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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/10/2025, n. 3950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3950 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO Il Giudice dott.ssa Federica Izzo pronuncia, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate dalle parti, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 7517 /2023
T R A
, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. ROSETTA ANTONIO, presso Parte_1
il cui studio elettivamente domicilia
Ricorrente
E
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1
Resistente contumace
Oggetto: impugnativa di licenziamento
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.6.2023 il ricorrente in epigrafe ha adito Questo Tribunale onde sentir accogliere le seguenti conclusioni:
In via principale: accertare e dichiarare la nullità/inefficacia/illegittimità del licenziamento poiché intimato in via orale e, per l'effetto, condannare parte resistente alla reintegrazione nel posto di lavoro della Sig. , con opzione di scelta per l'indennità sostitutiva della reintegra, Parte_1
oltre al pagamento di una indennità risarcitoria corrispondente alla retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento e quella della effettiva reintegrazione, comunque non inferiore 5 mensilità, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
➢ In via subordinata: accertare e dichiarare la nullità/inefficacia/illegittimità del licenziamento poiché privo dei requisiti per un licenziamento con giustificato motivo oggettivo, con condanna del datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 6 (sei) e non superiore
a 36 (trentasei) mensilità”.
In dettaglio, ha esposto: di aver prestato la propria attività lavorativa come operaio edile in virtù di contratto a tempo indeterminato in favore della ditta individuale ” Controparte_1 dal 2 maggio 2022 al 20 settembre 2022; che dall'estratto conto previdenziale e dall' , il CP_2
rapporto di lavoro risulta cessato in data 26 novembre 2022 a causa di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
di non aver tuttavia mai ricevuto alcuna lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
di non aver prestato la propria attività lavorativa, su indicazione di parte resistente, già dal precedente 20 settembre 2022 quando parte resistente gli imponeva di non recarsi più sul posto di lavoro perché – a suo dire – stava riscontrando difficoltà nei pagamenti da parte della società committente;
di aver contattato nei mesi successivi Parte_2 parte resistente per sapere quando riprendere l'attività lavorativa ottenendo, però, solamente risposte evasive che la invitavano a “restare a casa” sino a nuove indicazioni;
di essersi recato presso un centro servizi per presentare le proprie dimissioni per giusta causa e di aver tuttavia, scoperto in tale occasione, tramite il sito dell'INPS, di essere stato licenziato per giustificato motivo oggettivo in data
26 novembre 2022; di aver impugnato in data 24 gennaio 2023 tramite procuratore il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, mai ricevuto, di aver altresì richiesto buste paga e copia del contratto di lavoro, ma invano;
di non aver ricevuto alcun riscontro e di aver quindi agito col ricorso introduttivo del presente giudizio.
La società convenuta, ritualmente evocata, non si è costituita, e pertanto se ne dichiara la contumacia.
La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione depositata, l'escussione di due testimoni ed è stato disposto, invano, l'interrogatorio formale del l.r.p.t. della società resistente.
Rinviata la causa per la decisione, e disposta la trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, all'esito è pronunciata la presente sentenza, lette le note scritte all'uopo depositate.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di seguito si espone. Come noto, chi impugna un licenziamento, deducendo che esso si è realizzato senza il rispetto della forma prescritta, ha l'onere di provare, oltre alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il fatto costitutivo della sua domanda, rappresentato dalla manifestazione di detta volontà datoriale, anche se realizzata con comportamenti concludenti.
Tale identificazione del fatto costitutivo della domanda del lavoratore prescinde dalle difese del convenuto datore di lavoro, anche perché questi può risultare contumace (come appunto nel caso di specie) e il conseguente onere probatorio è ripartito sulla base del fondamentale canone dettato dall'art. 2697, co. 1, c.c., secondo cui chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Spetterà poi al datore di lavoro provare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi di quel diritto.
Ciò posto, rileva il Tribunale che il rapporto di lavoro in questione è incontroverso e che risulta documentato per tabulas.
Il ricorrente ha difatti allegato allo scopo di essere stato assunto dalla resistente con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato dal 2/05/2022 con la qualifica di manovale edile, e che il rapporto di lavoro si è svolto alle dipendenze della resistente sino al termine del rapporto come suindicato.
Tali circostanze si evincono dall'unilav allegato al ricorso, documento inviato dal datore di lavoro, come si legge ivi, e da cui risulta il predetto inquadramento al I livello del CCNL “Edilizia Industria, nonché dall'estratto conto previdenziale storico in atti.
A conferma di ciò vi sono, inoltre, anche le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, i quali hanno entrambi confermato lo svolgimento del rapporto di lavoro del alle dipendenze della ditta per Pt_1
il periodo suindicato e con le mansioni di manovale e, quanto alle circostanze relative alla risoluzione del rapporto, hanno dichiarato, l'una, la teste , moglie del ricorrente, di aver assistito Testimone_1
a diverse telefonate tra il marito e il datore di lavoro, durante le quali il Sig. invitava il CP_1 ricorrente a “restare a casa e pazientare”, dichiarando problemi di natura economica e organizzativa,
e l'altro, , collega di lavoro del ricorrente, che i lavoratori furono invitati verbalmente Testimone_2
ad interrompere l'attività lavorativa con la promessa di una futura ripresa, che però non si è mai verificata, e che il ricorrente aveva ripetutamente contattato il per avere informazioni, CP_1
ricevendo però sempre risposte vaghe e richieste di pazientare.
