TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 01/12/2025, n. 1697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1697 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 22/2024
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa IA ND ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: - P.IVA: ) in persona del titolare Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
pro tempore (C.F.: , elettivamente domiciliata in Milano, Via Parte_2 C.F._1
Lomellina n. 37, presso e nello studio dell'Avv. BAJONA MARCELLA del Foro di Milano, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attrice contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), società Controparte_1 P.IVA_3
elettivamente domiciliata in Vicenza, Corso Palladio n. 131, presso e nello studio dell'Avv. IPPOLITO
ALFONSO del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Avente ad oggetto: Altri contratti d'opera pagina 1 di 9 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, così giudicare: in via preliminare, dichiararsi il rigetto di tutte le domande ed eccezioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta depositata tardivamente dalla convenuta;
nel merito, accertata e dichiarata l'efficacia del contratto di fornitura della merce ivi indicata e della relativa messa in opera, così come sottoscritto tra le parti in data 12/05/2021; accertare e dichiarare risolto il predetto contratto sottoscritto in data 12/05/2021 per inadempimento del convenuto;
condannare la convenuta al risarcimento del danno nella misura di Euro 55.019,00 (Euro 46.718,20 + Euro 8.300,80 maturata nel corso del giudizio) o di quella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, a seguito di istruttoria e C.T.U. ed anche in via equitativa;
condannare la convenuta alla restituzione delle somme versate dall'attrice per l'acquisto dell'acciaio di classe S355 JR, in ragione dell'acciaio di qualità inferiore utilizzato poi dalla convenuta;
condannare la convenuta al risarcimento del danno per i vizi intrinseci ed estrinseci dell'opera eseguita, così come determinati o determinabili nella C.T.U. espletanda e per l'errata fornitura della merce;
condannare la convenuta a favore di parte attrice delle spese legali, come determinate dai parametri di legge”.
Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“In via preliminare,
• dichiararsi la nullità della citazione in riassunzione;
nel merito ed in subordine,
• rigettare ogni domanda proposta da in quanto inammissibile, Parte_1 infondata in fatto e in diritto;
• rigettare, in quanto tardive, quindi inammissibili, le domande nuove formulate da Parte_1 solo nella prima memoria integrativa;
[...]
• condannare a pagare in favore di l'importo di euro Parte_1 Controparte_1
16.500,00 a titolo di i.v.a. su fattura 121 del 12.12.2021, euro 27.000.00 oltre ad i.v.a. per saldo lavori contrattualmente pattuiti, euro 5.000,00 oltre ad i.v.a. per rifacimento campi, così per complessivi euro 48.500,00 (oltre ad i.v.a. ritenuta applicabile), o la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre ad interessi ex D.Lgs 231/2002 dalla domanda al saldo;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite, oltre oneri ed accessori di legge”.
pagina 2 di 9 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva di aver Parte_1
instaurato dinanzi al Tribunale di Lecco un giudizio ordinario nel quale aveva riferito: di aver stipulato in data 12.5.2021 con un contratto di fornitura e montaggio di due coperture per campi Controparte_1
da tennis al prezzo complessivo di € 102.000,00 oltre i.v.a. da corrispondere a scadenze prefissate in dipendenza dell'avanzamento dei lavori;
di aver corrisposto la somma di € 75.000,00 fino al 14.9.2021; di aver successivamente sospeso i pagamenti a causa del ritardo nella messa in opera;
di aver inoltre rilevato in data 13.11.2021 la sussistenza di vizi imputabili alla controparte e l'abbandono di ferraglia in un'area destinata a parcheggio;
di aver quindi dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento del fornitore, avendo questi riconosciuto peraltro di non aver consegnato le caldaie per un valore di €
10.000,00 oltre i.v.a. e di non aver installato i teli di protezione per un valore di € 2.000,00 oltre i.v.a.; di aver fatto completare l'opera a ditte terze sostenendo la spesa complessiva di € 43.218,20 e di non aver ricevuto le certificazioni di sicurezza perviste per legge per un danno ulteriore così di € 3.500,00. Riferiva la società attrice che si era costituita in quel giudizio eccependo l'incompetenza Controparte_1
territoriale del Tribunale adito e l'improcedibilità della domanda attorea per mancata instaurazione della procedura di negoziazione assistita, la quale veniva solo successivamente esperita.
[...]
parimenti riferiva che, a seguito della declinatoria di competenza da parte del Parte_1
Tribunale di Lecco, aveva riassunto il giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, ivi riproponendo le medesime difese e chiedendo in conclusione che venisse dichiarata la risoluzione del contratto di fornitura de quo e che la società convenuta venisse condannata a risarcire il danno cagionato, nella misura di € 46.718,20 o nella diversa misura da determinarsi anche in via equitativa.
