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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 22/03/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Maria Rosaria Carlà, a seguito del deposito di note scritte delle parti ex art. 127 ter c.p.c., posta la causa in decisione ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1637/2020 R.G.,
PROMOSSA DA
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in v. Tevere n. 153, presso lo studio dell'avv. Fabio Fargetta Pt_1
(C.F. ), che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione notificato C.F._1
Attore
CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in CP_1 P.IVA_2
v. Aretusa n. 32, presso lo studio dell'avv. Giovanna Miceli (C.F. ), che lo Pt_1 C.F._2 rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
Convenuto
Oggetto: risarcimento danni
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società sportiva dilettantistica Parte_2
, che promuoveva una squadra di calcio militante nel I girone della Lega Nazionale Dilettanti serie
[...]
D, esponeva:
- la squadra gestita dalla società disputava i propri incontri presso lo stadio comunale “Vincenzo Presti” di Pt_1 già concesso in uso dal alla prima squadra cittadina;
CP_1
- nel 2017, nonostante il avesse rilasciato il nulla osta per l'utilizzo del campo di gioco CP_1 assicurando che durante il campionato non vi sarebbero stati lavori che potessero impedire l'uso dello stadio,
i lavori di manutenzione necessari non erano stati avviati in tempi utili per l'inizio del campionato, con possibilità di danni sia per la squadra locale che per quelle ospiti;
- nel marzo 2018, a seguito di segnalazione anonima al Commissariato di relativa a gravi carenze strutturali Pt_1 della copertura dello stadio, la Commissione di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo aveva interdetto al pubblico l'accesso alle gradinate consentendo la disputa di partite a porte chiuse, con l'utilizzazione del solo rettangolo di gioco;
1 - neppure in vista della successiva stagione 2018/2019 il nonostante la richiesta di nulla osta della CP_1 società all'utilizzo dello stadio comunale, aveva provveduto ad effettuare i lavori necessari, ed anzi aveva dichiarato, con determina del 4/1/2019, l'inagibilità temporanea e complessiva della struttura dello stadio, inibendone l'utilizzo a qualunque titolo fino alla sua messa in sicurezza mediante esecuzione delle opere necessarie o provvisionali e previa acquisizione di documentazione idonea attestante l'agibilità da parte degli organi competenti;
- tali provvedimenti avevano progressivamente causato la crisi economica della società, sia per l'allontanamento degli elementi di spicco, fino alla perdita di tutti i giocatori verso la fine del campionato, che per il ritiro dei sostenitori economici del progetto avviato dalla società;
- a seguito di iscrizione, inoltrata in via cautelativa per l'anno 2019-2020 con riserva di produzione della documentazione prevista, la richiesta di nulla osta inoltrata al in data 25/7/2019 era rimasta CP_1 priva di riscontro;
pertanto, la società non si era potuta iscrivere al campionato di serie D, con la conseguenza della perdita del titolo e del tracollo economico della società, che di lì a poco era stata posta in liquidazione.
L'attrice deduceva quindi di aver subito a causa della mancata iscrizione al campionato per l'anno 2019/2020 ingenti danni, per un totale complessivo di € 3.133.000,00, attribuiti a negligenza ed imperizia del CP_1 nella gestione e nella manutenzione dei beni di proprietà dell'ente, specificamente consistiti:
[...]
- nel mancato incasso per le partite giocate in casa per l'annualità 2019/2020, considerata una capienza dello stadio di 4200 posti al costo di € 20,00 a partita per n. 17 partite, per un totale di € 1.428.000,00;
- nel danno da mancata sponsorizzazione da parte dei main sponsor (10 società italiane) per un totale di €
545.000;
- nella perdita di giocatori per un totale di 24 X € 15.000,00, per complessivi € 360.000,00;
- nella perdita del titolo di serie D per un danno pari ad € 800.000,00, calcolando la media tra il valore del titolo in proporzione alla piazza di gioco della squadra ed il costo per ripartire e arrivare in serie D.
Deduceva altresì di aver subito un danno di immagine per sé e per i suoi dirigenti ed un danno da perdita di chance in relazione alla possibilità del salto di categoria, cui la squadra aspirava avendo ingaggiato giocatori di buon livello ed un allenatore di fama, ed ai conseguenti mancati incassi, per un totale di € 700.000,00.
Affermava che il aveva violato i propri doveri di diligenza e prudenza nella gestione CP_1 dell'impianto sportivo omettendo di eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari a mantenere il bene aperto e fruibile al pubblico, rimanendo silente alle numerose sollecitazioni della società ed ingenerando nella stessa, con le rassicurazioni offerte dai rappresentanti dell'ente, l'affidamento circa la pronta soluzione dei problemi dell'impianto sportivo;
aveva altresì violato i generali obblighi di correttezza e buona fede nel rapporto con la società, determinando le condizioni per la interdizione dello stadio e così vanificando gli investimenti affrontati dall'attrice, con conseguente tracollo economico della società.
Chiedeva pertanto di accertare e dichiarare tutti i danni dalla stessa subiti, di accertare e dichiarare che i danni riportati ammontano a complessivi € 3.733,000, e, per l'effetto, di condannare il convenuto al CP_1 risarcimento del danno nella misura indicata o nella diversa misura, maggiore o minore, da accertarsi in giudizio.
2 Il costituitosi in giudizio con comparsa depositata telematicamente in data 22/12/2020, in via CP_1 pregiudiziale eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito, qualificando la posizione giuridica spesa dalla società attrice in termini non diritto soggettivo, ma di interesse legittimo. In proposito evidenziava che tra le parti non era stato stipulato alcun contratto, anche temporaneo, di affidamento o di comodato d'uso, e che solo verbalmente era stata data alla società attrice la possibilità di disputare partite di calcio e di utilizzare il rettangolo di gioco, e non l'intera struttura, con onere a carico della stessa di pagare le spese di gestione. Nel merito, deduceva che nella stagione 2017/18, nella quale alla società attrice era stato accordato l'utilizzo del rettangolo di gioco, l'intero impianto versava in buone condizioni, sì da superare i controlli effettuati dalla competente Commissione della Lega Nazionale Dilettanti. Contestava quindi le accuse di inerzia rivolte all'Ente, esponendo che sin dal marzo 2018 - avendo la Commissione tecnica di Vigilanza Locali Pubblico
Spettacolo, nel mese di febbraio 2018, interdetto l'utilizzo della tribuna e, poi, dell'intera struttura - con plurime determine dirigenziali erano stati avviati vari interventi per mettere l'impianto in sicurezza, erano stati in seguito realizzati i necessari interventi sulla tribuna centrale dello stadio, ed in risposta ai rilievi del Genio
Civile di Caltanissetta era stata inoltrata all'Ufficio a mezzo del tecnico incaricato nota esplicativa circa l'antisismicità della struttura, ed era stato infine conferito ulteriore incarico per la redazione del certificato di idoneità statica ed attivato intervento di ripristino della zona spogliatoi. Chiedeva pertanto, nel merito, previa dichiarazione di legittimità dell'operato dell'Ente, il rigetto delle domande formulate dalla parte attrice. In subordine, chiedeva di ridurre quanto eventualmente dovuto nei limiti della prova della pretesa.
La causa, ritenuta matura per la decisione a seguito del rigetto delle richieste istruttorie formulate dalle parti con ordinanza del 13/3/2023, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società sportiva dilettantistica propone contro il Parte_2 CP_1 domanda di risarcimento dei danni che assume di avere subito a causa della condotta negligente dell'Ente, quantificati nella misura complessiva di € 3.733.000,00, di cui € 1.428.000,00 per mancati incassi relativi alla stagione calcistica 2019/2020, € 545.000,00 per mancate sponsorizzazioni, € 360.000,00 per la perdita dei giocatori, € 800.000,00 per la perdita del titolo di serie D (tenuto conto della media tra il valore del titolo in proporzione alla piazza in cui gioca la squadra ed il costo per ripartire e arrivare alla serie D).
La società attrice lamenta in particolare che il sebbene le avesse accordato l'utilizzo CP_1 dell'impianto sportivo ed avesse alimentato, tramite i suoi rappresentanti, le sue aspettative in merito al tempestivo avvio dei lavori di ristrutturazione dell'impianto, necessari ai fini dell'apertura al pubblico in occasione delle competizioni sportive collegate alla iscrizione al campionato di serie D, sia venuto meno all'obbligo di provvedere tempestivamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto, fino a giungere, progressivamente, all'interdizione al pubblico della gradinata e della curva, e poi dell'intero impianto, dichiarato infine temporaneamente inagibile fino alla sua messa in sicurezza con determina del
4/1/2019.
3 La società attrice deduce dunque un danno emergente (perdita di giocatori, perdita del titolo e costi necessari al recupero del titolo di serie D), ed un ulteriore pregiudizio da lucro cessante (mancati incassi, danno da perdita di sponsorizzazioni). Lamenta altresì un danno all'immagine propria e dei propri dirigenti ed un danno da perdita di chance per mancati incassi attesi in relazione al salto di categoria e ad ulteriori aspetti economici indiretti correlati con il conseguimento del titolo ambito.
Tali danni, che secondo la società deriverebbero dalla negligenza ed imperizia del convenuto nella CP_1 manutenzione e nella gestione dei beni facenti parte del patrimonio dell'ente e nella violazione degli obblighi di sorveglianza del proprio patrimonio immobiliare - condotte intese come fonte di possibili danni a terzi – e che, a dire dell'attrice, fonderebbero una responsabilità di natura extracontrattuale dell'Ente ai sensi dell'art. 2043 c.c. (come precisato nelle note depositate in data 1/9/2023), appaiono piuttosto correlati ad un obbligo di natura relazionale che il avrebbe assunto accordando il nulla osta all'utilizzo dell'impianto sportivo CP_1 ed ingenerando, con le rassicurazioni dei propri rappresentanti, pur se in via informale, un legittimo affidamento della società circa il tempestivo ripristino delle condizioni di piena agibilità ed utilizzabilità dello stadio, sì da giustificare anche l'avvio da parte della stessa di un programma di investimenti triennale per il coinvolgimento di sponsor, con l'ingaggio di una rosa di giocatori e di un allenatore di prestigio.
Sebbene sia pacifico che tra le parti non è intercorso alcun rapporto formale di concessione dell'impianto in affidamento alla società, la responsabilità invocata dalla società va dunque qualificata alla stregua di una responsabilità di natura contrattuale, poiché la società avrebbe fatto affidamento sulla presunta relazione instaurata con l'Ente convenuto e sull'autorizzazione da parte dello stesso ad utilizzare l'impianto, avviando su tale presupposto i propri investimenti e programmando anche in termini economici la partecipazione al campionato di serie D e le iniziative organizzative necessarie. Pertanto, non appare condivisibile l'assunto attoreo secondo il quale la responsabilità attribuita al sì come prospettata, debba essere CP_1 qualificata in termini di responsabilità extracontrattuale.
Per la configurabilità, nella fattispecie esaminata, di una responsabilità di natura contrattuale si è espressa la
Suprema Corte, che, in tema di risarcimento del danno per lesione dell'affidamento riposto dal privato nell'emanazione di un provvedimento amministrativo, a causa di una condotta della Pubblica Amministrazione asseritamente difforme dai canoni di correttezza e buona fede, ha affermato che la relativa controversia è devoluta alla giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria, “in considerazione della sua attinenza ad una responsabilità di tipo contrattuale, inquadrabile nello schema della responsabilità relazionale o da contatto sociale qualificato, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell'articolo 1173 del
Cc, sia nel caso in cui nessun provvedimento amministrativo sia stato emanato, cosicché il privato abbia riposto il proprio affidamento in un mero comportamento dell'amministrazione, sia nel caso in cui il danno derivi dalla emanazione e dal successivo annullamento di un atto ampliativo della sfera giuridica del privato”
(così Cass. S.U. 19/01/2023, n.1567).
In proposito si è osservato che “la responsabilità che grava sulla Pubblica Amministrazione per il danno prodotto al privato a causa delle violazione dell'affidamento dal medesimo riposto nella correttezza dell'azione amministrativa non sorge in assenza di rapporto, come la responsabilità aquiliana, ma sorge da
4 un rapporto tra soggetti — la Pubblica Amministrazione e il privato che con questa sia entrato in relazione
— che nasce prima e a prescindere dal danno e nel cui ambito il privato non può non fare affidamento nella correttezza della Pubblica Amministrazione. Si tratta, allora, di una responsabilità che prende la forma dalla violazione degli obblighi derivanti da detto rapporto e che, pertanto, va ricondotta allo schema della responsabilità relazionale, o da contatto sociale qualificato, da inquadrare nell'ambito della responsabilità contrattuale;
con l'avvertenza che tale inquadramento, come segnalato da autorevole dottrina, non si riferisce al contratto come atto ma al rapporto obbligatorio, pur quando esso non abbia fonte in un contratto” (così Cass. sez. un., 28/04/2020, n.8236).
