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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/11/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Stefania Carlucci consigliera
All'udienza del 10.4.2025, all'esito della camera di consiglio, come da separato dispositivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte ai NN. 425/2023 e 740/2023
pendenti
tra - appellante - Parte_1
Avv. Alberto Ferretti STUDIO NE PELLI – Controparte_1
- appellante –
[...]
Avv.ti Enea Pigrini, Ruggero M. Pigrini e Mario Romano
e
- appellata – Controparte_2
Avv. Giovanna Fiesoli
Avente ad oggetto: appelli avverso la sentenza non definitiva n. 26/2023 del Tribunale di Firenze giudice del lavoro, pubblicata il 13.1.2023, non notificata e la sentenza definitiva n. 535/2023 del medesimo ufficio pubblicata l'8.6.2023, non notificata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza non definitiva 13.1.2023 il Tribunale di Firenze, in parziale accoglimento del ricorso proposto da CP_2 contro e la società
[...] Parte_1 [...]
Controparte_3 ha dichiarato: a) essere intercorso tra e
[...] CP_2 un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno Parte_1
e indeterminato dal febbraio 2005 all'aprile 2013, nell'ambito del quale la lavoratrice avrebbe svolto mansioni di addetta alla segreteria e alla contabilità e maturato il diritto a ricevere una retribuzione parametrata a quella di un impiegato di quarto livello professional CCNL Studi Professionali;
b) essersi svolto tra e la società CP_2 [...]
un Controparte_4 rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato da ottobre 2012 al 17 aprile 2015, nell'ambito del quale la lavoratrice sarebbe stata richiesta delle medesime mansioni e avrebbe avuto quindi diritto allo stesso inquadramento come impiegata di quarto livello professional CCNL Studi
Professionali; c) infine essersi realizzata una fattispecie di codatorialità limitatamente al periodo ottobre 2012 - aprile
2013.
2. Quindi, con sentenza definitiva 8.6.2023, il primo giudice ha determinato il quantum delle spettanze attrici e ha, di conseguenza, condannato al pagamento in Parte_1 favore di della somma di € 73.197,70 oltre interessi e CP_2 rivalutazione, la società al pagamento della somma di €
3.068,30 oltre interessi e rivalutazione ed entrambi i convenuti in solido, in relazione al periodo di codatorialità, a corrispondere a la somma di € 1793,07 oltre interessi CP_2
e rivalutazione.
3. dichiarato contumace in primo grado, ha Parte_1 impugnato la decisione davanti a questa Corte e ne ha chiesto l'integrale riforma e perciò l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accogliere il ricorso in appello e, per l'effetto, in totale riforma delle sentenze di primo grado, in via principale,
2 dichiarare nulle le sentenze impugnate con conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio nei confronti del OM.
(previa revoca della dichiarazione di Parte_1 contumacia). Nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte, dopo aver rilevato la nullità delle notifiche dell'atto di rinnovazione a fine Luglio 2021 ed aver dichiarato la nullità della sentenza di primo grado, non ritenga di pronunziare l'estinzione del giudizio, ordinare la remissione in termini in tutti i poteri processuali del primo grado comprensivi della facoltà di proporre eccezioni, difese e chiedere mezzi istruttori, ed, all'esito, rigettare integralmente la domanda giudiziale proposta in primo grado per i motivi dedotti nelle pagg.13-17 del presente atto. Nell'ipotesi in cui il Collegio ritenga non accoglibile la richiesta di remissione in termini dell'appellante, rigettare comunque la domanda giudiziale proposta in primo grado per il secondo motivo di gravame, o, in ipotesi ridurre il quantum in accoglimento del terzo motivo di gravame, ammettendo, se del caso apposita CTU contabile”.
4. L'appellante ha affidato le proprie ragioni a tre motivi. Con il primo ha lamentato che il Tribunale abbia omesso di rilevare la nullità della notificazione del ricorso introduttivo in suo confronto, vizio che avrebbe determinato la nullità di tutti gli atti successivi, fino alle decisioni adottate in primo grado.
