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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/09/2025, n. 2737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2737 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
2) Dott.ssa Caso Giovanna Giudice
3) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N°5959/2020 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 12/11/2024, con i termini ex art. 190 c.p.c.
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. CENTORE CATERINA come Parte_1 da procura in atti;
- RICORRENTE
E rappresentato e difeso dall'Avv. PASSARETTI Controparte_1
MASSIMILIANO come da procura in atti;
-RESISTENTE
E
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: cessazione effetti civili;
CONCLUSIONI: Per le parti come riportato nelle comparse conclusionali;
Per il P.M. può pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso introduttivo, depositato in data 14/07/2020, la ricorrente ha esposto: - di aver contratto matrimonio con il resistente in data 15/06/1991; - che dal matrimonio sono nati due figli, e entrambi maggiorenni, di cui la seconda non Per_1 Per_2 economicamente autosufficiente;
- di essersi separata consensualmente dal marito con decreto di omologa di questo Tribunale depositato in data 17/07/2019; - che, in sede di separazione, è stato previsto un assegno di mantenimento a carico del padre ed in favore della figlia di € 200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_2
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma dei provvedimenti adottati in sede di separazione.
Si è costituito il resistente, il quale ha contestato le avverse deduzioni, esponendo:
- di aver sempre provveduto al mantenimento della figlia maggiorenne , ancora Per_2 non economicamente autosufficiente, nonostante la disoccupazione.
Tanto premesso, il resistente ha richiesto di disporsi a carico di entrambe le parti un assegno a titolo di contributo al mantenimento per la figlia di € 200,00 oltre al Per_2
50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza del 21/01/2021, il Presidente delegato, rilevato il difetto di legittimazione attiva del resistente in ordine alla domanda di porre a carico della ricorrente un assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne con lei convivente, ha confermato in via provvisoria la disciplina della separazione.
Ciò posto, nel presente giudizio non veniva svolta alcuna attività istruttoria e la causa veniva riservata alla decisione del Collegio.
Deve rilevarsi che la domanda si fonda sul disposto dell'art. 3 n. 2 lett. b, della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall' art. 5 della legge 74/87 e da ultimo modificato con legge 6 maggio 2015 n. 55, che consente a ciascun coniuge di chiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando, in caso di separazione consensuale, la stessa si sia protratta per almeno 6 mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale (disciplina applicabile, in forza di quanto previsto dall'art. 3 della citata legge, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della stessa).
2 Nel caso di specie, ricorrono tutte le anzidette condizioni, dato che i coniugi risultano separati con decreto di omologa del 04/07/2019 emesso dal Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere e depositato in data 17/07/2019 e che l'udienza presidenziale si è tenuta in data 23/05/2019. Del pari, è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987 (cfr. ex multis, Cass. n. 23510 del 2010). L'atteggiamento, anche processuale delle parti, conferma peraltro l'assoluta impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale fra le parti. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va, pertanto, accolta, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nulla va disposto a titolo di assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne attesa la rinuncia alla domanda da parte ricorrente (cfr. note di Per_2 trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 12/09/2023).
È pacifico, tra le parti, che la figlia maggiorenne abbia raggiunto l'autosufficienza economica, avendo altresì formato autonomo nucleo familiare.
Pertanto, va revocato l'assegno di mantenimento previsto a carico del resistente in favore della figlia della coppia Per_2
L'assenza di ulteriori richieste accessorie esime il Tribunale da ulteriori valutazioni.
Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 5959/2020, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Mondragone (Ce) il 15/06/1991 da nata il [...] Parte_1 in NOLA (NA) e da nato il [...] in Controparte_1
3 SE (CE) (atto n° 46, parte II, S. A, registro atti matrimonio anno
1991);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mondragone (Ce) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10
L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
3. revoca il contributo al mantenimento disposto a carico del resistente ed in favore della figlia , per le ragioni indicate in parte motiva;
Per_2
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in S. Maria C.V. nella Camera di Consiglio del 10.05.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanni D'Onofrio
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