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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 30/11/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1496 /2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
SEZIONE ORDINARIA CIVILE
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice dott.ssa Raffaela Chirco, all'esito dell'udienza del giorno
08.10.2025, tenutasi ex art. 128 e 281 sexies c.p.c. con deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., come disposto con precedente provvedimento, dà atto che sono pervenute le note di udienza delle parti ritualmente depositate
P.Q.M
.
Dopo la lettura delle note di udienza, pone la causa in decisione e provvede come da sentenza di seguito pronunciata e pubblicata mediante deposito telematico
Il Giudice
Dott.ssa Raffaela Chirco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Raffaela Chirco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1496/2022 R.G.
promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. STELLA NICOLA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio nella VIA STATUTI MARITTIMI 44 TRANNI
ATTORE – OPPONENTE contro
(C.F. rappresentata e Controparte_1 CodiceFiscale_2
difesa dall'avv. SALVATORE VILLABUONA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio nella VIA VESPRI, 76 TRAPANI
CONVENUTA - OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali e note di udienza ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 286 del Parte_1
28.4.2022 emesso dal Tribunale di Trapani, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 30.525,00, oltre interessi e spese a favore della signora , a titolo di credito vantato da quest'ultima Controparte_1
per l'acquisto dell'immobile, ubicato in Trapani C/da Rilievo Massa Strada
Fiorame nr. 22/A, congiuntamente e indivisamente, con , Parte_1
giusto atto di compravendita del 26.09.2018 dietro il pagamento del prezzo di € 70.000,00.
In particolare, l'opponente ha contestato il diritto dell'opposta al pagamento della somma di € 30.525,00 di cui al decreto ingiuntivo, chiedendo, altresì, in via riconvenzionale, previo accertamento della convivenza more uxorio consolidata tra le parti, la condanna della medesima al pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile in comproprietà nella misura di € 16.900,00 corrispondente all'occupazione esclusiva da parte della sig.ra dal 1° febbraio 2019 al Controparte_1
30 luglio 2022, oltre ad € 4.203,50 per rimborso spese comuni pari al 50% per la ristrutturazione immobile, € 3.195,05, a titolo di rimborso spese comuni pari al 50% della differenza di contribuzione rinveniente sul conto cointestato, per un totale di € 24.198,55 da portare eventualmente in compensazione con quanto richiesto dalla medesima con il provvedimento opposto. Condannare la convenuta opposta al pagamento delle spese, diritti ed onorario del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.
L'opposta si è costituita con comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta, con la quale ha contestato le affermazioni di controparte, dichiarandole prive di fondamento probatorio, al contrario dei crediti vantati e delle somme ingiunte dalla stessa, tutte sorrette da prove allegate alla comparsa e concernenti le somme sborsate dalla stessa per l'acquisto dell'immobile de quo. Nello specifico, tale proprietà immobiliare veniva acquisita dietro il pagamento del prezzo complessivo di €
70.000,00, dei quali € 62.500,00 venivano interamente sostenuti dalla sig.ra , mentre i restanti € 7.500,00 venivano corrisposti Controparte_1
dal sig. . Peraltro, la sig.ra , in occasione Parte_1 Controparte_1
dell'acquisto del fabbricato di cui sopra, versava € 62.500,00 al solo fine di far fronte alla provvisoria mancanza di liquidità paventata dal sig.
, dietro promessa da parte del medesimo di restituirle Parte_1
l'importo di € 27.500,00: ed invero, al momento dell'acquisto della suddetta unità immobiliare entrambi gli acquirenti avrebbero dovuto sostenere € 35.000,00, per far fronte al prezzo di acquisto di € 70.000,00.
Successivamente, in data 20.11.2018, l'odierna opposta, avendo preventivamente concordato con il sig. l'espletamento di Parte_1
opere di manutenzione straordinaria sull'immobile suindicato, sosteneva spese documentate ammontanti ad € 6.050,00 (cfr. doc. nr. 4), pretendendo invano da quest'ultimo il ristoro nella misura del 50% (€
3.025,00).
* * * * * * *
Così compendiate le opposte deduzioni delle parti, nel merito, mette conto evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio, e non può, quindi, limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto stesso (cfr.
Cass. n. 13001/2006).
Pertanto, occorre verificare se la pretesa creditoria vantata con il ricorso per decreto ingiuntivo sia stata adeguatamente provata. Sul punto, va evidenziato che, conformemente all'orientamento sviluppato dalla Suprema Corte in materia di ripartizione dell'onere della prova, il creditore che agisce per l'adempimento dell'obbligazione è tenuto solo a provare la sussistenza di una valida fonte della propria pretesa creditoria, incombendo sul debitore l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui diritto di credito (Cass. S.U. n. 13533/2001).