5. Con il secondo motivo ha censurato variamente Parte_1 il capo della pronuncia che ha dichiarato l'esistenza della dedotta subordinazione, assumendo che il primo giudice abbia fatto malgoverno del materiale istruttorio, poiché avrebbe ritenuto l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, pur non essendo emersa, a suo dire, “in maniera compiuta” la prova della eterodirezione. Secondo la prospettazione dell'appellante, infatti, avrebbe CP_2
3 prestato un'attività di collaborazione professionale, come architetto, di carattere occasionale per il suo studio dal 2006 fino alla fine del 2009, mentre negli anni successivi non avrebbe svolto alcuna prestazione, se non per il completamento di “pratiche di anni pregressi lasciate incompiute” (così testualmente l'atto di appello). Dal 2010 poi l'originaria ricorrente avrebbe avviato una collaborazione professionale con un terzo, la società B.P.& T. s.r.l., in favore della quale avrebbe emesso varie fatture, rimanendo creditrice di oltre 25.000 euro, credito che la stessa avrebbe ceduto a come sarebbe stato documentato da un atto di Parte_1 cessione del credito che la sua difesa ha chiesto di produrre.
6. Con il medesimo motivo, in ipotesi e sul presupposto che il rapporto si fosse concluso nel 2009, l'appellante ha eccepito la prescrizione quinquennale dei contestati crediti della controparte e ha comunque negato l'applicazione nella specie del contratto collettivo applicato dal primo giudice.
7. Infine, con il terzo motivo, l'appellante ha assunto essere erronea la quantificazione delle somme oggetto del dictum di condanna. Anche sul punto, infatti, le prove orali espletate non avrebbero consentito di raggiungere alcuna certezza in ordine ai tempi di lavoro di CP_2
8. Con separato ricorso, anche la società Studio Brunelli Pelli, ha impugnato le decisioni del Tribunale, articolando le proprie difese in due motivi. Con il primo ha censurato la sentenza, quanto all'accertamento della subordinazione, cui il primo giudice sarebbe pervenuto in mancanza di ogni prova in atti di un potere conformativo della società sulla prestazione di
CP_2
9. Con il secondo motivo, svolto in via subordinata, l'appellante assume l'erroneità del quantum del dovuto, in quanto la
4 somma corrisposta dalla società alla lavoratrice, in corso di rapporto, sarebbe stata superiore a quanto le sarebbe spettato
(secondo la CTU svolta davanti al Tribunale), ove il rapporto fosse stato formalizzato come subordinato. La società ha concluso quindi per la riforma della decisione di primo grado e comunque per il rigetto delle domande avversarie.
10. La lavoratrice si è costituita in entrambi i procedimenti per resistere e chiedere la declaratoria di inammissibilità e comunque il rigetto degli appelli.
11. Riuniti i giudizi ex art. 335 c.p.c., la Corte, ritenutolo indispensabile ai fini del decidere, ha disposto una nuova escussione di una delle testimoni ascoltate dal Tribunale, a chiarimento della sua deposizione. Quindi, all'udienza indicata in epigrafe, all'esito della discussione orale, ha deciso come segue.
12. Così riassunta la presente vicenda processuale, deve innanzi tutto esaminarsi il primo motivo dell'appello proposto da in quanto eventualmente assorbente rispetto Parte_1 alla sua posizione. Con esso, come si è detto in narrativa,
l'appellante assume l'irregolare instaurazione del contraddittorio in primo grado nei suoi confronti, e quindi la nullità di tutti gli atti successivi, comprese le due sentenze. Il motivo è infondato.
13. Al fine di dare conto delle ragioni della decisione sul punto, è utile riassumere, seppure molto sinteticamente, le modalità con cui era avvenuta la vocatio in ius del geometra davanti al Tribunale (è qui irrilevante invece Parte_1 esaminare quelle relative alla società, che il Tribunale ha ritenuto costituita tempestivamente, statuizione questa non impugnata). Era accaduto che la prima udienza di discussione fosse fissata per il 19.3.2020 ed è pacifico che la notifica a
5 sia avvenuta il 18.2.2020. Poiché il 2020 era un Parte_1 anno bisestile è certo che tra la data dell'udienza e quella della notifica vi fossero trenta giorni, non liberi.
14. Il 19 marzo però l'udienza non si tenne, dato che il 9 marzo era intervenuta la sospensione delle attività giudiziarie, disposta nell'ambito delle misure emergenziali di contenimento dell'epidemia da COVID 19, sospensione protrattasi fino all'11.5.2020. Il Tribunale, preso atto della sospensione rinviò la causa al 30 settembre 2020. A quell'udienza, quando nessuno dei convenuti risultava costituito, fu fatto un rinvio per documentare la notifica. Alla successiva udienza del 28.10.2020, il Tribunale ritenne regolare la notifica e dichiarò la contumacia dei convenuti.
Quindi, con ordinanza del 1.12.2020, ammise le prove richieste dall'attrice, fissando per l'escussione dei testi l'udienza del 24.5.2021.
15. Nel frattempo però (il 20.5.2021) si era costituita la società Studio Brunelli Pelli, eccependo preliminarmente la nullità della notifica che le era stata destinata (eseguita anch'essa il 18.2.2020), in quanto, a suo dire, i giorni, costituenti il termine dilatorio previsto tra la notificazione e la data dell'udienza, avrebbero dovuto intendersi come liberi. Il
Tribunale, con ordinanza 24.5.2021, accolse l'eccezione e dispose la rinnovazione della notifica, in favore di entrambi i convenuti, per l'udienza del 30.9.2021.
16. All'esito, l'odierna appellata eseguì la nuova notifica, per quanto interessa in confronto di una prima volta Parte_1
a mezzo di posta elettronica certificata, notifica questa non ricevuta, in quanto la casella di posta non era abilitata alla ricezione e poi, a mezzo ufficiale giudiziario, presso lo studio del professionista, che è pacifico non risiedesse all'epoca nello
6 stesso comune in cui si trovava lo studio. La difesa della lavoratrice chiese comunque, all'udienza del 30.9.2021, la revoca dell'ordinanza con cui il Tribunale aveva dichiarato la nullità della prima notificazione, assumendo che essa fosse stata tempestiva, dato che nel rito del lavoro il termine dilatorio sarebbe stato di trenta giorni non liberi.
17. Con ordinanza del 12.10.2021, il Tribunale ha ritenuto regolare la seconda notifica fatta a a mezzo Parte_1 ufficiale giudiziario e ne ha dichiarato la contumacia.
18. Tuttavia, con ordinanza 3.1.2022, ha revocato la propria precedente ordinanza, ritenendo valida la prima notifica, in quanto comunque il termine dilatorio sarebbe stato rispettato rispetto all'udienza del 30.9.2020. Ha quindi confermato la dichiarazione di contumacia di e qualificato Parte_1 tardiva la costituzione della società.
19. Il 28.2.2022 sono stati quindi escussi i testimoni.
Tuttavia, con successiva ordinanza del 6.10.2022, il primo giudice ha nuovamente cambiato orientamento, sul presupposto che la possibilità di riferire il compimento del termine dilatorio all'udienza rinviata d'ufficio, anziché a quella originariamente fissata, potesse applicarsi solo al convenuto.
Ha comunque ritenuto correttamente instaurato il contraddittorio con per effetto della seconda Parte_1 notifica, eseguita presso lo studio del professionista, mentre ha qualificato come tempestiva la costituzione della società e ha quindi ammesso i testi da essa indotti, che sono stati effettivamente ascoltati.
20. Così riassunte le modalità con cui è avvenuta l'evocazione in giudizio di secondo la tesi da lui Parte_1 sostenuta con il suo primo motivo, il contraddittorio non sarebbe stato mai regolarmente instaurato in quanto: a) la
7 prima notifica sarebbe stata tardiva;
b) la successiva, tentata a mezzo pec, sarebbe stata negativa, in quanto in effetti mai ricevuta dalla casella di posta del destinatario, per ragioni ignote, così che neppure potrebbe ritenersi che la mancata ricezione sia dipesa da negligenza del destinatario;
c) la notifica eseguita presso lo studio sarebbe stata pure nulla, in quanto in contrasto con la previsione dell'art. 139 c.p.c., che impone di notificare gli atti alle persone fisiche nel loro comune di residenza, presso la casa di abitazione o l'ufficio, così che la notifica presso l'ufficio dovrebbe intendersi consentita solo se esso si trovi nel comune di residenza del destinatario dell'atto, circostanza nella specie pacificamente esclusa.
21. La Corte ritiene si tratti di argomenti infondati e che il contraddittorio si sia perfezionato, in confronto di Parte_1
già con la prima notificazione del ricorso introduttivo. In
[...] proposito, infatti, merita ribadire come quella notificazione sia avvenuta il 18.2.2020 per l'udienza del 19.3.2020, così che
(essendo il 2020 anno bisestile) tra la data della notifica e quella dell'udienza erano trascorsi trenta giorni. Né, ai fini della regolarità della notifica, era necessario che si trattasse di giorni liberi, dato che questa previsione non è contenuta nell'art. 415 c.p.c. (diversamente da quanto accade nel rito ordinario con l'art. 163 bis c.p.c.) e la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, ove non sia specificato che i giorni di un termine dilatorio siano liberi, debba applicarsi la diversa regola generale contenuta nell'art. 155 c.p.c (cfr. per tutte Cass. Sez. Un. 1418/2012).
22. Ma anche a ritenere diversamente, è comunque un fatto che l'udienza, originariamente fissata per il 19.3.3020, sia stata rinviata d'ufficio al 30.9.2020, a causa della sospensione
8 delle attività giudiziarie disposta ex lege, nell'ambito delle misure emergenziali dirette al contrasto della pandemia da
COVID 19. Assunto questo dato, ritiene la Corte che debba farsi applicazione anche nella specie dei principi affermati da
Cass Sez. Un. Cass. sez. Un. 14288/2007, secondo cui “nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, al fine di verificare il rispetto dei termini fissati con riferimento alla "udienza di discussione", non si deve aver riguardo a quella originariamente fissata dal provvedimento del Giudice, ma a quella fissata a seguito di rinvio d'ufficio, che concreta modifica del precedente provvedimento di fissazione, ed effettivamente tenuta al posto della prima (vedi Cass. 6 novembre 1999, n.
12388; 27 maggio 2000, n. 7013; 3 marzo 2003, n. 3126)”.
Principi espressamente affermati dalle Sezioni Unite per la costituzione del convenuto, ma che devono riferirsi necessariamente anche all'attore, dovendo assicurarsi piena parità alle parti nel processo. Non vi è infatti alcuna ragione per cui debba ritenersi tempestiva la costituzione del convenuto, se avvenuta nei dieci giorni anteriori alla data di un'udienza fissata all'esito di un rinvio d'ufficio, per quanto essa non lo fosse rispetto all'udienza originariamente fissata e invece il rinvio d'ufficio non debba valere a favore dell'attore notificante, per ritenere comunque assicurato il termine dilatorio, seppure per effetto del rinvio d'ufficio.
23. Peraltro una simile conclusione si impone a maggior ragione nel caso di specie, dato che l'udienza originariamente fissata non si era tenuta in ragione di una sospensione ex legge di tutte le attività giudiziarie. Così che la parte, che aveva ricevuto la notifica del ricorso introduttivo prima della sospensione, sapeva evidentemente che l'udienza non si sarebbe tenuta e aveva ogni possibilità di avere notizia del
9 rinvio. Tutto questo senza dire che in fatto era Parte_1 perfettamente a conoscenza dell'esistenza del processo, avendo ricevuto la notifica del ricorso anche come legale rappresentante della società, che il Tribunale ha ritenuto regolarmente costituita.
24. Deve quindi ritenersi che il contraddittorio fosse stato regolarmente instaurato nella specie, per effetto della prima notifica e che quindi la contumacia dell'odierno appellante sia stata legittimamente dichiarata dal Tribunale (seppure corretta la motivazione sul punto, nei termini appena esposti).
Il primo motivo va, di conseguenza, respinto.
25. I motivi di merito dei due appelli, relativi all'esistenza del vincolo di subordinazione (il secondo dell'atto di Parte_1
e il primo di quello della società) devono essere trattati congiuntamente. Essi pure, secondo la Corte, sono infondati.
26. Soprattutto dalle testimonianze delle testi e Tes_1
(la prima tirocinante presso lo studio del geometra Tes_2 dal luglio 2003 all'inizio del 2005, la seconda, Parte_1 ascoltata anche dal collegio, dipendente per diversi anni, a partire dal 2010, di società riferibili a risulta con Parte_1 chiarezza come fosse presente abitualmente presso lo CP_2 studio, fosse tenuta a osservare un orario fisso (di otto ore al giorno, di più in varie occasioni, rimaste tuttavia imprecisate)
e a chiedere l'autorizzazione di per assentarsi o Parte_1 modificarlo. Sempre dalle deposizioni sopra richiamate risulta come fosse il geometra ad assegnarle i compiti, Parte_1
a indicarle i tempi richiesti per la loro esecuzione e a controllarla (come faceva con tutti coloro che lavoravano nello studio).
27. Ancora, emerge dalla deposizione di ma anche Tes_2 da quella della teste (dipendente della società Tes_3
10 appellante dal 2013), come svolgesse mansioni varie CP_2 di segreteria e contabilità (secondo il racconto di si Tes_2 occupava “di rispondere al telefono, inserire le fatture, fare i pagamenti ai fornitori, anche tramite conti online, tenere sotto controllo gli estratti conto, inserendo gli incassi dei condomini nel programma di gestione dei condomini e di tenere sotto controllo le scadenze, cioè tutta l'attività amministrativa di gestione dei vari condomini”).
