TRIB
Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 20/06/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1716/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Costanza Perri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1716/2024 promossa da:
C.F. e P.IVA ), con sede in San Lazzaro di Savena (BO), Via Speranza CP_1 P.IVA_1
n. 3/E, in persona dell'Amministratore Unico rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
Alessandro Massarenti (C.F. ; pec. C.F._1
fax. 051.6922636) unitamente e disgiuntamente Email_1 all'Avv. Massimo Martelli (C.F.: pec. C.F._2
fax. ) ed elettivamente domiciliata nello Email_2 P.IVA_2
Studio di questi in Budrio (BO) Via Mazzini n. 15, giusta procura allegata telematicamente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTE contro con sede in San Giovanni in Persiceto (BO), Via Modena 24, P. Iva e C.F. Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente P.IVA_3
e disgiuntamente, dall'Avv. Giulia Guizzardi (C.F. pec C.F._3
e dall'Avv. Marco Gruppioni (C.F. Email_3 C.F._4
pec , entrambi del Foro di Bologna, ed elettivamente Email_4
domiciliata presso lo studio di questo ultimo in San Giovanni in Persiceto (BO), Corso Italia cn. 67, come da procura alle liti allegata telematicamente ex art. 83 c.p.c.; i quali indicano di voler ricevere comunicazioni e notificazioni ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
Email_3 Email_4
CONVENUTA
pagina 1 di 8 OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo – Contratto di noleggio
CONCLUSIONI:
Le conclusioni di parte opponente: “Voglia l'adito Tribunale di Ferrara, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa: in via preliminare di rito, previo accertamento dell'inefficacia della clausola n. 16 del contratto di noleggio del 3 settembre 2021 intercorso tra le parti, dichiarare la propria incompetenza territoriale ad emettere il decreto ingiuntivo n. 413 del 24 giugno 2024 e, per
l'effetto, revocarlo. Nel merito in ogni caso accertare come non dovuto in tutto o in parte il pagamento delle fatture n. 865/2023 del 04/08/2023, 994/2023 del 15/09/2023 e 1110/2023 del 06/10/2023 e per
l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 413/2024 emesso dal Tribunale di Ferrara in data 24 giugno
2024, per le ragioni suesposte, riconoscendo come dovuto da in favore della CP_1 [...]
il residuo importo di euro 49.393,48 od il diverso importo ritenuto di giustizia. Con CP_4 vittoria di spese, competenze ed onorari. Con riserva di chiedere l'ammissione di tutti gli occorendi mezzi istruttori, nonché di dedurre, indurre, produrre documenti e diversamente concludere”.
Le conclusioni di parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e disattesa: In via preliminare: dichiarare l'improcedibilità della domanda di parte attrice- opponente ex art. 5 comma 1 bis D.lgs. 28/2010, per mancata partecipazione senza giustificato motivo di essa parte attrice-opponente al procedimento di mediazione obbligatoria n. 346/2024, regolarmente promosso e instaurato da unipersonale innanzi l'Organismo di Mediazione della Controparte_3
Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna, e, per l'effetto, rigettare l'opposizione avversaria e confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 413/2024 emesso dal Tribunale di Ferrara in data
21/06/2024. In via preliminare di rito: rigettare l'eccezione preliminare di rito avversaria e, conseguentemente, accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia dell'art. 16 del contratto di noleggio sottoscritto dalle parti, dichiarare la propria competenza territoriale ad emettere il decreto ingiuntivo n. 413/2024 e, per l'effetto, confermarlo. Nel merito: per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 413/2024 emesso dal Tribunale di Ferrara in data 21/06/2024, per € 53.291,00, oltre interessi ex artt. 4 e 5 D.Lgs. 231/2002 come da domanda, e le spese della procedura di ingiunzione per € 1.793,60 per compenso professionale ed € 406,50 per esborsi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva e successive occorrende;
- in ogni caso: condannare parte attrice-opponente, al versamento CP_1 della sanzione come determinata ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis, comma 2, D. Lgs. n. 28/2010, per non aver partecipato al primo incontro senza giustificato motivo;
- condannare parte attrice- opponente, al pagamento in favore di unipersonale di una somma CP_1 Controparte_3
pagina 2 di 8 equitativamente determinata ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis, comma 3, D.lgs. 28/2010, per non aver partecipato alla mediazione. In via istruttoria: Si richiede l'ammissione di prova testimoniale sui capitoli di seguito indicati: (Omissis). In ogni caso: Vinte le spese di lite, della fase monitoria e del presente giudizio di opposizione nonché delle spese legali e delle spese di avvio della procedura di mediazione n. 346/2024 (già documentate in atti - doc. 11), come da nota spese che si allega”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione debitamente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto CP_1
ingiuntivo n. 413/2024 del 21 giugno 2024, con il quale l'intestato Tribunale le aveva ingiunto di pagare in favore di la somma di euro 53.291,00, oltre interessi ex artt. 4 Parte_1
e 5 D. Lgs n. 231/2002 maturati dalla scadenza dei singoli pagamenti indicati in fattura al saldo effettivo, nonché le spese di procedura liquidate in euro 1.793,60 per compensi ed euro 406,50 per spese, oltre ad accessori di legge, a saldo delle 53 fatture emessa dalla creditrice tra il 30 aprile 2022 ed il 6 ottobre 2023 in forza di contratto di noleggio di impalcature edili sottoscritto inter partes in data 3 settembre 2021.
