Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 24/06/2025, n. 1448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1448 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1436/2018
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
1436/2018 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. MATERA ROSALINDA, Parte_1 ricorrente
E
, avv. Controparte_1
MAZZILLI RINO LUCIO, resistente
avv. CIARAMBINO MARIO Controparte_2
ANTONIO, resistente
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 26.02.2018 la parte ricorrente impugnava la cartella di pagamento n. 014 2017 00332163 51 000 notificata il 16.01.2018 con la quale si chiedeva il pagamento della somma totale di € 1.300,72 a titolo di sanzioni amministrative per omesso/ritardato invio del Modello 5 per gli anni
2012-2013 e 2014. In particolare eccepiva vizi formali della notifica, la mancata contestazione preventiva della sanzione e la prescrizione della sanzione relativa al 2012.
Si costituiva l' eccependo la tardività Controparte_2 dell'opposizione agli atti esecutivi.
1
Acquisita la documentazione, giunta per la prima volta dinanzi a questo giudice, a seguito di udienza svoltasi in modalità a trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) Il ricorso è infondato e va rigettato integralmente.
3) In relazione ai lamentati vizi formali della notifica della cartella i relativi motivi di ricorso integrano una tardiva opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. essendo stata notificata la cartella a mezzo pec il
16.01.2018 ed essendo stato depositato il ricorso il 26.02.2018, oltre i venti giorni previsti dall'art. 617 c.p.c. a pena di decadenza.
Il mancato rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c. impedisce di far valere i vizi formali della cartella di pagamento quale atto esecutivo.
Nè i motivi dell'opposizione consentono una rimessione in termini o un differimento del dies a quo del perfezionamento della notifica che risulta comunque abbia raggiunto il suo scopo alla luce dell'opposizione esperita e del pieno diritto di difesa esercitato dalla parte ricorrente (cfr. Cass. 4018/2007).
4) In relazione, invece, alla opposizione all'esecuzione e relativa domanda di accertamento negativo dell'illecito i motivi lamentati risultano infondati.
4.1) In merito alla mancata contestazione dell'addebito si consideri, in effetti, quanto chiarito dalla Corte di Cassazione secondo la quale “Con riferimento alle violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, l'irrogazione di sanzioni da parte della deve Controparte_1 essere preceduta dalla contestazione dell'addebito, ai sensi degli artt. 13 e 14 della l. n. 689 del 1981, in quanto, essendo la materia soggetta alla riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost., la potestà regolamentare riconosciuta agli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie dall'art. 4, comma 6 bis, del d.l. n. 79 del 1997, conv. dalla l. n. 140 del 1997, non può derogare alle garanzie dettate dalla citata l. n. 689, al fine di escludere che la discrezionalità attribuita a detti enti si trasformi in arbitrio” (cfr. Cass. 17702/2020).
2 Nel caso di specie, però, è incontestato che la parte ricorrente abbia ricevuto con nota del 29.11.2016 la contestazione dell'omesso invio dei modelli 5 relativi agli anni 2012, 2013 e 2014 e della relativa sanzione con indicazione precisa delle possibilità di pagamento in misura ridotta, di partecipazione al procedimento sanzionatorio e di impugnazione in via amministrativa.
Risulta, dunque, ampiamente garantito il contraddittorio amministrativo nel suddetto procedimento sanzionatorio con rispetto del relativo diritto di difesa e conseguente correttezza dell'accertamento effettuato.
4.2) In merito, invece, alla prescrizione relativa al modello 5 relativo al 2012 il dies a quo decorre, sia ai sensi del regolamento in materia di sanzioni che per la l. 689/1981, dal giorno successivo alla commissione dell'illecito e, quindi, dalla scadenza del termine per l'invio del modello 5.
Il termine per l'invio del modello 5 relativo al 2012 scadeva il 30.09.2013 ed alla data della contestazione dell'illecito (con nota del 29.11.2016) nessuna prescrizione risultava maturata.
Tale termine veniva anche indicato nella contestazione di cui alla nota del
29.11.2016 la cui ricezione non è stata oggetto di specifica contestazione.
4.3) Nel merito della sanzione, infine, la parte ricorrente non contesta il mancato o ritardato invio del modello 5 per gli anni 2012, 2013 e 2014.
Gli importi delle sanzioni risultano previsti espressamente dal regolamento in materia di sanzioni vigente all'epoca dei fatti e risultano indicati espressamente nella contestazione di addebito effettuato con la nota del 29.11.2016.
Le contestazioni effettuate nel ricorso risultano, poi, generiche e non adducono alcun motivo fondato al fine di ridurre o azzerare gli importi indicati in cartella.
4.4) Le sanzioni iscritte a ruolo ed oggetto della cartella di pagamento impugnata risultano, dunque, legittime come legittima è la relativa riscossione.
5) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del
DM 55/2014 con valori medi in relazione allo scaglione di riferimento relativo al valore della causa, ridotti alla luce dell'attività svolta, della natura della controversia e delle ragioni del decidere, in favore di entrambe le parti resistenti.
P.Q.M.
3 Il Giudice del lavoro, pronunciando definitivamente sulla domanda in epigrafe, rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna parte ricorrente al pagamento in favore delle parti resistenti della complessiva somma di € 900,00, di cui € 450,00 in favore dell'
[...]
ed € 450,00 in favore della Controparte_2 Controparte_1
, oltre accessori di legge per i rispettivi compensi (IVA,
[...]
CPA e spese generali al 15%).
Trani, 23/06/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
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