Costituitasi nel presente giudizio, eccepiva la nullità dell'atto di citazione in riassunzione Controparte_1
per erronea indicazione del Tribunale adito nell'intestazione dell'atto medesimo e, nel merito, replicava: che la controparte aveva effettuato i pagamenti pattuiti in ritardo rispetto alle scadenze programmate e senza versare l'i.v.a. relativa;
che l'aliquota da applicare per la predetta imposta era quella del 22%, in quanto controparte non aveva mai attestato documentalmente di poter beneficiare dell'i.v.a. agevolata al 10%; che i lavori erano stati sospesi sia in attesa dei pagamenti dovuti dalla controparte, sia perché questa continuava a tenere lezioni e tornei di tennis;
che non sussistevano dunque i presupposti per risolvere il contratto né per risarcire alcun danno, contestato sia nell'an sia nel quantum; che anzi pagina 3 di 9 controparte era tenuta a pagare il saldo del prezzo della fornitura per € 33.500,00 oltre i.v.a. e a corrispondere l'ulteriore somma di € 5.000,00 per gli interventi aggiuntivi di rifacimento dei campi da tennis eseguiti per consentire lo svolgimento delle lezioni pur dopo i lavori di montaggio delle coperture dei campi medesimi. La società convenuta chiedeva quindi il rigetto delle domande avversarie e in via riconvenzionale la condanna di controparte a corrispondere la somma di € 48.500,00 oltre i.v.a. e oltre interessi ex art. 231/2002 dalla domanda al saldo.
All'esito dello scambio delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c. e all'esito della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa di cui all'art. 183 c.p.c., il Giudice, revocata l'iniziale dichiarazione di contumacia della società convenuta, formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. cui però aderiva solo la società convenuta. Rigettata l'istanza di ingiunzione di pagamento formulata da quest'ultima ex art. 186 ter c.p.c., la causa veniva istruita mediante assunzione della prova testimoniale parzialmente ammessa, e con intimazione di un ulteriore teste ai sensi dell'art. 257 c.p.c.
Rigettata l'ulteriore richiesta attorea di espletamento di C.T.U., venivano assegnati i termini anticipati di cui all'art. 189 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe,
e per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, cui invero provvedeva la sola parte attrice, e la causa veniva trattenuta in decisione.
Va in primo luogo rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ancora riproposta da CP_1
nelle proprie conclusioni come da ultimo precisate. L'erronea indicazione del Tribunale adito
[...]
nell'intestazione dell'atto rappresenta un mero refuso materiale, ossia un'irregolarità in ogni caso sanata dalla costituzione in giudizio della società convenuta senza che questa sia incorsa in alcuna decadenza sostanziale o processuale.
Passando ad esaminare il merito della controversia, occorre sottolineare che le contestazioni attoree poste a fondamento della domanda di risoluzione contrattuale si imperniano su due temi: quello della ritardata esecuzione dell'opera commissionata e quello della presenza di vizi esecutivi della stessa.
Con riguardo al primo profilo, emerge dal contratto del 12.5.2021 che il montaggio dell'opera sarebbe dovuto avvenire entro il 15.7.2021 (doc. 1 attoreo). La società convenuta eccepisce tuttavia che tale termine non è stato rispettato perché l'attrice era in ritardo nel pagamento degli acconti concordati. In altri termini, si è avvalsa dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. Controparte_1
pagina 4 di 9 Ritiene il giudicante che la sospensione dei lavori sia legittima in quanto l'inadempimento di
[...]
emerge dalla sua stessa ricostruzione della vicenda per cui è causa. Alla data del Parte_1
15.7.2021, infatti, l'attrice doveva aver versato la somma complessiva di € 85.000,00 oltre i.v.a. al 10%
(per quanto successivamente l'aliquota dovrà essere rideterminata al 22%, così comunque ulteriormente aggravando in termini quantitativi la misura dell'inadempimento attoreo) e, dunque, la somma complessiva lorda di (quantomeno) € 93.500,00 (doc. 1 attoreo). Tuttavia, alla medesima data, la stessa aveva versato solo il minor importo di € 40.000,00 (doc. 2 e doc. 3 attorei), pari a meno della metà del dovuto. Anche con i due pagamenti successivamente compiuti per effetto dei solleciti di controparte del 9.9.2021 (doc. 1 , per € 20.000,00 in data 30.7.2021 (doc. 4 attoreo) e per € CP_1
15.000,00 in data 14.9.2021 (doc. 5 attoreo), l'attrice non raggiungeva la soglia necessaria per riconoscere come adempiuta l'obbligazione che aveva assunto con la sottoscrizione del contratto: a metà settembre 2021 risultava aver corrisposto, infatti, la somma totale di € 75.000,00 che rimane inferiore a quella all'epoca dovuta di € 93.500,00 (ancora considerando come applicabile l'i.v.a. agevolata al 10%).