La Corte di legittimità ha precisato che, nella fattispecie considerata, il danno non scaturisce dalla mera illegittimità di un provvedimento amministrativo, ma dalla lesione dell'affidamento riposto dal privato sulla legittimità dello stesso, che si sostanzia nel concorso dell'illegittimità dell'azione amministrativa con la violazione delle regole di correttezza e buona fede cui deve uniformarsi il comportamento dell'Amministrazione: “... d) La nozione di affidamento rilevante ai fini della responsabilità dell'Amministrazione non coincide con quella emergente dalla disciplina dettata dalla L.
7 agosto 1990, n. 241, art. 21-nonies non postulando una ponderazione dell'interesse pubblico alla rimozione di un atto illegittimo con quelli privati del beneficiario di tale atto e degli eventuali controinteressati, ma configurandosi come una situazione autonoma, tutelata in sé e non nel suo collegamento con l'interesse pubblico, e cioè come affidamento incolpevole di natura civilistica, che si sostanzia nella fiducia, nella delusione della fiducia e nel danno subito a causa della condotta dettata dalla fiducia mal riposta. ...
SS ... e) nel caso in cui il comportamento della Pubblica Amministrazione abbia leso l'affidamento del privato, in quanto non conforme ai canoni di correttezza e buona fede, non sussiste alcun collegamento, nemmeno mediato, tra il comportamento dell'Amministrazione e l'esercizio del potere, dal momento che il comportamento dell'Amministrazione rilevante ai fini dell'affidamento del privato si pone su un piano diverso rispetto da quello della scansione degli atti procedimentali che conducono al provvedimento con cui viene esercitato il potere amministrativo, f) anche nelle materie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la giurisdizione amministrativa su diritti presuppone che questi ultimi risultino coinvolti nella esplicazione della funzione pubblica, esercitata mediante provvedimenti o mediante accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento, g) perché sussista la giurisdizione del giudice amministrativo, è necessario, anche nelle materie di giurisdizione esclusiva, che la causa petendi si radichi nelle modalità di esercizio del potere amministrativo, ciò che non accade quando la causa del danno di cui il privato chiede il risarcimento risieda non già nel cattivo esercizio del potere amministrativo, bensì in un comportamento la cui illiceità venga dedotta prescindendo dal modo in cui il potere è stato esercitato e venga prospettata come violazione di regole comportamentali di buona fede e correttezza alla cui osservanza è tenuto qualunque soggetto, sia esso pubblico o privato” (Cass. S.U. 1567/2023 cit.).
Alla stregua dei principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza, l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito sollevata dal deve essere disattesa. CP_1
5 Poste tali premesse, va rammentato che, in tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore (Cass. Sez. I n. 21140 del 10/10/2007).
Sotto tale profilo, la domanda proposta dalla risulta sfornita della prova necessaria sia Parte_2 sotto il profilo degli obblighi assunti dal per l'affidamento dell'impianto in condizioni idonee all'uso CP_1 programmato, che dei danni lamentati e del nesso di causalità con la presunta violazione degli obblighi assunti CP_ dall' convenuto.
In primo luogo, non risulta provata l'esistenza di specifici accordi assunti da rappresentanti dell'Ente con la società attrice e la successiva violazione, quale causa dei lamentati pregiudizi. L'attrice invero produce una richiesta di rilascio di nulla osta per l'impianto sportivo V. Presti inviata a mezzo pec del 25/7/2019, h. 16,11
(con richiesta di rilascio ai fini dell'iscrizione al campionato dilettanti per la stagione 2019/2020, “entro e non oltre le ore 16,45”), con l'allegato modulo di nulla osta (recante attestazione circa la “perfetta idoneità alla sicurezza ed agibilità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo”, in conformità alle norme vigenti), non firmato dal Sindaco né da altro rappresentante dell'Ente, invero successiva alla data della iscrizione al campionato di serie D, recante la data del 12/7/2019. Inoltre, l'incompletezza della iscrizione – nella quale si dà atto anche della mancanza di documenti quali le tasse relative all'iscrizione e le quietanze dell'avvenuto pagamento delle vertenze economiche già deliberate entro il 31/5/2019 – rappresenta una possibile spiegazione alternativa, apparentemente non riconducibile a condotte del della CP_1 esclusione della squadra della società attrice dal campionato, ed induce a ritenere non provato che la mancata iscrizione al campionato sia stata causata dalla chiusura al pubblico dello stadio per la precarietà della copertura della tribuna o, più in generale, per le condizioni manutentive dell'impianto.
