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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/10/2025, n. 1783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1783 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1123/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1123/2025 v.g. promossa da:
Parte_1
e entrambi con il patrocinio dell'avv. CORNACCHIA STEFANIA che li CP_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente. Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 CP_1
TORINO il 29/01/1994.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 84 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994).
Dal matrimonio sono nati i figli: , nato a [...] il [...], , nato a [...] il Per_1 Per_2
30/10/1995 e , nata a [...] il [...]. Per_3
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 18/07/2012. Con ricorso depositato il 20/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in CP_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO i coniugi danno atto di aver già venduto la casa coniugale e di avere altre e diverse sistemazioni.
DÀ ATTO che la figlia maggiorenne studentessa universitaria non economicamente Persona_4 indipendente vive stabilmente con la madre come da stato di famiglia agli atti.
DISPONE che il padre sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento della stessa CP_1 la somma di € 150,00, somma che sarà versata a mani della sig,ra anticipatamente Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di Dicembre 2024. La somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat e verrà versata sino al raggiungimento dell'autonomia economica della figlia Persona_4
DISPONE che il sig. tenga a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative CP_1 alla figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Torino nonché il 50% delle spese universitarie. DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver già regolato tutte le altre questioni tra loro.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17/10/2025
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1123/2025 v.g. promossa da:
Parte_1
e entrambi con il patrocinio dell'avv. CORNACCHIA STEFANIA che li CP_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente. Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 CP_1
TORINO il 29/01/1994.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 84 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994).
Dal matrimonio sono nati i figli: , nato a [...] il [...], , nato a [...] il Per_1 Per_2
30/10/1995 e , nata a [...] il [...]. Per_3
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 18/07/2012. Con ricorso depositato il 20/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in CP_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO i coniugi danno atto di aver già venduto la casa coniugale e di avere altre e diverse sistemazioni.
DÀ ATTO che la figlia maggiorenne studentessa universitaria non economicamente Persona_4 indipendente vive stabilmente con la madre come da stato di famiglia agli atti.
DISPONE che il padre sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento della stessa CP_1 la somma di € 150,00, somma che sarà versata a mani della sig,ra anticipatamente Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di Dicembre 2024. La somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat e verrà versata sino al raggiungimento dell'autonomia economica della figlia Persona_4
DISPONE che il sig. tenga a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative CP_1 alla figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Torino nonché il 50% delle spese universitarie. DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver già regolato tutte le altre questioni tra loro.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17/10/2025
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.