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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/12/2025, n. 9954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9954 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 23765/25
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott.re Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24/6/2025 da 1) Parte_1
Nata a Como in data 06/01/1959 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]33 con l'Avv. LUCIA PASCUZZI presso il quale ha eletto domicilio telematico
CONTRO
2) Controparte_1
Nato a Milano, in data 25/10/1959 cittadino: CP_2
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. LAURA WANDA MEZZENA presso il quale ha eletto domicilio telematico
i quali si sono divorziati con sentenza passata in giudicato in data 10/10/2017 N. 8671/17 Tribunale di Milano (v. documenti in atti) Decreto Tribunale di Milano RG 8893/18 di modifica delle condizioni di cui alla sentenza 8671/17 (v. documenti in atti) FATTO pagina 1 di 3 1)La sig.ra con ricorso ex art 473 bis 29 c.p.c., depositato in data 24/6/2025, ricorreva Parte_1 al Tribunale di Milano per la modifica delle condizioni di cui al Decreto del Tribunale di Milano RGN 8893/18. Il ricorso e il pedissequo decreto di fissazione udienza veniva regolarmente notificato in data 03/9/2025 e si chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: a) Accertare le reali capacità finanziarie del sig. nell'ultimo ventennio, verificare le volontarie CP_1 omissioni agli obblighi ed impegni assunti in sede di separazione e divorzio, la condotta di natura economica comunque pregiudizievole nei confronti dell'allora coniuge ora ex coniuge, in contrasto con il noto principio di contribuzione e solidarietà ex art. 143 cc e per l'effetto in via principale: b)Stabilire l'importo per il mantenimento della sig.ra a carico del sig. Parte_1 CP_1 con la corresponsione, da parte di quest'ultimo in favore della ricorrente, di una somma una
[...] tantum nella misura di Euro 360.000,00 - o per quella somma maggiore o minore in relazione alle risultanze istruttorie - calcolata sulla base del mantenimento previsto mensilmente nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio – n. 8671/17 emessa dal Tribunale di Milano- moltiplicata per un trentennio e diviso a metà, con effetto dalla data della presente domanda. c)Confermare il diritto di abitazione in favore della sig.ra dell'immobile di proprietà Parte_1 del sig. sito in Milano in via Lodovico Castelvetro n. 3. CP_1
In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda in via principale: a)Accertare le reali capacità finanziarie del sig. nell'ultimo ventennio, verificare le volontarie CP_1 omissioni agli obblighi ed impegni assunti in sede di separazione e divorzio, la condotta di natura economica comunque pregiudizievole nei confronti dell'allora coniuge ora ex coniuge, in contrasto con il noto principio di contribuzione e solidarietà ex art. 143 cc e per l'effetto: b)Ripristinare il contributo al mantenimento da parte del sig. in favore della sig.ra Controparte_1 nella misura di cui alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. Parte_1
8671/17 emessa dal Tribunale di Milano rivalutata e nello specifico di Euro 2.382,00 mensili rivalutabile secondo gli indici ISTAT, con effetto dalla data della presente domanda. c)Confermare il diritto di abitazione in favore della sig.ra dell'immobile di proprietà Parte_1 del sig. sito in Milano in via Lodovico Castelvetro n. 3. CP_1
In via Istruttoria: Disporre indagini finanziarie a carico del sig. allo scopo di accertare Controparte_1 la reale consistenza del proprio patrimonio dall'anno 2005 al 5/5/2024, acquisendo la documentazione tutta attestante redditi, patrimoni, capitali, investimenti, depositi finanziari, donazioni, partecipazioni sociali, titolarità di conti correnti, di fondi, di titoli, acquisti e vendite di beni immobili e mobili registrati, movimentazioni intervenute sui conti correnti bancari o postali, deposito titoli e quant'altro posseduto personalmente. Si chiede l'ammissione della prova per testi. 2) Con comparsa di costituzione si costituiva il sig. il quale chiedeva: nel merito, Controparte_1 respingere la richiesta di parte attrice di corresponsione da parte del sig. in favore della sig.ra CP_1