Quali motivi di opposizione eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del CP_1
Tribunale di Ferrara in ragione della asserita inefficacia ex art. 1341 c.c. della clausola n. 16 del contratto di noleggio poiché non approvata per iscritto;
contestava, nel merito, le fatture n. 865/2023 del 04/08/2023, n. 994/2023 del 15/09/2023 e n. 1110/2023 del 06/10/2023, per un importo complessivo di euro 3.897,52, a suo dire non dovuto, essendo stata riconsegnata l'attrezzatura in data
21/07/2023.
Si costituiva in giudizio, con comparsa depositata in data 7 novembre 2024, Controparte_3
unipersonale, dando atto di aver introdotto in data 4 ottobre 2024, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5bis del D. Lgs. n. 28/2010, il procedimento di mediazione innanzi all'Organismo di
Mediazione della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna. Sull'eccezione di incompetenza territoriale la convenuta rilevava la piena efficacia della clausola contrattuale n. 16, asserendo che la stessa era stata oggetto di negoziazione fra le parti. Quanto al merito della vertenza, la convenuta
(rilevata la mancata contestazione da parte di della propria pretesa creditoria limitatamente CP_1
alla somma di euro 49.393,48), sulla contestazione della fattura n. 865/2023 del 04/08/2023, relativa al canone di noleggio del ponteggio dal 11/07/2023 al 11/08/2023, n. 994/2023 del 15/09/2023, relativa al canone di noleggio del ponteggio dal 11/08/2023 al 11/09/2023 et n. 1110/2023 del 06/10/2023 relativa al canone di noleggio del ponteggio dal 11/09/2023 al 11/10/2023, ne rilevava l'infondatezza in ragione della stessa regolamentazione contrattuale (contratto di noleggio della durata “stabilita in 12 mesi pagina 3 di 8 consecutivi, automaticamente prorogabile fino al momento della completa restituzione della stessa - o nell'eventualità sia richiesto l'intervento del NOLEGGIATORE per le operazioni di smontaggio, fino al giorno di termine noleggio comunicato tramite disdetta scritta”) e della prova documentale che la completa restituzione del ponteggio oggetto del noleggio era avvenuta il 17/10/2023, in difetto di preventiva disdetta scritta come previsto dall'art. 1 del contratto in questione.
Concludeva, pertanto, previa istanza di concessione della provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c., per il rigetto della interposta opposizione e la conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo n.
413/2024 emesso dal Tribunale di Ferrara in data 21/06/2024, per € 53.291,00, oltre interessi ex artt. 4
e 5 D. Lgs. 231/2002 e spese della procedura di ingiunzione;
vinte le spese di lite, sia della fase monitoria che del giudizio di opposizione.
Depositate le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., all'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c. il giudice istruttore sottoponeva all'attenzione delle parti la proposta conciliativa di cui all'ordinanza in data 22 gennaio 2025, con la quale concedeva anche la provvisoria esecutività al decreto opposto limitatamente alla somma di 49.393,48 euro.
Nelle more i difensori dell'opponente depositavano atto di rinuncia al mandato.
Nessuna costituzione di nuovo difensore interveniva per CP_1
All'udienza del 3 aprile 2025 nessuno compariva per parte opponente, mentre il procuratore di parte opposta chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione, riportandosi alle conclusioni di cui in atti. Il giudice disponeva in tal senso.
Veniva, quindi, fissata udienza cartolare per il giorno 18 giugno 2025, con termine alle parti ex art. 189
c.p.c. per il deposito di memorie di precisazione delle conclusioni, conclusionali e repliche.
***
Sulla eccezione preliminare di incompetenza territoriale.
Parte opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale, sostenendo l'inefficacia ex art. 1341 c.c. della clausola n. 16 del contratto di noleggio (“Per ogni controversia relativa alla esecuzione e/o alla interpretazione del presente contratto è convenuta ed accettata l'esclusiva competenza del Foro di Ferrara”), in quanto non specificamente approvata per iscritto e, pertanto, vessatoria.
Parte opposta ha replicato, sul punto, che la clausola in questione sarebbe stata oggetto di apposita negoziazione fra le parti, come comprovato dalla stessa locuzione “convenuta ed accettata” utilizzata nel testo della norma.