La prova orale articolata dalla società nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. con richiesta di interrogatorio formale del Sindaco di e di prova per testi, non recando precise informazioni in ordine ai tempi dei Pt_1 presunti accordi (“nel corso del 2019 vi furono innumerevoli incontri”) e dei previsti interventi (“l'intervento di manutenzione dello stadio fu programmato con notevole ritardo rispetto alla possibilità di rilasciare il nulla osta alla locale squadra di calcio in tempo per il campionato”), e alle persone che, per conto dell'Ente, avrebbero assunto impegni, poi disattesi, con esponenti della società, si appalesa generica e, in parte, valutativa,
e, perciò inammissibile – come già evidenziato con ordinanza del 13/3/2023 - rivelandosi, per come formulata, del tutto inidonea alla prova dell'esistenza di precisi accordi, collocati temporalmente, con esponenti qualificati dell'Amministrazione comunale ai fini del compimento dei lavori di manutenzione necessari in vista dell'utilizzo dell'impianto sportivo da parte dell'attrice, oltre che, per altro verso, della inosservanza di una eventuale concordata tempistica nella esecuzione di interventi di manutenzione necessari, e della riconducibilità della mancata iscrizione al campionato di serie D alla presunta inidoneità dell'impianto CP_ sportivo;
presupposti, tutti indimostrati, della presunta responsabilità dell' convenuto per la perdita da parte della società di sponsor e di contratti pubblicitari con soggetti privati, oltre che per lo svincolo di giocatori, che pure la società attribuisce alla condotta inadempiente del CP_1
6 Né, per altro verso, è provato che la perdita del titolo di serie D sia effettivamente dipesa dalle presunte inadempienze del convenuto. CP_1
Inoltre, non depongono nel senso della inerzia del nella soluzione dei problemi manutentivi relativi CP_1 all'impianto sportivo i diversi provvedimenti prodotti dall'Ente convenuto, sia per la manutenzione ordinaria dell'impianto (come ad es. per la manutenzione del verde, per l'intervento dell'autospurgo, per la manutenzione della caldaia, per gli interventi sull'impianto elettrico e di irrigazione, sulla illuminazione e sul sistema di videosorveglianza), che per la manutenzione straordinaria (es. determine dirigenziali n. 249 dell'8/3/2018 e n. 258 del 12/3/2018, entrambe del Settore Lavori Pubblici, rispettivamente di affidamento d'incarico di monitoraggio, di scelta dell'intervento risolutivo delle problematiche inerenti all'impianto sportivo, di redazione del piano d'intervento e di direzione dell'esecuzione dell'intervento di ripristino della tribuna, nonché di affidamento dei lavori per la messa in sicurezza della tribuna e per il ripristino dei locali sottostanti;
determinazione n. 686 del 26/6/2019 per l'affidamento dei lavori di decostruzione della tribuna;
determinazione n. 1824 del 16/12/2019, di pagamento della fornitura e della messa in opera di una tribuna modulare da collocare sul lato nord del rettangolo di gioco dello stadio V. Presti).
Del pari è infondata la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance, rispetto alla quale non è superfluo osservare come, per giurisprudenza ormai consolidata, la "chance" sia integrata da una “seria e consistente possibilità di ottenere il risultato sperato, la cui perdita, distinta dal risultato perduto, è risarcibile, trattandosi di una situazione giuridica a sé stante e suscettibile di autonoma valutazione patrimoniale, a condizione che di essa sia provata la sussistenza” (Cass. Sez. III ord. n. 24050 del 7/8/2023).
Nel caso di specie, non vi è prova alcuna della seria possibilità – di cui la sostiene di essere Parte_2 stata privata – di conseguire il risultato di un avanzamento di categoria, anche attraverso la prova del reclutamento di validi giocatori e di un allenatore di fama (del cui ingaggio, come delle presunte dimissioni per le problematiche del campo sportivo, non v'è alcuna prova).