Tale principio trova applicazione anche nel caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui la posizione di attore sostanziale è ricoperta dal creditore opposto, convenuto formale.
Nel caso di specie, la causa è stata istruita, oltre che in via documentale, tramite l'interrogatorio formale dell'opposta Controparte_1
l'escussione di testi e la Consulenza Tecnica d'ufficio per la determinazione del valore locativo dell'immobile.
Alla luce dall'attività istruttoria espletata, la presente opposizione appare infondata e va pertanto rigettata.
L'opponente ha contestato il credito vantato dalla Sig.ra Controparte_1
e, conseguentemente, la somma ingiunta con il decreto ingiuntivo opposto.
Tuttavia, dalla documentazione allegata e depositata agli atti del presente giudizio, nonché dall'interrogatorio formale reso dall'opposta e dall'escussione dei testi ammessi, si evince che, in realtà, Parte_1
è effettivamente debitore della somma pretesa dall'odierna opposta.
Nel corso dell'interrogatorio formale reso all'udienza del 31.10.2023,
l'opposta ha dichiarato: -“non è vero che l'immobile in Trapani, nella C/da
Rilievo Massa, Strada Fiorame n. 22/A è stato detenuto e goduto in via esclusiva da me dal 1.2.2019 fino ad oggi;
come ho detto io ho cominciato
a godere dell'immobile nel marzo del 2021 ma mai in via esclusiva perché prima ero a Trento e l'immobile non era abitabile;
poi vi ho anche trasferito la residenza”.
Tali circostanze, risultano, altresì, confermate dai testi escussi.
Va, pertanto, accolta la domanda formulata dall'opponente di pagamento dell'indennità di occupazione dovuta dalla controparte pro quota per l'uso esclusivo dell'appartamento sito in Trapani C/da Rilievo Massa Strada
Fiorame nr. 22/A.
Infatti, “nel caso in cui la cosa comune sia potenzialmente fruttifera il comproprietario che, durante il periodo di comunione abbia goduto l'intero bene da solo senza un titolo che giustificasse l'esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili con riferimento ai prezzi di mercato correnti, frutti che, identificandosi con il corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, possono, in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione, essere individuati nei canoni di locazione percepibili per l'immobile” (cfr. Cass. n. 7681/2019).
E ancora, "in materia di comunione del diritto di proprietà, allorché per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non sia possibile un godimento diretto tale da consentire a ciascun partecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa comune, secondo quanto prescrive l'art. 1102 c.c., i comproprietari possono deliberarne l'uso indiretto. In mancanza di deliberazione, il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto l'intero bene da solo senza un titolo che giustificasse l'esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili con decorrenza dalla data in cui allo stesso perviene manifestazione di volontà degli altri comproprietari di avere un uso turnario o comunque di godere per la loro parte del bene" (cfr. Cass.10264/2023)
In ragione di quanto detto, va accolta la domanda riconvenzionale formulata da limitatamente al pagamento della quota allo Parte_1
stesso spettante dell'indennità di occupazione dell'immobile abitato dall'opposta, come determinata dal Ctu nominato in € 6.800,00, per il periodo da marzo 2021 a luglio 2022.
Per le ragioni suesposte, non può che dichiararsi infondata l'opposizione proposta e confermare il decreto ingiuntivo opposto.
In ragione dell'accoglimento della domanda riconvenzionale, proposta dall'opponente, limitatamente all'indennità di occupazione dell'immobile, condanna parte opposta al pagamento della somma di € 6.800,00 in favore dell'opponente.
Le spese del presente giudizio, in considerazione della reciproca soccombenza, vengono compensate.
Le spese di CTU rimangono a carico di entrambe le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
.- rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 286/2022 emesso dal
Tribunale di Trapani, e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna, parte opposta al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di € 6.800,00, corrispondente alla quota parte Parte_1
allo stesso spettante a titolo di indennità di occupazione dell'immobile sito in Trapani C/da Rilievo Massa Strada Fiorame nr. 22/A
- rigetta le altre domande riconvenzionali proposte da per Parte_1
le ragioni esposte in parte motiva;
- le spese del presente giudizio, in considerazione della reciproca soccombenza, vengono compensate.
- le spese di CTU rimangono a carico di entrambe le parti in solido.