Ebbene, dal materiale probatorio acquisito nel presente giudizio, risulta confermato quanto dedotto dal ricorrente, ossia che aveva lavorato come manovale alle dipendenze della resistente sino al 20 settembre 2022, momento a partire dal quale gli era stato detto di non andare a lavorare. Poi, nelle more, il ricorrente, stante il perdurare della mancata ripresa a lavoro, nel verificare la propria posizione lavorativa, per il tramite del collocamento, era venuto a conoscenza che in data 26.11.2022 il datore di lavoro aveva registrato la cessazione del rapporto come “licenziamento per “giustificato motivo”, in assenza però di qualsivoglia comunicazione scritta.
Ebbene, il licenziamento comminato al ricorrente per giustificato motivo oggettivo deve quindi ritenersi privo della forma scritta: ed infatti, tale sanzione risulta solo dall'unilav depositato.
Come noto, sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come la sola registrazione del licenziamento presso il Centro per l'Impiego non possa supplire all'obbligo di comunicare al lavoratore la motivazione del recesso, come ribadito anche da altre pronunce di merito anche rese da
Questo Tribunale (“La trasmissione dei dati al Centro per l'Impiego non soddisfa l'onere della forma scritta, essendo indirizzata a soggetto diverso dal lavoratore e priva di specificazione dei motivi”, v.
Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 5256/2024).
Deve ritenersi allora provata la circostanza che il rapporto di lavoro è cessato di fatto necessariamente per precisa volontà del datore di lavoro manifestata, tuttavia, senza la forma scritta "ad substantiam".
A questo punto, non appare superfluo al Tribunale osservare che, nell'ipotesi in cui sia pacifico tra le parti il fatto dell'estinzione del rapporto di lavoro a seguito di un licenziamento, controvertendosi solo del quomodo della forma del licenziamento, è il datore di lavoro che deve dimostrare i requisiti di forma e di efficacia del licenziamento (cfr. Cass. n. 5061 del 2016; Cass. n. 3822 del 2019).
Si deve, quindi, ricordare la distribuzione dell'onere probatorio tra lavoratore e datore di lavoro in tema di licenziamento orale, come regolamentata dalle ultime decisioni della Suprema Corte (v., in particolare, sent. n. 3822 del 08/02/2019), secondo cui “Il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa….”.
Nella fattispecie, appare palese il comportamento concludente della datrice di lavoro, risultante dalla dicitura riportata nell'unilav, e comunicata dal medesimo datore, laddove è indicato che la risoluzione del rapporto di lavoro era avvenuta per licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Parte convenuta, che avrebbe dovuto fornire la prova di avere intimato il licenziamento in forma scritta, non si è costituita, cosicché deve essere applicata la disciplina di tutela di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 23 del 2015 (trattandosi di assunzione a tempo indeterminato avvenuta successivamente all'entrata in vigore del suddetto decreto) secondo cui in ipotesi di licenziamento orale il giudice
“ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto… condanna altresi' il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullita' e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennita' commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attivita' lavorative, in misura non inferiore a cinque mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto” e secondo cui il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Né, d'altro canto, potrebbe sostenersi che all'onere di comunicare il licenziamento in forma scritta possa supplire la trasmissione dei dati relativi alla cessazione del rapporto al Centro dell'Impiego, in quanto comunicazione indirizzata a soggetto diverso dal lavoratore e, peraltro, priva di specificazione dei motivi.
In conclusione, dalle risultanze istruttorie e processuali è emerso che il licenziamento è stato intimato senza il rispetto della forma scritta in data 26.11.2022: da ciò consegue che il ricorrente ha diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro, con condanna della resistente al pagamento della indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dalla data del
26.11.2022 sino a quello dell'effettivo ripristino del rapporto. In ogni caso, il complessivo importo non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
TFR.
Quanto alle somme percepite dal lavoratore a titolo di indennità NASPI (risultanti dall'estratto contributivo) ed, in generale, le somme che traggono origine dal sistema di sicurezza sociale che appronta misure sostitutive del reddito in favore del lavoratore, le stesse “non possono essere detratte,
a titolo di aliunde perceptum, da quanto dovuto in seguito all'accertamento del rapporto di lavoro o della persistenza di esso per la loro natura previdenziale, che in caso di non debenza dà luogo a indebito previdenziale ripetibile, nei limiti di legge, dall' (v. Cass. n. 9724\2017, Cass. N.
14135\2018, Cass. n. 22428\2021), sia in considerazione della natura retributiva e non risarcitoria di quanto dovuto” (come recentemente affermato da questa Corte, Cass. n.29091\19, n. 16793\20,
n.16792\20, richiamate da Cass. 22428\2021).
Per le esposte ragioni il ricorso merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in base al D.M. 55/2014 tenuto conto della natura e valore della causa e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattese, così decide:
accerta e dichiara l'inefficacia del licenziamento intimato al ricorrente il 26.11.2022 senza il rispetto della forma scritta e, per l'effetto, condanna la società alla reintegrazione del lavoratore nel precedente posto di lavoro, con opzione di scelta per l'indennità sostitutiva della reintegra, oltre al risarcimento del danno in misura dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione nonché a versare, per il medesimo periodo, i contributi previdenziali e assistenziali in favore del ricorrente, come per legge;
condanna la società resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite liquidate in € 3.689,00, per compensi oltre oneri di legge, da distrarsi.
Aversa, 18/10/2025.
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo