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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 12/08/2025, n. 1707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1707 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7798/2023
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
7798/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. DE SIMONE ANTONIO, Parte_1 ricorrente
E
avv. VILLASMUNTA DANILA;
CP_1 resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 23.10.2023 parte ricorrente esponeva:
- che il 05.01.2020 svolgendo le incombenze domestiche a causa di una caduta riportava un “trauma cranio-facciale e sospetta frattura omero dx”;
- che il 31.01.2020 inviava domanda per il riconoscimento dell'infortunio sul lavoro;
- che con note del 26.01.2021, a seguito di varie integrazioni documentali, la domanda veniva rigettata per insussistenza del nesso causale;
- che l'opposizione rimaneva inevasa.
Chiedeva, pertanto, che fosse accertato il nesso causale e fosse riconosciuta una menomazione nella misura non inferiore al 18% in conseguenza dell'infortunio sul lavoro e che l' fosse condannato al Controparte_2 relativo indennizzo.
1 Costituendosi in giudizio, l' eccepiva l'infondatezza della domanda in CP_1 quanto l'infortunio derivava da un comune malore e non dallo svolgimento di faccende domestiche.
Acquisita la documentazione, assunte le prove orali, disposta CTU medico legale, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) La domanda è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
3) E' considerato infortunio sul lavoro, ai sensi del D.P.R. 1124/1965, quell'episodio che si verifica per causa violenta, in occasione di lavoro, determinando morte o inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale ovvero una inabilità temporanea assoluta che comporti un'astensione al lavoro di almeno tre giorni. La causa violenta deve agire con un'azione rapida, concentrata in un breve lasso di tempo, esterna all'organismo, di tale entità da vincere la resistenza dell'organismo. La causa violenta deve agire con una modalità concentrata nel tempo.
Nel caso di specie la questione controversa attiene al nesso causale tra lo svolgimento di faccende domestiche e la patologia riportata oltre alla determinazione della percentuale di menomazione relativa.
La sussistenza del nesso causale risulta accertata dall'istruttoria e dallo stesso
CP_1
Ed invero risulta agli atti che l'opposizione presentata dalla parte ricorrente veniva accolta dall' con pec del 31.07.2024 con convocazione a visita per CP_1 la sola determinazione dei postumi invalidanti. Inoltre dall'istruttoria è emerso che la caduta che ha determinato il trauma di cui all'infortunio denunciato è avvenuta in occasione dello svolgimento di faccende domestiche.
In merito alla determinazione dei postumi invalidanti il ctu nominato, dott.
accertava che dall'infortunio derivavano “Esiti algo-disfunzionali Persona_1 di frattura diafisaria 1/3 medio omero destro, trattata con impianto di osteosintesi con chiodo endomidollare” con conseguente menomazione pari al
9%.
Quindi al ricorrente deve essere riconosciuto l'indennizzo previsto dal D.Lgs. n.
38/2000 in rapporto ad un danno biologico del 9%, oltre accessori di legge.
2 4) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del
DM 55/2014, secondo i valori dello scaglione di riferimento relativo al decisum, ridotti considerata l'attività svolta, la natura della controversia e le ragioni della decisione, con distrazione. Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta che la patologia Esiti algo- disfunzionali di frattura diafisaria 1/3 medio omero destro, trattata con impianto di osteosintesi con chiodo endomidollare deriva dall'infortunio su lavoro domestico denunciato il 05.01.2020 e corrisponde ad una percentuale di menomazione pari al 9%;
2) condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente di un CP_1 indennizzo rapportato ad una invalidità permanente del 9%, oltre accessori di legge dal dovuto al soddisfo;
2) condanna l' al pagamento delle spese processuali del ricorrente, CP_1 che liquida in favore del procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in € 2.697,00 per compensi, oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali al 15%);
3) pone le spese della CTU definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 12/08/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
3
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
7798/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. DE SIMONE ANTONIO, Parte_1 ricorrente
E
avv. VILLASMUNTA DANILA;
CP_1 resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 23.10.2023 parte ricorrente esponeva:
- che il 05.01.2020 svolgendo le incombenze domestiche a causa di una caduta riportava un “trauma cranio-facciale e sospetta frattura omero dx”;
- che il 31.01.2020 inviava domanda per il riconoscimento dell'infortunio sul lavoro;
- che con note del 26.01.2021, a seguito di varie integrazioni documentali, la domanda veniva rigettata per insussistenza del nesso causale;
- che l'opposizione rimaneva inevasa.
Chiedeva, pertanto, che fosse accertato il nesso causale e fosse riconosciuta una menomazione nella misura non inferiore al 18% in conseguenza dell'infortunio sul lavoro e che l' fosse condannato al Controparte_2 relativo indennizzo.
1 Costituendosi in giudizio, l' eccepiva l'infondatezza della domanda in CP_1 quanto l'infortunio derivava da un comune malore e non dallo svolgimento di faccende domestiche.
Acquisita la documentazione, assunte le prove orali, disposta CTU medico legale, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) La domanda è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
3) E' considerato infortunio sul lavoro, ai sensi del D.P.R. 1124/1965, quell'episodio che si verifica per causa violenta, in occasione di lavoro, determinando morte o inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale ovvero una inabilità temporanea assoluta che comporti un'astensione al lavoro di almeno tre giorni. La causa violenta deve agire con un'azione rapida, concentrata in un breve lasso di tempo, esterna all'organismo, di tale entità da vincere la resistenza dell'organismo. La causa violenta deve agire con una modalità concentrata nel tempo.
Nel caso di specie la questione controversa attiene al nesso causale tra lo svolgimento di faccende domestiche e la patologia riportata oltre alla determinazione della percentuale di menomazione relativa.
La sussistenza del nesso causale risulta accertata dall'istruttoria e dallo stesso
CP_1
Ed invero risulta agli atti che l'opposizione presentata dalla parte ricorrente veniva accolta dall' con pec del 31.07.2024 con convocazione a visita per CP_1 la sola determinazione dei postumi invalidanti. Inoltre dall'istruttoria è emerso che la caduta che ha determinato il trauma di cui all'infortunio denunciato è avvenuta in occasione dello svolgimento di faccende domestiche.
In merito alla determinazione dei postumi invalidanti il ctu nominato, dott.
accertava che dall'infortunio derivavano “Esiti algo-disfunzionali Persona_1 di frattura diafisaria 1/3 medio omero destro, trattata con impianto di osteosintesi con chiodo endomidollare” con conseguente menomazione pari al
9%.
Quindi al ricorrente deve essere riconosciuto l'indennizzo previsto dal D.Lgs. n.
38/2000 in rapporto ad un danno biologico del 9%, oltre accessori di legge.
2 4) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del
DM 55/2014, secondo i valori dello scaglione di riferimento relativo al decisum, ridotti considerata l'attività svolta, la natura della controversia e le ragioni della decisione, con distrazione. Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta che la patologia Esiti algo- disfunzionali di frattura diafisaria 1/3 medio omero destro, trattata con impianto di osteosintesi con chiodo endomidollare deriva dall'infortunio su lavoro domestico denunciato il 05.01.2020 e corrisponde ad una percentuale di menomazione pari al 9%;
2) condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente di un CP_1 indennizzo rapportato ad una invalidità permanente del 9%, oltre accessori di legge dal dovuto al soddisfo;
2) condanna l' al pagamento delle spese processuali del ricorrente, CP_1 che liquida in favore del procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in € 2.697,00 per compensi, oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali al 15%);
3) pone le spese della CTU definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 12/08/2025 Il Giudice del Lavoro
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