di una somma una tantum nella misura di Euro 360.000,00 calcolata sella base del Pt_1 mantenimento previsto mensilmente nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio - n. 8671/17 emessa dal Tribunale di Milano – moltiplicata per un trentennio e diviso a metà, con effetto dalla data della domanda. Respingere la richiesta avanzata da controparte di accertare la capacità finanziaria del sig. in CP_1 quanto le indagini svolte dalla controparte non hanno prodotto dati oggettivi o verificabili, tali da giustificare un approfondimento giudiziale- Le ricerche effettuate, infatti, non hanno consentito di acquisire elementi concreti sulla reale disponibilità economica del sig. rendendo infondata e CP_1 pagina 2 di 3 superflua la richiesta di accertamento avanzata. Confermare il contributo al mantenimento stabilito dal decreto n. RG 8893/18 del 16/ luglio 2018 emesso dal Tribunale di Milano. 3) All'udienza del 2/12/2025, avanti al GOT dott.ssa Guagnano, le parti si conciliavano e concordavano come segue: A) Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di assegno divorzile l'importo di Euro CP_1 Pt_1
1.250,00 importo da versare in via anticipata entro e non oltre il 5 di ogni mese con decorrenza dal mese di gennaio 2026, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. B) Il sig. dal mese in cui percepirà la pensione verserà alla sig.ra l'importo di Euro CP_1 Pt_1
1.500,00, anziché Euro 1.250,00, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese in via anticipata, importo rivalutabile annualmente secondo indici Istat. C) Il sig. entro il 20.12.2025 corrisponderà alla sig.ra a titolo di integrazione CP_1 Pt_1 all'assegno divorzile già versato per la mensilità di dicembre 2025 la somma di Euro 550,00. D) La sig.ra continuerà ad abitare nell'appartamento del sig. sito in Milano via Pt_1 CP_1
Castelvetro n. 3 senza versare alcun canone al sig. saranno invece a carico della sig.ra CP_1 Pt_2
[.
utenze ed il condominio ordinario. E) Il sig. si impegna entro il primo semestre del 2026 a costituire un usufrutto sull'immobile CP_1 sito in Milano, via Castelvetro n. 3 in favore dei 3 figli. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento tre e Parte_1 CP_1
a parziale modifica delle condizioni di cui al Decreto del Tribunale di Milano RGN
[...]
8893/18
1) Omologa l'accordo di modifica delle condizioni inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stesse da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) Conferma nel resto per quanto di ragione;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura. Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott.re Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24/6/2025 da 1) Parte_1
Nata a Como in data 06/01/1959 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]33 con l'Avv. LUCIA PASCUZZI presso il quale ha eletto domicilio telematico
CONTRO
2) Controparte_1
Nato a Milano, in data 25/10/1959 cittadino: CP_2
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. LAURA WANDA MEZZENA presso il quale ha eletto domicilio telematico
i quali si sono divorziati con sentenza passata in giudicato in data 10/10/2017 N. 8671/17 Tribunale di Milano (v. documenti in atti) Decreto Tribunale di Milano RG 8893/18 di modifica delle condizioni di cui alla sentenza 8671/17 (v. documenti in atti) FATTO pagina 1 di 3 1)La sig.ra con ricorso ex art 473 bis 29 c.p.c., depositato in data 24/6/2025, ricorreva Parte_1 al Tribunale di Milano per la modifica delle condizioni di cui al Decreto del Tribunale di Milano RGN 8893/18. Il ricorso e il pedissequo decreto di fissazione udienza veniva regolarmente notificato in data 03/9/2025 e si chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: a) Accertare le reali capacità finanziarie del sig. nell'ultimo ventennio, verificare le volontarie CP_1 omissioni agli obblighi ed impegni assunti in sede di separazione e divorzio, la condotta di natura economica comunque pregiudizievole nei confronti dell'allora coniuge ora ex coniuge, in contrasto con il noto principio di contribuzione e solidarietà ex art. 143 cc e per l'effetto in via principale: b)Stabilire l'importo per il mantenimento della sig.ra a carico del sig. Parte_1 CP_1 con la corresponsione, da parte di quest'ultimo in favore della ricorrente, di una somma una
[...] tantum nella misura di Euro 360.000,00 - o per quella somma maggiore o minore in relazione alle risultanze istruttorie - calcolata sulla base del mantenimento previsto mensilmente nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio – n. 8671/17 emessa dal Tribunale di Milano- moltiplicata per un trentennio e diviso a metà, con effetto dalla data della presente domanda. c)Confermare il diritto di abitazione in favore della sig.ra dell'immobile di proprietà Parte_1 del sig. sito in Milano in via Lodovico Castelvetro n. 3. CP_1
