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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/12/2025, n. 3866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3866 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 11285/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. NA AN Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. IN Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10.10.2025 da 1) Parte_1
Nata a Benin City (Nigeria) il 16.02.1976 IT : italiana Cod. Fisc. : C.F._1 residente in [...] con l'Avv. ELLI MILENA presso il quale ha eletto domicilio telematico all'indirizzo pec Email_1
e
2) Parte_2
Nato a Milano il 03.05.1969 Cittadino italiano Cod. Fisc. : C.F._2 residente in [...] con l'Avv. ELLI MILENA presso il quale ha eletto domicilio telematico pec: Email_1
con i seguenti figli:
nata a [...] il [...] Per_1 nata a [...] il [...] Per_2
pagina 1 di 5 FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10.10.2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) La sig.ra continuerà a vivere insieme alle figlie e nell'appartamento sito in Pt_1 Per_1 Per_2
TI NE (Mi) via Panzeri,17, condotto in locazione con contratto cointestato con il sig.
, che rimarrà alla stessa assegnato con quanto l'arreda. Parte_2
Il sig. si è già da tempo trasferito presso altra unità abitativa dallo stesso locata solo a Parte_2
proprio nome.
2) La figlia minore , ormai ultra diciassettenne, è affidata in modo condiviso ad entrambi i Per_1
genitori, con collocamento prevalente presso la madre, nonché esercizio congiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di straordinaria amministrazione ed, invece, disgiunto per quelle ordinarie di vita quotidiana.
I rapporti della suddetta minore con il padre saranno tra loro gestiti direttamente, attesa la prossima maggiore età della ragazza.
3) La sig.ra sosterrà direttamente ed interamente il costo delle utenze, volturandole a proprio Pt_1
nome, nonché del canone mensile di locazione dell'immobile di TI NE (Mi) via
Panzeri,17, mentre il sig. continuerà a versare, integralmente e fino all'estinzione del debito, Pt_2
le rate del finanziamento a suo tempo aperto per la sostituzione dei serramenti del suddetto immobile di TI NE (Mi) Via Panzeri,17.
4) A titolo di concorso nel mantenimento delle figlie e non ancora autosufficienti, il Per_1 Per_2
sig. verserà alla sig.ra entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza Pt_2 Pt_1
dal mese di novembre 2025 e fino all'estinzione del finanziamento a suo carico di cui al punto 3),
la somma mensile complessiva di euro 500,00 per entrambe le figlie (euro 250,00 per ciascuna)
oltre rivalutazione ISTAT annuale, come per legge.
pagina 2 di 5 Dal mese successivo all'estinzione del citato finanziamento, il sig. corrisponderà, invece, la Pt_2
maggior somma di euro 600,00 con le stesse modalità e sempre oltre ISTAT annuale.
Le spese straordinarie per le figlie, già occupate con impieghi saltuari part time durante il fine settimana, ovvero nei periodi di vacanza scolastica, comunque insufficienti a garantire loro l'indipendenza, saranno decise e sostenute dalle figlie stesse con i proventi dei loro lavori.
Nel caso di spese straordinarie ingenti, imprevedibili, ovvero, comunque, non sostenibili dalle figlie stesse, il sig. vi provvederà direttamente, mentre la sig.ra parteciperà solo se ne avrà Pt_2 Pt_1
la disponibilità economica in quel momento
L'assegno unico erogato dall'INPS sarà percepito totalmente ed in via esclusiva dalla sig.ra senza alcun riconoscimento a favore del sig. . Pt_1 Pt_2
5) Le parti dichiarano essere indipendenti ed economicamente autosufficienti.
6) Spese legali del procedimento integralmente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico pagina 3 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese. Così deciso in Milano, il 19.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. IN Di Peppe Dott. NA AN
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. NA AN Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. IN Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10.10.2025 da 1) Parte_1
Nata a Benin City (Nigeria) il 16.02.1976 IT : italiana Cod. Fisc. : C.F._1 residente in [...] con l'Avv. ELLI MILENA presso il quale ha eletto domicilio telematico all'indirizzo pec Email_1
e
2) Parte_2
Nato a Milano il 03.05.1969 Cittadino italiano Cod. Fisc. : C.F._2 residente in [...] con l'Avv. ELLI MILENA presso il quale ha eletto domicilio telematico pec: Email_1
con i seguenti figli:
nata a [...] il [...] Per_1 nata a [...] il [...] Per_2
pagina 1 di 5 FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10.10.2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) La sig.ra continuerà a vivere insieme alle figlie e nell'appartamento sito in Pt_1 Per_1 Per_2
TI NE (Mi) via Panzeri,17, condotto in locazione con contratto cointestato con il sig.
, che rimarrà alla stessa assegnato con quanto l'arreda. Parte_2
Il sig. si è già da tempo trasferito presso altra unità abitativa dallo stesso locata solo a Parte_2
proprio nome.
2) La figlia minore , ormai ultra diciassettenne, è affidata in modo condiviso ad entrambi i Per_1
genitori, con collocamento prevalente presso la madre, nonché esercizio congiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di straordinaria amministrazione ed, invece, disgiunto per quelle ordinarie di vita quotidiana.
I rapporti della suddetta minore con il padre saranno tra loro gestiti direttamente, attesa la prossima maggiore età della ragazza.
3) La sig.ra sosterrà direttamente ed interamente il costo delle utenze, volturandole a proprio Pt_1
nome, nonché del canone mensile di locazione dell'immobile di TI NE (Mi) via
Panzeri,17, mentre il sig. continuerà a versare, integralmente e fino all'estinzione del debito, Pt_2
le rate del finanziamento a suo tempo aperto per la sostituzione dei serramenti del suddetto immobile di TI NE (Mi) Via Panzeri,17.
4) A titolo di concorso nel mantenimento delle figlie e non ancora autosufficienti, il Per_1 Per_2
sig. verserà alla sig.ra entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza Pt_2 Pt_1
dal mese di novembre 2025 e fino all'estinzione del finanziamento a suo carico di cui al punto 3),
la somma mensile complessiva di euro 500,00 per entrambe le figlie (euro 250,00 per ciascuna)
oltre rivalutazione ISTAT annuale, come per legge.
pagina 2 di 5 Dal mese successivo all'estinzione del citato finanziamento, il sig. corrisponderà, invece, la Pt_2
maggior somma di euro 600,00 con le stesse modalità e sempre oltre ISTAT annuale.
Le spese straordinarie per le figlie, già occupate con impieghi saltuari part time durante il fine settimana, ovvero nei periodi di vacanza scolastica, comunque insufficienti a garantire loro l'indipendenza, saranno decise e sostenute dalle figlie stesse con i proventi dei loro lavori.
Nel caso di spese straordinarie ingenti, imprevedibili, ovvero, comunque, non sostenibili dalle figlie stesse, il sig. vi provvederà direttamente, mentre la sig.ra parteciperà solo se ne avrà Pt_2 Pt_1
la disponibilità economica in quel momento
L'assegno unico erogato dall'INPS sarà percepito totalmente ed in via esclusiva dalla sig.ra senza alcun riconoscimento a favore del sig. . Pt_1 Pt_2
5) Le parti dichiarano essere indipendenti ed economicamente autosufficienti.
6) Spese legali del procedimento integralmente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico pagina 3 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese. Così deciso in Milano, il 19.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. IN Di Peppe Dott. NA AN
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