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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/10/2025, n. 1508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1508 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2625/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Coscarella;
Parte_1
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Maddalena Giungato;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20/07/2023, ha proposto ricorso in Parte_2 riassunzione dinanzi a questo Tribunale, a seguito della sentenza n. 2280/2023 della Corte di
Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, che ha declinato la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario per alcune delle cartelle sottese al provvedimento di fermo amministrativo oggetto di opposizione.
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità e la nullità del fermo amministrativo per i seguenti motivi: omessa notifica del preavviso di fermo e delle cartelle sottese;
iscrizione del fermo su bene mobile strumentale all'attività lavorativa;
mancata indicazione della natura della debitoria e delle modalità di calcolo degli interessi.
Si è costituita in giudizio l' sollevando eccezioni Controparte_1 preliminari e chiedendo il rigetto della domanda.
2. Con ordinanza del 15.10.2023 è stata dichiarata l'incompetenza del Giudice adito con riguardo alle cartelle nr. 03420150012319373000, nr.03420150020632664000, nr.
03420160013694746000, che afferiscono a sanzioni amministrative ex L.689/1981 e contravvenzioni, per essere competente il Giudice di pace.
3. La doglianza relativa alla omessa notifica degli avvisi di addebito non può essere utilmente scrutinata in questa sede, atteso che il giudizio è stato instaurato senza la partecipazione
1 dell'ente impositore, unico soggetto legittimato a rendere conto della regolarità della notifica e del contenuto degli atti impositivi.
4. Il ricorrente ha dedotto che il veicolo oggetto del fermo è strumentale all'attività lavorativa.
Tuttavia, la documentazione prodotta (busta paga) attesta che il ricorrente è un lavoratore dipendente, e non un imprenditore o libero professionista. Inoltre, non è stata fornita prova idonea circa l'effettiva strumentalità del veicolo, né risulta che lo stesso sia iscritto nei registri contabili come bene strumentale. La natura del veicolo (BMW cabriolet) appare incompatibile con l'uso professionale esclusivo.
5. La doglianza relativa alla mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, determinati annualmente con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 602/73, è generica e priva di riscontri documentali. Il contribuente non ha indicato alcun errore specifico nel calcolo.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 900,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi.
Castrovillari, 19/10/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Coscarella;
Parte_1
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Maddalena Giungato;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20/07/2023, ha proposto ricorso in Parte_2 riassunzione dinanzi a questo Tribunale, a seguito della sentenza n. 2280/2023 della Corte di
Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, che ha declinato la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario per alcune delle cartelle sottese al provvedimento di fermo amministrativo oggetto di opposizione.
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità e la nullità del fermo amministrativo per i seguenti motivi: omessa notifica del preavviso di fermo e delle cartelle sottese;
iscrizione del fermo su bene mobile strumentale all'attività lavorativa;
mancata indicazione della natura della debitoria e delle modalità di calcolo degli interessi.
Si è costituita in giudizio l' sollevando eccezioni Controparte_1 preliminari e chiedendo il rigetto della domanda.
2. Con ordinanza del 15.10.2023 è stata dichiarata l'incompetenza del Giudice adito con riguardo alle cartelle nr. 03420150012319373000, nr.03420150020632664000, nr.
03420160013694746000, che afferiscono a sanzioni amministrative ex L.689/1981 e contravvenzioni, per essere competente il Giudice di pace.
3. La doglianza relativa alla omessa notifica degli avvisi di addebito non può essere utilmente scrutinata in questa sede, atteso che il giudizio è stato instaurato senza la partecipazione
1 dell'ente impositore, unico soggetto legittimato a rendere conto della regolarità della notifica e del contenuto degli atti impositivi.
4. Il ricorrente ha dedotto che il veicolo oggetto del fermo è strumentale all'attività lavorativa.
Tuttavia, la documentazione prodotta (busta paga) attesta che il ricorrente è un lavoratore dipendente, e non un imprenditore o libero professionista. Inoltre, non è stata fornita prova idonea circa l'effettiva strumentalità del veicolo, né risulta che lo stesso sia iscritto nei registri contabili come bene strumentale. La natura del veicolo (BMW cabriolet) appare incompatibile con l'uso professionale esclusivo.
5. La doglianza relativa alla mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, determinati annualmente con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 602/73, è generica e priva di riscontri documentali. Il contribuente non ha indicato alcun errore specifico nel calcolo.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 900,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi.
Castrovillari, 19/10/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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