Parte attrice sostiene che con il pagamento del 14.9.2021 ogni proprio ritardo sarebbe stato sanato (cfr. pag. 9 della comparsa conclusionale), ma tale affermazione è con ogni evidenza errata, in quanto non tiene conto della parte di prezzo – non ininfluente – rappresentata appunto dall'imposta sul valore aggiunto, il cui mancato versamento non può ritenersi giustificato dall'incertezza all'epoca su quale aliquota applicare (cfr. pag. 10 della comparsa conclusionale) posto che era onere dell'attrice verificare se poteva beneficiare o meno di agevolazioni fiscali di cui ha dato conto, tardivamente e comunque non adeguatamente, solo in data 19.5.2023 (doc. 28 attoreo).
Inoltre, è infondata anche la tesi attorea secondo cui il ritardo dei pagamenti effettuati sarebbe stato giustificato dal ritardo di controparte nell'esecuzione dei lavori (cfr. pag. 8 della comparsa conclusionale): tutti i solleciti formulati da (doc. 6-7-8-9-10 attorei) risalgono infatti Parte_2
al mese di settembre 2021, quando il suo ritardo nell'adempimento all'obbligazione di pagamento era già conclamato.
Non è ravvisabile dunque in parte qua un inadempimento imputabile a che possa Controparte_1
legittimare la domanda di risoluzione contrattuale formulata in atti.
pagina 5 di 9 Con riguardo invece al secondo profilo delle domande attoree, ha Parte_1
denunciato la sussistenza di alcuni vizi dell'opera commissionata alla controparte, pur non individuandoli in atto di citazione nemmeno per il tramite di un richiamo generico. Dalla dichiarazione allegata all'atto di citazione predetto, la quale dovrebbe contenere la descrizione dei vizi riscontrati, emerge che sarebbe oggetto di doglianza il mancato ancoraggio dei teli di copertura dei campi da tennis (ma, più che di una difformità, si tratta di un'opera non completata, per cui si devono richiamare le argomentazioni di cui sopra), nonché lo strappo di un telo, la cui entità e le cui cause non sono però meglio precisate (doc. 12 attoreo), con l'effetto che alcuna imputazione in tal senso piò essere operata a carico della società convenuta.
La censura inerente invece alla discrepanza tra l'acciaio previsto in contratto e quello effettivamente utilizzato per la realizzazione dell'opera risulta tardivamente proposta in quanto esplicitata solo in sede di terza memoria integrativa (nei precedenti atti difensivi, infatti, parte attrice si era limitata ad allegare documentazione tecnica non adeguatamente contestualizzata rispetto all'oggetto e alle conclusioni dell'odierno giudizio – doc. 30 e doc. 31 attorei). Il rilievo in questione rimane comunque inconducente, in quanto parte attrice nemmeno deduce l'inidoneità del materiale impiegato, ma indica che si tratta di metallo di minor pregio e chiede la rifusione del maggior prezzo versato, avanzando una pretesa che, oltre che tardiva, risulta ancora una volta oltremodo generica. L'estrema aspecificità e inconsistenza di tali doglianze non consente pertanto di dar seguito alle richieste attoree di risoluzione contrattuale. E non ravvisandosi alcun inadempimento della società convenuta, va rigettata parimenti la domanda risarcitoria infondatamente avanzata dall'impresa attrice.
Vanno esaminate ora le domande proposte in via riconvenzionale da
[...]
eccepisce al riguardo la decadenza della controparte che nel giudizio Controparte_2
riassunto si sarebbe costituita tardivamente. Tale eccezione non coglie nel segno, in quanto è noto che il giudizio riassunto non rappresenta un procedimento separato e autonomo rispetto alla sua prima fase
(conclusasi ad esempio, come nel caso di specie, con una declinatoria di competenza): corollario di tale assunto è dunque che, se la costituzione è avvenuta tempestivamente nel procedimento a quo, si devono considerare tempestivamente formulate le domande riconvenzionali di anche Controparte_1
con riguardo alla fase successiva alla riassunzione. In tali precisi termini si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, in una fattispecie del tutto analoga a quella in esame, con la formulazione pagina 6 di 9 del seguente principio di diritto: “La riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente, dopo una pronuncia di incompetenza per valore [ma analogamente deve ritenersi in caso di pronuncia di incompetenza per territorio], dà luogo a translatio iudicii, sicché è ammissibile, nel giudizio riassunto, la domanda riconvenzionale che era stata tempestivamente formulata dinanzi al giudice dichiaratosi incompetente (nella specie, promosso giudizio per il risarcimento dei danni da circolazione stradale innanzi al giudice di pace, la domanda riconvenzionale era stata tempestivamente formulata dal convenuto, che, dopo la declinatoria di competenza ratione valoris, si era costituito nel giudizio riassunto innanzi al tribunale solo alla prima udienza, anziché nel termine di venti giorni precedenti il detto termine)” (Cass. n. 13950/2018).
Nel merito, le domande riconvenzionali de quibus sono parzialmente fondate.
Poiché il mancato completamento dell'opera commissionata è imputabile, come visto, non alla società convenuta ma all'impresa attrice, quest'ultima non può esimersi dal corrispondere l'integrale prezzo pattuito, a prescindere dal completamento della controprestazione di facere (la valutazione di un eventuale arricchimento ingiustificato della controparte è d'altronde estranea al perimetro del presente giudizio, in quanto non introdotta da alcuna delle parti costituite). ha chiesto a tale titolo la somma di € 16.500,00 quale i.v.a. al 22% da corrispondere Controparte_1
sulla somma di € 75.000,00 già versata dalla controparte, nonché la somma di € 27.000,00 - parimenti oltre i.v.a. al 22% - a titolo di saldo prezzo (ossia € 102.000,00 pattuito - € 75.000,00 già corrisposto) pari a € 32.940,00 e così per totali € 49.440,00 (ossia € 16.500,00 + € 32.940,00) oltre interessi ex art. 1284,
c. 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
L'aliquota i.v.a. del 22% è dovuta in luogo di quella del 10%, come già anticipato, in quanto l'attrice non ha dimostrato in giudizio di poter beneficiare dell'imposta agevolata, non essendo evidentemente sufficiente una mera dichiarazione via email del commercialista incaricato di seguire la contabilità dell'impresa (doc. 28 attoreo). ha chiesto in via ulteriore anche la somma di € 5.000,00 per aver effettuato alcune Controparte_1
lavorazioni aggiuntive non previste in contratto, e precisamente la pulitura giornaliera dei campi da tennis per consentire lo svolgimento dell'attività sportiva in concomitanza con il montaggio delle coperture per cui è causa. Parte attrice ha negato la circostanza.
pagina 7 di 9 L'onere della prova inerente all'effettuazione dell'attività lavorativa ulteriore di cui sopra e inerente al raggiungimento con l'attrice di un accordo sul relativo compenso spettava alla società convenuta. Tale prova non può però dirsi utilmente raggiunta in causa, in quanto le dichiarazioni testimoniali acquisite nel corso della fase istruttoria sono risultate fortemente contrastanti le une con le altre. Basti rilevare, infatti, che la teste ha radicalmente escluso entrambe le circostanze (cfr. verbale di Testimone_1
udienza del 5.3.2025), le quali invece sono state confermate dalla teste (cfr. verbale Testimone_2
di udienza del 27.11.2024): questa avrebbe avuto conoscenza diretta della conclusione dell'accordo sul pagamento aggiuntivo per aver assistito a una telefonata in vivavoce tra il legale rappresentante della società convenuta, suo fratello, e la titolare dell'impresa attrice, ma per contro avrebbe appreso del rifacimento quotidiano del terreno dei campi da tennis de relato dall'operaio . La Persona_1
deposizione di quest'ultimo appare tuttavia non scevra di contraddizioni e dunque non pienamente attendibile, in quanto lo stesso ha affermato che il ripristino del terreno avveniva quotidianamente nonostante i lavori sulla copertura dei due campi avvenissero a settimane alternate e previa apposizione di un'apposita protezione a terra, per cui appare più ragionevole presumere la necessità di un'attività di pulitura settimanale anziché quotidiana (cfr. verbale di udienza del 3.4.2025), e ha inoltre affermato che l'attività in questione veniva svolta da lui e da tale il quale però in sede testimoniale Persona_2
ha negato la circostanza, pur confermando di aver lavorato costantemente alle tensostrutture tra settembre e ottobre 2021 (cfr. verbale di udienza del 27.11.2024).
Ebbene, dinanzi a deposizioni testimoniali contraddittorie, gli effetti del mancato raggiungimento della prova rimangono a carico ddella parte processuale su cui grava il relativo onere probatorio (Cass. n.
4773/2015), per cui si deve concludere che non ha diritto a percepire anche l'ulteriore Controparte_1
somma richiesta di € 5.000,00 oltre interessi.
