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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/11/2025, n. 4223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4223 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 11406/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI Sezione del Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela VE, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 11.11.2025, ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza recante n.r.g. 11406/2024 vertente
tra
(c.f. partita iva ), Parte_1 P.IVA_1 rappr. e dif. dall'Avv. Luigi Quercia C.F. e C.F._1 dall'Avv. Pasquale Puzziferri, c.f. e CodiceFiscale_2 dall'Abogado Spagnolo Gaetano Telegrafo, c.f. C.F._3
, del Foro di Barcellona (Spagna)-Ordine degli Avvocati di
[...]
Sant Feliu de Llobregat di Barcellona (Spagna), CP_1
n. 4132, abilitato giusta Legge 03 maggio 2019 n. 37
[...]
(Legge Europea 2018) pubblicata in G.U. n. 109 dell'11 maggio 2019, art.
1.1a, n-septies, iscritto al CCBE n. 3400-03007- Abogados Europei di Bruxelles (Consiglio degli Ordini Forensi d'Europa) con domicilio in Rambla de Catalunya 116, 6-2, 08008 Barcelona 08008 (Spagna) e al Paseo de la Castillana n. 179, Madrid 28046 (Spagna),
1 e CP_2 rappr. e dif. dall'Avv. Andrea Patarnello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.09.2024, l'opponente in epigrafe indicato adiva il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, invocando, previo accoglimento dell'istanza di sospensiva, l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo di lite;
il tutto con vittoria di spese. Si costituiva la parte convenuta, invocando il rigetto dell'opposizione. In data odierna, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga antecedente rispetto alla presente e più urgenti, tra cui anche quelle provenienti dalla ex Preture circondariali risalenti ai primi anni '90 (nel numero di svariate migliaia) nonché tutte quelle incardinate presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate al Giudicante, la causa veniva decisa. L'opposizione è infondata e va quindi rigettata. Va chiarito preliminarmente che l'opponente ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio avverso la cartella di pagamento n. 014 2003 0091086465 per l'ammontare complessivo di euro 16.513,48, notificata in data 12.8.2003, chiedendo accertarsi l'intervenuta prescrizione dei contributi, sanzioni ed interessi contenuti nel suddetto ruolo, dichiararsi l'illegittimità/nullità della detta cartella relativa a contributi 1990-1991 e condannarsi l alla Controparte_3 cancellazione del ruolo e alla ripetizione delle somme riscosse, con condanna delle parti resistenti per lite temeraria e responsabilità aggravata ed al risarcimento del danno, vinte le spese di lite. Orbene, preliminarmente si osserva che la presente controversia viene definita in base al principio della “ragione più liquida”. Tale principio consente, infatti, di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se
2 logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr., ex plurimis, Cass. ord. n. 15350/2017, Cass. ord. n. 15064/2017, Cass. n. 23531/2016, n. 17214/2016). Orbene, dalla documentazione in atti emerge che la Società ricorrente ha già proposto opposizione avverso la cartella 014 2003 0091086465, impugnata nel presente giudizio, e il primo procedimento di opposizione si concludeva con la Sentenza di primo grado del 7.2.2007 (cfr. produzione con la quale CP_2 veniva rigettata l'opposizione avverso detta cartella esattoriale. La Sentenza di primo grado veniva impugnata dalla odierna ricorrente ed il giudizio di secondo grado si concludeva con la Sentenza 419/2013 depositata in data 21 marzo 2013 e pubblicata in data 25 marzo 2013 di rigetto anche del ricorso di secondo grado, con conferma della sentenza impugnata. Ora, parte ricorrente assume che il credito sarebbe prescritto quale che fosse il termine applicabile quinquennale o decennale ma la tesi è manifestamente infondata. Invero, al credito di cui si controverte andrà applicato il termine decennale per essere il credito stato oggetto, come visto, di accertamento giudiziale effettuato con le richiamate pronunce del Tribunale di Bari e della Corte d'Appello, con conseguente applicabilità del meccanismi di conversione del termine da quinquennale e in decennale, come noto, riferibile ai titoli giudiziali. Vi è poi che a norma dell'art. 2945 c.c., secondo comma, come noto, in ipotesi di pendenza di una lite, il termine di prescrizione ricomincia a decorrere solo dal passaggio