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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 02/12/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Del Lavoro dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 245/2020 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. VITALETTI BIANCHINI VITALIANA e BIANCHINI RENATO;
elettivamente domiciliato in Via Crescimbeni n. 42 - Macerata, presso il difensore;
nei confronti di
, C.F. Controparte_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. FERRARI GIUSEPPE;
elettivamente domiciliato in VIA G. CARDUCCI 25 - MACERATA, presso il difensore;
OGGETTO: anzianità di servizio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da discussione alla udienza del 28.11.25 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria integrativa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 – Intende ottenere , dirigente del Comune di Macerata, il riconoscimento da Parte_1 parte dell'Ente della anzianità di servizio, con i correlati aumenti salariali e d incrementi del TFR, maturata nel periodo dal 1.1.99 al 28.2.03 nel quale è stato distaccato -con funzioni analoghe a pagina 1 di 4 quelle rivestite in precedenza presso l relative all'acquedotto, sistema fognario e Controparte_2 depurazione- presso l'Azienda Pluriservizi di Macerata (APM).
2 – Premette di avere vittoriosamente esperito nei confronti della Azienda azione giudiziale
(sentenza del Tribunale di Macerata 1/2011 e sentenza di secondo grado n 116/2013, passata in giudicato all'esito della declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione) con la quale aveva ottenuto il riconoscimento dei maggiori emolumenti e relativi aumenti di TFR per il periodo prestato in distacco presso quell'Azienda; e sostiene l'efficacia espansiva “esterna” della decisione nei confronti del Comune di Macerata per il periodo successivo, fino alla quiescenza.
2.1 – Non specifica il ricorrente l'importo delle richieste differenze retributive e neppure, in citazione, espone i parametri sulla scorta dei quali calcolarlo, né al fine produce o richiama consulenze di parte.
3 – L'esame della deliberazione della G.M. di Macerata n. 705 del 30.12.98, prot. 41053 permette di acclarare che il “trasferimento” del dal alla Azienda ha seguito una Pt_1 CP_1 disciplina slegata da norme precise, anche per via della previsione di più ampi margini operativi introdotti solo successivamente, con il D.L.vo 165/01 (l'art. 23 bis, comma 7, D.Lgs. 165/2001 che disciplina l'assegnazione temporanea di personale pubblico anche presso soggetti privati e stabilisce che il distacco deve avvenire con provvedimento amministrativo motivato, deve rispondere a esigenze di servizio o a richieste di competenze specialistiche, è temporaneo e straordinario, che l'amministrazione di appartenenza resta titolare del rapporto d'impiego e soggetto passivamente legittimato nei giudizi sul trattamento economico (sul punto, Cass. Sez.
Lav. ord. 1471/24 conferma che gli oneri economici -retribuzione fondamentale e accessoria- gravano sull'amministrazione di appartenenza, salvo diversa previsione normativa o accordo tra enti); che l'ente ricevente può assumere poteri gestionali, ma non diventa titolare del rapporto d'impiego; che il dipendente è inserito nell'organizzazione dell'ente ricevente, ma la responsabilità economica resta al Comune.
Adde l'art. Art. 70, comma 12, D.Lgs. 165/2001, che conferma che gli oneri economici per prestazioni rese in posizione di comando o fuori ruolo gravano sull'amministrazione di appartenenza, anche in caso di mansioni superiori o demansionamento.
In epoca precedente, poiché la normativa di riferimento (D.P.R. 3/1957, Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
L. 93/83, L. 421/92 D. L.vo
29/1993) non conteneva alcuna disciplina per i casi analoghi a quello per cui è giudizio, doveva fasi riferimento all'art. 2103 c.c. (applicabile in parte anche dopo la contrattualizzazione), a norme pagina 2 di 4 contenute nei contratti collettivi quadro e nei contratti collettivi nazionali di comparto, a circolari e direttive ministeriali, spesso utilizzate per regolare la mobilità volontaria e d'ufficio in assenza di norme unitarie: normativa di grado inferiore a quello della Legge, non da questa richiamata, con conseguente onere di produzione -non adempiuto- in capo alla parte.
3.1 – Nel provvedimento amministrativo richiamato non solo viene previsto che il CP_1 non sopporterà alcun onere economico all'atto del “trasferimento” (così nel provvedimento, passim), ma che le condizioni normative ed economiche del rapporto, espressamente indicato come a tempo indeterminato, tra APM e viene regolato da accordi intercorsi tra quelle parti, Pt_1 oltre dal CCNL e dalla normativa “in materia” (senza specificazione della relativa fonte), con l'unico onere in capo al di “riassumere” (testuale) nell'organico comunale il ove CP_1 Pt_1 questi o l'APM avessero manifestato la “insindacabile volontà” di “recedere” (testuali) dal rapporto di lavoro. Nessun riferimento alla disciplina generale sopra richiamata e con molteplici condizioni con questa confliggenti (proposta di assunzione comunicata dall'APM al durata del rapporto, Pt_1 oneri retributivi, disciplina concordata tra le parti).
In più, il contenuto della lettera dell'APM in data 30.12.98 è esplicito nell'indicare l'
“assunzione a tempo indeterminato” ed in tale forma viene sottoscritta anche dal ricorrente.
Inoltre e per contorno va sottolineato da un lato che l'APM ha acquisito la natura privatistica fin da epoca precedente al 21.6.99 (epoca quest'ultima del provvedimento del Tribunale, al tempo necessario, di iscrizione al Registro Imprese della trasformazione della Azienda in spa); dall'altro che il a intentato il giudizio per il riconoscimento di maggiori retribuzioni proprio nei Pt_1 confronti dell'APM, che ha resistito senza sollevare alcuna questione circa la carenza di legittimazione passiva, pur successivamente al provvedimento di cui al seguente punto 3.2.
3.2 – Il faceva ritorno (si perdoni l'espressione volutamente atecnica) nel personale Pt_1 dipendente del Comune con formalizzazione a mezzo deliberazione della GM n. 82 del 15.3.2003 che dava atto dell'esercizio del ricorrente della facoltà pattuita in sede di “assunzione” (così espressamente indicata nel relativo contratto in data 30.12.98) presso l'APM di rientro presso il
Comune e -con inammissibile inquadramento del pregresso rapporto in quello di cui alla sopravvenuta disciplina legislativa di cui all'art. 23 bis D. L.vo 165/01- qualificava il pregresso periodo alle dipendenze dell'APM come aspettativa senza assegni.
3.2.1 – L'inquadramento normativo dei fatti operato dal come appena illustrato CP_1 rende palesemente illegittimo l'atto nel quale è trasfuso: non solo perché fa applicazione di una disciplina sopravvenuta alla instaurazione del rapporto dando in tal modo inammissibile efficacia pagina 3 di 4 retroattiva alla norma;
ma anche perché utilizza una disciplina derogatoria di quella generale (“In deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato …”, recita l'incipit del richiamato art. 23), per la risultante duplice violazione del principio generale di irretroattività della Legge;
infine perché ha utilizzato la norma derogatoria invece che quella di generale disciplina di cui all'art. 23 bis, stesso testo normativo.
In tal senso non può che essere, in parte qua, disapplicato in questa sede giurisdizionale ordinaria.
3.3 – Non resta quindi che ricostruire il “rientro” del nei termini di nuova assunzione ad Pt_1 opera del riconoscendo alla decisione della parte di svolgere attività lavorativa in favore CP_1 dell'APM efficacia di sostanziali dimissioni con onere del Comune di nuova assunzione ove quelle parti avessero manifestato la “insindacabile volontà” di “recedere” dal rapporto di lavoro
(condizione potestativa, quindi nulla).
3.4 – Infine, non può questo giudice pronunciare la disapplicazione (anche) della precedente delibera di GM n. 705 del 30.12.98, viziata da violazione di Legge in relazione all'obbligo assunto dal di nuova assunzione del senza concorso ed a semplice CP_1 Pt_1 volontà di lui o del precedente datore di lavoro, avendo tale delibera irrevocabilmente prodotto tutti i suoi effetti anche in sede giudiziaria nell'ambito del precedente giudizio intentato dal Pt_1 nei confronti dell'APM.
4 – Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata GdL, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, respinge le domande proposte da nei confronti del con ricorso Parte_1 Controparte_1 del 9.4.2020; condanna il ricorrente a sostenere le spese del giudizio e liquida quelle in favore dell'Ente Pubblico in complessivi euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali
15%, cap, iva e spese vive documentate.
Deposito della motivazione entro giorni dieci.