Trapani, 30.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaela Chirco
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
SEZIONE ORDINARIA CIVILE
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice dott.ssa Raffaela Chirco, all'esito dell'udienza del giorno
08.10.2025, tenutasi ex art. 128 e 281 sexies c.p.c. con deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., come disposto con precedente provvedimento, dà atto che sono pervenute le note di udienza delle parti ritualmente depositate
P.Q.M
.
Dopo la lettura delle note di udienza, pone la causa in decisione e provvede come da sentenza di seguito pronunciata e pubblicata mediante deposito telematico
Il Giudice
Dott.ssa Raffaela Chirco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Raffaela Chirco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1496/2022 R.G.
promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. STELLA NICOLA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio nella VIA STATUTI MARITTIMI 44 TRANNI
ATTORE – OPPONENTE contro
(C.F. rappresentata e Controparte_1 CodiceFiscale_2
difesa dall'avv. SALVATORE VILLABUONA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio nella VIA VESPRI, 76 TRAPANI
CONVENUTA - OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali e note di udienza ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 286 del Parte_1
28.4.2022 emesso dal Tribunale di Trapani, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 30.525,00, oltre interessi e spese a favore della signora , a titolo di credito vantato da quest'ultima Controparte_1
per l'acquisto dell'immobile, ubicato in Trapani C/da Rilievo Massa Strada
Fiorame nr. 22/A, congiuntamente e indivisamente, con , Parte_1
giusto atto di compravendita del 26.09.2018 dietro il pagamento del prezzo di € 70.000,00.
In particolare, l'opponente ha contestato il diritto dell'opposta al pagamento della somma di € 30.525,00 di cui al decreto ingiuntivo, chiedendo, altresì, in via riconvenzionale, previo accertamento della convivenza more uxorio consolidata tra le parti, la condanna della medesima al pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile in comproprietà nella misura di € 16.900,00 corrispondente all'occupazione esclusiva da parte della sig.ra dal 1° febbraio 2019 al Controparte_1
30 luglio 2022, oltre ad € 4.203,50 per rimborso spese comuni pari al 50% per la ristrutturazione immobile, € 3.195,05, a titolo di rimborso spese comuni pari al 50% della differenza di contribuzione rinveniente sul conto cointestato, per un totale di € 24.198,55 da portare eventualmente in compensazione con quanto richiesto dalla medesima con il provvedimento opposto. Condannare la convenuta opposta al pagamento delle spese, diritti ed onorario del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.
L'opposta si è costituita con comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta, con la quale ha contestato le affermazioni di controparte, dichiarandole prive di fondamento probatorio, al contrario dei crediti vantati e delle somme ingiunte dalla stessa, tutte sorrette da prove allegate alla comparsa e concernenti le somme sborsate dalla stessa per l'acquisto dell'immobile de quo. Nello specifico, tale proprietà immobiliare veniva acquisita dietro il pagamento del prezzo complessivo di €
70.000,00, dei quali € 62.500,00 venivano interamente sostenuti dalla sig.ra , mentre i restanti € 7.500,00 venivano corrisposti Controparte_1
dal sig. . Peraltro, la sig.ra , in occasione Parte_1 Controparte_1
dell'acquisto del fabbricato di cui sopra, versava € 62.500,00 al solo fine di far fronte alla provvisoria mancanza di liquidità paventata dal sig.
, dietro promessa da parte del medesimo di restituirle Parte_1
l'importo di € 27.500,00: ed invero, al momento dell'acquisto della suddetta unità immobiliare entrambi gli acquirenti avrebbero dovuto sostenere € 35.000,00, per far fronte al prezzo di acquisto di € 70.000,00.
Successivamente, in data 20.11.2018, l'odierna opposta, avendo preventivamente concordato con il sig. l'espletamento di Parte_1
opere di manutenzione straordinaria sull'immobile suindicato, sosteneva spese documentate ammontanti ad € 6.050,00 (cfr. doc. nr. 4), pretendendo invano da quest'ultimo il ristoro nella misura del 50% (€
3.025,00).
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Così compendiate le opposte deduzioni delle parti, nel merito, mette conto evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio, e non può, quindi, limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto stesso (cfr.
Cass. n. 13001/2006).
Pertanto, occorre verificare se la pretesa creditoria vantata con il ricorso per decreto ingiuntivo sia stata adeguatamente provata. Sul punto, va evidenziato che, conformemente all'orientamento sviluppato dalla Suprema Corte in materia di ripartizione dell'onere della prova, il creditore che agisce per l'adempimento dell'obbligazione è tenuto solo a provare la sussistenza di una valida fonte della propria pretesa creditoria, incombendo sul debitore l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui diritto di credito (Cass. S.U. n. 13533/2001).
