Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 24/04/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2882/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Sabrina Cicero Giudice
Dott. Francesca Ajello Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27/09/2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]113 34100 TS ITA con l'Avv. VALLE PAOLA presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]113 34100 TS ITA con l'Avv. MUGHEDDU ANTONELLA presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Trieste il giorno 21/05/2022 (atto n. 79, PARTE 1, anno 2022).
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27/09/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) STATUS: pronunciare la separazione personale dei predetti coniugi;
4) : La casa familiare sita in Trieste, alla via San Pasquale n. 113 di proprietà indivisa al CP_1
50% tra le parti, rimane nell'esclusivo godimento di , che con il presente atto ne diviene unico Parte_1 proprietario. da atto di averlo già rilasciato libero da sé e da ogni effetto personale il Parte_2
31/05/2024.
5) Cessione immobiliare:
cede e trasferisce la sua quota parte p.i. pari al 50% dell'immobile sito in Trieste, alla Via San Parte_2
Pasquale n. 113 e di tutto il mobilio ivi presente a fronte di corresponsione di 37.847,93 €, importo inferiore al valore di mercato e determinato tenendo conto degli apporti dei coniugi al vivere familiare, e accollo liberatorio del mutuo da parte di , che accetta con la sottoscrizione del presente atto, a Parte_1 definizione dei loro rapporti economici.
DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE CEDUTO (all. 2 e 3)
Alloggio sito al piano secondo con cantina al pianoterra dell'edificio civ. n. 113 di via San Pasquale, in
Trieste.
Immobile cosi identificato:
Presso l' di Trieste (all. 2): Testimone_1
P.T. 7872 di Rozzol, corpo tavolare 1° - unità condominiale costituita da alloggio sito al piano secondo della casa al civico n. 113 di via San Pasquale, in Trieste, marcato "14", con cantina al pianoterra, il tutto distinto in giallo, nel piano in atti tavolari sub G.N. 1408/1972, con le pertinenti:
- 115/1000 parti indivise del c.t. 1° della P.T. 7862 di Rozzol, formato dalla p.c. nuova 782/19, fondo e parti comuni del sue rettovi edificio;
- 1/52 parte indivisa del c.t. 1° della P.T. 4036 di Rozzol, formato dalla p.c. nuova 782/1, cortile di metri quadrati 2507;
- 1/34 parte indivisa del c.t. 1° della P. T. 7866 di Rozzol, unità condominiale nella stessa casa, cui sono congiunte 8/1000 parti indivise del c.t. 1° della P.T. 7862 di Rozzol, come sopra formato. Tutte le aree scoperte sono di stretta pertinenza della casa e di superficie complessiva inferiore a mt. Quadrati 5.000.
Presso Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Trieste – Territorio Catasto Fabbricati in Comune di
Trieste (all. 3) Sez. urb. O, fgl. 4, part. 782/19, sub 14, via San Pasquale n. 113, piani T - 2, zona censuaria 2, cat. A/2, classe
3, vani 5,5, sup. cat. Totale metri quadrati 102, superficie catastale totale escluse aree scoperte metri quadrati 99, rendita catastale € 866,36;
Utilità comuni:
Sez. urb. O, foglio 4, particella 782/1, via San Pasquale n. ri 113, T-2, sub 14, zona 2 cat. A/2, CL. 03,
Consistenza 5,5 vani, rendita 866,36€.
Per l'alloggio in oggetto è stata presentata dichiarazione di variazione in data 13/3/2019 al numero di prot. TS0015648.
La parte acquirente, ai sensi dell'art. 12 D.L. 14 marzo 1988 n. 70, convertito nella L. 13 maggio 1988 n.
154, dichiara di volersi avvalere delle disposizioni del suddetto articolo.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ: CP_ L. 52/1985 ART. 29 COMMA 1 s.m.d.
Sulla base delle vigenti disposizioni in materia catastale ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della L. 27/2/1985 n. 52 e s.m.i., la parte cedente dichiara, e la parte acquirente prende atto, che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano l'unità immobiliare oggetto del presente atto raffigurata nella planimetria depositata in catasto il 13/3/2019 al numero di prot. TS0015648, che in copia non autentica si allegano al presente atto.
PRECISAZIONI IMMOBILIARI:
Quanto oggetto della presente cessione viene trasferito e acquistato nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, noto alla parte acquirente, con ogni accessorio, accessione, pertinenza, onere e diritto inerente, servitù attive e passive se ed in quanto esistenti nonché con la quota proporzionale sulle parti comuni dell'edificio così come determinate dall'art. 1117 c.c., da regolamento di condominio e dai titoli di provenienza.
La parte cedente precisa che:
- sussistono a proprio carico pendenze inerenti al condominio nelle quali possa subentrare la parte acquirente ai sensi dell'arti. 63 disp. Att. C.c. sia per spese ordinarie che straordinarie, che si obbliga a pagare entro il 30/10/2024;
- non sono state deliberate opere condominiali straordinarie e non sussiste morosità nel pagamento degli oneri condominiali.