Macerata, 28 novembre 2025
Il Giudice d. L. dr. Luigi Reale
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Del Lavoro dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 245/2020 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. VITALETTI BIANCHINI VITALIANA e BIANCHINI RENATO;
elettivamente domiciliato in Via Crescimbeni n. 42 - Macerata, presso il difensore;
nei confronti di
, C.F. Controparte_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. FERRARI GIUSEPPE;
elettivamente domiciliato in VIA G. CARDUCCI 25 - MACERATA, presso il difensore;
OGGETTO: anzianità di servizio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da discussione alla udienza del 28.11.25 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria integrativa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 – Intende ottenere , dirigente del Comune di Macerata, il riconoscimento da Parte_1 parte dell'Ente della anzianità di servizio, con i correlati aumenti salariali e d incrementi del TFR, maturata nel periodo dal 1.1.99 al 28.2.03 nel quale è stato distaccato -con funzioni analoghe a pagina 1 di 4 quelle rivestite in precedenza presso l relative all'acquedotto, sistema fognario e Controparte_2 depurazione- presso l'Azienda Pluriservizi di Macerata (APM).
2 – Premette di avere vittoriosamente esperito nei confronti della Azienda azione giudiziale
(sentenza del Tribunale di Macerata 1/2011 e sentenza di secondo grado n 116/2013, passata in giudicato all'esito della declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione) con la quale aveva ottenuto il riconoscimento dei maggiori emolumenti e relativi aumenti di TFR per il periodo prestato in distacco presso quell'Azienda; e sostiene l'efficacia espansiva “esterna” della decisione nei confronti del Comune di Macerata per il periodo successivo, fino alla quiescenza.
2.1 – Non specifica il ricorrente l'importo delle richieste differenze retributive e neppure, in citazione, espone i parametri sulla scorta dei quali calcolarlo, né al fine produce o richiama consulenze di parte.
3 – L'esame della deliberazione della G.M. di Macerata n. 705 del 30.12.98, prot. 41053 permette di acclarare che il “trasferimento” del dal alla Azienda ha seguito una Pt_1 CP_1 disciplina slegata da norme precise, anche per via della previsione di più ampi margini operativi introdotti solo successivamente, con il D.L.vo 165/01 (l'art. 23 bis, comma 7, D.Lgs. 165/2001 che disciplina l'assegnazione temporanea di personale pubblico anche presso soggetti privati e stabilisce che il distacco deve avvenire con provvedimento amministrativo motivato, deve rispondere a esigenze di servizio o a richieste di competenze specialistiche, è temporaneo e straordinario, che l'amministrazione di appartenenza resta titolare del rapporto d'impiego e soggetto passivamente legittimato nei giudizi sul trattamento economico (sul punto, Cass. Sez.
Lav. ord. 1471/24 conferma che gli oneri economici -retribuzione fondamentale e accessoria- gravano sull'amministrazione di appartenenza, salvo diversa previsione normativa o accordo tra enti); che l'ente ricevente può assumere poteri gestionali, ma non diventa titolare del rapporto d'impiego; che il dipendente è inserito nell'organizzazione dell'ente ricevente, ma la responsabilità economica resta al Comune.
Adde l'art. Art. 70, comma 12, D.Lgs. 165/2001, che conferma che gli oneri economici per prestazioni rese in posizione di comando o fuori ruolo gravano sull'amministrazione di appartenenza, anche in caso di mansioni superiori o demansionamento.
In epoca precedente, poiché la normativa di riferimento (D.P.R. 3/1957, Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
L. 93/83, L. 421/92 D. L.vo
29/1993) non conteneva alcuna disciplina per i casi analoghi a quello per cui è giudizio, doveva fasi riferimento all'art. 2103 c.c. (applicabile in parte anche dopo la contrattualizzazione), a norme pagina 2 di 4 contenute nei contratti collettivi quadro e nei contratti collettivi nazionali di comparto, a circolari e direttive ministeriali, spesso utilizzate per regolare la mobilità volontaria e d'ufficio in assenza di norme unitarie: normativa di grado inferiore a quello della Legge, non da questa richiamata, con conseguente onere di produzione -non adempiuto- in capo alla parte.
3.1 – Nel provvedimento amministrativo richiamato non solo viene previsto che il CP_1 non sopporterà alcun onere economico all'atto del “trasferimento” (così nel provvedimento, passim), ma che le condizioni normative ed economiche del rapporto, espressamente indicato come a tempo indeterminato, tra APM e viene regolato da accordi intercorsi tra quelle parti, Pt_1 oltre dal CCNL e dalla normativa “in materia” (senza specificazione della relativa fonte), con l'unico onere in capo al di “riassumere” (testuale) nell'organico comunale il ove CP_1 Pt_1 questi o l'APM avessero manifestato la “insindacabile volontà” di “recedere” (testuali) dal rapporto di lavoro. Nessun riferimento alla disciplina generale sopra richiamata e con molteplici condizioni con questa confliggenti (proposta di assunzione comunicata dall'APM al durata del rapporto, Pt_1 oneri retributivi, disciplina concordata tra le parti).
In più, il contenuto della lettera dell'APM in data 30.12.98 è esplicito nell'indicare l'
“assunzione a tempo indeterminato” ed in tale forma viene sottoscritta anche dal ricorrente.
Inoltre e per contorno va sottolineato da un lato che l'APM ha acquisito la natura privatistica fin da epoca precedente al 21.6.99 (epoca quest'ultima del provvedimento del Tribunale, al tempo necessario, di iscrizione al Registro Imprese della trasformazione della Azienda in spa); dall'altro che il a intentato il giudizio per il riconoscimento di maggiori retribuzioni proprio nei Pt_1 confronti dell'APM, che ha resistito senza sollevare alcuna questione circa la carenza di legittimazione passiva, pur successivamente al provvedimento di cui al seguente punto 3.2.
3.2 – Il faceva ritorno (si perdoni l'espressione volutamente atecnica) nel personale Pt_1 dipendente del Comune con formalizzazione a mezzo deliberazione della GM n. 82 del 15.3.2003 che dava atto dell'esercizio del ricorrente della facoltà pattuita in sede di “assunzione” (così espressamente indicata nel relativo contratto in data 30.12.98) presso l'APM di rientro presso il
Comune e -con inammissibile inquadramento del pregresso rapporto in quello di cui alla sopravvenuta disciplina legislativa di cui all'art. 23 bis D. L.vo 165/01- qualificava il pregresso periodo alle dipendenze dell'APM come aspettativa senza assegni.
3.2.1 – L'inquadramento normativo dei fatti operato dal come appena illustrato CP_1 rende palesemente illegittimo l'atto nel quale è trasfuso: non solo perché fa applicazione di una disciplina sopravvenuta alla instaurazione del rapporto dando in tal modo inammissibile efficacia pagina 3 di 4 retroattiva alla norma;
ma anche perché utilizza una disciplina derogatoria di quella generale (“In deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato …”, recita l'incipit del richiamato art. 23), per la risultante duplice violazione del principio generale di irretroattività della Legge;
infine perché ha utilizzato la norma derogatoria invece che quella di generale disciplina di cui all'art. 23 bis, stesso testo normativo.
In tal senso non può che essere, in parte qua, disapplicato in questa sede giurisdizionale ordinaria.
3.3 – Non resta quindi che ricostruire il “rientro” del nei termini di nuova assunzione ad Pt_1 opera del riconoscendo alla decisione della parte di svolgere attività lavorativa in favore CP_1 dell'APM efficacia di sostanziali dimissioni con onere del Comune di nuova assunzione ove quelle parti avessero manifestato la “insindacabile volontà” di “recedere” dal rapporto di lavoro
(condizione potestativa, quindi nulla).
3.4 – Infine, non può questo giudice pronunciare la disapplicazione (anche) della precedente delibera di GM n. 705 del 30.12.98, viziata da violazione di Legge in relazione all'obbligo assunto dal di nuova assunzione del senza concorso ed a semplice CP_1 Pt_1 volontà di lui o del precedente datore di lavoro, avendo tale delibera irrevocabilmente prodotto tutti i suoi effetti anche in sede giudiziaria nell'ambito del precedente giudizio intentato dal Pt_1 nei confronti dell'APM.
4 – Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata GdL, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, respinge le domande proposte da nei confronti del con ricorso Parte_1 Controparte_1 del 9.4.2020; condanna il ricorrente a sostenere le spese del giudizio e liquida quelle in favore dell'Ente Pubblico in complessivi euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali
15%, cap, iva e spese vive documentate.
Deposito della motivazione entro giorni dieci.
Macerata, 28 novembre 2025
Il Giudice d. L. dr. Luigi Reale
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