Tale principio trova applicazione anche nel caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui la posizione di attore sostanziale è ricoperta dal creditore opposto, convenuto formale.
Nel caso di specie, la causa è stata istruita, oltre che in via documentale, tramite l'interrogatorio formale dell'opposta Controparte_1
l'escussione di testi e la Consulenza Tecnica d'ufficio per la determinazione del valore locativo dell'immobile.
Alla luce dall'attività istruttoria espletata, la presente opposizione appare infondata e va pertanto rigettata.
L'opponente ha contestato il credito vantato dalla Sig.ra Controparte_1
e, conseguentemente, la somma ingiunta con il decreto ingiuntivo opposto.
Tuttavia, dalla documentazione allegata e depositata agli atti del presente giudizio, nonché dall'interrogatorio formale reso dall'opposta e dall'escussione dei testi ammessi, si evince che, in realtà, Parte_1
è effettivamente debitore della somma pretesa dall'odierna opposta.
Nel corso dell'interrogatorio formale reso all'udienza del 31.10.2023,
l'opposta ha dichiarato: -“non è vero che l'immobile in Trapani, nella C/da
Rilievo Massa, Strada Fiorame n. 22/A è stato detenuto e goduto in via esclusiva da me dal 1.2.2019 fino ad oggi;
come ho detto io ho cominciato
a godere dell'immobile nel marzo del 2021 ma mai in via esclusiva perché prima ero a Trento e l'immobile non era abitabile;
poi vi ho anche trasferito la residenza”.
Tali circostanze, risultano, altresì, confermate dai testi escussi.
Va, pertanto, accolta la domanda formulata dall'opponente di pagamento dell'indennità di occupazione dovuta dalla controparte pro quota per l'uso esclusivo dell'appartamento sito in Trapani C/da Rilievo Massa Strada
Fiorame nr. 22/A.
Infatti, “nel caso in cui la cosa comune sia potenzialmente fruttifera il comproprietario che, durante il periodo di comunione abbia goduto l'intero bene da solo senza un titolo che giustificasse l'esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili con riferimento ai prezzi di mercato correnti, frutti che, identificandosi con il corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, possono, in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione, essere individuati nei canoni di locazione percepibili per l'immobile” (cfr. Cass. n. 7681/2019).
E ancora, "in materia di comunione del diritto di proprietà, allorché per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non sia possibile un godimento diretto tale da consentire a ciascun partecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa comune, secondo quanto prescrive l'art. 1102 c.c., i comproprietari possono deliberarne l'uso indiretto. In mancanza di deliberazione, il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto l'intero bene da solo senza un titolo che giustificasse l'esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili con decorrenza dalla data in cui allo stesso perviene manifestazione di volontà degli altri comproprietari di avere un uso turnario o comunque di godere per la loro parte del bene" (cfr. Cass.10264/2023)
In ragione di quanto detto, va accolta la domanda riconvenzionale formulata da limitatamente al pagamento della quota allo Parte_1
stesso spettante dell'indennità di occupazione dell'immobile abitato dall'opposta, come determinata dal Ctu nominato in € 6.800,00, per il periodo da marzo 2021 a luglio 2022.
Per le ragioni suesposte, non può che dichiararsi infondata l'opposizione proposta e confermare il decreto ingiuntivo opposto.
In ragione dell'accoglimento della domanda riconvenzionale, proposta dall'opponente, limitatamente all'indennità di occupazione dell'immobile, condanna parte opposta al pagamento della somma di € 6.800,00 in favore dell'opponente.
Le spese del presente giudizio, in considerazione della reciproca soccombenza, vengono compensate.
Le spese di CTU rimangono a carico di entrambe le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
.- rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 286/2022 emesso dal
Tribunale di Trapani, e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna, parte opposta al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di € 6.800,00, corrispondente alla quota parte Parte_1
allo stesso spettante a titolo di indennità di occupazione dell'immobile sito in Trapani C/da Rilievo Massa Strada Fiorame nr. 22/A
- rigetta le altre domande riconvenzionali proposte da per Parte_1
le ragioni esposte in parte motiva;
- le spese del presente giudizio, in considerazione della reciproca soccombenza, vengono compensate.
- le spese di CTU rimangono a carico di entrambe le parti in solido.
Trapani, 30.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaela Chirco