In forza del principio della soccombenza in base all'esito complessivo della lite, le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa secondo il decisum (da € 26.000 a € 52.000) con la riduzione ai minimi tariffari per la fase decisoria, stante il mancato deposito da parte della società convenuta degli scritti difensivi finali, e con l'aumento ai massimi tariffari per la fase introduttiva della controversia per la previa instaurazione del presente giudizio dinanzi al Tribunale di Lecco dichiaratosi incompetente.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta le domande proposte da;
Parte_1
2. condanna a corrispondere a la somma di € Parte_1 CP_1 CP_1
49.440,00 oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, c. 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
3. rigetta ogni altra domanda proposta da entrambe le parti costituite in causa;
4. condanna a rifondere in favore di le spese di Parte_1 Controparte_1
lite, liquidate in € 6.766,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, il 1 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa IA ND
pagina 9 di 9
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa IA ND ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: - P.IVA: ) in persona del titolare Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
pro tempore (C.F.: , elettivamente domiciliata in Milano, Via Parte_2 C.F._1
Lomellina n. 37, presso e nello studio dell'Avv. BAJONA MARCELLA del Foro di Milano, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attrice contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), società Controparte_1 P.IVA_3
elettivamente domiciliata in Vicenza, Corso Palladio n. 131, presso e nello studio dell'Avv. IPPOLITO
ALFONSO del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Avente ad oggetto: Altri contratti d'opera pagina 1 di 9 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, così giudicare: in via preliminare, dichiararsi il rigetto di tutte le domande ed eccezioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta depositata tardivamente dalla convenuta;
nel merito, accertata e dichiarata l'efficacia del contratto di fornitura della merce ivi indicata e della relativa messa in opera, così come sottoscritto tra le parti in data 12/05/2021; accertare e dichiarare risolto il predetto contratto sottoscritto in data 12/05/2021 per inadempimento del convenuto;
condannare la convenuta al risarcimento del danno nella misura di Euro 55.019,00 (Euro 46.718,20 + Euro 8.300,80 maturata nel corso del giudizio) o di quella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, a seguito di istruttoria e C.T.U. ed anche in via equitativa;
condannare la convenuta alla restituzione delle somme versate dall'attrice per l'acquisto dell'acciaio di classe S355 JR, in ragione dell'acciaio di qualità inferiore utilizzato poi dalla convenuta;
condannare la convenuta al risarcimento del danno per i vizi intrinseci ed estrinseci dell'opera eseguita, così come determinati o determinabili nella C.T.U. espletanda e per l'errata fornitura della merce;
condannare la convenuta a favore di parte attrice delle spese legali, come determinate dai parametri di legge”.
Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“In via preliminare,
• dichiararsi la nullità della citazione in riassunzione;
nel merito ed in subordine,
• rigettare ogni domanda proposta da in quanto inammissibile, Parte_1 infondata in fatto e in diritto;
• rigettare, in quanto tardive, quindi inammissibili, le domande nuove formulate da Parte_1 solo nella prima memoria integrativa;
[...]
• condannare a pagare in favore di l'importo di euro Parte_1 Controparte_1
16.500,00 a titolo di i.v.a. su fattura 121 del 12.12.2021, euro 27.000.00 oltre ad i.v.a. per saldo lavori contrattualmente pattuiti, euro 5.000,00 oltre ad i.v.a. per rifacimento campi, così per complessivi euro 48.500,00 (oltre ad i.v.a. ritenuta applicabile), o la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre ad interessi ex D.Lgs 231/2002 dalla domanda al saldo;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite, oltre oneri ed accessori di legge”.
pagina 2 di 9 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva di aver Parte_1
instaurato dinanzi al Tribunale di Lecco un giudizio ordinario nel quale aveva riferito: di aver stipulato in data 12.5.2021 con un contratto di fornitura e montaggio di due coperture per campi Controparte_1
da tennis al prezzo complessivo di € 102.000,00 oltre i.v.a. da corrispondere a scadenze prefissate in dipendenza dell'avanzamento dei lavori;
di aver corrisposto la somma di € 75.000,00 fino al 14.9.2021; di aver successivamente sospeso i pagamenti a causa del ritardo nella messa in opera;
di aver inoltre rilevato in data 13.11.2021 la sussistenza di vizi imputabili alla controparte e l'abbandono di ferraglia in un'area destinata a parcheggio;
di aver quindi dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento del fornitore, avendo questi riconosciuto peraltro di non aver consegnato le caldaie per un valore di €
10.000,00 oltre i.v.a. e di non aver installato i teli di protezione per un valore di € 2.000,00 oltre i.v.a.; di aver fatto completare l'opera a ditte terze sostenendo la spesa complessiva di € 43.218,20 e di non aver ricevuto le certificazioni di sicurezza perviste per legge per un danno ulteriore così di € 3.500,00. Riferiva la società attrice che si era costituita in quel giudizio eccependo l'incompetenza Controparte_1
territoriale del Tribunale adito e l'improcedibilità della domanda attorea per mancata instaurazione della procedura di negoziazione assistita, la quale veniva solo successivamente esperita.
[...]
parimenti riferiva che, a seguito della declinatoria di competenza da parte del Parte_1
Tribunale di Lecco, aveva riassunto il giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, ivi riproponendo le medesime difese e chiedendo in conclusione che venisse dichiarata la risoluzione del contratto di fornitura de quo e che la società convenuta venisse condannata a risarcire il danno cagionato, nella misura di € 46.718,20 o nella diversa misura da determinarsi anche in via equitativa.
