particolare si veda nel dettaglio la deposizione del teste “io lavoravo con alla e mi Tes_1 Parte_1 Parte_2
raccontava sempre di aver comprato qualche cosa per l'azienda” (Cfr. verbale di udienza del 17.11.2020); ancora: “ricordo che era contento di aver acquistato la
proprietà. Ha piantato olivi e viti non so in che misura ma so che ha coltivato sempre i
terreni e li ha bonificati, l'ho visto personalmente eseguire i lavori. […] Ho visto
l' lavorare sui fabbricati ma non so dire chi pagasse le opere” (Cfr. verbale di Pt_1
udienza del 23.07.2021, primo grado, teste;
infine: “Mi riferì che era stato da CP_4
lui acquistato tramite il padre che era coltivatore diretto e dunque non aveva problemi
di prelazione agraria […] Non so dire nel dettaglio, so che mi riferiva di effettuare i
pagamenti in proprio” (Cfr. verbale di udienza del 21.06.2019, primo grado, teste pagina 9 di 14 . Tes_3
Di contro, il teste di parte convenuta ha riferito: “vedevo i sig.ri Testimone_4
e lavorare i terreni di cui mi si dice, coltivandoli Controparte_3 Controparte_4
e raccogliendone i frutti. Ciò a mia memoria a partire dagli anni Settanta ottanta. […]
Continuarono a coltivare i terreni fino a quando non si sono ammalati circa nel
2009/2010” (Cfr. verbale di udienza del 21.06.2019, primo grado). Tale circostanza è
stata in larga misura confermata dal teste , confinante con la proprietà degli Tes_5
che ha dichiarato: “posso dire che dal 1981, data in cui acquistammo la nostra Pt_1
vigna e successivamente dal 2003, data in cui è deceduto mio padre […], vedevo il sig.
coltivare la sua vigna e potarla personalmente. Ricordo anche di averlo visto CP_3
con la moglie dirigersi verso la parte bassa del terreno, immagino per coltivare l'orto
che era collocato lì. Ciò accadeva quasi tutti i giorni” (Cfr. verbale di udienza del
21.06.2019, primo grado). Dello stesso tenore il teste che ha Testimone_6
riferito: “io ho ristrutturato la casa di dagli ultimi anni del 2008 per Controparte_3
circa due anni. Durante questo periodo vedevo andava a potare la vigna, gli CP_3
olivi, raccoglieva i frutti e mi aveva insegnato a potare gli ulivi […] io li vedevo
( e ) lavorare con il bestiame da cortile e con i buoi” (Cfr. verbale CP_3 CP_4
di udienza del 17.11.2020, primo grado).
Infine il teste , veterinario di famiglia, che ha riferito: “mi occupavo della Testimone_7
cura degli animali dei sig.ri a chiamata che mi effettuavano entrambi. […] Per Pt_1
quanto ne so le cure le prestavano sia il sig. che il sig. . Le mie CP_3 Pt_1
parcelle venivano onorate sia dal che dal sig. e spesso anche dalla Pt_1 CP_3
moglie di quest'ultimo sig.ra ” (Cfr. verbale di udienza del Controparte_4
5.10.2021, primo grado).
pagina 10 di 14 Appare dunque provato come l'utilizzo del fondo da parte di fosse Parte_1
condiviso con i genitori proprietari e resta circostanza non contestata che gli stessi abbiano vissuto nel compendio, dapprima nell'abitazione sita al piano superiore insieme al figlio e alla sua famiglia, in seguito trasferendosi al piano inferiore con Pt_1
l'avanzare dell'età, fino alla morte.
Tale situazione di fatto, incontestata, esclude un possesso esclusivo del compendio immobiliare in capo ad , in quanto è stato provato che i legittimi Parte_1
proprietari non solo hanno abitato l'immobile, ma hanno portato avanti l'attività agricola
-comportandosi uti domini- con l'aiuto dei figli e delle rispettive famiglie di quest'ultimi.
