Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 28/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Il Giudice unico, Dott.ssa Martina Ponzin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
, nato a [...] il [...], C.F. , residente in [...]dei Parte_1 C.F._1
Legionari, via Verdi 1, rappresentato e difeso dall'avv. Renzo Pecorella attore contro
C.F. P.I. Reg. Imprese di Treviso n. con sede in Conegliano, Via Vittorio Controparte_1 P.IVA_1
Alfieri n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore e per essa proposto da in Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Gino Nais n. 16 - P.I. e C.F.
- quale mandataria con rappresentanza della società P.IVA_2 Controparte_2 con unico socio, con sede legale in Conegliano (TV), Via Alfieri n. 1, numero di codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Treviso quest'ultima, a propria volta, mandataria con rappresentanza P.IVA_3 di rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Gardin Controparte_1
convenuta nonché contro in persona del legale rappresentante, C.F. , con sede in Visco, via Gorizia 29 CP_3 P.IVA_4 terza pignorata contumace in punto: opposizione all'esecuzione.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti costituite.
Per l'attore:
“- nel merito,
pagina 1 di 5
b) accertare che in persona del legale rappresentante, ha omesso di adempiere agli obblighi assunti con il Controparte_1 contratto di transazione stipulato il 16.2.2023 e, per l'effetto, condannare tale società a risarcire i danni cagionati al sig.
danni che si quantificano in euro 10.000,00 ovvero nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
Pt_1
c) condannare in persona del legale rappresentante, alla rifusione di spese e competenze di lite, con distrazione CP_1 CP_1 delle stesse in favore del procuratore antistatario avv. Renzo Pecorella il quale, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., dichiara di avere anticipato le spese e di non avere percepito onorari.”.
Per la convenuta:
“in via principale e nel merito: previo accertamento dei motivi di cui in narrativa rigettarsi l'opposizione all'esecuzione n.
90/23 e per l'effetto dichiararsi il diritto della società di procedere ad esecuzione forzata nella misura prevista CP_1 ex lege;
in ogni caso: con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese e competenze di causa del presente giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la creditrice pignorante Parte_1 [...]
e la terza pignorata introducendo così la fase di merito dell'opposizione CP_1 CP_3 all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta avverso il pignoramento presso terzi n. 90/2023 Tribunale di
Gorizia, al fine di accertare l'inesistenza del diritto della stessa di agire in via esecutiva in forza del decreto ingiuntivo n. 34/2021 emesso dal Tribunale di Gorizia per l'importo precettato di 28.309,88 € in quanto tra le parti era stata conclusa, nel febbraio 2023, una transazione che, a fronte del pagamento di una somma di denaro da parte di a saldo e stralcio della sua posizione debitoria, prevedeva che la creditrice Parte_1 abbandonasse la procedura esecutiva. dava atto di aver correttamente adempiuto l'impegno dal medesimo assunto avendo dato Parte_1 seguito al pagamento di 14.000 € in quattro rate mensili e chiedeva pertanto che venisse accertata l'inesistenza del diritto di di procedere in sede esecutiva. A fronte del rifiuto di Controparte_1 CP_1 di rinunciare all'esecuzione presso terzi incardinata, chiedeva altresì che controparte
[...] Parte_1 venisse condannata al risarcimento dei danni patiti a causa dell'inadempimento della creditrice opposta.
Si costituiva lamentando di essere caduta in errore nel corso delle trattative che hanno Controparte_1 condotto alla conclusione della transazione in quanto la stessa riteneva di aver già ricevuto, dopo la notifica del precetto avvenuta a dicembre 2022, un pagamento spontaneo da parte di di 14.000 € Parte_1 cosicché, nella sua rappresentazione della realtà, il debito oggetto di transazione sarebbe stato di 14.309,88
€ e non l'intero 28.309,88 €. riteneva che l'errore fosse essenziale e riconoscibile e, anzi, Controparte_1
pagina 2 di 5 conosciuto da controparte in quanto in una telefonata avvenuta tra i rispettivi difensori a gennaio 2023, ossia prima della proposta transattiva, il difensore di avrebbe rappresentato al difensore di Controparte_1
l'apparente presenza di questo pagamento spontaneo. Tra l'altro, di tale pagamento si dava Parte_1 contezza anche nell'atto di pignoramento notificato al debitore nel febbraio 2023.
La causa veniva istruita solo documentalmente e discussa oralmente ex art. 281 sexies c.p.c..
Tanto premesso, l'opposizione è fondata.
È pacifico tra le parti (si vedano, ad esempio, le pagine 6 e 7 della comparsa di costituzione di CP_1 dalle quali emerge che la conclusione dell'accordo transattivo in data 16.2.2023 è data per assodata)
[...] che una transazione del tipo pagamento a saldo e stralcio sia stata conclusa in data 16.2.2023 ossia quanto il proponente è venuto a conoscenza dell'accettazione dell'offerta transattiva da parte di Parte_1 [...]