28. Si tratta di dichiarazioni rese da persone certamente informate dei fatti, della cui attendibilità non vi è alcun motivo di dubitare e dalle quali emerge, come ha correttamente ritenuto il Tribunale, l'inserzione organica della lavoratrice nell'organizzazione dapprima dell'impresa individuale di poi in quella della società e la sottoposizione Parte_1 della sua prestazione al potere conformativo del geometra che ne organizzava ìl lavoro, secondo le esigenze Parte_1 dell'una e poi dell'altra delle sue imprese, e lo controllava. Una condizione che deve affermarsi per tutta la durata del rapporto, considerato come abbia riferito degli inizi della Tes_1 relazione negoziale e degli ultimi anni, descrivendo Tes_2 tuttavia esse una situazione di fatto del tutto identica. Né del resto gli appellanti hanno mai nemmeno allegato modificazioni strutturali, nel tempo, della loro organizzazione di impresa.
29. Sono poi completamente infondate le difese svolte dal geometra sempre con il secondo motivo. Parte_1
30. Così la censura relativa al contratto applicabile, trascura di considerare che il Tribunale ha in effetti utilizzato le pattuizioni collettive solo come parametro della retribuzione costituzionale, prevista dall'art. 36 Cost. L'eccezione di prescrizione è poi senz'altro tardiva, in ragione della contumacia di nel giudizio di primo grado. Il Parte_1
11 secondo motivo dell'impugnazione di e il primo Parte_1 della società vanno quindi respinti.
31. Sono infine infondati i motivi di impugnazione relativi al quantum delle pretese della lavoratrice (il terzo di Parte_1
e il secondo della società).
[...]
32. In ordine al motivo svolto da infatti, deve Parte_1 rilevarsi come il Tribunale abbia fatto riferimento all'ordinario orario contrattuale, senz'altro provato, alla luce dalle dichiarazioni di e che deve dirsi ragionevole sia Tes_1 Tes_2 stato osservato dalla lavoratrice anche nel periodo intermedio
(rispetto a quelli cui si riferiscono le deposizioni delle testimoni), dato che, come si è già detto, non risulta nemmeno allegato un qualche cambiamento, intervenuto medio tempore, nell'organizzazione di impresa dell'appellante
Il terzo motivo da questi svolto deve essere Parte_1 quindi respinto.
33. In ordine, infine, al secondo motivo della società, preso atto dell'eccedenza dei compensi versati da essa versati a in corso di rapporto rispetto alla retribuzione CP_2 contrattuale, il Tribunale ha correttamente condannato l'odierna appellante al versamento del solo TFR (depurato dell'incidenza della quattordicesima), per consolidata giurisprudenza escluso dall'applicazione del principio dell'assorbimento (così, tra le molte, Cass. 35675/2021, secondo cui “Qualora un rapporto di lavoro qualificato come autonomo sia convertito "ope iudicis" in subordinato, poichè il diritto del lavoratore alla retribuzione trae origine esclusivamente dalla previsione del c.c.n.l. in relazione al livello riconosciuto, deve trovare applicazione il solo criterio dell'assorbimento, salvo che per il TFR che matura alla cessazione del rapporto, senza che sia concepibile un controllo
12 sui differenti titoli, sicchè va escluso il diritto ad una applicazione cumulativa dei benefici previsti dal contratto individuale e da quello collettivo;
ove si accerti che il compenso pattuito dalle parti sia superiore a quello minimo previsto dal contratto collettivo, il datore di lavoro, cui non è impedito di erogare un trattamento più favorevole, potrà ottenerne la restituzione solo ove dimostri che la maggiore retribuzione sia stata frutto di un errore essenziale e riconoscibile dell'altro contraente ex artt. 1429 e 1431 c.c.”).
34. Entrambi gli appelli devono essere quindi integralmente respinti e le sentenze impugnate confermate.
35. Le spese del grado devono seguire la soccombenza, nei termini indicati in dispositivo, che tengono conto del diverso valore delle domande di condanna, assunte in confronto, rispettivamente, dell'appellante persona fisica e della società.
36. Infine, a norma del comma 17 dell'art. 1 legge
29.12.2012, n.228, deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione a entrambi gli appellanti della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, respinge gli appelli e condanna le parti appellanti in solido alla rifusione delle spese del grado in favore della lavoratrice, spese che liquida in € 7.160,00 oltre rimborso forfettario e oltre IVA e CAP come per legge, da ripartirsi tra gli obbligati come segue: un quarto alla società appellante e i residui tre quarti all'appellante persona fisica.
A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione agli
13 appellanti della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 10.4.2025
Il presidente dott. Flavio Baraschi
La consigliera est. Dott. Elisabetta Tarquini
14