È emerso, infatti, che anche le figlie e , pur Controparte_1 Controparte_2
essendo andate ad abitare altrove una volta sposate, si recavano periodicamente presso l'azienda agricola e partecipavano alla raccolta dei frutti dell'orto, delle olive e alla vendemmia (Cfr. verbale di udienza 3.12.2019 primo grado, teste . Tes_8
Considerando dunque il contesto familiare, in cui il godimento dei beni da parte dell'odierno appellante e della sua famiglia è avvenuto in una situazione di contiguità
abitativa con i proprietari, è del tutto plausibile che abbia goduto Parte_1
pacificamente dell'abitazione e dei terreni, avendo lo stesso aiutato i genitori nella gestione dell'attività agricola, ma senza che ciò implichi dismissione del diritto in capo ai titolari formali (e che sia mai cominciato a decorrere il termine utile ai fini dell'usucapione).
La lunga durata del godimento può, infatti, integrare un elemento presuntivo in favore dell'esclusione di una semplice tolleranza, ma ciò vale qualora si verta in tema di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, e non di stretta parentela, tenuto conto che in pagina 11 di 14 relazione ai primi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile il mantenimento di quella tolleranza per un lungo arco di tempo (Cass. 20.2.2008, n. 4327; Cass. 3.8.1995, n. 8498
ed ancora: Cass. 12571/2014 Cass. 11277/15 Cass. 16371/15; Cass. 11315/2018).
Aggiungasi che si condivide la valutazione del Giudice di prime cure secondo cui non risultano pienamente provati né i pagamenti del prezzo di acquisto dei beni, né le spese di ristrutturazione, perché circostanze sorrette da testimonianze de relato actoris non suffragate da ulteriori risultanze istruttorie e non potendosi considerare sufficiente quanto riferito dal teste , tecnico incaricato da parte attrice di redigere gli Testimone_9
elenchi poi prodotti in giudizio, che comunque, riferisce anche lui su circostanze apprese dall'odierno appellante. (Cfr. verbale di udienza del 3.12.2019, primo grado).
Per altro verso, non ha provato neppure di aver posseduto l'immobile Parte_1
in modo pieno, esclusivo e manifestamente contrastante con la proprietà formale degli intestatari del bene, né, all'evidenza, la rivendicata usucapione si è maturata dopo la morte dei genitori delle odierne parti in causa.
Infatti, il coerede che dopo la morte del de cuius sia rimasto nel possesso dei beni può
usucapire l'altrui quota indivisa della cosa comune, dimostrando l'intenzione di possedere non a titolo di compossesso ma di possesso esclusivo uti dominus senza la necessità di compiere atti di “interversio possessionis” alla stregua dell'art. 1164 c.c.,
ma ponendo in essere comportamenti incompatibili con il possesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti al singolo partecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o che comportando solo il soddisfacimento di obblighi o di erogazioni per il migliore godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad un'estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore (Cass. Sez.
II, n. 16841/2005).
pagina 12 di 14 Passando ora ad esaminare le domande risarcitorie e restitutorie svolte in via subordinata dall'appellante, osserva questa Corte che:
- la domanda di risarcimento del danno formulata ai sensi dell'art. 2043 c.c. presuppone l'esistenza di un fatto illecito, doloso o colposo, che non è dato ravvisare nella condotta dei genitori di . Sostiene l'appellante che le somme utilizzate per Parte_1
l'acquisto del compendio immobiliare provenissero dal proprio patrimonio personale,
ma tale fattispecie avrebbe dovuto se del caso configurare l'ipotesi dell'interposizione reale di persona che non ha nulla a che fare con il risarcimento per fatto illecito, vieppiù
considerando che l'appellante non ha agito per far valere l'obbligo di ritrasferimento dei beni ma ha preteso di acquistarli a titolo originario;
- l'azione di indebito arricchimento (art.2041 c.c.) ha carattere sussidiario e nella fattispecie l' ha un'azione tipica, dato che dichiara di vantare dei crediti nei Pt_1
confronti dell'asse ereditario ed è noto che i debiti del de cuius vanno conteggiati per determinare la massa ereditaria (art.556 c.c.). In ogni caso l'art. 2041 c.c. richiede la prova del danno, vale a dire degli esborsi che avrebbe effettuato l'appellante e di cui,
come sopra ricordato, non è stata fornita adeguata dimostrazione.
*****
Dalle esposte considerazioni deriva che l'appello debba essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull' appello proposto da
, contrariis reiectis, così provvede: Parte_1 pagina 13 di 14 - Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata (n. 9/2024 emessa dal
Tribunale di Spoleto l'8.01.2024);
- Condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dagli appellati che liquida in €.9.991,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
- Visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché l'appellante versi un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 1 ottobre 2025
Il Presidente relatore
(Dott. Simone Salcerini)
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 105/2024 R.G. promossa da
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, dall' Avv. Giuseppe La Spina ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, via Baglioni n.36, in forza di procura allegata all'atto di appello;
- Appellante =
nei confronti di
nata a [...] il 13/05/1951, C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_2
e nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_2 CodiceFiscale_3
rappresentate e difese dall'Avv. Sonia Neri ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Spoleto, via Nursina 5, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
=Appellate=
OGGETTO: Usucapione
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI: Per parte appellante: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 4/06/2025;
Per parte appellata: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 4/06/2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione del 12.05.2015, ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Spoleto i propri genitori ed amministrati
(per essere stato nominato loro Amministratore di Sostegno), e Controparte_3
, affinché fosse accertata l'intervenuta usucapione in proprio favore Controparte_4
del compendio immobiliare sito in Spoleto, Loc. Morro n. 60, distinto al Catasto terreni al foglio 118, con le particelle 8,9,14,18,19,106,164,166,415,417,418,420,421,474 e 497
con sovrastante fabbricato ad uso abitativo distinto al CNEU del Comune di Spoleto al foglio 118, part. 497, sub 1), 2), 3) e 4), composto da terreni agricoli, due abitazioni,
magazzini agricoli e corte.
L'attore chiedeva inoltre di accertare e dichiarare il proprio diritto al risarcimento del danno, ovvero il diritto ad essere indennizzato ex art. 2041 c.c. nei limiti dell'arricchimento prodottosi in favore dei convenuti a seguito delle migliorie dallo stesso apportate ai beni, da determinarsi anche mediante CTU.
L'attore esponeva che i genitori erano coltivatori, inizialmente insediati sul compendio immobiliare come affittuari e che successivamente, con atti del 1981 e del 1990, lo avevano acquistato solo formalmente al fine di evitare la prelazione agraria dei confinanti, ma che in realtà il prezzo di acquisto era stato per la maggior parte corrisposto dal figlio (versando la somma di attuali Euro 43.284,25).
A sostegno della domanda sosteneva che fin dal momento Parte_1
dell'acquisto aveva sempre posseduto i beni immobili oggetto di domanda, che pagina 2 di 14 comprendevano anche attrezzature e macchine agricole, comportandosi come unico proprietario, lavorando i campi ed allevando il bestiame coadiuvato unicamente dalla propria famiglia e sostenendo tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Con comparsa del 24.09.2015 si costituivano in giudizio e Controparte_3 [...]
a mezzo dell'Avv. Sonia Neri nominato quale loro Curatore Speciale dal CP_4
Giudice Tutelare presso il Tribunale di Spoleto con provvedimento del 23.04.2014.
I convenuti chiedevano il rigetto della domanda attorea deducendo di aver posseduto il fondo dapprima come mezzadri e successivamente come proprietari e di aver sempre coltivato i terreni ed allevato gli animali godendo dei frutti di tale attività insieme ai tre figli, , e . CP_1 CP_2 Pt_1
Su richiesta del magistrato assegnatario, il Giudice Tutelare sostituiva Parte_1
come amministratore di sostegno dei genitori e successivamente il processo si interrompeva a seguito del decesso del convenuto . Controparte_5
La causa veniva riassunta dall'attore e si costituivano in giudizio e Controparte_4
le figlie e . Controparte_1 Controparte_2
Autorizzato lo scambio delle memorie ex art. 183, comma 6, n. 1, 2 e 3 c.p.c., il processo veniva di nuovo interrotto per il decesso della convenuta ed ancora Controparte_4
riassunto su ricorso di . Parte_1
La causa veniva istruita con l'escussione dei testi ammessi ed in data 8.01.2024 il
Tribunale di Spoleto, con sentenza n. 9/2024, rigettava le domande dell'attore e compensava le spese di lite.
Avverso la sentenza del Tribunale di Spoleto n. 9/2024 ha interposto appello Parte_1
deducendo che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere non provata
[...]
l'intervenuta usucapione. pagina 3 di 14 L'appellante assume di aver dato prova del possesso uti dominus sui beni sin dall'acquisto del 1981 in modo continuato, pubblico e pacifico, avendoli goduti insieme alla propria famiglia per oltre un ventennio.
La sentenza sarebbe poi errata relativamente alla valutazione della prova, sia orale sia documentale;
ad avviso della parte appellante, dai testi sentiti emergerebbe chiaramente che l'attore avrebbe svolto l'attività di agricoltore sui terreni oggetto di causa in modo esclusivo e che la permanenza dei genitori, che hanno convissuto dapprima con l'attore e la sua famiglia e poi nell'abitazione sita al piano terra fino al decesso di entrambi,
sarebbe da ricondurre nella sfera dell'accudimento familiare.
Inoltre ritiene l'appellante che la pronuncia del Tribunale di Spoleto sia erronea nella parte in cui ha completamente omesso di valutare la documentazione prodotta dall'attore, che attestava i lavori realizzati e le spese dal medesimo affrontate.
lamenta infine il mancato accoglimento delle domande subordinate, il Parte_1
cui fondamento sarebbe in re ipsa riscontrabile nell'opposizione alla domanda di usucapione sostenuta dapprima dai genitori convenuti e, successivamente, dalle sorelle dell'attore.
In conformità ai motivi di appello proposti, ha così concluso: “ Voglia Parte_1
la Corte di Appello di Perugia, contrariis rejectis, accogliere il presente appello e
riformare la sentenza del Tribunale di Spoleto n. 9/2024 di cui in epigrafe e, per
l'effetto, accogliere la riproposta domanda attrice e così statuire: = in via principale,
accertare e dichiarare che l'istante, per effetto del possesso continuo, pubblico, pacifico
e non interrotto da oltre 20 anni, è divenuto proprietario del compendio (descritto al
punto 1 dell'atto di citazione) a titolo originario costituito da terreni e fabbricati siti in
Spoleto, Loc. Morro, n. 60 di complessivi ha. 11.42.68, distinto al Catasto Terreni del
Comune di Spoleto al fg. 118, con le part.lle 8, 9, 14, 18, 19, 106, 164,166, 415, 417, pagina 4 di 14 418, 420, 421, 474 e 497, con sovrastante fabbricato ad uso abitativo distinto al NCEU
di detto Comune al Fg. 118, part. 497, sub. 1), 2), 3) e 4), composto da due abitazioni
(fabbricati rurali, magazzini agricoli e corte); = in subordine, nella denegata ipotesi,
salvo gravame, che la domanda in via principale non dovesse essere accolta, accertare e
dichiarare il diritto dell'attore, ora appellante, al risarcimento del danno nella somma
di £. 206.784.000, pari ad €. 106.792,02 o dell'altra, maggiore o minore, che risulterà
di giustizia, da parametrare ai criteri di cui alle premesse dell'atto di citazione e
maggiorata dell'aumento di valore acquisito dal compendio in conseguenza delle opere
anche di miglioria effettuate dall'istante, da determinare mediante CTU, oltre accessori
sia per svalutazione che per interessi dal dovuto al saldo;
= in ulteriore subordine
accertare e dichiarare che l'attore, ora appellante, ha diritto, ex art. 2041 c.c., ad essere
indennizzato nei limiti dell'arricchimento prodottosi a favore di parte appellata e della
correlativa diminuzione patrimoniale da lui subita, nella somma che si indica in £.
206.784.000, pari ad €. 106.792,02 o in quella, maggiore o minore, che riterrà di
giustizia il Tribunale ad istruttoria esperita e maggiorata dell'aumento di valore
acquisito dal compendio in conseguenza delle opere anche di miglioria effettuate da
determinare mediante CTU, oltre accessori sia per svalutazione che per interessi dal
dovuto al saldo. Con ogni altro provvedimento di rito e di legge e con vittoria di spese,
competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, previa riforma anche sul punto
della sentenza impugnata”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 1.07.2024 si sono costituite in giudizio e che hanno contestato integralmente l'appello e Controparte_1 Controparte_2
ne hanno richiesto il rigetto.
In assenza di attività istruttoria, all'udienza del 4.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la decisione è stata riservata al Collegio. pagina 5 di 14 ***
Ritiene questa Corte che i motivi d'appello proposti, che in ragione dell'intima connessione debbono essere esaminati unitariamente, non possano essere accolti.
Riassumendo la questione nei suoi termini essenziali occorre rilevare che l'appellante si duole dell'errore in cui sarebbe incorso il Giudice prime cure nel rigettare la domanda di usucapione laddove, da un lato avrebbe mal ricostruito la vicenda, mentre dall'altro avrebbe erroneamente applicato i principi giurisprudenziali che governano la materia,
valutando erroneamente le deposizione dei testi escussi ed omettendo di considerare la documentazione attestante i lavori dallo stesso realizzati e le spese sostenute;
in conformità di quanto sostenuto l'appellante ha chiesto in via principale che venisse riformata la gravata sentenza dichiarando l'intervenuta usucapione sul compendio immobiliare ad oggi di proprietà comune delle parti in causa per effetto di successione ereditaria.
Preliminarmente, preme rilevare che per configurare il possesso ad usucapionem sia necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena e, quindi, una signoria sulla cosa che permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l'animus che il corpus; è necessario, altresì, che tale rapporto non sia dovuto a mera tolleranza, la quale è da ravvisarsi tutte le volte che il godimento della cosa, lungi dal rivelare l'intenzione del soggetto di svolgere un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, tragga origine da spirito di condiscendenza.
A tal riguardo la Suprema Corte ha precisato che al fine di stabilire se la relazione di pagina 6 di 14 fatto con il bene costituisca una situazione di possesso ovvero di semplice detenzione -
dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi, come tale inidonea, ai sensi dell'art. 1144 c.c., a fondare la domanda di usucapione - assume rilievo la circostanza che l'attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità, circostanza che assume efficacia di valore presuntivo circa l'esclusione dell'esistenza di una mera tolleranza e che non ricorre nel caso in cui la suddetta relazione di fatto si fondi su rapporti caratterizzati da vincoli particolari tra le parti, quali quelli scaturenti da un rapporto societario (Cass. Sez. II, Sentenza n. 21135 del
29/07/2024; Cass. Sez. II, Ordinanza n. 17880 del 03/07/2019) o di parentela (Cass., sez.
II, 29.5.2015, n. 11277).
Nel caso di specie ha vissuto nel compendio immobiliare fin dalla Parte_1
nascita insieme alle sorelle e ai genitori e che lo Controparte_3 Controparte_4
detenevano in qualità di mezzadri.
Quando il precedente proprietario ha deciso di vendere il compendio immobiliare l'attore, che era dipendente della aveva le disponibilità economiche Parte_2
per l'acquisto ed avrebbe aiutato i genitori corrispondendo la maggior parte della somma necessaria e facendo sì che non venisse loro opposta la prelazione agraria da parte dei confinanti. Da quel momento, l'appellante assume di aver sempre posseduto i beni,
coltivando il fondo e curando sia i terreni sia le abitazioni e sostenendo tutte le spese di ristrutturazione nonché le numerose migliorie apportate nel tempo.
