Articolo 5 della Legge 27 giugno 1961, n. 544
Articolo 4Articolo 6
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27 luglio 1961
Art. 5.
La composizione della razione viveri per gli allievi del Corpo della Guardia di finanza e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per i militari del Corpo medesimo in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'esercizio finanziario 1961-62, in conformita' delle tabelle allegate alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio.
Entrata in vigore il 27 luglio 1961