Costituitasi nel presente giudizio, eccepiva la nullità dell'atto di citazione in riassunzione Controparte_1
per erronea indicazione del Tribunale adito nell'intestazione dell'atto medesimo e, nel merito, replicava: che la controparte aveva effettuato i pagamenti pattuiti in ritardo rispetto alle scadenze programmate e senza versare l'i.v.a. relativa;
che l'aliquota da applicare per la predetta imposta era quella del 22%, in quanto controparte non aveva mai attestato documentalmente di poter beneficiare dell'i.v.a. agevolata al 10%; che i lavori erano stati sospesi sia in attesa dei pagamenti dovuti dalla controparte, sia perché questa continuava a tenere lezioni e tornei di tennis;
che non sussistevano dunque i presupposti per risolvere il contratto né per risarcire alcun danno, contestato sia nell'an sia nel quantum; che anzi pagina 3 di 9 controparte era tenuta a pagare il saldo del prezzo della fornitura per € 33.500,00 oltre i.v.a. e a corrispondere l'ulteriore somma di € 5.000,00 per gli interventi aggiuntivi di rifacimento dei campi da tennis eseguiti per consentire lo svolgimento delle lezioni pur dopo i lavori di montaggio delle coperture dei campi medesimi. La società convenuta chiedeva quindi il rigetto delle domande avversarie e in via riconvenzionale la condanna di controparte a corrispondere la somma di € 48.500,00 oltre i.v.a. e oltre interessi ex art. 231/2002 dalla domanda al saldo.
All'esito dello scambio delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c. e all'esito della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa di cui all'art. 183 c.p.c., il Giudice, revocata l'iniziale dichiarazione di contumacia della società convenuta, formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. cui però aderiva solo la società convenuta. Rigettata l'istanza di ingiunzione di pagamento formulata da quest'ultima ex art. 186 ter c.p.c., la causa veniva istruita mediante assunzione della prova testimoniale parzialmente ammessa, e con intimazione di un ulteriore teste ai sensi dell'art. 257 c.p.c.
Rigettata l'ulteriore richiesta attorea di espletamento di C.T.U., venivano assegnati i termini anticipati di cui all'art. 189 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe,
e per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, cui invero provvedeva la sola parte attrice, e la causa veniva trattenuta in decisione.
Va in primo luogo rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ancora riproposta da CP_1
nelle proprie conclusioni come da ultimo precisate. L'erronea indicazione del Tribunale adito
[...]
nell'intestazione dell'atto rappresenta un mero refuso materiale, ossia un'irregolarità in ogni caso sanata dalla costituzione in giudizio della società convenuta senza che questa sia incorsa in alcuna decadenza sostanziale o processuale.
Passando ad esaminare il merito della controversia, occorre sottolineare che le contestazioni attoree poste a fondamento della domanda di risoluzione contrattuale si imperniano su due temi: quello della ritardata esecuzione dell'opera commissionata e quello della presenza di vizi esecutivi della stessa.
Con riguardo al primo profilo, emerge dal contratto del 12.5.2021 che il montaggio dell'opera sarebbe dovuto avvenire entro il 15.7.2021 (doc. 1 attoreo). La società convenuta eccepisce tuttavia che tale termine non è stato rispettato perché l'attrice era in ritardo nel pagamento degli acconti concordati. In altri termini, si è avvalsa dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. Controparte_1
pagina 4 di 9 Ritiene il giudicante che la sospensione dei lavori sia legittima in quanto l'inadempimento di
[...]
emerge dalla sua stessa ricostruzione della vicenda per cui è causa. Alla data del Parte_1
15.7.2021, infatti, l'attrice doveva aver versato la somma complessiva di € 85.000,00 oltre i.v.a. al 10%
(per quanto successivamente l'aliquota dovrà essere rideterminata al 22%, così comunque ulteriormente aggravando in termini quantitativi la misura dell'inadempimento attoreo) e, dunque, la somma complessiva lorda di (quantomeno) € 93.500,00 (doc. 1 attoreo). Tuttavia, alla medesima data, la stessa aveva versato solo il minor importo di € 40.000,00 (doc. 2 e doc. 3 attorei), pari a meno della metà del dovuto. Anche con i due pagamenti successivamente compiuti per effetto dei solleciti di controparte del 9.9.2021 (doc. 1 , per € 20.000,00 in data 30.7.2021 (doc. 4 attoreo) e per € CP_1
15.000,00 in data 14.9.2021 (doc. 5 attoreo), l'attrice non raggiungeva la soglia necessaria per riconoscere come adempiuta l'obbligazione che aveva assunto con la sottoscrizione del contratto: a metà settembre 2021 risultava aver corrisposto, infatti, la somma totale di € 75.000,00 che rimane inferiore a quella all'epoca dovuta di € 93.500,00 (ancora considerando come applicabile l'i.v.a. agevolata al 10%).