A fondamento di quanto dedotto l'attore ha prodotto documentalmente un elenco analitico di tutte le spese sostenute ma, nonostante la copiosa produzione documentale,
non vi è prova di tali pagamenti, poiché vengono prodotte le sole matrici di assegni ed una lista di spese predisposta unilateralmente. Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito pagina 7 di 14 che “Per provare un pagamento non è sufficiente la produzione della matrice
dell'assegno ma bisogna fornire anche la prova dell'avvenuto incasso del titolo da parte
del creditore. […] Nell'ipotesi di assenza del titolo e della prova dell'avvenuto incasso,
la matrice di un assegno costituisce una semplice annotazione da parte del debitore e
non è rilevante ai fini della prova del pagamento” (Cassazione civile, Ordinanza 4
giugno 2021 n. 15709). Aggiungasi, per quanto occorrer possa, che non vi è riscontro neppure negli atti notarili dei pagamenti che avrebbe effettuato l'appellante.
Occorre poi ribadire il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza, secondo cui non è sufficiente la mera coltivazione del fondo, ai fini della prova del possesso utile ad
usucapionem, perché essa "...non esprime in modo inequivocabile l'intento del
coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente
all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali
consentano di presumere che essa è svolta uti dominus;
costituisce, pertanto,
accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero
complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi
si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con
il comportamento concretamente esercitato del proprietario" (Cass. Sez. VI - 2,
Ordinanza n. 6123 del 05 marzo 2020; cfr. anche Cass. Sez. II, Sentenza n. 18215 del 29
luglio 2013).
Sotto questo profilo, poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà
di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. ius excludendi
alios), il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per l'appunto, precluso ai terzi la fruizione. Pertanto, colui che si trovi nella detenzione di un fondo agricolo, del quale intenda usucapire la piena proprietà è onerato pagina 8 di 14 di dimostrare di aver compiuto tutti gli atti idonei ad esprimere, in concreto, il suo diritto di proprietà su detto cespite, e dunque di aver escluso i terzi dal relativo godimento
(Cass. Sez. II, ord. 20 gennaio 2022 n. 1796).
Nel caso di specie, emerge chiaramente come l'attore abbia sempre coltivato il fondo e curato l'allevamento del bestiame, ma è stato provato altresì che tale attività è stata portata avanti insieme ai genitori fin quando gli stessi sono stati in grado di svolgerla, e comunque fino al 2010, anno in cui risulta dalla documentazione medica in atti un decadimento fisico dell' (Cfr. certificazione medico legale, doc. 12 Controparte_3
fascicolo di parte convenuta - primo grado).
Dalle dichiarazioni rese dai testimoni di parte attrice Testimone_1 Tes_2
e si ricava che la mattina andava a lavorare
[...] Testimone_3 Parte_1
presso la ed il pomeriggio si dedicava all'azienda agricola, ma Parte_2
riguardo ai pagamenti ed all'acquisto i testimoni si sono limitati a riferire circostanze raccontate dallo stesso appellante, in particolare si veda nel dettaglio la deposizione del teste “io lavoravo con alla e mi Tes_1 Parte_1 Parte_2
raccontava sempre di aver comprato qualche cosa per l'azienda” (Cfr. verbale di udienza del 17.11.2020); ancora: “ricordo che era contento di aver acquistato la
proprietà. Ha piantato olivi e viti non so in che misura ma so che ha coltivato sempre i
terreni e li ha bonificati, l'ho visto personalmente eseguire i lavori. […] Ho visto
l' lavorare sui fabbricati ma non so dire chi pagasse le opere” (Cfr. verbale di Pt_1
udienza del 23.07.2021, primo grado, teste;
infine: “Mi riferì che era stato da CP_4
lui acquistato tramite il padre che era coltivatore diretto e dunque non aveva problemi
di prelazione agraria […] Non so dire nel dettaglio, so che mi riferiva di effettuare i
pagamenti in proprio” (Cfr. verbale di udienza del 21.06.2019, primo grado, teste pagina 9 di 14 . Tes_3
Di contro, il teste di parte convenuta ha riferito: “vedevo i sig.ri Testimone_4
e lavorare i terreni di cui mi si dice, coltivandoli Controparte_3 Controparte_4
e raccogliendone i frutti. Ciò a mia memoria a partire dagli anni Settanta ottanta. […]
Continuarono a coltivare i terreni fino a quando non si sono ammalati circa nel
2009/2010” (Cfr. verbale di udienza del 21.06.2019, primo grado). Tale circostanza è
stata in larga misura confermata dal teste , confinante con la proprietà degli Tes_5
che ha dichiarato: “posso dire che dal 1981, data in cui acquistammo la nostra Pt_1
vigna e successivamente dal 2003, data in cui è deceduto mio padre […], vedevo il sig.
coltivare la sua vigna e potarla personalmente. Ricordo anche di averlo visto CP_3
con la moglie dirigersi verso la parte bassa del terreno, immagino per coltivare l'orto
che era collocato lì. Ciò accadeva quasi tutti i giorni” (Cfr. verbale di udienza del
21.06.2019, primo grado). Dello stesso tenore il teste che ha Testimone_6
riferito: “io ho ristrutturato la casa di dagli ultimi anni del 2008 per Controparte_3
circa due anni. Durante questo periodo vedevo andava a potare la vigna, gli CP_3
olivi, raccoglieva i frutti e mi aveva insegnato a potare gli ulivi […] io li vedevo
( e ) lavorare con il bestiame da cortile e con i buoi” (Cfr. verbale CP_3 CP_4
di udienza del 17.11.2020, primo grado).
Infine il teste , veterinario di famiglia, che ha riferito: “mi occupavo della Testimone_7
cura degli animali dei sig.ri a chiamata che mi effettuavano entrambi. […] Per Pt_1
quanto ne so le cure le prestavano sia il sig. che il sig. . Le mie CP_3 Pt_1
parcelle venivano onorate sia dal che dal sig. e spesso anche dalla Pt_1 CP_3
moglie di quest'ultimo sig.ra ” (Cfr. verbale di udienza del Controparte_4
5.10.2021, primo grado).
pagina 10 di 14 Appare dunque provato come l'utilizzo del fondo da parte di fosse Parte_1
condiviso con i genitori proprietari e resta circostanza non contestata che gli stessi abbiano vissuto nel compendio, dapprima nell'abitazione sita al piano superiore insieme al figlio e alla sua famiglia, in seguito trasferendosi al piano inferiore con Pt_1
l'avanzare dell'età, fino alla morte.
Tale situazione di fatto, incontestata, esclude un possesso esclusivo del compendio immobiliare in capo ad , in quanto è stato provato che i legittimi Parte_1
proprietari non solo hanno abitato l'immobile, ma hanno portato avanti l'attività agricola
-comportandosi uti domini- con l'aiuto dei figli e delle rispettive famiglie di quest'ultimi.
È emerso, infatti, che anche le figlie e , pur Controparte_1 Controparte_2
essendo andate ad abitare altrove una volta sposate, si recavano periodicamente presso l'azienda agricola e partecipavano alla raccolta dei frutti dell'orto, delle olive e alla vendemmia (Cfr. verbale di udienza 3.12.2019 primo grado, teste . Tes_8
Considerando dunque il contesto familiare, in cui il godimento dei beni da parte dell'odierno appellante e della sua famiglia è avvenuto in una situazione di contiguità
abitativa con i proprietari, è del tutto plausibile che abbia goduto Parte_1
pacificamente dell'abitazione e dei terreni, avendo lo stesso aiutato i genitori nella gestione dell'attività agricola, ma senza che ciò implichi dismissione del diritto in capo ai titolari formali (e che sia mai cominciato a decorrere il termine utile ai fini dell'usucapione).
