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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/09/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2737/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2737/2025 avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto promossa da:
(C.F. ), e da C.F. ), entrambi Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. MANTELLO MARISA elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MANTELLO MARISA
ricorrenti con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del giorno 1.7.2025.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nata a [...] il [...] e nato a Roma il [...] in [...] Parte_1 Parte_2
09/05/2008 a OV (Serbia e Montenegro), hanno contratto matrimonio civile in regime patrimoniale di separazione dei beni, come da estratto del registro degli atti di matrimonio (atto n. 4, Parte 2, Serie C dell'anno Per_ 2008) rilasciato dal Comune di Monselice;
dalla loro unione è nata in data 07/03/20104. Essendo venuta meno l'affectio coniugale e divenuta intollerabile la convivenza, le parti chiedono di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, e successivamente che la causa sia rimessa avanti al Giudice Relatore per la decisione sulla domanda di divorzio. Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del giorno 1.7.2025 hanno confermato di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate sono conformi a legge e all'interesse della figlia minore e vanno quindi integralmente recepite col presente provvedimento. La causa è rimessa avanti al
Giudice Relatore con separata ordinanza. Spese al merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così dispone:
1 - pronuncia la separazione fra nata a [...] il [...] e nato a Parte_1 Parte_2
Roma il 03/12/1975 che hanno contratto matrimonio in data 09/05/2008 a OV (Serbia e Montenegro), come da estratto del registro degli atti di matrimonio (atto n. 4, Parte 2, Serie C dell'anno 2008) rilasciato dal
Comune di Monselice;
manda all'Ufficiale di Stato civile di detto Comune per l'annotazione della presente sentenza;
2 – dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separatamente, nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La casa familiare, rimarrà nella disponibilità del sig. mentre la sig.ra trasferirà la Parte_2 Parte_1 propria residenza altrove.
Per_ 3. Il signor ontribuirà al mantenimento ordinario della figlia versando la somma di complessivi € Pt_1
350,00 rivalutabili annualmente in base agli indici Istat, entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora IBAN: [...]CC0011162014. Parte_1
4. Il signor terrà a proprio carico il 50% di tutte le spese straordinarie relative alla figlia secondo il Pt_1
“Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare” n. 7367, pubblicato dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Bologna il 9/08/2017 che si allega al presente atto ed a cui i genitori si atterranno anche in ordine alle modalità di concertazione e di rimborso delle spese extra assegno rispettivamente sostenute.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
Per_ 5. La figlia resterà affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal pagina 2 di 3 genitore con cui la figlia si trovi al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
Per_ 6. La figlia resterà collocata prevalentemente presso la dimora materna e fermo restando che i genitori, in pieno accordo ed in base ai rispettivi impegni e a quelli scolastici della minore potranno modificare ogni Per_ pattuizione che segue – anche con la previsione di periodi più lunghi e continuativi – trascorrerà con il padre un week end a settimane alterne, da venerdì pomeriggio all'uscita da scuola sino alla mattina del lunedì successivo, quando verrà accompagnata a scuola (o presso l'abitazione della madre), nel rispetto delle esigenze e degli impegni sportivi della minore con pernottamento presso il padre;
un giorno infrasettimanale, scelto di volta in volta dal padre compatibilmente con gli impegni lavorativi del medesimo, con pernottamento presso il padre;
la figlia trascorrerà le festività natalizie con la madre o con il padre ad anni alterni: dal 24 al 30 dicembre
(compreso) con un genitore e dal 31 dicembre al 7 gennaio (compreso) con l'altro genitore;
ugualmente, trascorrerà le festività pasquali ad anni alterni, dalla mattina del “Venerdì Santo” fino alla sera di Pasqua con un genitore, e dal “Lunedì dell'Angelo” (Pasquetta) fino alla sera del mercoledì seguente con l'altro genitore;
durante le vacanze estive il padre terrà con sé la figlia almeno due settimane e, comunque, fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, alle date da concordare con la madre entro il mese di maggio.
7. Così regolati i rapporti economici fra loro, le parti si dichiarano per il resto autosufficienti rinunciando reciprocamente ad eventuali pretese personali di natura economica. I coniugi, infatti, dichiarano di aver altresì regolato tra loro ogni altro rapporto qui non previsto.