La parte cedente dichiara che l'immobile oggetto del presente atto non è dichiarato bene di interesse culturale ai sensi del D. LGS 42/2004 né è stato avviato procedimento per tale dichiarazione.
POSSESSO: La parte acquirente viene immessa nel possesso giuridico e nella materiale detenzione di quanto trasferito dalla data della sottoscrizione del presente ricorso a ogni effetto utile ed oneroso.
Le spese condominiali ordinarie e straordinarie, anche pregresse, rimangono e saranno a carico della parte acquirente, così come ogni e qualsiasi spese inerente la conduzione dell'immobile, ordinaria o straordinaria, assicurazioni etc., atteso anche il riconoscimento di debito di cui al punto 11. Circa la Tari le parti convengono che, quando il farà avere alla la bolletta attestante il pagamento, lei gli Pt_2 Pt_1 pagherà l'importo di sua spettanza in base alle competenze ovvero il pagherà metà importo relativo Pt_2 ai mesi gennaio-maggio e il resto sarà a carico della . Pt_1
GARANZIE:
Il cedente dichiara e garantisce:
A. La piena proprietà, l'assoluta disponibilità e il pacifico possesso di quanto oggetto della presente compravendita, prestando garanzia per ogni ipotesi di evizione, spoglio, danno o molestia e vizi e fatto salvo le risultanze tavolari.
B. L'assoluta libertà dell'immobile oggetto del presente atto da ipoteche, servitù passive, privilegi anche fiscali, pesi, oneri e vincoli di qualsiasi genere, salvo per quanto attiene alle servitù inerenti al fondo condominiale le parti comuni dell'edificio, alle risultanze Tavolari e o di fatto e salvo per quanto attiene al diritto d'ipoteca simultanea a favore della banca erogatrice del mutuo.
Il cedente dichiara che l'immobile oggetto del presente atto non è dichiarato di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 42/2004 ne è stato avviato procedimento per tale dichiarazione.
ULTERIORE DICHIARAZIONE DELLE PARTI: Le parti dichiarano che il presente trasferimento ha ad oggetto una cessione di immobile ad uso abitativo e relative pertinenze poste in essere tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali e dichiarano che l'immobile è destinato ad abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al DM 2/8/1969 G.Uff. 218/1969.
SICUREZZA IMPIANTI: La parte cedente dichiara di prestare garanzia in ordine alla conformità degli impianti elettrico e di riscaldamento, precisando che la caldaia è centralizzata e la relativa certificazione
è in possesso dell'amministratore; nel mentre in relazione agli altri impianti la parte acquirente, preso atto dello stato di fatto degli stessi, dispensa la parte alienante dal rilasciare la relativa garanzia di conformità.
La parte alienante garantisce inoltre la parte acquirente che l'impianto di illuminazione delle zone comuni
è conforme alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca di realizzazione, come attestato nelle apposite dichiarazioni di conformità rilasciate dalle ditte installatrici e che la parte alienante ha già consegnato alla parte acquirente che ne dà atto.
CERTIFICAZIONE ENERGETICA: In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005,
n. 192 - come modificato dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 di conversione del D.L. 4 giugno 2013 N. 63 - di attuazione della direttiva 2013/31/UE, la parte acquirente dà atto di aver ricevuto dalla parte alienante le informazioni e la documentazione in ordine alla prestazione energetica degli edifici e che l'attestato di certificazione energetica, in corso di redazione, verrà consegnato entro la data dell'udienza e che verrà pagata dalla parte cedente.
Le parti, a norma del paragrafo 5 dell'Allegato A delle Linee Guida Nazionali per la Certificazione
Energetica approvate con Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 26/06/2009, così come modificato dal comma 2 dell'art. 2 del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 22 novembre 2012, dichiarano che gli immobili compravenduti sub "44", "18" e "60" sono esclusi dall'applicazione delle suddette Linee guida perché trattasi di immobili in cui non è necessario garantire un confort abitativo.
DICHIARAZIONI URBANISTICHE: Ai sensi e per gli effetti della normativa applicabile della Legge 47/1985 e succ., la parte venditrice dichiara e garantisce
- che l'edificio comprendente gli immobili in oggetto è stato costruito in conformità alla concessione edilizia rilasciata dal Comune di Trieste in data 31 agosto 1968, prot. n. 649/1-68;
- che non sono state apportate variazioni necessitanti di autorizzazioni, concessioni o permessi comunali e che non sono state presentate denunzie di inizio attività, né sono stati realizzati interventi subordinati a denuncia di inizio attività, ad eccezione di opere, per le quali è stata rilasciata dal Comune di Trieste in data 10 marzo 1989 l'autorizzazione edilizia in sanatoria Prot. gen. A/72887 Prot. Corr. C/0016300/8; - è stata presentata, ai sensi dell'art. 16 L.R. 19/09, la prescritta dichiarazione di variazione all'Agenzia
Entrate Direzione Provinciale Trieste - Territorio il 13/03/2019, prot. n. TS0015648;
- che gli immobili medesimi non hanno formato oggetto di provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi di legge per opere eseguite in assenza di provvedimenti abilitativi, ovvero in base a provvedimenti abilitativi annullati;
- che comunque non sono state eseguite opere abusive, salvo quanto sopra sanato. La parte venditrice dichiara, inoltre, che l'edificio di cui fanno parte gli immobili in oggetto ha ottenuto l'abitabilità e utilizzazione con provvedimento prot. Corr. n. 648/16 - 1968 del 24 aprile 1973 e che le predette opere non necessitano la richiesta di una nuova agibilità.