La lunga durata del godimento può, infatti, integrare un elemento presuntivo in favore dell'esclusione di una semplice tolleranza, ma ciò vale qualora si verta in tema di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, e non di stretta parentela, tenuto conto che in pagina 11 di 14 relazione ai primi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile il mantenimento di quella tolleranza per un lungo arco di tempo (Cass. 20.2.2008, n. 4327; Cass. 3.8.1995, n. 8498
ed ancora: Cass. 12571/2014 Cass. 11277/15 Cass. 16371/15; Cass. 11315/2018).
Aggiungasi che si condivide la valutazione del Giudice di prime cure secondo cui non risultano pienamente provati né i pagamenti del prezzo di acquisto dei beni, né le spese di ristrutturazione, perché circostanze sorrette da testimonianze de relato actoris non suffragate da ulteriori risultanze istruttorie e non potendosi considerare sufficiente quanto riferito dal teste , tecnico incaricato da parte attrice di redigere gli Testimone_9
elenchi poi prodotti in giudizio, che comunque, riferisce anche lui su circostanze apprese dall'odierno appellante. (Cfr. verbale di udienza del 3.12.2019, primo grado).
Per altro verso, non ha provato neppure di aver posseduto l'immobile Parte_1
in modo pieno, esclusivo e manifestamente contrastante con la proprietà formale degli intestatari del bene, né, all'evidenza, la rivendicata usucapione si è maturata dopo la morte dei genitori delle odierne parti in causa.
Infatti, il coerede che dopo la morte del de cuius sia rimasto nel possesso dei beni può
usucapire l'altrui quota indivisa della cosa comune, dimostrando l'intenzione di possedere non a titolo di compossesso ma di possesso esclusivo uti dominus senza la necessità di compiere atti di “interversio possessionis” alla stregua dell'art. 1164 c.c.,
ma ponendo in essere comportamenti incompatibili con il possesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti al singolo partecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o che comportando solo il soddisfacimento di obblighi o di erogazioni per il migliore godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad un'estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore (Cass. Sez.
II, n. 16841/2005).
pagina 12 di 14 Passando ora ad esaminare le domande risarcitorie e restitutorie svolte in via subordinata dall'appellante, osserva questa Corte che:
- la domanda di risarcimento del danno formulata ai sensi dell'art. 2043 c.c. presuppone l'esistenza di un fatto illecito, doloso o colposo, che non è dato ravvisare nella condotta dei genitori di . Sostiene l'appellante che le somme utilizzate per Parte_1
l'acquisto del compendio immobiliare provenissero dal proprio patrimonio personale,
ma tale fattispecie avrebbe dovuto se del caso configurare l'ipotesi dell'interposizione reale di persona che non ha nulla a che fare con il risarcimento per fatto illecito, vieppiù
considerando che l'appellante non ha agito per far valere l'obbligo di ritrasferimento dei beni ma ha preteso di acquistarli a titolo originario;
- l'azione di indebito arricchimento (art.2041 c.c.) ha carattere sussidiario e nella fattispecie l' ha un'azione tipica, dato che dichiara di vantare dei crediti nei Pt_1
confronti dell'asse ereditario ed è noto che i debiti del de cuius vanno conteggiati per determinare la massa ereditaria (art.556 c.c.). In ogni caso l'art. 2041 c.c. richiede la prova del danno, vale a dire degli esborsi che avrebbe effettuato l'appellante e di cui,
come sopra ricordato, non è stata fornita adeguata dimostrazione.
*****
Dalle esposte considerazioni deriva che l'appello debba essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull' appello proposto da
, contrariis reiectis, così provvede: Parte_1 pagina 13 di 14 - Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata (n. 9/2024 emessa dal
Tribunale di Spoleto l'8.01.2024);
- Condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dagli appellati che liquida in €.9.991,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
- Visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché l'appellante versi un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 1 ottobre 2025
Il Presidente relatore
(Dott. Simone Salcerini)
pagina 14 di 14