Parte attrice sostiene che con il pagamento del 14.9.2021 ogni proprio ritardo sarebbe stato sanato (cfr. pag. 9 della comparsa conclusionale), ma tale affermazione è con ogni evidenza errata, in quanto non tiene conto della parte di prezzo – non ininfluente – rappresentata appunto dall'imposta sul valore aggiunto, il cui mancato versamento non può ritenersi giustificato dall'incertezza all'epoca su quale aliquota applicare (cfr. pag. 10 della comparsa conclusionale) posto che era onere dell'attrice verificare se poteva beneficiare o meno di agevolazioni fiscali di cui ha dato conto, tardivamente e comunque non adeguatamente, solo in data 19.5.2023 (doc. 28 attoreo).
Inoltre, è infondata anche la tesi attorea secondo cui il ritardo dei pagamenti effettuati sarebbe stato giustificato dal ritardo di controparte nell'esecuzione dei lavori (cfr. pag. 8 della comparsa conclusionale): tutti i solleciti formulati da (doc. 6-7-8-9-10 attorei) risalgono infatti Parte_2
al mese di settembre 2021, quando il suo ritardo nell'adempimento all'obbligazione di pagamento era già conclamato.
Non è ravvisabile dunque in parte qua un inadempimento imputabile a che possa Controparte_1
legittimare la domanda di risoluzione contrattuale formulata in atti.
pagina 5 di 9 Con riguardo invece al secondo profilo delle domande attoree, ha Parte_1
denunciato la sussistenza di alcuni vizi dell'opera commissionata alla controparte, pur non individuandoli in atto di citazione nemmeno per il tramite di un richiamo generico. Dalla dichiarazione allegata all'atto di citazione predetto, la quale dovrebbe contenere la descrizione dei vizi riscontrati, emerge che sarebbe oggetto di doglianza il mancato ancoraggio dei teli di copertura dei campi da tennis (ma, più che di una difformità, si tratta di un'opera non completata, per cui si devono richiamare le argomentazioni di cui sopra), nonché lo strappo di un telo, la cui entità e le cui cause non sono però meglio precisate (doc. 12 attoreo), con l'effetto che alcuna imputazione in tal senso piò essere operata a carico della società convenuta.
La censura inerente invece alla discrepanza tra l'acciaio previsto in contratto e quello effettivamente utilizzato per la realizzazione dell'opera risulta tardivamente proposta in quanto esplicitata solo in sede di terza memoria integrativa (nei precedenti atti difensivi, infatti, parte attrice si era limitata ad allegare documentazione tecnica non adeguatamente contestualizzata rispetto all'oggetto e alle conclusioni dell'odierno giudizio – doc. 30 e doc. 31 attorei). Il rilievo in questione rimane comunque inconducente, in quanto parte attrice nemmeno deduce l'inidoneità del materiale impiegato, ma indica che si tratta di metallo di minor pregio e chiede la rifusione del maggior prezzo versato, avanzando una pretesa che, oltre che tardiva, risulta ancora una volta oltremodo generica. L'estrema aspecificità e inconsistenza di tali doglianze non consente pertanto di dar seguito alle richieste attoree di risoluzione contrattuale. E non ravvisandosi alcun inadempimento della società convenuta, va rigettata parimenti la domanda risarcitoria infondatamente avanzata dall'impresa attrice.
Vanno esaminate ora le domande proposte in via riconvenzionale da
[...]
eccepisce al riguardo la decadenza della controparte che nel giudizio Controparte_2
riassunto si sarebbe costituita tardivamente. Tale eccezione non coglie nel segno, in quanto è noto che il giudizio riassunto non rappresenta un procedimento separato e autonomo rispetto alla sua prima fase
(conclusasi ad esempio, come nel caso di specie, con una declinatoria di competenza): corollario di tale assunto è dunque che, se la costituzione è avvenuta tempestivamente nel procedimento a quo, si devono considerare tempestivamente formulate le domande riconvenzionali di anche Controparte_1
con riguardo alla fase successiva alla riassunzione. In tali precisi termini si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, in una fattispecie del tutto analoga a quella in esame, con la formulazione pagina 6 di 9 del seguente principio di diritto: “La riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente, dopo una pronuncia di incompetenza per valore [ma analogamente deve ritenersi in caso di pronuncia di incompetenza per territorio], dà luogo a translatio iudicii, sicché è ammissibile, nel giudizio riassunto, la domanda riconvenzionale che era stata tempestivamente formulata dinanzi al giudice dichiaratosi incompetente (nella specie, promosso giudizio per il risarcimento dei danni da circolazione stradale innanzi al giudice di pace, la domanda riconvenzionale era stata tempestivamente formulata dal convenuto, che, dopo la declinatoria di competenza ratione valoris, si era costituito nel giudizio riassunto innanzi al tribunale solo alla prima udienza, anziché nel termine di venti giorni precedenti il detto termine)” (Cass. n. 13950/2018).