In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda in via principale: a)Accertare le reali capacità finanziarie del sig. nell'ultimo ventennio, verificare le volontarie CP_1 omissioni agli obblighi ed impegni assunti in sede di separazione e divorzio, la condotta di natura economica comunque pregiudizievole nei confronti dell'allora coniuge ora ex coniuge, in contrasto con il noto principio di contribuzione e solidarietà ex art. 143 cc e per l'effetto: b)Ripristinare il contributo al mantenimento da parte del sig. in favore della sig.ra Controparte_1 nella misura di cui alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. Parte_1
8671/17 emessa dal Tribunale di Milano rivalutata e nello specifico di Euro 2.382,00 mensili rivalutabile secondo gli indici ISTAT, con effetto dalla data della presente domanda. c)Confermare il diritto di abitazione in favore della sig.ra dell'immobile di proprietà Parte_1 del sig. sito in Milano in via Lodovico Castelvetro n. 3. CP_1
In via Istruttoria: Disporre indagini finanziarie a carico del sig. allo scopo di accertare Controparte_1 la reale consistenza del proprio patrimonio dall'anno 2005 al 5/5/2024, acquisendo la documentazione tutta attestante redditi, patrimoni, capitali, investimenti, depositi finanziari, donazioni, partecipazioni sociali, titolarità di conti correnti, di fondi, di titoli, acquisti e vendite di beni immobili e mobili registrati, movimentazioni intervenute sui conti correnti bancari o postali, deposito titoli e quant'altro posseduto personalmente. Si chiede l'ammissione della prova per testi. 2) Con comparsa di costituzione si costituiva il sig. il quale chiedeva: nel merito, Controparte_1 respingere la richiesta di parte attrice di corresponsione da parte del sig. in favore della sig.ra CP_1
di una somma una tantum nella misura di Euro 360.000,00 calcolata sella base del Pt_1 mantenimento previsto mensilmente nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio - n. 8671/17 emessa dal Tribunale di Milano – moltiplicata per un trentennio e diviso a metà, con effetto dalla data della domanda. Respingere la richiesta avanzata da controparte di accertare la capacità finanziaria del sig. in CP_1 quanto le indagini svolte dalla controparte non hanno prodotto dati oggettivi o verificabili, tali da giustificare un approfondimento giudiziale- Le ricerche effettuate, infatti, non hanno consentito di acquisire elementi concreti sulla reale disponibilità economica del sig. rendendo infondata e CP_1 pagina 2 di 3 superflua la richiesta di accertamento avanzata. Confermare il contributo al mantenimento stabilito dal decreto n. RG 8893/18 del 16/ luglio 2018 emesso dal Tribunale di Milano. 3) All'udienza del 2/12/2025, avanti al GOT dott.ssa Guagnano, le parti si conciliavano e concordavano come segue: A) Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di assegno divorzile l'importo di Euro CP_1 Pt_1
1.250,00 importo da versare in via anticipata entro e non oltre il 5 di ogni mese con decorrenza dal mese di gennaio 2026, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. B) Il sig. dal mese in cui percepirà la pensione verserà alla sig.ra l'importo di Euro CP_1 Pt_1
1.500,00, anziché Euro 1.250,00, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese in via anticipata, importo rivalutabile annualmente secondo indici Istat. C) Il sig. entro il 20.12.2025 corrisponderà alla sig.ra a titolo di integrazione CP_1 Pt_1 all'assegno divorzile già versato per la mensilità di dicembre 2025 la somma di Euro 550,00. D) La sig.ra continuerà ad abitare nell'appartamento del sig. sito in Milano via Pt_1 CP_1
Castelvetro n. 3 senza versare alcun canone al sig. saranno invece a carico della sig.ra CP_1 Pt_2
[.
utenze ed il condominio ordinario. E) Il sig. si impegna entro il primo semestre del 2026 a costituire un usufrutto sull'immobile CP_1 sito in Milano, via Castelvetro n. 3 in favore dei 3 figli. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento tre e Parte_1 CP_1
a parziale modifica delle condizioni di cui al Decreto del Tribunale di Milano RGN
[...]
8893/18
1) Omologa l'accordo di modifica delle condizioni inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stesse da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) Conferma nel resto per quanto di ragione;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura. Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
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