8. Da ultimo, i coniugi si concedono reciproco assenso all'espatrio ed al rilascio del passaporto.
9. La causa è rinviata avanti al Giudice Relatore con separata ordinanza.
10. spese al merito.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 31.7.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2737/2025 avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto promossa da:
(C.F. ), e da C.F. ), entrambi Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. MANTELLO MARISA elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MANTELLO MARISA
ricorrenti con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del giorno 1.7.2025.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nata a [...] il [...] e nato a Roma il [...] in [...] Parte_1 Parte_2
09/05/2008 a OV (Serbia e Montenegro), hanno contratto matrimonio civile in regime patrimoniale di separazione dei beni, come da estratto del registro degli atti di matrimonio (atto n. 4, Parte 2, Serie C dell'anno Per_ 2008) rilasciato dal Comune di Monselice;
dalla loro unione è nata in data 07/03/20104. Essendo venuta meno l'affectio coniugale e divenuta intollerabile la convivenza, le parti chiedono di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, e successivamente che la causa sia rimessa avanti al Giudice Relatore per la decisione sulla domanda di divorzio. Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del giorno 1.7.2025 hanno confermato di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate sono conformi a legge e all'interesse della figlia minore e vanno quindi integralmente recepite col presente provvedimento. La causa è rimessa avanti al
Giudice Relatore con separata ordinanza. Spese al merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così dispone:
1 - pronuncia la separazione fra nata a [...] il [...] e nato a Parte_1 Parte_2
Roma il 03/12/1975 che hanno contratto matrimonio in data 09/05/2008 a OV (Serbia e Montenegro), come da estratto del registro degli atti di matrimonio (atto n. 4, Parte 2, Serie C dell'anno 2008) rilasciato dal
Comune di Monselice;
manda all'Ufficiale di Stato civile di detto Comune per l'annotazione della presente sentenza;
2 – dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separatamente, nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La casa familiare, rimarrà nella disponibilità del sig. mentre la sig.ra trasferirà la Parte_2 Parte_1 propria residenza altrove.
Per_ 3. Il signor ontribuirà al mantenimento ordinario della figlia versando la somma di complessivi € Pt_1
350,00 rivalutabili annualmente in base agli indici Istat, entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora IBAN: [...]CC0011162014. Parte_1
4. Il signor terrà a proprio carico il 50% di tutte le spese straordinarie relative alla figlia secondo il Pt_1
“Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare” n. 7367, pubblicato dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Bologna il 9/08/2017 che si allega al presente atto ed a cui i genitori si atterranno anche in ordine alle modalità di concertazione e di rimborso delle spese extra assegno rispettivamente sostenute.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
Per_ 5. La figlia resterà affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal pagina 2 di 3 genitore con cui la figlia si trovi al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
Per_ 6. La figlia resterà collocata prevalentemente presso la dimora materna e fermo restando che i genitori, in pieno accordo ed in base ai rispettivi impegni e a quelli scolastici della minore potranno modificare ogni Per_ pattuizione che segue – anche con la previsione di periodi più lunghi e continuativi – trascorrerà con il padre un week end a settimane alterne, da venerdì pomeriggio all'uscita da scuola sino alla mattina del lunedì successivo, quando verrà accompagnata a scuola (o presso l'abitazione della madre), nel rispetto delle esigenze e degli impegni sportivi della minore con pernottamento presso il padre;
un giorno infrasettimanale, scelto di volta in volta dal padre compatibilmente con gli impegni lavorativi del medesimo, con pernottamento presso il padre;
la figlia trascorrerà le festività natalizie con la madre o con il padre ad anni alterni: dal 24 al 30 dicembre
(compreso) con un genitore e dal 31 dicembre al 7 gennaio (compreso) con l'altro genitore;
ugualmente, trascorrerà le festività pasquali ad anni alterni, dalla mattina del “Venerdì Santo” fino alla sera di Pasqua con un genitore, e dal “Lunedì dell'Angelo” (Pasquetta) fino alla sera del mercoledì seguente con l'altro genitore;
durante le vacanze estive il padre terrà con sé la figlia almeno due settimane e, comunque, fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, alle date da concordare con la madre entro il mese di maggio.
7. Così regolati i rapporti economici fra loro, le parti si dichiarano per il resto autosufficienti rinunciando reciprocamente ad eventuali pretese personali di natura economica. I coniugi, infatti, dichiarano di aver altresì regolato tra loro ogni altro rapporto qui non previsto.
8. Da ultimo, i coniugi si concedono reciproco assenso all'espatrio ed al rilascio del passaporto.
9. La causa è rinviata avanti al Giudice Relatore con separata ordinanza.
10. spese al merito.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 31.7.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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