Si rileva che parte opponente non ha contestato, né con le memorie interlocutorie né alla prima udienza pagina 4 di 8 del 22 gennaio 2025, neppure genericamente, che il regolamento contrattuale sia stato oggetto di trattativa privata fra i contraenti.
La mancata contestazione di tale specifica allegazione porta a ritenerla come ammessa e provata in forza del principio della non contestazione di cui all'art. 115, 1° comma c.p.c.
La circostanza che il regolamento contrattuale sia stato oggetto di negoziazione fra le parti risulta dirimente ai fini della delibazione sulla eccezione in esame.
Ed invero, come chiarito da Cass. Civ., sezione 2, con sentenza n. 25491 del 24 settembre 2024, deve trovare conferma il principio di matrice giurisprudenziale, ormai costante in materia, secondo il quale
“perché sussista l'obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341, comma 2, c.c., non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto in modo che l'altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie. Non necessitano, invece, di una specifica approvazione scritta le clausole contrattuali elaborate in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio da uno dei contraenti, cui l'altro possa richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto”.
Quindi, come correttamente rilevato dalla difesa di parte opposta, le clausole che prevedono deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, come quella di specie, sono in realtà valide, anche se non sottoscritte, se sono state oggetto di negoziazione tra le parti e rappresentano il risultato di un incontro di volontà (cfr. anche Corte Cass. 4531/1990).
L'eccezione va, perciò, disattesa: la clausola in esame non abbisognava di alcuna specifica sottoscrizione, dovendosi ritenere come provato, ai sensi dell'art. 115, 1° comma, c.p.c., il fatto che la stessa sia stata oggetto di negoziazione tra le parti.
Del resto, la asserita, contestata vessatorietà della clausola derogatoria della competenza territoriale sarebbe comunque esclusa dalla assenza di squilibrio nel rapporto fra le parti, trattandosi di due società
a responsabilità limitata che operano nel settore commerciale della medesima realtà locale.
Non può, infatti, sostenersi, in ragione della natura di parte opponente, che questa non si trovasse nella condizione di comprendere pienamente il significato della disposizione contrattuale: usando l'ordinaria diligenza, sarebbe stata perfettamente in grado di comprendere a pieno la portata della CP_1
clausola, così come eventualmente di chiederne una revisione o una modifica.
In conclusione, pertanto, la clausola di cui al punto 16) del contratto di noleggio stipulato fra le parti in pagina 5 di 8 data 3 settembre 2021 deve ritenersi perfettamente valida ed efficace, con conseguente sussistenza della competenza del giudice adito.
Sulla contestazione delle fatture n. 865/2023 del 04/08/2023, n. 994/2023 del 15/09/2023, et n.
1110/2023 del 06/10/2023
Parte opponente ha riconosciuto il rapporto contrattuale di cui al documento n. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta (doc. 1 allegato al ricorso monitorio), così come il credito azionato da
[...] limitatamente all'importo di euro 49.393,48. CP_3
Ha, invece, contestato la debenza degli importi di cui alle fatture n. 865/2023 del 04/08/2023, relativa al canone di noleggio del ponteggio dall'11/07/2023 all'11/08/2023, n. 994/2023 del 15/09/2023, relativa al canone di noleggio del ponteggio dall'11/08/2023 all'11/09/2023 et n. 1110/2023 del
06/10/2023 relativa al canone di noleggio del ponteggio dall'11/09/2023 all'11/10/2023, asserendo di nulla dovere a controparte per averle anzitempo restituito l'attrezzatura mediante smontaggio e trasporto curato da Edilponteggi in data 21/07/2023. CP_5
A sostegno di tale asserzione parte opponente ha prodotto la fattura n. 424 del 31 luglio 2023 emessa da Edilponteggi Service S.r.l. nei confronti di (doc. 2) e scambio di messaggi Whatsapp tra CP_1
il Sig. della ed il Sig. (doc. 3) da cui risulterebbe la data CP_6 CP_3 Parte_2 dell'intervento di smontaggio.
Sul punto, però, il regolamento contrattuale stabiliva diversamente.
Il contratto di noleggio in questione aveva ad oggetto 1700 mq di ponteggio usato verniciato marca
CETA.
All'art. 1 del contratto le parti avevano espressamente convenuto: “la durata è stabilita in 12 mesi consecutivi automaticamente prorogabile fino al momento della completa restituzione della stessa -o nell'eventualità sia richiesto l'intervento del NOLEGGIATORE per le operazioni di smontaggio, fino al giorno di termine noleggio comunicato tramite disdetta scritta-” (cfr. doc. 2 di parte opposta).
La documentazione prodotta in atti da parte opponente parrebbe riferita solo ad una parte del ponteggio, e non al ponteggio nella sua interezza;
segnatamente alle impalcature installate presso il cantiere di Via Capitini n. 11 in Quarto Inferiore (BO).
Dal contratto si evince che l'installazione e l'utilizzo dei ponteggi era stato concordato per diversi cantieri.
La stessa nel proprio atto di citazione asserisce e riconosce che una parte delle fatture ex CP_1
adverso azionate si riferiva alle impalcature montate nel cantiere di Via Capitini;
la stessa conferma ulteriormente con prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. che “le fatture emesse da CP_3
riguardavano, in parte il noleggio del ponteggio del cantiere di Via del Triumvirato ed in parte quello pagina 6 di 8 del cantiere di Via Capitini”.
Perciò, la parziale restituzione dell'attrezzatura, cui fa riferimento la difesa di per CP_1
contestare le fatture in esame, quand'anche la si volesse ritenere provata, non determinerebbe comunque la non debenza del canone di noleggio per i mesi in contestazione, in ragione di quanto pattuito al già menzionato punto 1) del contratto, ovvero la cessazione del rapporto solo a far data dalla completa restituzione dei ponteggi.
Parte opposta sul punto ha dedotto che la restituzione di tutta l'attrezzatura era avvenuta solo in data 17 ottobre 2023. Anche tale circostanza non è stata specificamente contestata dall'opponente e risulta provata sulla scorta della messaggistica WhatsApp prodotta dalla convenuta (doc.ti 4 e 5 allegati alla comparsa di risposta), attestante che i rapporti fra le parti nei mesi di settembre e ottobre 2023 proprio in ordine alla riconsegna dei ponteggi non era ancora concluso.
Per questi motivi
le fatture contestate, relative al periodo di noleggio da luglio a ottobre 2023, risultano correttamente e legittimamente emesse, con piena debenza dei relativi importi pari complessivamente a
€ 4.384,71.
L'opposizione appare pertanto infondata e in quanto tale va integralmente rigettata.
Sulle spese di lite
Le spese seguono il principio di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vanno liquidate come in dispositivo applicati i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della domanda che, essendo prossimo al minimo dello scaglione di riferimento, giustifica l'applicazione a tutte le fasi dei relativi valori minimi.
Parte opposta ha documentalmente provato la mancata partecipazione dell'opponente al procedimento di mediazione obbligatoria attivato dalla stessa innanzi all'Organismo di Mediazione Controparte_3
della Camera di Commercio di Ferrara con domanda del 04/11/2024 (cfr. doc. 10 di parte convenuta).
Parte opposta nulla ha dedotto in merito alla propria mancata partecipazione.
Sussistono, quindi, i presupposti per l'applicazione dell'art. 12 bis, commi 2 e 3, D.lgs. 28/2010, secondo cui “Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio” e “Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato al primo incontro di mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione”. pagina 7 di 8 Relativamente alla sanzione di cui al secondo comma, l'opponente è quindi tenuto a versare a favore dell'Erario l'importo di euro 518,00 pari al doppio del contributo unificato versato per la presente procedura.
Relativamente alla condanna di cui al terzo comma, esplicitamente richiesta dalla opposta vittoriosa, si ritiene equo quantificare l'importo dovuto in complessivi 1000,00 euro.
A ciò si aggiunga che parte opponente, in quanto soccombente, è altresì tenuta a rimborsare alla controparte, sempre in forza dei principi di soccombenza e causalità, le spese del procedimento di mediazione obbligatoria in punto sia di spese vive che di assistenza tecnica per la fase stragiudiziale ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 28/2010, conformemente a quanto statuito dalla Cassazione con ordinanza del 21 novembre 2023, n. 32306. Parte opposta ha quantificato, con apposita nota spesa, i compensi richiesti a tale titolo indicando la più che congrua somma di 1.008,00 oltre alle spese vive documentate
(cfr. doc. 11) pari ad euro 273,28.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara in composizione monocratica visto l'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, domanda e deduzione disattesa, nel procedimento R.G. n. 1716/2024 promosso da nei confronti di CP_1 Controparte_3
unipersonale, così ha deciso:
1) Rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 413/24 emesso in data 24 giugno 2024.
2) Condanna a rifondere a favore di unipersonale le spese del CP_1 Controparte_3
presente procedimento che si liquidano per compensi professionali di avvocato in complessivi
8060 euro oltre al rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge ed euro 273,28.
3) Condanna al pagamento della sanzione ex art. 12 bis, 2° comma, D.lgs. 28/2010, CP_1
pari ad euro 518,00 da versare a favore dell'Erario.
4) Condanna al pagamento a favore di unipersonale della somma di CP_1 Controparte_3
euro 1000,00 dovuta ai sensi dell'art. 12 bis, 3° comma, D.lgs. 28/2010.
Ferrara, 20 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Costanza Perri
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Costanza Perri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1716/2024 promossa da:
C.F. e P.IVA ), con sede in San Lazzaro di Savena (BO), Via Speranza CP_1 P.IVA_1
n. 3/E, in persona dell'Amministratore Unico rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
Alessandro Massarenti (C.F. ; pec. C.F._1
fax. 051.6922636) unitamente e disgiuntamente Email_1 all'Avv. Massimo Martelli (C.F.: pec. C.F._2
fax. ) ed elettivamente domiciliata nello Email_2 P.IVA_2
Studio di questi in Budrio (BO) Via Mazzini n. 15, giusta procura allegata telematicamente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTE contro con sede in San Giovanni in Persiceto (BO), Via Modena 24, P. Iva e C.F. Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente P.IVA_3
e disgiuntamente, dall'Avv. Giulia Guizzardi (C.F. pec C.F._3
e dall'Avv. Marco Gruppioni (C.F. Email_3 C.F._4
pec , entrambi del Foro di Bologna, ed elettivamente Email_4
domiciliata presso lo studio di questo ultimo in San Giovanni in Persiceto (BO), Corso Italia cn. 67, come da procura alle liti allegata telematicamente ex art. 83 c.p.c.; i quali indicano di voler ricevere comunicazioni e notificazioni ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
Email_3 Email_4
CONVENUTA
pagina 1 di 8 OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo – Contratto di noleggio
CONCLUSIONI:
Le conclusioni di parte opponente: “Voglia l'adito Tribunale di Ferrara, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa: in via preliminare di rito, previo accertamento dell'inefficacia della clausola n. 16 del contratto di noleggio del 3 settembre 2021 intercorso tra le parti, dichiarare la propria incompetenza territoriale ad emettere il decreto ingiuntivo n. 413 del 24 giugno 2024 e, per
l'effetto, revocarlo. Nel merito in ogni caso accertare come non dovuto in tutto o in parte il pagamento delle fatture n. 865/2023 del 04/08/2023, 994/2023 del 15/09/2023 e 1110/2023 del 06/10/2023 e per
l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 413/2024 emesso dal Tribunale di Ferrara in data 24 giugno
2024, per le ragioni suesposte, riconoscendo come dovuto da in favore della CP_1 [...]
il residuo importo di euro 49.393,48 od il diverso importo ritenuto di giustizia. Con CP_4 vittoria di spese, competenze ed onorari. Con riserva di chiedere l'ammissione di tutti gli occorendi mezzi istruttori, nonché di dedurre, indurre, produrre documenti e diversamente concludere”.
Le conclusioni di parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e disattesa: In via preliminare: dichiarare l'improcedibilità della domanda di parte attrice- opponente ex art. 5 comma 1 bis D.lgs. 28/2010, per mancata partecipazione senza giustificato motivo di essa parte attrice-opponente al procedimento di mediazione obbligatoria n. 346/2024, regolarmente promosso e instaurato da unipersonale innanzi l'Organismo di Mediazione della Controparte_3
Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna, e, per l'effetto, rigettare l'opposizione avversaria e confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 413/2024 emesso dal Tribunale di Ferrara in data
21/06/2024. In via preliminare di rito: rigettare l'eccezione preliminare di rito avversaria e, conseguentemente, accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia dell'art. 16 del contratto di noleggio sottoscritto dalle parti, dichiarare la propria competenza territoriale ad emettere il decreto ingiuntivo n. 413/2024 e, per l'effetto, confermarlo. Nel merito: per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 413/2024 emesso dal Tribunale di Ferrara in data 21/06/2024, per € 53.291,00, oltre interessi ex artt. 4 e 5 D.Lgs. 231/2002 come da domanda, e le spese della procedura di ingiunzione per € 1.793,60 per compenso professionale ed € 406,50 per esborsi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva e successive occorrende;
- in ogni caso: condannare parte attrice-opponente, al versamento CP_1 della sanzione come determinata ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis, comma 2, D. Lgs. n. 28/2010, per non aver partecipato al primo incontro senza giustificato motivo;
- condannare parte attrice- opponente, al pagamento in favore di unipersonale di una somma CP_1 Controparte_3
pagina 2 di 8 equitativamente determinata ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis, comma 3, D.lgs. 28/2010, per non aver partecipato alla mediazione. In via istruttoria: Si richiede l'ammissione di prova testimoniale sui capitoli di seguito indicati: (Omissis). In ogni caso: Vinte le spese di lite, della fase monitoria e del presente giudizio di opposizione nonché delle spese legali e delle spese di avvio della procedura di mediazione n. 346/2024 (già documentate in atti - doc. 11), come da nota spese che si allega”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione debitamente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto CP_1
ingiuntivo n. 413/2024 del 21 giugno 2024, con il quale l'intestato Tribunale le aveva ingiunto di pagare in favore di la somma di euro 53.291,00, oltre interessi ex artt. 4 Parte_1
e 5 D. Lgs n. 231/2002 maturati dalla scadenza dei singoli pagamenti indicati in fattura al saldo effettivo, nonché le spese di procedura liquidate in euro 1.793,60 per compensi ed euro 406,50 per spese, oltre ad accessori di legge, a saldo delle 53 fatture emessa dalla creditrice tra il 30 aprile 2022 ed il 6 ottobre 2023 in forza di contratto di noleggio di impalcature edili sottoscritto inter partes in data 3 settembre 2021.