in giudicato della Sentenza che ha definito il giudizio e dunque nel caso in esame il termine di prescrizione è ricominciato a decorrere solo dal 25 marzo 2014, data del passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado. Dunque, il termine decennale, nel caso in esame, sarebbe teoricamente decorso il 26 marzo 2024, vi è però che al credito di cui si controverte andranno comunque applicati anche i termini delle sospensioni previste dalla disciplina emergenziale Covid. Infatti, l'articolo 37 del decreto- legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rubricato, “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”; la norma dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a
3 decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione. Il “Decreto Rilancio” DL n. 34/2020, ha prorogato fino al 31 agosto 2020 le sospensioni disposte dal
“Decreto Cura Italia”. Il DL n. 125/2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 159/2020, ha differito al 31 dicembre 2020 il termine di sospensione dell'attività di riscossione comprese le attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione. Il "Decreto Sostegni" DL n. 41/2021 ha disposto l'ulteriore differimento al 30 aprile 2021, del periodo di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione, i termini stabiliti dal "Decreto Sostegni" sono stati ulteriormente modificati dalla Legge n. 106/2021, di conversione del “Decreto Sostegni-bis” DL n. 73/2021, che ha differito, dal 30 aprile al 31 agosto 2021, il termine “finale” del periodo di sospensione delle attività di riscossione. Pertanto, vista la normativa emergenziale del periodo covid-19, considerata la sospensione dei termini di prescrizione per complessivi 311 giorni (cfr. anche circ. il credito di cui alla cartella esattoriale CP_2 indicata in ricorso n. 014 2003 0091086465 non era comunque prescritto alla stessa data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio anche ove, in ipotesi, non fossero stati effettati atti interruttivi dall'Agente della Riscossione che aveva in affidamento l'attività di recupero del credito. In ogni caso, successivamente alla notifica della cartella di pagamento, l' ha notificato i seguenti atti Controparte_4 interruttivi della prescrizione:
- INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 01420099002430762000 (all. 3 fascicolo Agenzia), notificata il 20/10/2009;
- INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 01420189022415687000 (all. 4 fascicolo Agenzia) notificata il 10/12/2018 a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo pec della destinataria, come prescritto dall'art. 26 del d.p.r. n. 602/1973;
- INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 01420199010630752000 (all. 5 fascicolo Agenzia) notificata il 10/07/2019, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo pec della destinataria;
- INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 01420209006142168000 (all. 6 fascicolo Agenzia) notificata il 18/02/2020, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo pec della destinataria;
- INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 01420229006404453000 (all. 7 fascicolo Agenzia) notificata il 19/04/2022, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo pec della destinataria;
4 - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 01420239015598904000 (all. 8 fascicolo ) notificata il 26/07/2023, a mezzo posta CP_3 elettronica certificata (cfr. copie/ristampe dei suddetti atti con il dettaglio del debito, nonché originali informatici eml ove notificate a mezzo pec prodotte dall' ). Controparte_3
In definitiva, sulla scorta di tutte le argomentazioni sin qui svolte, l'opposizione va integralmente rigettata (ivi compresa la domanda restitutoria di asseriti importi versati all'agente della Riscossione che all'Ente Impositore in quanto non provata). Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del dm 55/2014 in considerazione della natura della controversia (previdenziale), del valore e delle fasi del giudizio, seguono la soccombenza. Le considerazioni sin qui esposte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti. Tali sono i motivi della presente decisione.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettata o assorbita,
rigetta l'opposizione;
condanna la parte ricorrente a pagare, in favore delle parti resistenti, le spese di lite che liquida in euro 1.865,00, ciascuna, oltre accessori di legge e di tariffa, da distrarsi in favore soltanto dell'Avv. Katia ORLANDI dichiaratasi anticipataria.
