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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 05/02/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
Sent. N.
Cron. N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
dr. Roberto Spagnuolo Presidente
dr. Aida Sabbato Consigliere
dr. Rosa Larocca Consigliere rel.
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 3 del ruolo generale appelli dell'anno 2021 R.G.
TRA
(P.IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Vita Genovese e Vito Mecca ed elettivamente domiciliata, in Potenza, al Viale
Marconi, n. 192;
APPELLANTE
E , rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, Controparte_1
dall'avv. Anna Maria Catalda Pallotta ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Cosenza, alla via Nicola Serra n. 96;
APPELLATO
OGGETTO: opposizione a precetto - appello avverso la sentenza n. 181/2020 del
5.03.2020 del Giudice del lavoro del Tribunale di Matera.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: "Voglia la Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dell'appello, dichiarare l'inesistenza del credito così come quantificato nel decreto ingiuntivo n. 341/2014 e, per l'effetto, dichiarare l'infondatezza del diritto del CP_1 di procedere all'esecuzione forzata con il giudizio intrapreso con l'atto di precetto
[...] notificato in data 15.07.2014, con conseguente declaratoria di nullità e di improduttività degli effetti giuridici ed adottare altresì tutti i provvedimenti del caso;
condannare il a CP_1 rimborsare alla , le spese e le competenze del doppio grado di Controparte_2 giudizio".
Per l'appellato: “Voglia la Corte d'Appello adita, in via preliminare ed assorbente, accertare e dichiarare la nullità dell'impugnazione perché tardiva, per come risulta dalla documentazione in atti;
nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto di quanto assunto da e, per l'effetto, rigettare CP_3
l'appello proposto confermando la sentenza di primo grado in ogni sua parte;
condannare l'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
in ogni caso, condannare la
[...]
al pagamento delle spese, diritti ed onorari, oltre iva e cpa come Parte_1
per legge, tutti del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza n. 181/2020, pubblicata in data 5.03.2020, emessa dal giudice del lavoro presso il tribunale di Matera, oggetto dell'odierno appello, veniva in parte rigettata ed in parte dichiarata improponibile, l'opposizione all'esecuzione proposta dalla , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
condannandola al pagamento delle spese processuali.
Ha ritenuto il primo giudice di dover dichiarare improponibile l'opposizione proposta non potendosi fare valere l'eventuale nullità della notificazione del decreto ingiuntivo in sede di opposizione a precetto. Quanto al merito, ha evidenzato il giudicante che, essendo l'opposizione all'esecuzione fondata sulle stesse eccezioni poste a base dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la stessa doveva ritenersi improponibile per difetto di interesse, atteso che il giudizio di opposizione all'ingiunzione è stato in grado di realizzare pienamente la tutela dell'interesse dell'esecutato ad evitare l'esecuzione ed in ragione del fatto che tale ultimo giudizio era stato definito con il rigetto dell'opposizione di cui alla sentenza resa sempre dal tribunale di Matera nell'ambito del giudizio tra le stesse parti n. 341/2014 R.G..
Con appello depositato il 7 gennaio 2021, la ha Controparte_2
impugnato la sentenza n. 181/2020 del giudice del lavoro presso il tribunale di
Matera, chiedendo che, in riforma della stessa ed in accoglimento dell'appello spiegato, venisse dichiarata l'inesistenza del credito così come quantificato nel decreto ingiuntivo n. 341/2014 e, per l'effetto, dichiarata l'infondatezza del diritto del di procedere all'esecuzione forzata con il giudizio Controparte_1
intrapreso con l'atto di precetto notificato in data 15.07.2014, con conseguente declaratoria di nullità e di improduttività degli effetti giuridici, adottando altresì tutti i provvedimenti del caso.
Con decreto presidenziale del 14.01.2021 veniva fissata l'udienza di discussione per il giorno 8 luglio 2021 e con memoria difensiva depositata in data 4.06.2021, si costituiva in giudizio . Ha chiesto quest'ultimo che, in Controparte_1 via preliminare ed assorbente, venisse accertata e dichiarata la nullità dell'impugnazione perché tardiva, per come risultava dalla documentazione in atti e che, nel merito, venisse accertata e dichiarata l'infondatezza di quanto assunto da controparte e, per l'effetto, che venisse rigettato l'appello proposto confermando la sentenza di primo grado in ogni sua parte, con condanna della Parte_1
al pagamento delle spese, diritti ed onorari, oltre iva e cpa come per legge.
[...]
All'udienza del 9 gennaio 2025, tenutasi sub specie di trattazione scritta, lette le note fatte pervenire dalle parti costituite, la Corte di Appello decideva come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto deve essere dichiarato inammissibile, sulla scorta della dirimente considerazione che si va ad esplicitare.
