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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/09/2025, n. 1844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1844 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n.3552 del 2025 del R.G. Lavoro e Previdenza
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] Olimpiadi n. 2, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Francesco C.F._1 Russo ( ), giusta procura alle liti in atti e con lo stesso elettivamente C.F._2 domiciliato, in Torre del Greco, alla Via Cimaglia, n. 46
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso, come in atti CP_1 RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 20.6.2025, l'istante in epigrafe, premesso di aver presentato domanda per il riconoscimento della indennità di accompagnamento e di aver inutilmente esperito il procedimento per atp (R.G.4589 del 2024), adiva questo Tribunale chiedendo, previa nomina di nuovo consulente, il riconoscimento del predetto beneficio, sin dalla domanda. All'esito della notifica del ricorso, si costituiva l' . CP_1 Il giudice, acquisita la documentazione prodotta ed il fascicolo relativo al procedimento per atp, ritenuta la superfluità di ogni ulteriore indagine, all' esito dello scambio di note, decideva la causa come da presente sentenza, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
********** Il ricorso deve essere respinto. Come si evince dal tenore dell' art. 445 bis cpc, la legge prevede oggi due distinti giudizi, che non possono essere confusi tra loro. Ebbene, il giudizio instaurato a seguito del deposito dell'atto di dissenso ha il solo ed esplicito fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio». Pertanto, come risultante dalla chiara formula utilizzata dal legislatore, il ricorso introduttivo deve contenere «a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione». Dunque, a differenza del giudizio per il riconoscimento del diritto alla prestazione, questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Se la mancanza di contestazioni comporta l'inammissibilità del ricorso, argomentando
1 a contrario, il ricorso introduttivo del giudizio di cui al comma 6, in tanto è ammissibile in quanto abbia ad oggetto la contestazione della c.t.u., ciò che non può che significare che oggetto del ricorso può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Nella ipotesi al vaglio la ricorrente è soggetto ultrassessantacinquenne, pertanto, si controverte unicamente in ordine al diritto dello stesso a percepire la indennità di accompagnamento. Secondo l'univoco orientamento giurisprudenziale formatosi sulla questione, i requisiti per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua. Tali requisiti sono richiesti anche per gli ultrasessantacinquenni, poiché l'art. 6 del d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509 (che ha aggiunto il terzo comma all'art. 2, della legge 30 marzo 1971, n. 118), lungi dal configurare un'autonoma ipotesi di attribuzione dell'indennità ( “... si considerano mutilati e invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età...), pone solo le condizioni perché detti soggetti siano considerati mutilati o invalidi - in analogia a quanto disposto per i minori di anni diciotto dall'art. 2, comma secondo, della legge n. 118 del 1971 nel testo originario - non potendosi, per entrambe le categorie, far riferimento alla riduzione della capacità lavorativa. Invero, ai fini della indennità in esame, i requisiti sono diversi e ben più rigorosi della semplice difficoltà nella deambulazione o nel compimento di altri atti (in motivazione Cass 12521/2009 conferma le conclusioni del giudizio di merito in cui era stata dichiarata l'infondatezza della domanda in base all'accertamento tecnico che la ricorrente, di età superiore ai sessantacinque anni, pur compiendo con difficoltà la deambulazione e gli atti quotidiani della vita, non necessitava però di assistenza continua). Nella ipotesi in esame, il consulente nominato dal Tribunale ha espresso un giudizio chiaro, preciso, riferito a tutte le patologie accertate, valutate proprio in considerazione dell'impatto che le stesse hanno sulle condizioni del ricorrente ai fini dei benefici chiesti. Il ricorrente ha così dedotto nella presente sede: “nelle considerazioni medico legali della ctu si segnala il ricorrente come soggetto autonomo e non necessitante dell'indennità di accompagnamento;
in realtà l'istante si trova altresì nelle condizioni socio sanitarie dettate dalla legge per usufruire della detta prestazione, infatti soffre di maculopatia come certificato dall'asl na 3 sud in data 26 maggio 2025 nonché cerebropatia cronica e cardiopatia ischemica che unitamente alla artrosi polidistrettuale giustificano pienamente il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento”. Invero, le censure sollevate dalla parte ricorrente, quanto alla generalizzata condizione della parte peggiore rispetto alla obiettività rilevata nella visita peritale, si risolvono in mere affermazioni di principio, non corroborate da significativi e concreti spunti di indagine. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico. Se è vero che la giurisprudenza relativa a tale ipotesi (da ultimo Cass. sez. 6 – L n. 1652/12 e sez. lav. n. 569/11) si è sviluppata in materia di appelli o ricorso in cassazione nei confronti di sentenza di rigetto che avevano recepito le conclusioni peritali, tuttavia, non vi è motivo per non utilizzare il medesimo criterio al fine di valutare se è necessario disporre chiarimenti, supplementi o rinnovi peritali. Peraltro, dallo stesso certificato di visita geriatrica del 9.9.2025 e dal certificato neurologico del 2.9.2025, si evince un deficit nella deambulazione e non la incapacità di deambulare autonomamente, né risulta attestata l' incapacità di compiere gli atti quotidiani
2 della vita.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e dall'elaborato redatto dal dott. (cui Persona_1 integralmente si rinvia) si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Nulla per le spese, letto l'art. 152 disp. att. c.p.c..
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Torre Annunziata, 16.9.2025 Il Giudice
dott.ssa Marianna Molinario
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