Bari, 11.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela VE
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI Sezione del Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela VE, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 11.11.2025, ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza recante n.r.g. 11406/2024 vertente
tra
(c.f. partita iva ), Parte_1 P.IVA_1 rappr. e dif. dall'Avv. Luigi Quercia C.F. e C.F._1 dall'Avv. Pasquale Puzziferri, c.f. e CodiceFiscale_2 dall'Abogado Spagnolo Gaetano Telegrafo, c.f. C.F._3
, del Foro di Barcellona (Spagna)-Ordine degli Avvocati di
[...]
Sant Feliu de Llobregat di Barcellona (Spagna), CP_1
n. 4132, abilitato giusta Legge 03 maggio 2019 n. 37
[...]
(Legge Europea 2018) pubblicata in G.U. n. 109 dell'11 maggio 2019, art.
1.1a, n-septies, iscritto al CCBE n. 3400-03007- Abogados Europei di Bruxelles (Consiglio degli Ordini Forensi d'Europa) con domicilio in Rambla de Catalunya 116, 6-2, 08008 Barcelona 08008 (Spagna) e al Paseo de la Castillana n. 179, Madrid 28046 (Spagna),
1 e CP_2 rappr. e dif. dall'Avv. Andrea Patarnello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.09.2024, l'opponente in epigrafe indicato adiva il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, invocando, previo accoglimento dell'istanza di sospensiva, l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo di lite;
il tutto con vittoria di spese. Si costituiva la parte convenuta, invocando il rigetto dell'opposizione. In data odierna, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga antecedente rispetto alla presente e più urgenti, tra cui anche quelle provenienti dalla ex Preture circondariali risalenti ai primi anni '90 (nel numero di svariate migliaia) nonché tutte quelle incardinate presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate al Giudicante, la causa veniva decisa. L'opposizione è infondata e va quindi rigettata. Va chiarito preliminarmente che l'opponente ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio avverso la cartella di pagamento n. 014 2003 0091086465 per l'ammontare complessivo di euro 16.513,48, notificata in data 12.8.2003, chiedendo accertarsi l'intervenuta prescrizione dei contributi, sanzioni ed interessi contenuti nel suddetto ruolo, dichiararsi l'illegittimità/nullità della detta cartella relativa a contributi 1990-1991 e condannarsi l alla Controparte_3 cancellazione del ruolo e alla ripetizione delle somme riscosse, con condanna delle parti resistenti per lite temeraria e responsabilità aggravata ed al risarcimento del danno, vinte le spese di lite. Orbene, preliminarmente si osserva che la presente controversia viene definita in base al principio della “ragione più liquida”. Tale principio consente, infatti, di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se
2 logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr., ex plurimis, Cass. ord. n. 15350/2017, Cass. ord. n. 15064/2017, Cass. n. 23531/2016, n. 17214/2016). Orbene, dalla documentazione in atti emerge che la Società ricorrente ha già proposto opposizione avverso la cartella 014 2003 0091086465, impugnata nel presente giudizio, e il primo procedimento di opposizione si concludeva con la Sentenza di primo grado del 7.2.2007 (cfr. produzione con la quale CP_2 veniva rigettata l'opposizione avverso detta cartella esattoriale. La Sentenza di primo grado veniva impugnata dalla odierna ricorrente ed il giudizio di secondo grado si concludeva con la Sentenza 419/2013 depositata in data 21 marzo 2013 e pubblicata in data 25 marzo 2013 di rigetto anche del ricorso di secondo grado, con conferma della sentenza impugnata. Ora, parte ricorrente assume che il credito sarebbe prescritto quale che fosse il termine applicabile quinquennale o decennale ma la tesi è manifestamente infondata. Invero, al credito di cui si controverte andrà applicato il termine decennale per essere il credito stato oggetto, come visto, di accertamento giudiziale effettuato con le richiamate pronunce del Tribunale di Bari e della Corte d'Appello, con conseguente applicabilità del meccanismi di conversione del termine da quinquennale e in decennale, come noto, riferibile ai titoli giudiziali. Vi è poi che a norma dell'art. 2945 c.c., secondo comma, come noto, in ipotesi di pendenza di una lite, il termine di prescrizione ricomincia a decorrere solo dal passaggio in giudicato della Sentenza che ha definito il giudizio e dunque nel caso in esame il termine di prescrizione è ricominciato a decorrere solo dal 25 marzo 2014, data del passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado. Dunque, il termine decennale, nel caso in esame, sarebbe teoricamente decorso il 26 marzo 2024, vi è però che al credito di cui si controverte andranno comunque applicati anche i termini delle sospensioni previste dalla disciplina emergenziale Covid. Infatti, l'articolo 37 del decreto- legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rubricato, “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”; la norma dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a
3 decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione. Il “Decreto Rilancio” DL n. 34/2020, ha prorogato fino al 31 agosto 2020 le sospensioni disposte dal
“Decreto Cura Italia”. Il DL n. 125/2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 159/2020, ha differito al 31 dicembre 2020 il termine di sospensione dell'attività di riscossione comprese le attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione. Il "Decreto Sostegni" DL n. 41/2021 ha disposto l'ulteriore differimento al 30 aprile 2021, del periodo di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione, i termini stabiliti dal "Decreto Sostegni" sono stati ulteriormente modificati dalla Legge n. 106/2021, di conversione del “Decreto Sostegni-bis” DL n. 73/2021, che ha differito, dal 30 aprile al 31 agosto 2021, il termine “finale” del periodo di sospensione delle attività di riscossione. Pertanto, vista la normativa emergenziale del periodo covid-19, considerata la sospensione dei termini di prescrizione per complessivi 311 giorni (cfr. anche circ. il credito di cui alla cartella esattoriale CP_2 indicata in ricorso n. 014 2003 0091086465 non era comunque prescritto alla stessa data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio anche ove, in ipotesi, non fossero stati effettati atti interruttivi dall'Agente della Riscossione che aveva in affidamento l'attività di recupero del credito. In ogni caso, successivamente alla notifica della cartella di pagamento, l' ha notificato i seguenti atti Controparte_4 interruttivi della prescrizione:
- INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 01420099002430762000 (all. 3 fascicolo Agenzia), notificata il 20/10/2009;
- INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 01420189022415687000 (all. 4 fascicolo Agenzia) notificata il 10/12/2018 a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo pec della destinataria, come prescritto dall'art. 26 del d.p.r. n. 602/1973;
- INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 01420199010630752000 (all. 5 fascicolo Agenzia) notificata il 10/07/2019, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo pec della destinataria;
- INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 01420209006142168000 (all. 6 fascicolo Agenzia) notificata il 18/02/2020, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo pec della destinataria;
- INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 01420229006404453000 (all. 7 fascicolo Agenzia) notificata il 19/04/2022, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo pec della destinataria;
4 - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 01420239015598904000 (all. 8 fascicolo ) notificata il 26/07/2023, a mezzo posta CP_3 elettronica certificata (cfr. copie/ristampe dei suddetti atti con il dettaglio del debito, nonché originali informatici eml ove notificate a mezzo pec prodotte dall' ). Controparte_3
In definitiva, sulla scorta di tutte le argomentazioni sin qui svolte, l'opposizione va integralmente rigettata (ivi compresa la domanda restitutoria di asseriti importi versati all'agente della Riscossione che all'Ente Impositore in quanto non provata). Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del dm 55/2014 in considerazione della natura della controversia (previdenziale), del valore e delle fasi del giudizio, seguono la soccombenza. Le considerazioni sin qui esposte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti. Tali sono i motivi della presente decisione.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettata o assorbita,
rigetta l'opposizione;
condanna la parte ricorrente a pagare, in favore delle parti resistenti, le spese di lite che liquida in euro 1.865,00, ciascuna, oltre accessori di legge e di tariffa, da distrarsi in favore soltanto dell'Avv. Katia ORLANDI dichiaratasi anticipataria.
Bari, 11.11.2025
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