(doc. n. 5 parte attrice) (art. 1326 c.c.). CP_1
Nel testo della comunicazione via pec proveniente dal difensore della e diretta al difensore Controparte_1 di si legge che “confermo che la mia mandante società accetta la proposta conciliativa del Parte_1 Controparte_1 signor nei seguenti termini: pagamento della somma omnia di euro 14.000 mediante 4 rate mensili con decorrenza dal Pt_1 corrente mese di febbraio, il pagamento delle rate dovrà essere effettuato a mezzo bonifici in favore di alle coordinate CP_1 bancarie: [...] (causale pagamenti ). Parte_1
Rimane inteso che il pignoramento presso terzi già notificato verrà iscritto nei termini di legge e la procedura verrà abbandonata all'esito del saldo della somma pattuita con conseguente liberazione del terzo pignorato”.
Lo scambio di proposta e accettazione presenta tutti i requisiti richiesti per la validità del contratto (art. 1325 c.c.).
L'accordo concluso tra le parti ha forza di legge tra le medesime e non può esser sciolto che per mutuo consenso o per le cause ammesse dalla legge (art. 1372 c.c.). si è costituita in giudizio deducendo di essere incorsa in errore essenziale e riconoscibile Controparte_1 nel corso delle trattative.
Il contratto concluso per errore è annullabile (art. 1427 c.c.) e non nullo.
Tuttavia, nei propri atti e, soprattutto, nelle proprie conclusioni, mai ha domandato Controparte_1
l'annullamento della transazione conclusa in virtù di errore. Invero, si è limitata a chiedere Controparte_1 il rigetto dell'opposizione avversaria e così l'accertamento del proprio diritto di agire in via esecutiva in forza del decreto ingiuntivo n. 34/2021 emesso dal Tribunale di Gorizia.
A ben vedere, però, l'opponente ha contestato il diritto della creditrice di agire in via esecutiva in ragione di una circostanza successiva alla formazione del titolo esecutivo giudiziale, ossia la conclusione di una transazione che ha avuto ad oggetto la riduzione della pretesa creditoria di (“pagamento della Controparte_1 somma omnia di euro 14.000” a fronte di un precetto di 28.309,88 € e senza riconoscimento di debito da parte pagina 3 di 5 di , transazione che egli ha correttamente adempiuto per la sua parte, estinguendo così il suo Parte_1 debito.
A fronte della pacifica conclusione della transazione in data 16.2.2023, e così della sua efficacia tra le parti, nonché della sua completa esecuzione da parte del debitore la parte che avesse voluto Parte_1 contestare la validità ed efficacia di tale contratto (perché, appunto, asseritamente concluso all'esito di un processo volitivo inficiato da un errore essenziale e riconoscibile, artt. 1427 e ss. c.c.) avrebbe necessariamente dovuto chiederne l'annullamento.
Il principio dispositivo in senso sostanziale (art. 99 c.p.c.) e il suo corollario del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) impongono al giudice di attenersi a quelle che sono le domande delle parti.
In assenza di una domanda di annullamento del contratto di transazione, la sua validità ed efficacia non possono essere poste in discussione.
Se la transazione è valida ed efficace, oltre che adempiuta (altro fatto pacifico tra le parti), non sussiste allora il diritto di di agire in via esecutiva nei confronti di in virtù del decreto Controparte_1 Parte_1 ingiuntivo n. 34/2021 emesso dal Tribunale di Gorizia. ha altresì formulato domanda di risarcimento del danno (danno emergente e discredito presso il Parte_1 terzo pignorato datore di lavoro) asseritamente subito a causa dell'inadempimento di che, Controparte_1 pur a fronte del regolare pagamento della somma di 14.000 € oggetto di transazione, non ha onorato i propri obblighi di abbandonare la procedura esecutiva e così liberare il terzo pignorato, datore di lavoro di
Parte_1
La domanda risarcitoria di è invero alquanto generica. Al di là della genericità, non si ravvisa Parte_1 alcun danno ingiusto a carico di in quanto la procedura esecutiva è stata pur azionata in virtù di Parte_1 un valido titolo esecutivo giudiziale, che non è mai stato posto in discussione, e che ha prodotto quello che
è l'effetto fisiologico e naturale di un pignoramento presso terzi, ossia il “congelamento” di una quota dello stipendio del debitore.
Tanto premesso, la domanda risarcitoria va rigettata.
In punto spese, considerato che l'opponente ha formulato due domande, rispetto alle quali è risultato vittorioso per la prima (opposizione all'esecuzione accolta) e soccombente per la seconda (domanda di risarcimento del danno rigettata), si ritiene opportuno disporre la compensazione delle spese per soccombenza reciproca, anche tenuto conto del valore sostanzialmente analogo delle due domande
(14.309,88 € e 10.000 €).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, così provvede:
pagina 4 di 5 - accerta l'inesistenza del diritto di di agire in via esecutiva nei confronti di Controparte_1 Pt_1
in virtù del decreto ingiuntivo n. 34/2021 emesso dal Tribunale di Gorizia per le ragioni
[...] esposte in parte motiva;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata da Parte_1
- spese compensate.
Gorizia, li 28 gennaio 2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Martina Ponzin
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