Quali motivi di opposizione eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del CP_1
Tribunale di Ferrara in ragione della asserita inefficacia ex art. 1341 c.c. della clausola n. 16 del contratto di noleggio poiché non approvata per iscritto;
contestava, nel merito, le fatture n. 865/2023 del 04/08/2023, n. 994/2023 del 15/09/2023 e n. 1110/2023 del 06/10/2023, per un importo complessivo di euro 3.897,52, a suo dire non dovuto, essendo stata riconsegnata l'attrezzatura in data
21/07/2023.
Si costituiva in giudizio, con comparsa depositata in data 7 novembre 2024, Controparte_3
unipersonale, dando atto di aver introdotto in data 4 ottobre 2024, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5bis del D. Lgs. n. 28/2010, il procedimento di mediazione innanzi all'Organismo di
Mediazione della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna. Sull'eccezione di incompetenza territoriale la convenuta rilevava la piena efficacia della clausola contrattuale n. 16, asserendo che la stessa era stata oggetto di negoziazione fra le parti. Quanto al merito della vertenza, la convenuta
(rilevata la mancata contestazione da parte di della propria pretesa creditoria limitatamente CP_1
alla somma di euro 49.393,48), sulla contestazione della fattura n. 865/2023 del 04/08/2023, relativa al canone di noleggio del ponteggio dal 11/07/2023 al 11/08/2023, n. 994/2023 del 15/09/2023, relativa al canone di noleggio del ponteggio dal 11/08/2023 al 11/09/2023 et n. 1110/2023 del 06/10/2023 relativa al canone di noleggio del ponteggio dal 11/09/2023 al 11/10/2023, ne rilevava l'infondatezza in ragione della stessa regolamentazione contrattuale (contratto di noleggio della durata “stabilita in 12 mesi pagina 3 di 8 consecutivi, automaticamente prorogabile fino al momento della completa restituzione della stessa - o nell'eventualità sia richiesto l'intervento del NOLEGGIATORE per le operazioni di smontaggio, fino al giorno di termine noleggio comunicato tramite disdetta scritta”) e della prova documentale che la completa restituzione del ponteggio oggetto del noleggio era avvenuta il 17/10/2023, in difetto di preventiva disdetta scritta come previsto dall'art. 1 del contratto in questione.
Concludeva, pertanto, previa istanza di concessione della provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c., per il rigetto della interposta opposizione e la conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo n.
413/2024 emesso dal Tribunale di Ferrara in data 21/06/2024, per € 53.291,00, oltre interessi ex artt. 4
e 5 D. Lgs. 231/2002 e spese della procedura di ingiunzione;
vinte le spese di lite, sia della fase monitoria che del giudizio di opposizione.
Depositate le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., all'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c. il giudice istruttore sottoponeva all'attenzione delle parti la proposta conciliativa di cui all'ordinanza in data 22 gennaio 2025, con la quale concedeva anche la provvisoria esecutività al decreto opposto limitatamente alla somma di 49.393,48 euro.
Nelle more i difensori dell'opponente depositavano atto di rinuncia al mandato.
Nessuna costituzione di nuovo difensore interveniva per CP_1
All'udienza del 3 aprile 2025 nessuno compariva per parte opponente, mentre il procuratore di parte opposta chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione, riportandosi alle conclusioni di cui in atti. Il giudice disponeva in tal senso.
Veniva, quindi, fissata udienza cartolare per il giorno 18 giugno 2025, con termine alle parti ex art. 189
c.p.c. per il deposito di memorie di precisazione delle conclusioni, conclusionali e repliche.
***
Sulla eccezione preliminare di incompetenza territoriale.
Parte opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale, sostenendo l'inefficacia ex art. 1341 c.c. della clausola n. 16 del contratto di noleggio (“Per ogni controversia relativa alla esecuzione e/o alla interpretazione del presente contratto è convenuta ed accettata l'esclusiva competenza del Foro di Ferrara”), in quanto non specificamente approvata per iscritto e, pertanto, vessatoria.
Parte opposta ha replicato, sul punto, che la clausola in questione sarebbe stata oggetto di apposita negoziazione fra le parti, come comprovato dalla stessa locuzione “convenuta ed accettata” utilizzata nel testo della norma.