La parte acquirente prende atto della sopra resa dichiarazione relativa alla situazione urbanistica - edilizia dichiarando di essere ben informata al riguardo.
EFFETTI DEL TRASFERIMENTO: il trasferimento della proprietà a tutti gli effetti utili e onerosi, avverrà il giorno dell'udienza di comparizione delle parti in Tribunale in sede al presente procedimento.
REGIME FISCALE: i trasferimenti immobiliari e mobiliari di cui al presente atto trovano la loro causa esclusivamente nella definizione dei rapporti economici e patrimoniali delle parti conseguenti alla loro separazione e pertanto, godono della totale esenzione dell'imposta di bollo, di registro, di ipoteca catastale,
IN.V.IM e ogni altra imposta e tassa dovuta, ex art. 19 della L. 74/1987.
DETRAZIONI FISCALI: In deroga a quanto previsto dall'art. 16-bis, c.8 DPR 22/12/1986, n. 917, le parti convengono che le detrazioni fiscali correlate all'acquisto prima casa delle quali godono attualmente entrambe le parti, rimangano in capo ad entrambe le parti per il corrente anno d'imposta 2023; mentre per il 2024 saranno a beneficio esclusivo di . Parte_1
Circa gli interessi passivi del mutuo acceso per l'acquisto dell'alloggio sopra identificato, le parti riconoscono che la parte di spettanza di si esaurisce con decorrenza 31/5/2024, di tal che Parte_2 egli si impegna a rimborsare alla moglie quelli da egli successivamente percepiti e da quantificarsi non appena verrà concluso l'accollo del mutuo da parte di;
a quantificazione effettuata, egli si Parte_1 impegna a restituire alla moglie l'indicando importo entro e non oltre 10 giorni dalla sua documentata richiesta.
PAGAMENTO PREZZO: le parti danno atto che il corrispettivo pattuito di 37.847,93 € è inferiore al valore di mercato del bene e verrà corrisposto con assegni circolari nei seguenti termini:
- 5.000€ entro il 10/10 - 10.000€ il giorno dell'udienza di comparizione parti - 10.000€ nei dieci giorni successivi all'emissione della sentenza
- Il saldo nei dieci giorni successivi alla voltura tavolare che la ricorrente si impegna a richiedere immediatamente ottenuta la sentenza.
IPOTECA LEGALE: la parte alienante rinuncia all'ipoteca legale per il saldo prezzo.
MUTUO: si accolla il pagamento del mutuo acceso per l'acquisto del citato alloggio erogato Parte_1 da REPERTORIO N. 6213 RACCOLTA N. 4485 in Controparte_3 atti del NOTAIO BEATRICE DURANTI, liberando di conseguenza l'odierna parte cedente per ogni e qualsiasi obbligazione relativa al mutuo stesso, nei confronti della Banca erogatrice e/o di ogni e qualsiasi altro soggetto che dovesse subentrarle.
rinuncia nei confronti di a qualsiasi pretesa di restituzione dei ratei di mutuo Parte_2 Parte_1
e collegato prestito già corrisposti sino ad oggi. Mobili e suppellettili presenti nell'immobile: le parti concordano che tutta la mobilia ivi presente rimanga in proprietà di . Parte_1
TASSA RIFIUTI: le parti concordano che il consegni alla le la bolletta e il ne paghi la Pt_2 Pt_1 Pt_2 metà importo relativo ai mesi gennaio-maggio 2024 e il resto sia a carico della ”. Pt_1
Si dà atto che la numerazione delle condizioni passa da 2 a 4, saltando il numero 3.
All'udienza del 25 febbraio 2025 le parti hanno confermato di volersi separare alle condizioni indicate in ricorso, dando atto che in esso è presente un refuso nell'identificazione catastale dell'immobile che viene così corretto: “sezione urbana = foglio 4 particella 7852/1 via San Pasquale 113/1 e 113/52”. Hanno quindi sottoscritto personalmente davanti al Giudice il ricorso e il verbale d'udienza,
Hanno inoltre chiesto che, dopo l'emanazione della sentenza di separazione, la causa sia rimessa sul ruolo per la pronuncia di divorzio.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Trieste il 21/05/2022;
2) Omologa le condizioni di separazione ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza per la pronunzia di divorzio;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, il 19 marzo 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Francesca Ajello Anna Lucia Fanelli