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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 29/07/2025, n. 1131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1131 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del lavoro
SENTENZA
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Claudia M. A. Catalano, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza iscritta al n. 2127/2019 R.G. Lav. prev. promossa da (rappr. e dif. dall'avv. A. G. Parte_1
Ravì) contro (rappr. e dif. dall'avv. P. Giannone), avente ad Controparte_1
oggetto: retribuzione;
rilevato che il (in prosieguo soltanto ) Parte_1 Parte_1
propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 547/2019 reso dal giudice del lavoro presso il Tribunale di Ragusa, Giudice su istanza di CP_1
per il pagamento della complessiva somma di € 50.620,92 oltre spese
[...]
ed accessori a titolo di Compensi speciali di cui all'art. 30 del CCNL e di
Indennità di vacanza contrattuale;
a sostegno dell'opposizione, il eccepisce la prescrizione dei Parte_1
crediti di cui si discute e, “pur non disconoscendo l'esistenza del diritto sostanziale, e quindi la sorte di quanto derivante dal rapporto di lavoro intrattenuto da con il Controparte_1 Parte_1 ”, rileva che l'importo dovuto per le causali in discorso è inferiore
[...]
rispetto alla somma portata dal decreto ingiuntivo opposto;
chiede disattendersi l'opposizione; Controparte_1
la proposta eccezione di prescrizione va disattesa, trattandosi di crediti riguardanti gli anni dal 2015 al 2017; inoltre, la rivendicata indennità di vacanza contrattuale attiene sì al periodo 2012/2016, ma essa risulta dovuta soltanto a seguito dell'ACNL del 16 aprile 2018 di rinnovo del CCNL per i Dirigenti dei del 29 marzo 2006; è pertanto agevole notare come la Parte_1
notifica del contestato decreto ingiuntivo, risalente al 10 luglio 2019 abbia certamente impedito il perfezionarsi dell'invocato termine prescrizionale quinquennale;
la pretesa fatta valere in via monitoria si fonda su cospicua documentazione proveniente dall'ente datoriale stesso, resa in attuazione di apposite delibere adottate dal Commissario Straordinario, rispettivamente distinte dai numeri
1491 del 20 settembre 2016, 1796 e 1797 dell'11 ottobre 2017; il opponente afferma che la base di calcolo da utilizzare per la Parte_1
quantificazione del preteso compenso speciale deve ritenersi di importo pari
3.606,19, come previsto dal CCNL dei Dirigenti dei , e non Parte_1
invece di importo pari € 7.653,55 come dedotto in seno al ricorso monitorio;
il superiore assunto è sprovvisto di adeguato supporto probatorio, a fronte della certificazione rilasciata dal medesimo ente datoriale e prodotta a sostegno del ricorso per decreto ingiuntivo;
rileva, ancora, il opponente che, con riferimento all'anno 2017 il Parte_1
compenso speciale di cui trattasi dovrebbe essere calcolato soltanto su sette mesi
(e non con riferimento all'intero anno solare), giacchè il ha prestato la CP_1
propria attività lavorativa soltanto fino al 30 settembre 2017; tale argomentazione difensiva va condivisa in quanto se – da un lato – è vero che l'ente datoriale aveva la facoltà di riconoscere il compenso in maniera forfetaria e prescindendo da qualsivoglia criterio strettamente quantitativo, è pur vero – dall'altro – che una siffatta volontà datoriale non risulta chiaramente esplicitata;
la delibera n. 1797 dell'11 ottobre 2017 resa dal Commissario
Straordinario del per l'attribuzione del compenso ex art. 30 CCNL di Parte_1
settore, per contro, prevede in via generale il riconoscimento del suddetto compenso parametrandolo a 250 ore di straordinario e nulla specificando in ordine alla posizione dei dirigenti collocati a riposo prima del compimento dell'anno solare di riferimento. Del resto, posto che il compenso speciale x art. 30 cit. è riconosciuto con riferimento al “grado di intensità dell'attività svolta”, del tutto irragionevole sarebbe riconoscere un compenso di identico ammontare a dirigenti che tale attività abbiano svolto anche per periodi di durata notevolmente diversa;
deve pertanto ritenersi che all'odierno opposto spetti, a titolo di compenso speciale maturato nell'anno 2017, in lugo della somma di € 15.532,50, il minor importo di € 9.060,62;
i rilievi che precedono impongono la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
il opponente va dunque condannato al pagamento, in favore di Parte_1
del complessivo importo di € 44.149,05, oltre accessori di Controparte_1
legge; stante l'esito della lite, stimasi equo porre a carico dell'opposto un terzo delle spese processuali, con compensazione della residua parte di dette spese;
P. Q. M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: rivoca il decreto ingiuntivo n. 547/2019 oggetto del presente giudizio;
condanna il al pagamento, in favore di Parte_1
del complessivo importo di € € 44.149,05, oltre accessori Controparte_1
di legge;
condanna a rifondere al opponente un terzo Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite, per un importo di € 1.500,00, oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali.
Ragusa, 29 luglio 2025.
Il Giudice del lavoro
Claudia M. A. Catalano