Nel merito, le domande riconvenzionali de quibus sono parzialmente fondate.
Poiché il mancato completamento dell'opera commissionata è imputabile, come visto, non alla società convenuta ma all'impresa attrice, quest'ultima non può esimersi dal corrispondere l'integrale prezzo pattuito, a prescindere dal completamento della controprestazione di facere (la valutazione di un eventuale arricchimento ingiustificato della controparte è d'altronde estranea al perimetro del presente giudizio, in quanto non introdotta da alcuna delle parti costituite). ha chiesto a tale titolo la somma di € 16.500,00 quale i.v.a. al 22% da corrispondere Controparte_1
sulla somma di € 75.000,00 già versata dalla controparte, nonché la somma di € 27.000,00 - parimenti oltre i.v.a. al 22% - a titolo di saldo prezzo (ossia € 102.000,00 pattuito - € 75.000,00 già corrisposto) pari a € 32.940,00 e così per totali € 49.440,00 (ossia € 16.500,00 + € 32.940,00) oltre interessi ex art. 1284,
c. 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
L'aliquota i.v.a. del 22% è dovuta in luogo di quella del 10%, come già anticipato, in quanto l'attrice non ha dimostrato in giudizio di poter beneficiare dell'imposta agevolata, non essendo evidentemente sufficiente una mera dichiarazione via email del commercialista incaricato di seguire la contabilità dell'impresa (doc. 28 attoreo). ha chiesto in via ulteriore anche la somma di € 5.000,00 per aver effettuato alcune Controparte_1
lavorazioni aggiuntive non previste in contratto, e precisamente la pulitura giornaliera dei campi da tennis per consentire lo svolgimento dell'attività sportiva in concomitanza con il montaggio delle coperture per cui è causa. Parte attrice ha negato la circostanza.
pagina 7 di 9 L'onere della prova inerente all'effettuazione dell'attività lavorativa ulteriore di cui sopra e inerente al raggiungimento con l'attrice di un accordo sul relativo compenso spettava alla società convenuta. Tale prova non può però dirsi utilmente raggiunta in causa, in quanto le dichiarazioni testimoniali acquisite nel corso della fase istruttoria sono risultate fortemente contrastanti le une con le altre. Basti rilevare, infatti, che la teste ha radicalmente escluso entrambe le circostanze (cfr. verbale di Testimone_1
udienza del 5.3.2025), le quali invece sono state confermate dalla teste (cfr. verbale Testimone_2
di udienza del 27.11.2024): questa avrebbe avuto conoscenza diretta della conclusione dell'accordo sul pagamento aggiuntivo per aver assistito a una telefonata in vivavoce tra il legale rappresentante della società convenuta, suo fratello, e la titolare dell'impresa attrice, ma per contro avrebbe appreso del rifacimento quotidiano del terreno dei campi da tennis de relato dall'operaio . La Persona_1
deposizione di quest'ultimo appare tuttavia non scevra di contraddizioni e dunque non pienamente attendibile, in quanto lo stesso ha affermato che il ripristino del terreno avveniva quotidianamente nonostante i lavori sulla copertura dei due campi avvenissero a settimane alternate e previa apposizione di un'apposita protezione a terra, per cui appare più ragionevole presumere la necessità di un'attività di pulitura settimanale anziché quotidiana (cfr. verbale di udienza del 3.4.2025), e ha inoltre affermato che l'attività in questione veniva svolta da lui e da tale il quale però in sede testimoniale Persona_2
ha negato la circostanza, pur confermando di aver lavorato costantemente alle tensostrutture tra settembre e ottobre 2021 (cfr. verbale di udienza del 27.11.2024).
Ebbene, dinanzi a deposizioni testimoniali contraddittorie, gli effetti del mancato raggiungimento della prova rimangono a carico ddella parte processuale su cui grava il relativo onere probatorio (Cass. n.
4773/2015), per cui si deve concludere che non ha diritto a percepire anche l'ulteriore Controparte_1
somma richiesta di € 5.000,00 oltre interessi.
In forza del principio della soccombenza in base all'esito complessivo della lite, le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa secondo il decisum (da € 26.000 a € 52.000) con la riduzione ai minimi tariffari per la fase decisoria, stante il mancato deposito da parte della società convenuta degli scritti difensivi finali, e con l'aumento ai massimi tariffari per la fase introduttiva della controversia per la previa instaurazione del presente giudizio dinanzi al Tribunale di Lecco dichiaratosi incompetente.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta le domande proposte da;
Parte_1
2. condanna a corrispondere a la somma di € Parte_1 CP_1 CP_1
49.440,00 oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, c. 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
3. rigetta ogni altra domanda proposta da entrambe le parti costituite in causa;
4. condanna a rifondere in favore di le spese di Parte_1 Controparte_1
lite, liquidate in € 6.766,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, il 1 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa IA ND
pagina 9 di 9