Neppure è offerta prova del presunto danno all'immagine della società e dei suoi dirigenti, non essendo allegati, e tanto meno dimostrati, gli elementi costitutivi e le circostanze di fatto – come ad esempio la divulgazione di notizie lesive della credibilità della società, a fronte di una precedente campagna informativa fondata sull'affidamento indotto dal rispetto all'utilizzo dell'impianto sportivo - da cui CP_1 desumere, anche in via presuntiva, l'esistenza del lamentato pregiudizio.
Del tutto priva di prova è, poi, l'allegazione della riconducibilità alle presunte inadempienze del CP_1 del tracollo economico della società, del quale non è offerta alcuna prova sia con riferimento all'entità
[...] del passivo che ai tempi in cui si è formato (non essendo stato documentato lo stato patrimoniale della società preesistente agli eventi per cui è causa e quello successivo all'esito negativo del progetto di partecipazione al campionato di serie D).
Né, infine, parte attrice ha assolto l'onere della prova dell'esatta entità del pregiudizio lamentato, avendo omesso di fornire elementi documentali di riscontro della pretesa risarcitoria avanzata in giudizio.
In particolare, non è stata dimostrata la presunta perdita degli investimenti eseguiti per l'ingaggio di calciatori e dell'allenatore (non essendo stata documentata la relativa spesa affrontata), né l'esatto ammontare delle voci
7 di danno rappresentate in domanda (dovute a mancati incassi per le partite giocate in casa), asseritamente determinate sulla base della situazione degli anni precedenti, anch'essa non provata. La stessa perdita delle sponsorizzazioni, riferita a dieci società non meglio indicate, non appare nè documentata, né comunque suscettibile di prova con la prova testimoniale non ammessa, articolata sul punto come prova di una circostanza negativa (la mancata conferma di precedenti sponsorizzazioni concesse in relazione ad un programma triennale di investimenti nello sport, non documentate e, comunque, riconducibili a due sole società per un totale - €
600.000,00 - superiore al danno – pari ad € 545.000,00 - allegato nell'atto di citazione con riferimento a mancate sponsorizzazione di 10 main sponsor).
Con riferimento ai danni per i quali l'attrice invoca il ricorso alla determinazione del ristoro in via equitativa, va data continuità al principio di diritto, di costante applicazione, secondo il quale la liquidazione in via equitativa del danno postula innanzitutto il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato (Cass. Sez. 3 sent. n. 9744 del 12/04/2023; Cass. Sez.
6-3 ord. n. 4534 del 22/02/2017) In proposito la Suprema Corte ha affermato che l'esercizio del potere discrezionale di liquidazione del danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, presuppone che sia stato già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno ed è pertanto subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare (Cass. Sez. II sent. n. 4310 del 22/02/2018).
Ed ancora con riferimento al danno patrimoniale da mancato guadagno, che si concreta nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, si osserva che tale voce di danno presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità
(e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi – che nel caso di specie, per quanto detto in precedenza, parte attrice non offre - dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito (Cass. Sez. 3 ord. n. 29486 del 15/11/2024; conf. Cass. Sez.
6-2 ord. n. 5613 del 08/03/2018).
Per questi motivi
, la domanda proposta dalla società non può trovare accoglimento. Parte_2
Ex art. 91 c.p.c., la società , in persona del legale rappresentante pro Parte_2 tempore, va condannata, secondo soccombenza, alla refusione delle spese di lite in favore del CP_1 convenuto, da liquidarsi, alla stregua dei parametri introdotti con D.M. 13/8/2022 n. 147 (che, ai sensi dell'art. 6 dello stesso decreto, si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) ed in base al valore della causa, in complessivi € 11.228,50 a titolo di compensi professionali (per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, con la riduzione prevista dall'art. 4 co. 1 D.M. 55/2014
e succ. modif. in ragione dell'attività defensionale concretamente espletata e delle questioni giuridiche
8 affrontate), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1637/2020 R.G. promossa da
[...]
contro il così provvede: Parte_2 CP_1 rigetta la domanda proposta dalla società attrice;
condanna la società , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 alla refusione delle spese di lite in favore del convenuto, liquidate in complessivi € 11.228,50 a titolo CP_1 di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Gela, il 20 marzo 2025
Il giudice
Maria Rosaria Carlà
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