Oggetto dell'odierno gravame è la sentenza n. 181/2020, pubblicata in data
5.03.2020, emessa dal giudice del lavoro presso il tribunale di Matera, con la quale veniva in parte rigettata ed in parte dichiarata improponibile l'opposizione all'esecuzione proposta dalla , in persona del Controparte_2
legale rappresentante p.t., condannandola al pagamento delle spese processuali.
Fondata è l'eccezione di tardività dell'appello di cui alla memoria di costituzione depositata in data 4.06.2021 dal . Controparte_1
Ed invero, risulta dalla documentazione in atti, che la sentenza gravata veniva depositata e, quindi pubblicata, in data 5.03.2020 e che non veniva notificata.
Applicandosi il termine lungo dei sei mesi per proporre gravame (art. 327, co. 1,
c.p.c.), lo stesso veniva a scadere, a parere di questa Corte, il 5.09.2020, termine che veniva a slittare al 6.10.2020 (aggiungendo i 31 giorni della sospensione feriale di cui all'art. 1 della L. n. 742 del 1969) ed, ancora, il 9.12.2020 (aggiungendo i sessantaquattro giorni della sospensione da emergenza epidomiologica Covid 19 di cui all'art. 83, co. 4, del D.L. n. 18/2020, convertito nella L. n. 27/2020), dal 9 marzo all'11 maggio 2020). Se questo è il termine ultimo utile per proporre un tempestivo gravame, non v'è chi non veda come l'appello di cui si tratta, depositato in data
7.01.2021, risulta ampiamente tardivo e, conseguentemete, lo stesso non può che dichiararsi inammissibile.
La natura della pronuncia inibisce ogni ulteriore vaglio inerente al merito delle questioni prospettate.
Quanto alle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato della controversia e dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55 del 2014.
L'appellante è altresì tenuto al pagamento dell'ulteriore somma pari al doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002
.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n. 3 del ruolo generale lavoro dell'anno 2021, proposto da
, in persona del legale rappresentante p.t., nei Controparte_2
confronti di , così provvede: Controparte_1
1) dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'appellato, liquidandole in euro 1.700,00, oltre IVA, CPA e CF, come per legge;
3) dichiara l'appellante tenuto al versaento dell'ulteriore somma pari al doppio del contributo unificato.
Potenza, 9 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Rosa Larocca dott. Roberto Spagnuolo
Cron. N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
dr. Roberto Spagnuolo Presidente
dr. Aida Sabbato Consigliere
dr. Rosa Larocca Consigliere rel.
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 3 del ruolo generale appelli dell'anno 2021 R.G.
TRA
(P.IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Vita Genovese e Vito Mecca ed elettivamente domiciliata, in Potenza, al Viale
Marconi, n. 192;
APPELLANTE
E , rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, Controparte_1
dall'avv. Anna Maria Catalda Pallotta ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Cosenza, alla via Nicola Serra n. 96;
APPELLATO
OGGETTO: opposizione a precetto - appello avverso la sentenza n. 181/2020 del
5.03.2020 del Giudice del lavoro del Tribunale di Matera.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: "Voglia la Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dell'appello, dichiarare l'inesistenza del credito così come quantificato nel decreto ingiuntivo n. 341/2014 e, per l'effetto, dichiarare l'infondatezza del diritto del CP_1 di procedere all'esecuzione forzata con il giudizio intrapreso con l'atto di precetto
[...] notificato in data 15.07.2014, con conseguente declaratoria di nullità e di improduttività degli effetti giuridici ed adottare altresì tutti i provvedimenti del caso;
condannare il a CP_1 rimborsare alla , le spese e le competenze del doppio grado di Controparte_2 giudizio".
Per l'appellato: “Voglia la Corte d'Appello adita, in via preliminare ed assorbente, accertare e dichiarare la nullità dell'impugnazione perché tardiva, per come risulta dalla documentazione in atti;
nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto di quanto assunto da e, per l'effetto, rigettare CP_3
l'appello proposto confermando la sentenza di primo grado in ogni sua parte;
condannare l'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
in ogni caso, condannare la
[...]
al pagamento delle spese, diritti ed onorari, oltre iva e cpa come Parte_1
per legge, tutti del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza n. 181/2020, pubblicata in data 5.03.2020, emessa dal giudice del lavoro presso il tribunale di Matera, oggetto dell'odierno appello, veniva in parte rigettata ed in parte dichiarata improponibile, l'opposizione all'esecuzione proposta dalla , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
condannandola al pagamento delle spese processuali.
Ha ritenuto il primo giudice di dover dichiarare improponibile l'opposizione proposta non potendosi fare valere l'eventuale nullità della notificazione del decreto ingiuntivo in sede di opposizione a precetto. Quanto al merito, ha evidenzato il giudicante che, essendo l'opposizione all'esecuzione fondata sulle stesse eccezioni poste a base dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la stessa doveva ritenersi improponibile per difetto di interesse, atteso che il giudizio di opposizione all'ingiunzione è stato in grado di realizzare pienamente la tutela dell'interesse dell'esecutato ad evitare l'esecuzione ed in ragione del fatto che tale ultimo giudizio era stato definito con il rigetto dell'opposizione di cui alla sentenza resa sempre dal tribunale di Matera nell'ambito del giudizio tra le stesse parti n. 341/2014 R.G..
Con appello depositato il 7 gennaio 2021, la ha Controparte_2
impugnato la sentenza n. 181/2020 del giudice del lavoro presso il tribunale di
Matera, chiedendo che, in riforma della stessa ed in accoglimento dell'appello spiegato, venisse dichiarata l'inesistenza del credito così come quantificato nel decreto ingiuntivo n. 341/2014 e, per l'effetto, dichiarata l'infondatezza del diritto del di procedere all'esecuzione forzata con il giudizio Controparte_1
intrapreso con l'atto di precetto notificato in data 15.07.2014, con conseguente declaratoria di nullità e di improduttività degli effetti giuridici, adottando altresì tutti i provvedimenti del caso.
Con decreto presidenziale del 14.01.2021 veniva fissata l'udienza di discussione per il giorno 8 luglio 2021 e con memoria difensiva depositata in data 4.06.2021, si costituiva in giudizio . Ha chiesto quest'ultimo che, in Controparte_1 via preliminare ed assorbente, venisse accertata e dichiarata la nullità dell'impugnazione perché tardiva, per come risultava dalla documentazione in atti e che, nel merito, venisse accertata e dichiarata l'infondatezza di quanto assunto da controparte e, per l'effetto, che venisse rigettato l'appello proposto confermando la sentenza di primo grado in ogni sua parte, con condanna della Parte_1
al pagamento delle spese, diritti ed onorari, oltre iva e cpa come per legge.
[...]
All'udienza del 9 gennaio 2025, tenutasi sub specie di trattazione scritta, lette le note fatte pervenire dalle parti costituite, la Corte di Appello decideva come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto deve essere dichiarato inammissibile, sulla scorta della dirimente considerazione che si va ad esplicitare.
Oggetto dell'odierno gravame è la sentenza n. 181/2020, pubblicata in data
5.03.2020, emessa dal giudice del lavoro presso il tribunale di Matera, con la quale veniva in parte rigettata ed in parte dichiarata improponibile l'opposizione all'esecuzione proposta dalla , in persona del Controparte_2
legale rappresentante p.t., condannandola al pagamento delle spese processuali.
Fondata è l'eccezione di tardività dell'appello di cui alla memoria di costituzione depositata in data 4.06.2021 dal . Controparte_1
Ed invero, risulta dalla documentazione in atti, che la sentenza gravata veniva depositata e, quindi pubblicata, in data 5.03.2020 e che non veniva notificata.
Applicandosi il termine lungo dei sei mesi per proporre gravame (art. 327, co. 1,
c.p.c.), lo stesso veniva a scadere, a parere di questa Corte, il 5.09.2020, termine che veniva a slittare al 6.10.2020 (aggiungendo i 31 giorni della sospensione feriale di cui all'art. 1 della L. n. 742 del 1969) ed, ancora, il 9.12.2020 (aggiungendo i sessantaquattro giorni della sospensione da emergenza epidomiologica Covid 19 di cui all'art. 83, co. 4, del D.L. n. 18/2020, convertito nella L. n. 27/2020), dal 9 marzo all'11 maggio 2020). Se questo è il termine ultimo utile per proporre un tempestivo gravame, non v'è chi non veda come l'appello di cui si tratta, depositato in data
7.01.2021, risulta ampiamente tardivo e, conseguentemete, lo stesso non può che dichiararsi inammissibile.
La natura della pronuncia inibisce ogni ulteriore vaglio inerente al merito delle questioni prospettate.
Quanto alle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato della controversia e dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55 del 2014.
L'appellante è altresì tenuto al pagamento dell'ulteriore somma pari al doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002
.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n. 3 del ruolo generale lavoro dell'anno 2021, proposto da
, in persona del legale rappresentante p.t., nei Controparte_2
confronti di , così provvede: Controparte_1
1) dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'appellato, liquidandole in euro 1.700,00, oltre IVA, CPA e CF, come per legge;
3) dichiara l'appellante tenuto al versaento dell'ulteriore somma pari al doppio del contributo unificato.
Potenza, 9 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Rosa Larocca dott. Roberto Spagnuolo