Articolo 1474 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1473Articolo 1475
Versione
9 ottobre 2010
Art. 1474. Diritto di informazione e di istruzione 1. Lo Stato promuove l'elevamento culturale, la formazione della coscienza civica e la preparazione professionale dei militari e ne predispone le condizioni per l'effettivo perseguimento. 2. A tal fine e' prevista, in particolare, l'istituzione di corsi di istruzione, di biblioteche e di rivendite di pubblicazioni a carattere culturale, politico e ricreativo.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente