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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/10/2025, n. 3194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3194 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
dr. Alberto CELESTE - Presidente dr. ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 14.7.2025 in II grado R.G. n. 1260/2025 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 9312/2024 emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Proietti e Roberta Castaldi Parte_1 ed elettivamente domiciliata in Roma, viale America, 93i; APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Laura Pierallini, Lorenzo Controparte_1
RA e RD SO ed elettivamente domiciliata in Roma, Viale Liegi n. 28, APPELLATA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Così il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro: “Con ricorso iscritto a ruolo in data 30 maggio 2023 e notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 26 giugno 2023, l'istante in epigrafe adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. A sostegno delle proprie domande, la ricorrente, assunta alle dipendenze di con decorrenza Controparte_1 dal 14 luglio 2022, avente qualifica di impiegato, deduceva che la società resistente, all'esito del procedimento disciplinare avviato con lettera di contestazione del 3 ottobre 2022, avrebbe illegittimamente risolto il proprio rapporto di lavoro. Ciò in quanto, afferma la ricorrente, i fatti oggetto della contestazione disciplinare riguarderebbero esclusivamente la “routine giornaliera” e la condizione di salute della di lei madre (sig.ra
, la quale, secondo la ricostruzione di parte attrice, verserebbe Persona_1 effettivamente in una condizione di handicap di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, con relativa fruizione da parte della ricorrente stessa dei permessi collegati a tale beneficio. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, la società Controparte_1 contestava il ricorso proposto ex adverso ritenendolo inammissibile ed improcedibile in rito e, comunque, infondato in fatto ed in diritto, essendo le deduzioni della Signora Pt_1 errate e mal calibrate e ciò per molteplici e concorrenti ragioni”. Il Tribunale rilevava che “L'eccezione d'incompetenza per territorio proposta, in via pregiudiziale, da parte della società convenuta non si palesa fondata e va quindi respinta” e che “la ricorrente sig.ra non ha minimamente contestato i fatti storici Pt_1 oggetto di addebito disciplinare, deducendo solo che si trattava della “routine di vita della propria madre”, né è stato contestato l'accertamento sanitario che ha portato al riconoscimento della Sig.ra come soggetto con handicap grave, bensì che “nelle Per_1 giornate del 3 e del 4 settembre 2022 ella non ha certamente svolto un intervento assistenziale avente carattere permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione con il preteso disabile” e di aver utilizzato il “congedo straordinario ex lege n. 104/1992 per finalità diverse da quelle della cura ed assistenza del preteso disabile, con conseguente sviamento dell'intervento assistenziale dalle finalità sue proprie”. Pertanto, osservato, altresì, che “La società resistente ha commissionato accertamenti investigativi per verificare l'uso corretto del congedo”, ritenendoli legittimi, e che “Le prove raccolte dimostrano che la lavoratrice ha utilizzato il congedo straordinario per finalità diverse da quelle previste, senza svolgere alcuna attività di assistenza documentabile”, rigettava il ricorso.
Con ricorso depositato il 20.5.2025 ha proposto appello avverso Parte_1 la decisione del Tribunale di Roma. Si è costituita opponendosi la Controparte_1
Con l'atto d'appello, censura la decisione impugnata Parte_1 deducendo: 1) “A) ILLOGICITÀ DELLA DECISIONE IN ASSENZA DI ISTRUTTORIA – INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA E TRAVISAMENTO DEI FATTI OGGETTO DI CAUSA”. Sostiene l'appellante; “Limitarsi difatti a dire di aver visto la sig.ra ortare Pt_1 fuori un bidone della spazzatura o stare alla cassa del bar, senza un ulteriore riscontro probatorio (materiale fotografico, scontrino procuratosi, testimonianza degli ispettori tale da indicare i lassi di tempo durante il giorno) non è sicuramente sufficiente a dimostrare l'utilizzo improprio dei permessi ottenuti per l'assistenza alla propria madre, i quali ribadiamo, sono stati concessi in virtù di uno svantaggio sociale derivante dalla propria condizione di cardiopatia … La menzionata investigazione, ritenuta dal primo giudice esaustiva, non fornisce un dato importante: nelle date del 3 e 4 settembre alle ore 16,30 contestati alla lavoratrice per aver effettuato attività lavorativa presso il proprio stabilimento (stabilimento nel quale è socia, ndr) la società non si pone il problema di indicare se la lavoratrice avesse un turno assegnato proprio in quell'orario ( e non la mattina ad esempio); se la fruizione dei suoi permessi abbia in qualche modo danneggiato l'azienda; se lo svolgimento della presunta attività lavorativa ne abbia poi compromesso la prestazione al rientro sul posto di lavoro … Il Giudice avrebbe dovuto ammettere semmai la prova…”; 2) “B) SULLA PRONUNCIA ULTRA PETITA OPERATA DAL GIUDICE DI PRIME CURE. CONTESTAZIONE SULLA CONCESSIONE DEI PERMESSI LEGGE 104”. Sostiene l'appellante; “Il giudice di prime cure incorre inoltre in una pronuncia “ultra petita” rispetto alle domande svolte, sovrapponendosi pericolosamente ad un accertamento, quello sulla condizione di salute della madre della sig.ra Pt_1 passato in giudicato per effetto della sentenza emessa (e mai impugnata da
dal Tribunale di Roma all'esito di procedimento per accertamento CP_2 tecnico preventivo. Oggetto del presente giudizio non è la legittimità o meno dei permessi Legge 104 riconosciuti alla ricorrente per la cardiopatia della propria madre, ma l'illegittimità del licenziamento irrogatole”;
3) “C) RIPROPOSIZIONE DEI MOTIVI DI PRIMO GRADO: SULLA FRUIZIONE DEI PERMESSI LEGGE 104/1992, PRINCIPALE INDIRIZZO GIURISPRUDENZIALE IN MATERIA”. Dice l'appellante: “nella contestazione disciplinare si legge che l'utilizzo dei permessi è improprio in quanto la madre della ricorrente è stata vista svolgere tutte le attività quotidiane riferibili ad un soggetto in buone condizioni di salute. La concessione dello stato di Handicap, grave quale svantaggio sociale, ha comportato che la sig.ra (più precisamente, la Per_1 figlia) non abbia avuto diritto ad un'indennità di accompagnamento, ma unicamente alle misure previste dall'art. 3 comma 3, Legge 104. Non si parla pertanto di mancanza di autosufficienza, ma di mancanza di quella socialità propria di ogni essere umano di svolgere normalmente la propria attività relazionale quotidiana”;
4) “D) INSUSSISTENZA SIA DELLA GIUSTA CAUSA CHE DEL CP_3
GIUSTIFICATO MOTIVO DI RECESSO E CONSEGUENTE ILLEGITTIMITA' DEL LICENZIAMENTO”; 5) “E) L'IRRILEVANZA GIURIDICA DEI FATTI CONTESTATI E LA CONDOTTA CP_4
ASSUNTA DAL DATORE DI LAVORO … la giusta causa di licenziamento non consente la prosecuzione “nemmeno provvisoria” del rapporto di lavoro, in quanto è il vincolo fiduciario ad essere venuto meno. Nel caso di specie, dal presunto accadimento dei fatti, alla spedizione della contestazione disciplinare, è trascorso ben oltre un mese, il che denota che con tutta probabilità, la violazione rilevata, non si capisce bene su quali basi, avrebbe richiesto una più accurata indagine mediante anche un colloquio orale con la lavoratrice. Cosa non avvenuta”; 6) F) IN OGNI CASO LA SANZIONE NON E' PROPORZIONATA RISPETTO AI CP_4
FATTI CONTESTATI”.