Si rileva che parte opponente non ha contestato, né con le memorie interlocutorie né alla prima udienza pagina 4 di 8 del 22 gennaio 2025, neppure genericamente, che il regolamento contrattuale sia stato oggetto di trattativa privata fra i contraenti.
La mancata contestazione di tale specifica allegazione porta a ritenerla come ammessa e provata in forza del principio della non contestazione di cui all'art. 115, 1° comma c.p.c.
La circostanza che il regolamento contrattuale sia stato oggetto di negoziazione fra le parti risulta dirimente ai fini della delibazione sulla eccezione in esame.
Ed invero, come chiarito da Cass. Civ., sezione 2, con sentenza n. 25491 del 24 settembre 2024, deve trovare conferma il principio di matrice giurisprudenziale, ormai costante in materia, secondo il quale
“perché sussista l'obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341, comma 2, c.c., non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto in modo che l'altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie. Non necessitano, invece, di una specifica approvazione scritta le clausole contrattuali elaborate in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio da uno dei contraenti, cui l'altro possa richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto”.
Quindi, come correttamente rilevato dalla difesa di parte opposta, le clausole che prevedono deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, come quella di specie, sono in realtà valide, anche se non sottoscritte, se sono state oggetto di negoziazione tra le parti e rappresentano il risultato di un incontro di volontà (cfr. anche Corte Cass. 4531/1990).
L'eccezione va, perciò, disattesa: la clausola in esame non abbisognava di alcuna specifica sottoscrizione, dovendosi ritenere come provato, ai sensi dell'art. 115, 1° comma, c.p.c., il fatto che la stessa sia stata oggetto di negoziazione tra le parti.
Del resto, la asserita, contestata vessatorietà della clausola derogatoria della competenza territoriale sarebbe comunque esclusa dalla assenza di squilibrio nel rapporto fra le parti, trattandosi di due società
a responsabilità limitata che operano nel settore commerciale della medesima realtà locale.
Non può, infatti, sostenersi, in ragione della natura di parte opponente, che questa non si trovasse nella condizione di comprendere pienamente il significato della disposizione contrattuale: usando l'ordinaria diligenza, sarebbe stata perfettamente in grado di comprendere a pieno la portata della CP_1
clausola, così come eventualmente di chiederne una revisione o una modifica.
In conclusione, pertanto, la clausola di cui al punto 16) del contratto di noleggio stipulato fra le parti in pagina 5 di 8 data 3 settembre 2021 deve ritenersi perfettamente valida ed efficace, con conseguente sussistenza della competenza del giudice adito.
Sulla contestazione delle fatture n. 865/2023 del 04/08/2023, n. 994/2023 del 15/09/2023, et n.
1110/2023 del 06/10/2023
Parte opponente ha riconosciuto il rapporto contrattuale di cui al documento n. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta (doc. 1 allegato al ricorso monitorio), così come il credito azionato da
[...] limitatamente all'importo di euro 49.393,48. CP_3
Ha, invece, contestato la debenza degli importi di cui alle fatture n. 865/2023 del 04/08/2023, relativa al canone di noleggio del ponteggio dall'11/07/2023 all'11/08/2023, n. 994/2023 del 15/09/2023, relativa al canone di noleggio del ponteggio dall'11/08/2023 all'11/09/2023 et n. 1110/2023 del
06/10/2023 relativa al canone di noleggio del ponteggio dall'11/09/2023 all'11/10/2023, asserendo di nulla dovere a controparte per averle anzitempo restituito l'attrezzatura mediante smontaggio e trasporto curato da Edilponteggi in data 21/07/2023. CP_5
A sostegno di tale asserzione parte opponente ha prodotto la fattura n. 424 del 31 luglio 2023 emessa da Edilponteggi Service S.r.l. nei confronti di (doc. 2) e scambio di messaggi Whatsapp tra CP_1
il Sig. della ed il Sig. (doc. 3) da cui risulterebbe la data CP_6 CP_3 Parte_2 dell'intervento di smontaggio.
Sul punto, però, il regolamento contrattuale stabiliva diversamente.
Il contratto di noleggio in questione aveva ad oggetto 1700 mq di ponteggio usato verniciato marca
CETA.
All'art. 1 del contratto le parti avevano espressamente convenuto: “la durata è stabilita in 12 mesi consecutivi automaticamente prorogabile fino al momento della completa restituzione della stessa -o nell'eventualità sia richiesto l'intervento del NOLEGGIATORE per le operazioni di smontaggio, fino al giorno di termine noleggio comunicato tramite disdetta scritta-” (cfr. doc. 2 di parte opposta).
La documentazione prodotta in atti da parte opponente parrebbe riferita solo ad una parte del ponteggio, e non al ponteggio nella sua interezza;
segnatamente alle impalcature installate presso il cantiere di Via Capitini n. 11 in Quarto Inferiore (BO).
Dal contratto si evince che l'installazione e l'utilizzo dei ponteggi era stato concordato per diversi cantieri.
La stessa nel proprio atto di citazione asserisce e riconosce che una parte delle fatture ex CP_1
adverso azionate si riferiva alle impalcature montate nel cantiere di Via Capitini;
la stessa conferma ulteriormente con prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. che “le fatture emesse da CP_3
riguardavano, in parte il noleggio del ponteggio del cantiere di Via del Triumvirato ed in parte quello pagina 6 di 8 del cantiere di Via Capitini”.
Perciò, la parziale restituzione dell'attrezzatura, cui fa riferimento la difesa di per CP_1
contestare le fatture in esame, quand'anche la si volesse ritenere provata, non determinerebbe comunque la non debenza del canone di noleggio per i mesi in contestazione, in ragione di quanto pattuito al già menzionato punto 1) del contratto, ovvero la cessazione del rapporto solo a far data dalla completa restituzione dei ponteggi.
Parte opposta sul punto ha dedotto che la restituzione di tutta l'attrezzatura era avvenuta solo in data 17 ottobre 2023. Anche tale circostanza non è stata specificamente contestata dall'opponente e risulta provata sulla scorta della messaggistica WhatsApp prodotta dalla convenuta (doc.ti 4 e 5 allegati alla comparsa di risposta), attestante che i rapporti fra le parti nei mesi di settembre e ottobre 2023 proprio in ordine alla riconsegna dei ponteggi non era ancora concluso.
Per questi motivi
le fatture contestate, relative al periodo di noleggio da luglio a ottobre 2023, risultano correttamente e legittimamente emesse, con piena debenza dei relativi importi pari complessivamente a
€ 4.384,71.
L'opposizione appare pertanto infondata e in quanto tale va integralmente rigettata.
Sulle spese di lite
Le spese seguono il principio di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vanno liquidate come in dispositivo applicati i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della domanda che, essendo prossimo al minimo dello scaglione di riferimento, giustifica l'applicazione a tutte le fasi dei relativi valori minimi.
Parte opposta ha documentalmente provato la mancata partecipazione dell'opponente al procedimento di mediazione obbligatoria attivato dalla stessa innanzi all'Organismo di Mediazione Controparte_3
della Camera di Commercio di Ferrara con domanda del 04/11/2024 (cfr. doc. 10 di parte convenuta).
Parte opposta nulla ha dedotto in merito alla propria mancata partecipazione.
Sussistono, quindi, i presupposti per l'applicazione dell'art. 12 bis, commi 2 e 3, D.lgs. 28/2010, secondo cui “Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio” e “Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato al primo incontro di mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione”. pagina 7 di 8 Relativamente alla sanzione di cui al secondo comma, l'opponente è quindi tenuto a versare a favore dell'Erario l'importo di euro 518,00 pari al doppio del contributo unificato versato per la presente procedura.
Relativamente alla condanna di cui al terzo comma, esplicitamente richiesta dalla opposta vittoriosa, si ritiene equo quantificare l'importo dovuto in complessivi 1000,00 euro.
A ciò si aggiunga che parte opponente, in quanto soccombente, è altresì tenuta a rimborsare alla controparte, sempre in forza dei principi di soccombenza e causalità, le spese del procedimento di mediazione obbligatoria in punto sia di spese vive che di assistenza tecnica per la fase stragiudiziale ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 28/2010, conformemente a quanto statuito dalla Cassazione con ordinanza del 21 novembre 2023, n. 32306. Parte opposta ha quantificato, con apposita nota spesa, i compensi richiesti a tale titolo indicando la più che congrua somma di 1.008,00 oltre alle spese vive documentate
(cfr. doc. 11) pari ad euro 273,28.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara in composizione monocratica visto l'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, domanda e deduzione disattesa, nel procedimento R.G. n. 1716/2024 promosso da nei confronti di CP_1 Controparte_3
unipersonale, così ha deciso:
1) Rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 413/24 emesso in data 24 giugno 2024.
2) Condanna a rifondere a favore di unipersonale le spese del CP_1 Controparte_3
presente procedimento che si liquidano per compensi professionali di avvocato in complessivi
8060 euro oltre al rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge ed euro 273,28.
3) Condanna al pagamento della sanzione ex art. 12 bis, 2° comma, D.lgs. 28/2010, CP_1
pari ad euro 518,00 da versare a favore dell'Erario.
4) Condanna al pagamento a favore di unipersonale della somma di CP_1 Controparte_3
euro 1000,00 dovuta ai sensi dell'art. 12 bis, 3° comma, D.lgs. 28/2010.
Ferrara, 20 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Costanza Perri
pagina 8 di 8