Infondati sono tutti i motivi di appello, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro, giacché i fatti come contestati a carico dell'odierna appellante non risultano contestati dalla medesima, che, pure, correttamente, evidenzia l'estraneità dal presente giudizio di ogni rilievo circa lo status di handicap della di lei madre (la sentenza che ha provveduto tale accertamento è passata in giudicato e non risulta oggetto della presente controversia limitata alla verifica della sussistenza o meno del licenziamento intimato alla stessa appellante). Infatti, sia nella lettera di risposta alle disposte contestazioni sia nel ricorso di primo grado non sono contestati i fatti materiali addebitati all'appellante, che non ha detto di non essere stata alla reception dello stabilimento, presso la cassa del medesimo, a servire i clienti nell'angolo adibito a bar né di aver provveduto a gettare i sacchi della spazzatura in appositi contenitori. Certamente è doveroso sottolineare che l'art. 33 della L. n. 104/1992, al comma 7, aggiunto dall'art. 24, L. 04/11/2010, n. 183, afferma che, “Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l CP_2 accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. Quindi, a fronte dello specifico diritto, in capo al lavoratore, di beneficiare di permessi retribuiti, per sé qualora sia disabile, oppure per un familiare disabile, l'ordinamento ha posto il correlativo potere di controllo in capo all'ente erogatore e, addirittura, al datore di lavoro, che subisce l'assenza del prestatore. Orbene, è noto che l'assistenza al familiare disabile non deve essere necessariamente quotidiana purché assuma i caratteri della sistematicità e dell'adeguatezza rispetto alle concrete esigenze della persona con disabilità in situazione di gravità (v. Cass. n. 7701/2003). Comunque, nella recente pronuncia n. 8784 del 30/04/2015 la Suprema Corte di legittimità ha confermato il licenziamento intimato nei confronti di un dipendente che, durante la fruizione del permesso, ex art. 33 della L. n. 104, richiesto e concesso per assistere la madre disabile grave, aveva partecipato ad una serata danzante. Siffatta condotta, a dire della Cassazione, rappresenta “un disvalore sociale” poiché il lavoratore, usufruendo del permesso per soddisfare proprie esigenze personali, ne scarica il costo sull'intera collettività. È stato, inoltre, ritenuto irrilevante che una parte del permesso sia stata effettivamente utilizzata per l'assistenza al soggetto disabile, poiché anche fruire di una parte del permesso per finalità avulse a quelle previste dalla disciplina in questione, legittima il licenziamento. Si rammenta, in particolare, che i permessi in questione vengono retribuiti, in via anticipata, dal datore di lavoro, che in seguito viene sollevato, del relativo onere ed anche ai fini contributivi, dall'ente previdenziale. Tali circostanze, inoltre, comportano una differente organizzazione del lavoro in azienda, che si deve quindi adattare all'assenza del prestatore. Pertanto, qualora la condotta del prestatore non si allinei con le finalità proprie del permesso disciplinato all'art. 33 della L. n. 104, la giurisprudenza ha configurato gli estremi della figura giuridica dell'“abuso del diritto”, con conseguente legittimità del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo (“non è la mancata prova della avvenuta assistenza alla madre per le ore residue, ma, come, detto, la utilizzazione, in conformità alla contestazione disciplinare (così come riprodotta dal ricorrente nel ricorso), di una parte oraria del permesso in esame per finalità diverse da quelle per il quale il permesso è stato riconosciuto”, così in parte motiva Cass. n. 8784 del 30/04/2015 e si veda conforme Cass n. 5574/2016). Più in dettaglio, la Corte ha ribadito che la condotta del prestatore di lavoro che si avvalga del permesso disciplinato all'art. 33, L. n. 104/1992, non per l'assistenza al familiare, bensì per attendere ad altra attività, estranea a quella di assistenza, integra l'ipotesi di “abuso del diritto”, poiché tale condotta si palesa, nei confronti del datore di lavoro, come lesiva della buona fede, privandolo ingiustamente della prestazione lavorativa in violazione dell'affidamento riposto nel dipendente, ed integra, nei confronti dell'ente di previdenza erogatore del trattamento economico, un'indebita percezione dell'indennità ed uno sviamento dell'intervento assistenziale.
Pertanto, non può sostenersi che il permesso sia giornaliero, per cui basta che l'attività di assistenza comunque svolta dal beneficiario del permesso rientri nelle 24 ore. Piuttosto, le ore per cui è stato richiesto il permesso medesimo devono essere impiegate in forme pure diverse, ma in ogni caso finalizzate a garantire l'assistenza alla persona titolare dello status di handicap. Nel caso di specie ciò non è stato, stante l'impegno lavorativo della persona che ha dedotto di assistere la madre con handicap, senza nemmeno dedurre quale attività ella avrebbe posto in essere in favore della di lei madre durante il periodo di durata dei permessi in questione. Infine, la lesione della buona fede, con privazione ingiusta della prestazione lavorativa in violazione dell'affidamento riposto nel dipendente, oltre al forte disvalore sociale insito nella illegittima condotta del lavoratore, come evidenziato dalla sopra richiamata giurisprudenza di legittimità consente di ritenere del tutto proporzionato il recesso per giusta causa adottato dalla datrice di lavoro. Quanto appena osservato assorbe ogni ulteriore profilo. Ne consegue che l'appello deve essere rigettato. In considerazione della soccombenza le spese del grado, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico del reclamante. Deve darsi atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna il reclamante al pagamento delle spese del presente grado, che liquida in complessivi € 3.437,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
- dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2001 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 14.10.2025
L'ESTENSORE Dr. Roberto Bonanni IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste